Il caso

Inglourious NFT: perché la causa di Miramax a Tarantino è importante per il diritto d’autore

La casa di produzione Miramax ha citato il regista Quentin Tarantino e la sua società per inadempimento contrattuale, violazione del copyright, violazione del segno distintivo e concorrenza sleale, per l’intento di mettere all’asta scene inedite di Pulp Fiction sotto forma di NFT

Pubblicato il 28 Feb 2022

Luciano Daffarra

C-Lex Studio Legale

Quentin Tarantino

Il 16 novembre 2021, i legali della casa cinematografica statunitense Miramax LLC, hanno notificato al regista Quentin Tarantino e alla sua società Visiona Romantica Inc., un atto di citazione per inadempimento contrattuale, violazione del copyright, violazione del segno distintivo e concorrenza sleale. Tali contestazioni, portate al giudizio della Corte del Central District della California, si basano sul fatto che il noto regista avrebbe annunciato l’intenzionIl ce di mettere all’asta sette “scene esclusive” tratte dal film “Pulp Fiction”, da lui diretto nel 1994, sotto forma di NFT.

Nell’affrontare la complessa questione giuridica sottesa a questa controversia affatto nuova e di grande interesse per il futuro della tutela della proprietà intellettuale, oltre che della creatività umana in generale, è necessario considerare in cosa consistano le azioni che vengono contestate dal produttore al regista di uno dei film più famosi del cinema mondiale.

C’è ora da attendere l’esito di questa vicenda giudiziaria per comprendere quale approccio sarà adottato dalle Corti statunitensi per dirimere una tanto importante questione.

Il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive da giugno 2021: cosa cambia

Le accuse di Miramax a Tarantino

Anzitutto, Miramax assume che Quentin Tarantino abbia operato di nascosto, tenendola all’oscuro circa le proprie intenzioni di realizzare alcuni NFT derivati da “Pulp Fiction” al fine di monetizzare solo per sé i diritti d’autore che apparterrebbero invece alla casa cinematografica, attraverso la vendita in blockchain di alcune pagine della sceneggiatura del film, in aggiunta a talune immagini e disegni ad esso relativi, utilizzati per promuove l’asta pubblica di vendita.

Ma vediamo in dettaglio cosa affermi in giudizio Miramax – che è titolare dei diritti sul soggetto e sulla sceneggiatura del film (ad eccezione di quelli di pubblicazione della medesima come opera letteraria), oltre che di tutto il materiale girato inerente alla produzione – circa il comportamento e la posizione giuridica di Quentin Tarantino nella vicenda. In base ai documenti prodotti in giudizio, il produttore avrebbe acquisito non solo tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera più importante del noto regista, ma pure il diritto di “prima trattativa” e di “ultimo rifiuto” su taluni ulteriori potenziali sfruttamenti economici di “Pulp Fiction”.

Sarebbero invece esclusi dall’intervenuta cessione dall’autore a Miramax, solo i diritti di sfruttamento della colonna sonora e gli inerenti diritti di edizione, la creazione di opere librarie tratte dal film in formato audio, i diritti di sfruttamento della sceneggiatura sui media interattivi e in formato elettronico, come pure i diritti di “remake”, “sequel” e “spin-off” dell’opera letteraria originale, riservati al regista.

NFT e Tarantino, l’antefatto

Sulla base di quanto brevemente illustrato, cosa è di fatto accaduto di tanto grave da giustificare la reazione risentita di Miramax in tribunale verso il suo geniale collaboratore? Secondo la ricostruzione dei fatti offerta dal produttore, il 7 novembre 2021 la società Secret Network, su incarico del regista, avrebbe pubblicato un comunicato stampa con cui si annunciava la prossima apertura di un’asta on-line sul sito di maggiore importanza per la vendita di opere d’arte in tecnologia blockchain, OpenSea, concernenti sette scene non precedentemente editate del film “Pulp Fiction”, le quali verrebbero offerte al pubblico come NFT “segreti” per essere conservati per sé dagli acquirenti o essere ulteriormente diffusi a beneficio della conoscenza dell’umanità.

Tali scene verrebbero promosse attraverso l’impiego di contenuti unici, mai visti o sentiti prima, in essi inclusa la riproduzione digitale ad alta risoluzione di alcune pagine delle prime versioni originali della sceneggiatura scritte a mano dal regista del film, accompagnate da commenti espressi a voce dallo stesso Quentin Tarantino e capaci di rivelare segreti sul film e sul suo creatore, così da rendere gli NFT posti in gara un’opera d’arte posta di fronte agli occhi del pubblico.

Questa operazione commerciale, secondo Miramax, oltre ad essere abusiva, capitalizzando unilateralmente i diritti ad essa appartenenti, sarebbe suscettibile di generare confusione circa la provenienza del film, venduto attraverso NFT, in modo da non ricondurlo più al suo effettivo titolare e finanziatore.

La difesa del regista

La linea di difesa adottata da Quentin Tarantino è di contro volta a fare rientrare l’operazione nell’ambito del suo legittimo uso dei c.d. “diritti riservati”, che il regista possiede sulla pubblicazione della sua sceneggiatura in base al contratto con Miramax e società affiliate, pur non essendo chiaro quali ulteriori materiali di corredo delle riproduzioni delle pagine dello scritto siano l’oggetto dell’offerta pubblica di vendita dei contenuti riprodotti sotto forma di NFT.

La questione, come è agevole comprendere, è complessa e articolata sotto diversi fronti: quello del copyright del film e della sceneggiatura, quello del fair use, quello della concorrenza sleale confusoria, quello della violazione dei segni distintivi del produttore. In sostanza, questa causa contrappone una visione della proprietà intellettuale legata ai principi dell’esclusività a un nuovo modo di concepire e attuare lo sfruttamento delle opere creative attraverso l’impiego di una tecnologia del tutto peculiare, precedentemente sconosciuta, quello dei Non Fungible Tokens[5].

NFT e diritto d’autore, i problemi

Per meglio comprendere quali siano i principali problemi sottesi all’impiego degli NFT nel settore del diritto d’autore, è necessario partire dal presupposto che questi asset, una volta collocati all’interno di un circuito di blockchain[6], divengono unici e indistinguibili, potendo essere costituiti sia da immagini, da video, da registrazioni audio o da qualsiasi altro contenuto, protetto o meno dalla legge. In sintesi, ogni contenuto suscettibile di digitalizzazione può divenire un NFT. Il token, essendo una unità di valore programmabile che viene riprodotta su un una banca di dati digitale, assume quindi il valore del suo contenuto, cioè quello che verrà attribuito al token (“gettone”) dal soggetto che lo pone in vendita, ovvero quello che emergerà dalla vendita all’incanto.

A questo punto, stabilito in cosa consista un NFT e cosa esso possa contenere per essere trasferito a terzi attraverso la blockchain, deve essere svolta la valutazione concernente l’esistenza (o meno) di un diritto esclusivo dell’autore sul contenuto del “gettone” coniato digitalmente. Essendo escluso che il NFT possa essere considerato di per se stesso un’opera dell’ingegno essendo esso costituito da una stringa alfanumerica generata attraverso la copia di un determinato contenuto digitale, si sostiene da parte di alcuni che il fatto di riprodurre un’opera, anche di proprietà di terzi, su un token, non potrebbe costituire violazione di copyright.

Tale affermazione sarebbe confortata dal fatto che per esserci violazione dei diritti d’autore la riproduzione dovrebbe derivare direttamente dall’originale dell’opera protetta e non una sua copia. Nel caso che ci interessa, quello della sceneggiatura di “Pulp Fiction” non vi sarebbe violazione dei diritti d’autore – sempre secondo le tesi meno restrittive – in quanto la copia delle pagine poste in vendita da Quentin Tarantino sarebbe stata contrattualmente consentita da Miramax sulla sua sceneggiatura all’autore e la stessa stringa alfanumerica che la rappresenta, non essendo una riproduzione nel senso tecnico-giuridico del termine, non sarebbe in alcun caso soggetta ad autorizzazione da parte del titolare dei diritti.

Le interpretazioni giuridiche

Questa tesi potrebbe essere non condivisa da parte di altri esperti per diverse ragioni. In primo luogo, la trasformazione in una stringa alfanumerica di un’opera è ormai una prassi consolidata anche nell’ambito degli atti di comunicazione al pubblico delle opere attraverso i collegamenti ipertestuali e non per questa ragione può dirsi che l’opera così rappresentata non sia stata riprodotta[7], seppure non messa a disposizione del pubblico ma conservata sul proprio PC.

In secondo luogo, la valorizzazione della sceneggiatura confluita in un film attraverso l’investimento del produttore[8], dipende da fattori estranei alla sola componente letteraria presa in se stessa e non può prescindere dall’incremento di valore legato alla creazione finale di un’opera “composta” come il film. Se è vero, infatti, che senza la sceneggiatura non c’è un film, perché esso esista sono necessari altri apporti riconducibili a terzi diversi dallo sceneggiatore e dal regista.

Di ciò non potrà non tenersi conto in ogni forma di sfruttamento commerciale che riconduca il contenuto di una componente dell’apporto artistico tradottosi nel film, in un altro bene di valore economico che fa parte dell’investimento nella produzione, nella promozione e nella distribuzione del film, come accade nella fattispecie della vendita a terzi di NFT che, palesemente e strumentalmente, si riconducono all’opera cinematografica “Pulp Fiction”, facendolo divenire il veicolo di lancio e di attrazione del pubblico verso l’acquisto di una parcellizzazione di ciò che esso è: le pagine della sua sceneggiatura. Una cosa appare essere, infatti, il consentire la pubblicazione di un libro che riproduca la sceneggiatura (operazione commerciale che può interessare un numero limitato di affezionati lettori), altra cosa è porre sulla rete un’offerta di acquisto al migliore offerente di una parte dell’opera cinematografica, frutto di un precedente e rilevante investimento per il quale l’autore ha percepito tutti i compensi dovutigli.

Cosa dice la legge italiana sul diritto d’autore

In questo senso è proprio la legge italiana sul diritto d’autore che – come poc’anzi visto – traccia la differenza fra sceneggiatura, film e opera letteraria a è stante, escludendo di fatto uno sfruttamento della prima senza il consenso del produttore, essendo questa indissolubilmente legata al film e alle sue sorti.

___

Note

  1. La questione non è del tutto nuova essendo stata in parte affrontata nel caso Roc-A-Fella Records, Inc. vs. Damon Dash (Case 1:21-cv-5411 Southern District of New York), il 18 giugno 2021 la Roc-A-Fella Records ha convenuto in giudizio Damon Dash per violazione di copyright sull’album di debutto dell’Artista Jay-Z dal titolo “Reasonable Doubt” che Damon Dash avrebbe tentato di mettere in vendita il copyright dell’album attraverso il mercato NFT, essendo peraltro egli proprietario di 1/3 delle quote della casa discografica. In questa controversia in cui Damon Dash è stato inizialmente contumace, con provvedimento del 21 giugno 2021, il giudice John P. Cronan, ha emesso un Temporary Restraining Order nei confronti del convenuto. La causa è stata successivamente transatta fra le parti.
  2. L’impiego delle blockchain appare uno strumento assai utile per la circolazione dei diritti sulle opere dell’ingegno, potendo rendere più efficace anche la gestione del Pubblico Registro Cinematografico
  3. La definizione di riproduzione di un’opera secondo la Legge autore è fornita dall’Art. 13 che recita: ”Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione”.
  4. In base alla Legge Autore vigente in Italia, la sceneggiatura, pur potendo essere oggetto di sfruttamento autonomo come opera letteraria (Art. 49 LDA), confluisce nell’opera cinematografica e ne diviene parte integrante (Artt. 44 – 48 LDA), appartenendo al produttore.

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