Le regole

Lotta all’evasione fiscale, cosa cambia con gli algoritmi: lo scenario

Due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze arricchiscono il contesto normativo nell’ambito del contrasto all’evasione, prevedendo la combinazione degli strumenti già a disposizione delle autorità con gli algoritmi dell’applicativo VE.r.a.: ecco gli impatti

Pubblicato il 15 Lug 2022

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

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Il contesto normativo e operativo nell’ambito della prevenzione e del contrasto all’evasione fiscale si è arricchito di due recenti provvedimenti. Il primo – in ordine di tempo – è la circolare dell’Agenzia delle Entrate 21/E del 20 giugno 2022, il secondo è il Decreto del 28 giugno 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al trattamento dei dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari.

La novità sta nel fatto che combinando l’utilizzo dei preesistenti strumenti già in possesso dell’Agenzia delle Entrate con gli algoritmi che verranno elaborati con l’applicativo VE.r.a., che attingerà ai dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari di tutti i contribuenti, si potranno ottenere incroci e filtri molto più incisivi, probanti e precisi rispetto al passato.

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Gli obiettivi

Si passa quindi da un approccio deduttivo, col quale si tendeva a ricostruire il reddito del contribuente mediante elementi indiretti (quali le spese, il tenore di vita, gli atti pubblici, etc.), ad una nuova metodologia che attingendo ai movimenti relativi ai rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti con i vari istituti di credito individua con maggiore precisione gli elementi probatori della esistenza di redditi non dichiarati. E’ evidente che se la posizione finanziaria netta di un contribuente si incrementasse in maniera significativa in un dato periodo di imposta e a ciò non corrispondesse una congrua posizione reddituale, potrebbero esserci buone ragioni per indagare sulle ragioni che l’hanno determinata.

Ovviamente l’Agenzia sa bene che si tratta di informazioni che prima di essere utilizzate dovranno essere epurate dalle fattispecie suscettibili di generare “falsi positivi”, per cui, nel definire le liste di controllo prodotte dagli incroci delle varie basi di dati, ha affermato due principi:

  • “l’attività di selezione dovrà essere, in ogni caso, supportata da un’attenta analisi del rischio, mirata a far emergere le situazioni più rilevanti, evitando di impegnare risorse in contestazioni di natura meramente formale”;
  • dovrà essere fatto largo uso della compliance (c.d. lettere di compliance da inviare ai contribuenti), integrata dall’incremento del personale dedicato a tale attività dal potenziamento delle “… infrastrutture tecnologiche e gli algoritmi di selezione” nonché della “interoperabilità delle banche dati, sfruttando al massimo i flussi informativi derivanti dallo scambio automatico di informazioni previsto dalle Direttive europee e dagli Accordi internazionali, e da quelli derivanti dalla fatturazione elettronica integrati con quelli generati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle transazioni verso i consumatori finali”. In sostanza, gli “strumenti di data analysis saranno utilizzati anche per la verifica dell’efficacia dell’invio di tali comunicazioni …”.

L’efficacia dell’attività che verrà posta in essere dipenderà dal livello di raffinatezza che l’Agenzia riuscirà ad ottenere dall’incrocio delle vari basi di dati. Le istruzioni fornite con la Circolare indicano a chiaramente che il controllo sarà mirato e sostanziale. Vediamo nel dettaglio come si articolerà.

Le attività di analisi del rischio e selezione

Le aree di intervento individuate dalla Circolare 21/E del 20 giugno 2022 riguardano tre classi di soggetti: i grandi contribuenti[1], le imprese di medie e piccole dimensioni e le persone fisiche, i lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

I grandi contribuenti

È previsto che le Direzioni regionali dovranno concentrare le proprie risorse sui “soggetti che presentano un maggior rischio fiscale, ovvero su quelli che non esprimono comportamenti collaborativi e trasparenti”, sulla base delle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta 2020 e per quelle residuali relative al 2019 . Nell’ambito della determinazione dei fattori di rischio, sarà prestata particolare attenzione ai gruppi societari e ai gruppi IVA[2] e un particolare aiuto sarà fornito dalla banca dati dedicata aggiornata con le annualità dal 2014 al 2019.

L’operatività delle Direzioni regionali, in relazione al comparto dei grandi contribuenti, sarà supportata anche dall’attività di analisi del rischio effettuata dall’Ufficio Analisi, Indagini e Controlli della Direzione centrale Grandi Contribuenti e Internazionale, sulla base delle informazioni oggetto di scambio internazionale riguardanti i tax ruling reports (Direttiva 2015/2376/UE – DAC 3 – e Azione BEPS n. 5), i Country by Country Reports (Direttiva 2016/881/UE – DAC 4 – e Azione BEPS n. 13) e dei meccanismi transfrontalieri (Direttiva 2018/822/UE – DAC 6). Tali informazioni saranno valutate a livello centrale e, qualora ritenute significative ai fini della ricostruzione di schemi di pianificazione fiscale aggressiva, segnalate agli Uffici competenti per le successive attività istruttorie.

In sede di controllo saranno privilegiate modalità volte a limitare, quanto possibile, gli spostamenti fisici da parte dei contribuenti e dei loro rappresentanti, nonché del personale dipendente, accordando priorità alle forme di comunicazione con il contribuente che non comportino riunioni in presenza

È prevista una particolare attenzione ai fenomeni di fiscalità aggressiva che coinvolgono anche stati esteri con l’utilizzo del Tax Administration EU Summit (TADEUS), un network strategico di dialogo tra le Amministrazioni fiscali europee che patrocina iniziative connesse alle priorità delle Amministrazioni fiscali della UE.

Le imprese di medie e piccole dimensioni

Per tale categoria di contribuenti è previsto l’invio di comunicazioni a coloro che, in base ai dati delle fatture elettroniche, dell’esterometro e dei corrispettivi telematici, non risultino ancora aver presentato la dichiarazione, ovvero l’abbiano presentata con dati incompleti.

Nel terzo trimestre del 2022 è previsto inoltre l’invio di comunicazioni ai contribuenti che risultino aver dichiarato, nella dichiarazione annuale IVA per l’annualità d’imposta 2019, un ammontare di IVA portata in detrazione superiore a quello ricostruito dai dati desunti dalla fatturazione elettronica e, se presenti, dalle bollette doganali di importazione. È inoltre previsto, nel quarto trimestre del 2022, l’invio di comunicazioni ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie in fase di registrazione degli aiuti individuali nel Registro Nazionale aiuti di Stato.

Per quanto riguarda le attività afferenti alla gestione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), nel secondo semestre del 2022 è previsto l’avvio di una campagna informativa finalizzata a portare a conoscenza dei contribuenti l’eventuale presenza di errori, omissioni o incoerenze, riscontrati nei modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2020, al fine di evitare il ripetersi delle stesse anomalie per il periodo d’imposta 2021. In parallelo all’attività di individuazione dei soggetti che hanno indebitamente fruito dei diversi regimi agevolativi che l’ordinamento offre, l’attività di analisi e selezione sarà indirizzata prioritariamente nei confronti di coloro che presentano volumi di ricavi o di fatturato non in linea con quanto dichiarato da soggetti che presentano analoga struttura operativa.

Tra i principali indicatori di rischio è stata prevista:

  • la fruizione dei contributi a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”. Superato infatti il primo controllo effettuato al momento di presentazione della istanza sulla base dei dati a disposizione, la verifica delle ulteriori condizioni (ad esempio, il limite di accesso al beneficio e il calcolo del contributo) sarà effettuata solo con l’utilizzo dei dati dichiarativi pervenuti successivamente alla fase di erogazione;
  • la fruizione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, in relazione al quale è stato riscontrato, in alcuni casi, che le imprese beneficiarie risultano assistite da soggetti che svolgono attività di consulenza sulle diverse misure agevolative, e che appaiono specializzati nella costruzione di documentazione solo formalmente corretta al fine di dimostrare la spettanza del credito[3].

Le attività di controllo saranno estese anche ai contribuenti che hanno fruito di altri crediti d’imposta (credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, credito di imposta sisma centro-Italia, credito di imposta zone economiche speciali, credito di imposta formazione 4.0, credito di imposta patrimonializzazione, credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia, credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda).

Alcuni indicatori di rischio saranno individuati, ad esempio:

  • nell’esposizione di crediti IVA anomali rispetto ai dati economici ovvero alle particolari disposizioni normative di settore (assenza di aliquote differenziate tra acquisto e vendita);
  • nell’effettuazione di acquisti da soggetti che operano in settori economici non coerenti con la filiera produttiva del soggetto;
  • nella presenza di un elevato importo dei costi c.d. “residuali”;
  • nella presenza di bassa o costante redditività anche a fronte di ricavi in crescita nel tempo.

Le persone fisiche, i lavoratori autonomi ed enti non commerciali

Ai fini di una efficace valutazione del rischio, gli Uffici avranno a disposizione:

  • le posizioni dei soggetti che, avendo ricevuto una comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo, non hanno giustificato l’anomalia comunicata o non hanno modificato il loro comportamento. Ciò al fine di consolidare la percezione, da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono, che il mancato riscontro alle comunicazioni all’Agenzia comporta sempre un elevato rischio di essere sottoposti a controllo;
  • le posizioni di coloro che sono stati esclusi dall’invio delle comunicazioni finalizzate a favorire l’adempimento spontaneo per omessa dichiarazione dei redditi e che risultano aver percepito e non dichiarato, in tutto o in parte, uno o più redditi appartenenti a diverse categorie reddituali, nonché dei soggetti operanti in qualità di sostituti d’imposta che risultano non aver dichiarato e versato (integralmente o parzialmente) le ritenute risultanti dalle certificazioni uniche relative a redditi di lavoro dipendente, assimilati al lavoro dipendente, di lavoro autonomo, provvigioni e diversi. Una particolare attenzione sarà dedicata al controllo sulle omesse o incomplete dichiarazioni dei redditi dei fabbricati derivanti dai contratti di locazione breve, anche mediante utilizzo sia delle comunicazioni trasmesse dagli intermediari che intervengono nel contratto, che dei dati delle certificazioni uniche trasmesse dagli intermediari che intervengono nel pagamento ed operano una ritenuta del 21 per cento sui canoni o sui corrispettivi lordi;
  • le posizioni dei contribuenti che, a seguito di analisi del rischio ed elaborazioni effettuate sui dati ottenuti dallo scambio automatico tra Paesi UE ed extra UE in base al Common Reporting Standard, non hanno formato oggetto di comunicazione per l’invito alla compliance;
  • le posizioni dei soggetti che hanno indebitamente fruito, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, dei meccanismi alternativi previsti dall’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, cd. “sconto in fattura” e cessione ad altri soggetti di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante).

Con riferimento agli enti non commerciali e alle Onlus, l’attività delle Direzioni regionali e provinciali sarà rivolta ad individuare i soggetti che, utilizzando abusivamente la qualifica di soggetti non – profit, svolgono di fatto attività inidonee a perseguire scopi istituzionali.

Come funziona l’applicativo VE.r.a.

Dall’incrocio tra i dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari con tutte le altre notizie ed informazioni presenti nel database dell’anagrafe tributaria si otterranno liste selettive che saranno utilizzate per l’attività di controllo.

Verrà data priorità ad una nuova lista selettiva avente ad oggetto gli enti associativi, che pur non avendo presentato il modello EAS[4], risultano aver indebitamente fruito delle disposizioni di favore previste dall’articolo 148 del Tuir e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle quote associative e ai contributi versati dagli associati e partecipanti, sulla base delle risultanze delle movimentazioni rilevate dall’archivio dei rapporti finanziari.

Il contrasto agli illeciti e alle frodi

La linea di intervento, coordinata dal Settore Contrasto illeciti, dovrà essere attivata con tempestività rispetto alle condotte fraudolente e si articolerà su due macro-aree: il contrasto alle frodi fiscali e il contrasto agli illeciti fiscali internazionali. L’attività sarà svolta su due piani distinti, ma interconnessi reciprocamente:

  • individuazione delle fattispecie più ricorrenti, ai fini della definizione e della pianificazione delle più efficienti strategie di prevenzione e di contrasto
  • esecuzione dei controlli a maggiore complessità ed aventi ad oggetto gli illeciti di maggiore rilevanza e connotati da elementi di novità.

Sul versante antifrode verrà prestata particolare attenzione all’IVA comunitaria e alla repressione delle frodi fiscali connesse al fenomeno delle vendite, senza addebito dell’IVA, a falsi esportatori abituali, grazie agli incroci con le informazioni presenti nelle banche dati in uso con le fatture elettroniche.

È previsto un costante monitoraggio dei soggetti iscritti all’AIRE al fine di prevenire fittizie allocazioni della residenza all’estero, con l’utilizzo di nuove e più avanzate forme di analisi di rischio utilizzando anche informazioni di natura finanziaria, derivanti in particolare dallo scambio automatico delle informazioni tra i vari Stati, quali, per esempio, quelle ottenute tramite il Common Reporting Standard (CRS). L’Ufficio Cooperazione Internazionale affinerà la individuazione e la implementazione di strumenti di data warehouse per l’analisi dei dati che consentano di massimizzare il potenziale informativo dello scambio automatico.

L’analisi

La mole di dati in possesso della Amministrazione Finanziaria è davvero ingente, e le linee guida espresse dalla Circolare 21/E sembrano muoversi nella direzione giusta: privilegiare le fattispecie potenzialmente e dimensionalmente più pericolose e avviare processi di analisi del rischio sempre più puntuali e tempestivi. In quest’ottica, l’analisi dei rapporti finanziari e la combinazione dei dati ottenuti con tutti gli altri già in possesso della Amministrazione Finanziaria non solo dovrebbe permettere di realizzare filtri sempre più precisi ed attendibili, ma dovrebbe introdurre una nuova stagione: l’evasione tributaria non è qualcosa di astratto, ma è strettamente connessa alla esistenza/manifestazione di ricchezza nascosta all’Erario, ed il modo più evidente e concreto con cui essa si manifesta – appunto – è la capacità di accumulo delle risorse finanziarie ed il suo utilizzo. La scommessa tuttavia si giocherà non solo sulla bontà dei dati, ma sul loro utilizzo.

L’Amministrazione Finanziaria dovrà ragionare per “ordini di grandezza”. Abbiamo tutti sufficiente esperienza per aver constatato come spesso le verifiche fiscali si attardino su elementi poco rilevanti pur di chiudersi con un risultato – quanto meno, apparentemente – positivo, piuttosto che subire una immediata deviazione (ed anche conclusione) qualora le ipotesi che hanno dato origine al controllo dovessero risultare non fondate.

Aspetti critici

Un altro aspetto critico è dato dalla tendenza della Amministrazione Finanziaria – spesso alimentata da un legislatore impreciso – all’abuso delle presunzioni. Per esempio, l’utilizzo degli ISA dovrebbe tenere nel debito conto che più le imprese sono piccole e più difficile è il tentativo di individuare elementi di standardizzazione dei fattori produttivi, spesso stravolti, in positivo o in negativo, dalla presenza ingombrante dell’imprenditore e dei suoi familiari, che non sempre si muovono secondo logiche comuni o prevedibili, dovendo fare i conti con elementi che spesso hanno a che fare con la soddisfazione di esigenze vitali loro e dei dipendenti/collaboratori. Accade infatti sovente che la economicità della gestione venga sacrificata o messa in secondo piano dalla esigenza di mantenere i livelli occupazionali; oppure che l’imprenditore tenda ad espandere i periodi di sofferenza anche ben oltre i normali canoni del buon senso e della economia a causa della sua sana ed encomiabile voglia di permanenza sul mercato.

Ciò richiede che i risultati delle analisi ottenute con i nuovi e potenti mezzi di cui dispone l’Amministrazione Finanziaria siano considerati per quello che sono: dati ed informazioni il cui significato non potrà che essere interpretato dalla mente umana, che dovrà avere da un lato la capacità di affinare progressivamente lo strumento di analisi ma, soprattutto, la prontezza e la lucidità di evitare l’instaurazione di una attività accertativa laddove, a fronte di dati apparentemente non congrui, dovessero emergere in sede di contraddittorio elementi tali da suggerire l’abbandono dell’attività.

_

Note

  1. La macrotipologia dei “Grandi Contribuenti” comprende i contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a 100milioni di euro.
  2. Di cui agli articoli 70 bis e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
  3. Si fa presente che l’art. 5, comma 9, D.L. n. 146/2021, al fine di consentire la regolarizzazione degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dal D.L. n. 145/2013, maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, ha previsto la possibilità di presentare una istanza da presentare entro il 30 settembre 2022. Il riversamento delle somme indebitamente utilizzate, senza sanzioni ed interessi, in un’unica rata con scadenza 16 dicembre 2022 ovvero in tre rate, annuali con maggiorazione degli interessi legali. L’accesso alla procedura è escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
  4. Si tratta del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Fiscali da parte degli enti associativi previsto dall’articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

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Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
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Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
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