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Patente a crediti nei cantieri: gli obblighi e come fare domanda all’Ispettorato del lavoro



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Dal primo novembre 2024 scatta l’obbligo della patente a crediti per i lavoratori e le imprese impegnate nei cantieri edili: concluso il periodo transitorio, che dura fino al 31 ottobre e durante il quale si può far richiesta via Pec, bisogna inviare la domanda al portale INL

Pubblicato il 25 ott 2024

Andrea Di Nino

Consulente del Lavoro

Giorgia Tosoni

Consulente del Lavoro



porto (1)

È entrato in vigore il primo ottobre l’obbligo di richiesta della patente a crediti, il documento digitale rilasciato telematicamente dall’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro, che a decorrere da tale data consentirà lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte di imprese e lavoratori autonomi in cantieri temporanei o mobili, come nel caso dei cantieri per realizzare smart building.

A prevedere tale adempimento l’art. 27 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ( “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”), introdotto interamente dall’art. 29 c.19, del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, con lo scopo di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Rende attuativa la nuova disciplina il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024, mediante la pubblicazione in G.U., Serie Generale n. 221, il 20 settembre 2024 del “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”, a cui sono seguite le istruzioni operative fornite dall’INL nella circolare n. 4 del 23 settembre 2024.

Patente a crediti nei cantieri, i soggetti interessati

Interessati dal rilascio della patente a crediti sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” in cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’art. 89 c.1 lettera a) e dall’allegato X del D. Lgs. 81del 2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale come ad esempio: ingegneri, architetti o geometri.

Rientrano tra i soggetti obbligati al possesso della patente a crediti anche le imprese e i lavoratori autonomi provenienti da uno Stato membro dell’Unione Europea o “Extra-UE”, a cui il rilascio del documento potrà avvenire:

  • automaticamente, qualora i soggetti interessati siano già in possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del paese di origine e riconosciuto dalla legge italiana nei casi di provenienza da un paese non comunitario,
  • in assenza, previa richiesta mediante procedura telematica a cui sono tenuti le stesse imprese e i lavoratori autonomi italiani.  

Rispetto a quanto sopra, la norma esclude espressamente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA pari o superiore alla III, inteso quale il documento attestante le capacità economiche e finanziarie, oltre all’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane di un’azienda, di eseguire direttamente o in subappalto opere pubbliche di un determinato valore, secondo i requisiti previsti dalla normativa sui contratti pubblici.

Patente a crediti in cantiere, come fare domanda

Dalla data del primo ottobre 2024, i soggetti sopra individuati e, in particolar modo, chi già è attivo all’interno dei cantieri, dovranno procedere con la richiesta di rilascio della patente a crediti, necessaria per continuare ad operare. L’INL ha chiarito, al riguardo, che la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi dovrà sempre essere preceduta dall’invio dalla richiesta di rilascio della patente, fatta accezione appunto per i soggetti già operanti alla data di entrata in vigore dell’obbligo che, in attesa di rilascio della procedura telematica, hanno potuto presentare preventivamente la richiesta tramite PEC – Posta elettronica certificata secondo le disposizioni fornite dall’Ispettorato nella circolare operativa del 23 settembre.

In considerazione di quanto sopra, proprio al fine di consentire un graduale adeguamento alla procedura telematica, è stato concesso un periodo transitorio – dal primo al 31 ottobre 2024 – in cui è possibile effettuare la richiesta del documento tramite PEC, attraverso la trasmissione di un modello di autocertificazione – dichiarazione sostitutiva dei requisiti richiesti per l’ottenimento della patente, ai sensi dell’art. 27, c.1 del D.lgs. 81 del 2008, fermo restando la necessità di procedere entro e non oltre  il 31 ottobre alla presentazione telematica della medesima richiesta sul portale dell’INL.

Dal primo novembre 2024 l’ unica modalità ammessa per il rilascio della patente a crediti sarà telematica.

L’istanza, pertanto, a decorrere da tale data potrà essere presentata esclusivamente attraverso il portale dell’Ispettorato, accessibile mediante identità digitale (SPID personale o CIE) dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo – oppure, in alternativa, da un soggetto autorizzato con apposita delega scritta alla presentazione, inclusi gli intermediari di cui all’ art. 1 della Legge n. 12 del 1979 come i consulenti del lavoro.

I requisiti

Il rilascio del documento è subordinato al possesso di determinati requisiti, attestati mediante autodichiarazione compilata online ai sensi del DPR 445/2000, sulla falsariga del modello utilizzato per la richiesta preventiva via PEC, ferma restando l’eventualità di successivi accertamenti.

I requisiti che i soggetti richiedenti dichiarano di possedere sono i seguenti:

  • l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);
  • il rispetto degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81del 2008;
  • il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • il possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR);
  • il possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF);
  • l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Come precisato nella circolare dell’INL, all’atto della compilazione il soggetto richiedente avrà, per ogni requisito ad eccezione dell’iscrizione alla CCIA, la possibilità di dichiararne il mancato possesso per “esenzione giustificata” o “non obbligatorietà”, in relazione alla categoria dello stesso richiedente. Si pensi, ad esempio, ad un lavoratore autonomo che, rispetto ad un’impresa con dipendenti, non è tenuto alla redazione del DVR, alla designazione di un RSPP o agli obblighi formativi, salvo il caso di utilizzo di determinate attrezzature che richiedano una specifica formazione.

Il contenuto della patente a crediti

A seguito dell’invio della richiesta, verrà rilasciata la patente a crediti in formato digitale contenente, come disposto dall’art. 2 del DM n. 132, le seguenti informazioni:

  • i dati indentificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • i dati anagrafici del soggetto che ha effettuato la richiesta;
  • la data di rilascio e il numero della patente;
  • il punteggio attribuito al  momento del rilascio;
  • il punteggio aggiornato alla data di consultazione telematica;
  • gli  esiti  di  eventuali  provvedimenti  di  sospensione  di  cui all’articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n. 81;
  • gli esiti  di  eventuali  provvedimenti  definitivi,  di   natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue  la  decurtazione dei  crediti  ai  sensi  dell’articolo  27,  comma  6,  del   decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Come funziona la patente a crediti: incremento e decurtazione

Il Decreto Ministeriale e la circolare dell’INL rendono noto, in aggiunta alle modalità di richiesta del documento, il meccanismo legato al cumulo del punteggio (“i crediti”) in patente e alla decurtazione dello stesso.

Il sistema previsto difatti, prevede l’attribuzione di un punteggio iniziale di 30 punti, che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100. Tale incremento, chiarisce il Decreto all’art. 5, potrà avvenire in presenza dei seguenti requisiti e misure:

  • in base alla storicità del richiedente, determinata con riferimento alla data di iscrizione alla CCIAA, verranno attribuiti fino a 10 crediti;
  • in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, viene previsto l’incremento di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio, sino ad un massimo di 20 crediti;
  • in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro potranno essere attribuiti fino a 40 crediti;
  • in presenza di attività, investimenti o formazione nelle ipotesi espressamente previste dalla circolare dell’INL, potranno essere attribuiti fino a ulteriori 10 crediti.

Attualmente al richiedente è consentito indicare, in fase di richiesta, i soli requisiti necessari al rilascio, ferma restando la possibilità, a partire dal primo gennaio 2025, di dichiarare il possesso dei requisiti aggiuntivi che consentiranno l’attribuzione di ulteriori crediti secondo il meccanismo appena illustrato.

I possessori del documento, al contrario, si vedranno decurtare il montante dei crediti in loro possesso nei casi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, vengano contestate una o più violazioni contenute nell’allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81 del 2008, inerenti, ad esempio, all’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), alla mancata formazione e  addestramento in tema di salute e sicurezza, al verificarsi di infortuni o malattie professionali a seguito della violazione delle norme di prevenzione.

Cosa succede se si scende sotto ai 15 crediti

Qualora nonostante il meccanismo di accumulo dei crediti, la patente scenda sotto il punteggio minimo di 15 punti, non sarà più possibile continuare ad operare nel cantiere “salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, purché i lavori già eseguiti siano superiori al 30% del valore dei lavori affidati nel contratto”.

Ai fini del recupero dei crediti “persi“, le imprese e i lavoratori autonomi dovranno sottoporsi alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL che terrà conto, ai sensi del DM n. 132:

  • “dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
  • e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza”.

Patente a crediti, le sanzioni

Resta ferma, nei casi in cui l’impresa o il lavoratore autonomo vengano sopresi ad operare senza patente o con un documento inferiore a 15 punti, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata al valore dei lavori affidati nel cantieri in cui si opera oltre all’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per sei mesi.

Ai sensi del nuovo art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81del 2008,  nei casi in cui nei cantieri si verifichino infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o un’inabilità permanente imputabili al datore di lavoro, è prevista la sospensione in via cautelare della patente da parte dell’Ispettorato fino a dodici mesi.

Gli obiettivi della patente a crediti nei cantieri

Attraverso l’ introduzione dell’attesa patente a crediti si auspica una maggior sensibilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell’attività lavorativa nei cantieri, a partire da committenti e  responsabili dei lavori incaricanti alla verifica del possesso del documento, alle imprese stesse, a cui viene richiesta una maggior attenzione  rispetto alla formazione dei lavoratori e all’attuazione di tutte le misure idonee a prevedere e garantire la salute e la sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro, con lo scopo primario di ridurre il rischio di infortuni e contrastare l’utilizzo del lavoro irregolare.

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