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Provvedimenti assistiti da AI, chi risponde davanti al giudice



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L’articolo 14 della legge 132/2025 conferma la responsabilità del funzionario nei provvedimenti assistiti da AI, ma la tenuta in giudizio dipende dalla prova di una supervisione reale, dalla motivazione dell’atto, dalle tracce conservate nel fascicolo e dalla documentazione delle eventuali divergenze

Pubblicato il 4 set 2026

Fabio Lalli

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La giurisprudenza amministrativa ha fissato i principi sull’algoritmo nel procedimento sei anni prima dell’AI Act e l’articolo 14 della legge 132/2025 li ha codificati. Resta scoperto il punto più difficile: dimostrare che la supervisione è stata sostanziale. È nella motivazione che quella prova esiste oppure manca.

Il diniego arriva con la firma di un funzionario, la motivazione richiama i requisiti non soddisfatti, e l’istruttoria che ha portato a quell’esito è stata condotta con il supporto di un sistema di intelligenza artificiale. Il cittadino chiede su quali basi, e la sola risposta che l’amministrazione non potrà mai dare è che ha deciso la macchina.

Su questo il diritto italiano è netto, e lo è da prima che esistesse una norma sull’intelligenza artificiale. Il Consiglio di Stato fissò i principi sull’uso degli algoritmi nel procedimento amministrativo con la sentenza 2270 dell’8 aprile 2019, quando l’AI Act non era neppure una proposta e i modelli linguistici non erano usciti dai laboratori. Il caso riguardava la mobilità dei docenti, l’algoritmo aveva prodotto assegnazioni illogiche, e il collegio scelse di qualificarlo come atto amministrativo informatico, sottoponendolo ai principi che governano l’attività amministrativa.

Provvedimento assistito da AI: principi e responsabilità

Da quella qualificazione discese tutto il resto. Con le pronunce di dicembre dello stesso anno, la 8472 e le due gemelle, la sezione enucleò i tre principi che ancora oggi reggono la materia: conoscibilità, per cui chi è destinatario di una decisione automatizzata ha diritto di saperlo e di ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata; non esclusività, per cui la decisione non può fondarsi unicamente sul trattamento automatizzato; non discriminazione algoritmica.

Quei principi sono oggi legge, e la parte difficile si è spostata altrove: nessuna norma può accertare da sola se il funzionario che ha firmato abbia davvero valutato l’esito prodotto dal sistema oppure si sia limitato a ratificarlo. Quella distinzione, quando un provvedimento finisce davanti a un giudice amministrativo, si gioca su cosa l’amministrazione ha scritto nella motivazione e conservato nel fascicolo.

L’articolo 14 traduce in legge i principi della giurisprudenza

L’articolo 14 della legge 132/2025, in vigore dal 10 ottobre 2025, riprende quell’impianto e lo trasforma in norma. Il primo comma stabilisce che le amministrazioni usano l’intelligenza artificiale per incrementare l’efficienza della propria attività, ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati, assicurando agli interessati la conoscibilità del funzionamento e la tracciabilità dell’utilizzo. Il secondo comma è la parte che pesa: l’impiego avviene in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui l’intelligenza artificiale sia stata utilizzata. Il terzo comma affida alle amministrazioni l’adozione delle misure tecniche, organizzative e formative necessarie.

La formulazione sembra ripetere quello che la giurisprudenza aveva già affermato, e in parte lo fa. Il passaggio da principio pretorio a norma cambia però la posizione processuale delle parti: prima l’amministrazione poteva discutere l’applicabilità dei principi al caso concreto, adesso quei principi sono presupposto del legittimo esercizio del potere, e la loro violazione è un vizio dell’atto.

La formula “unica responsabile” chiude una questione che poteva restare aperta. Il provvedimento non risponde all’algoritmo né al suo fornitore, e chi firma assume la paternità giuridica di un output che deve essere in grado di spiegare.

Fonte: elaborazione dell’autore

Provvedimento assistito da AI: il rischio della ratifica automatica

Il quadro normativo, quindi, è più solido di quanto si creda. Gli schemi di decreto attuativo approvati in esame preliminare il 10 giugno rafforzano l’impianto su più fronti, dalla responsabilità degli enti alle nuove fattispecie penali. Su un punto specifico, però, tacciono, ed è quello che in sede di ricorso farà la differenza.

Il rischio è la degenerazione della supervisione in ratifica automatica dell’output, quello che la letteratura chiama automation bias: il funzionario controfirma una decisione generata dal sistema senza averne realmente valutato i presupposti. Formalmente la decisione è umana, sostanzialmente no, e nessuna norma può accorgersene da sola.

La questione resta affidata alla prassi applicativa e, prevedibilmente, all’elaborazione giurisprudenziale. Il che significa che i primi ricorsi su provvedimenti assistiti da intelligenza artificiale definiranno lo standard, e che le amministrazioni le cui pratiche finiranno per prime davanti a un giudice amministrativo lo faranno con i fascicoli che stanno costruendo in questi mesi.

La motivazione del provvedimento assistito da AI

Se la supervisione sostanziale non è verificabile dall’esterno, l’unico luogo in cui può lasciare traccia è l’atto. Da qui l’idea di motivazione aumentata: il provvedimento deve dare conto anche del ragionamento algoritmico, non limitarsi a esporre le ragioni della decisione finale.

Le quattro verifiche da rendere esplicite

In termini pratici significa che la motivazione dovrebbe rendere esplicite quattro cose. Che nel procedimento è stato impiegato un sistema di intelligenza artificiale, e per quale attività istruttoria. Quale esito ha prodotto il sistema. Quali elementi il responsabile del procedimento ha verificato in modo autonomo. Su quali basi ha confermato oppure disatteso quell’esito.

Il quarto elemento è quello che regge in giudizio. Un fascicolo in cui il funzionario ha sempre confermato l’output, in ogni pratica, senza che risulti mai una divergenza, descrive un’organizzazione in cui la supervisione è formale. Un fascicolo in cui compaiono casi di rettifica, con la ragione della rettifica documentata, descrive una supervisione che funziona. La differenza non sta nella qualità del sistema, sta nella qualità della prova che l’amministrazione può produrre due o tre anni dopo.

Va aggiunta la parte che riguarda il cittadino prima del ricorso. Ogni amministrazione dovrebbe pubblicare un’informativa accessibile su quali sistemi impiega e per quali finalità, come funzionano nelle linee generali, quali dati trattano, quali diritti spettano compreso quello di contestare la decisione, e come esercitarli. È l’adempimento che dà concretezza al principio di conoscibilità, e la sua assenza è la prima cosa che un difensore attento rileverà.

Il fascicolo di un provvedimento assistito da AI

La motivazione, però, dice quello che si è deciso, non prova quello che si è verificato. Per quella prova serve il fascicolo, e l’orizzonte temporale di un contenzioso amministrativo rende insufficiente qualunque ricostruzione affidata alla memoria delle persone. Il fascicolo va costruito pensando a chi dovrà aprirlo quando chi ha istruito la pratica sarà stato trasferito e il sistema sarà cambiato due volte.

Serve quindi conservare la versione del sistema impiegata e la data, perché un aggiornamento del fornitore può avere modificato il comportamento fra il momento della decisione e quello del giudizio. Servono i dati di ingresso su cui il sistema ha lavorato. Serve l’output prodotto, nella forma in cui è stato presentato al funzionario. Serve traccia dell’attività di verifica, che è la parte più difficile da produrre perché nella maggior parte delle organizzazioni non lascia segno.

Fonte: elaborazione dell’autore

Tracce di verifica e accesso alla documentazione tecnica

Quest’ultimo punto è quello su cui vale la pena intervenire adesso, perché richiede una scelta organizzativa e non un investimento tecnologico. Registrare che il responsabile ha consultato una determinata fonte, ha verificato un requisito su un altro sistema, ha rilevato una discrepanza e come l’ha risolta, richiede di progettare il procedimento in modo che quei passaggi producano documenti invece di restare nella testa di chi li compie.

Sul versante della trasparenza verso il giudice, la conoscibilità dell’algoritmo pone all’amministrazione un problema che nasce a monte, nel contratto con il fornitore. Se il capitolato non ha previsto accesso alla documentazione tecnica e ai log, l’amministrazione si presenterà in giudizio senza poter spiegare come ha funzionato il sistema che ha usato, e l’eccezione del segreto industriale del fornitore non la solleva dall’onere.

L’impatto e lo scenario

Resta un punto di collocazione storica che aiuta a inquadrare il momento. In materia di decisione algoritmica il diritto amministrativo italiano è arrivato prima del legislatore europeo, ha costruito principi solidi su casi concreti e li ha applicati per sei anni prima che esistesse una norma.

Quei principi adesso sono legge, e la fase che si apre riguarda la loro traduzione in prassi d’ufficio: registri, modelli di provvedimento, procedure di verifica documentata. È un lavoro meno visibile della scelta del fornitore e più decisivo, perché è quello che, davanti a un giudice, distinguerà l’amministrazione che ha governato lo strumento da quella che lo ha soltanto adottato.

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