Nell’attuale contesto economico siamo di fronte a due fenomeni distinti, ma con effetti analoghi: da una parte l’accesso di operatori economici ad altri mercati regolati, quali le comunicazioni elettroniche, diversi dal loro mercato di origine e, dall’altra, l’affievolimento delle (marginali) differenze tra molti dei cosiddetti OTT (over the top) in particolare ma non solo, le Content Delivery Network e gli operatori di comunicazioni elettroniche.
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Perché è giusto che le CDN e le telco siano regolate allo stesso modo
È inevitabile che i due fenomeni comportino l’applicazione delle regole proprie delle comunicazioni elettroniche; per chi entra nel mercato delle comunicazioni le ragioni della applicazione della normativa relativa sono evidenti ma anche per gli OTT, Content and Applications e per i CDN provider le ragioni sono altrettanto solide:
- L’identità del servizio offerto e dell’esigenza soddisfatta.
- La diretta concorrenza tra servizi di comunicazioni elettroniche e servizi degli OTT e dei soggetti sopra menzionati in principio e nella percezione dell’utilizzatore.
- L’esigenza di assicurare per servizi analoghi la medesima tutela dei consumatori.
In tale ottica, si può ritenere che le regole proprie delle comunicazioni elettroniche – tra le più stringenti anche in rapporto a quelle di altri settori, tanto da essere state utilizzate come modello per la regolamentazione europea – assicurino la migliore tutela, il mantenimento degli attuali livelli di costo e la protezione della qualità del servizio per i consumatori anche grazie alle regole sottese all’interazione tra i diversi soggetti coinvolti nella catena del servizio.
Le regole Agcom
Ecco perché il Consiglio dell’AGCOM, alla fine del mese di luglio 2025, dopo aver analizzato i contributi prodotti dai diversi soggetti intervenuti, ha approvato gli esiti della consultazione relativa (la 55/25/CONS) confermando l’esigenza di applicazione del regime dell’autorizzazione generale previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche per l’offerta del servizio di Content Delivery Network. Tale soluzione, come evidente a tutti, nulla ha a che fare con il tema tanto discusso a livello nazionale e dell’Unione Europea del fair share o delle ‘network usage fees’ e si concentra su un aspetto squisitamente autorizzatorio, senza avere alcun impatto sulla totale assenza di possibili pagamenti per l’utilizzo delle reti degli operatori da parte dei CDN.
La misura che non risulta in contrasto con nessuna disposizione dell’Unione Europea offre un utile esempio per gli altri Stati Membri e per la stessa Unione che sta pensando a situazioni analoghe nell’ambito del Digital Networks Act.
Gli impatti dell’equiparazione tra CDN e operatori telefonici
Come citato, se con la delibera 207/25/CONS AGCOM ha confermato la riconducibilità delle Content Delivery Network (CDN) nella definizione di rete di comunicazione elettronica venendo quindi a prevedere l’applicazione del regime di autorizzazione generale di cui all’articolo 11 del Codice, tale attività dovrà essere oggetto di specifica disciplina da parte del MIMIT.
Quando i titolari di CDN verranno ad essere assoggettati all’obbligo di acquisizione di una autorizzazione generale ai sensi dell’art. 11 del CCE tra le principali attività che dovranno essere oggetto di attenzione immediata al fine di assicurare una totale identità di trattamento tra CDN providers e attuali operatori di reti di comunicazioni elettronica, si possono ricordare:
- l’autorizzazione all’uso di numerazioni se applicabile al singolo servizio ( art. 98 septies);
- l’obbligo di accesso ed interconnessione (art. 71);
- la portabilità del numero (art. 98 octies decies);
- la tutela del consumatore ( art. 98 undecies e seguenti );
- i meccanismi extragiudiziali per la risoluzione delle controversie ( art. 25 e 26);
- le prestazioni obbligatorie ( art. 57);
- customer care gratuito (del 8/15/CIR);
- obbligo di contribuzione agli enti di regolazione (art 16).
La risoluzione delle controversie tra CDN e operatori, soggetta a valutazione da parte di AGCOM, consente di offrire la certezza della applicazione del solido quadro regolamentare oggi vigente nelle comunicazioni elettroniche.
Tale applicazione non solo tutela direttamente i consumatori, ma può anche rappresentare uno strumento utile per prevenire fenomeni di congestione della rete. Va detto che detti fenomeni sono connessi con le politiche e offerte commerciali delle CDN (quantità, frequenza, contemporaneità) in relazione ai contenuti trasportati e non con le politiche di prezzo degli operatori che offrono ormai traffico illimitato nella maggior parte delle relazioni contrattuali.
Contrariamente a quanto da alcuni temuto, l’introduzione della necessità di acquisizione dell’autorizzazione generale da parte dei CDN non potrebbe in alcun modo creare un rischio per i servizi pubblici essenziali, le agenzie governative, le istituzioni finanziarie e i fornitori di servizi sanitari che si affidano agli operatori e non delle CDN per offrire i loro servizi.
Infine, ove a seguito della approvazione delle delibera esito della consultazione, le risultanze della stessa fossero oggetto di una delibera vincolante, non si creerebbe alcun ritardo al raggiungimento degli obiettivi del piano per il digitale previsto dalla Commissione europea, né tantomeno a quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) in primis, né all’adozione del cloud e della infrastruttura digitale, entrambe in via di realizzazione da parte degli operatori titolari di autorizzazioni generali, con la finalità ultima di evitare che non venga rispettata la data di giugno 2026.
Pare non fondata la preoccupazione mostrata da alcuni soggetti nei confronti della misura adottata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in quanto le regole non sembrano compromettere la creatività delle aziende né i fondamenti dell’architettura aperta e decentralizzata di Internet, ma anzi consentono a tutti di giocare correttamente a parità di regole con la possibilità di avere un arbitro, l’AGCOM che per anni ha garantito vigilanza sulla corretta erogazione dei servizi nel mercato delle Comunicazioni Elettroniche.
A tal proposito è essenziale che nell’attuazione della delibera non si dia luogo ad uno stravolgimento delle definizioni del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che anziché sottolineare l’assimilazione delle CDN alle reti di comunicazione elettronica venga a sminuirne la sostanziale identità.
Il quadro è evidentemente molto complesso ed articolato e sarà centrale l’attività di verifica di AGCOM dell’effettiva attuazione da parte dei CDN provider delle obbligazioni descritte e di tutte quelle che saranno identificate.




































































