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Digital Networks Act: la guida completa alle novità



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La proposta di Digital Networks Act ridisegna le regole UE delle comunicazioni: autorizzazioni più snelle con il “single passport”, maggiore coordinamento sullo spettro e licenze più stabili. Impone lo switch-off del rame al 2035, rafforza tutele e trasparenza per gli utenti finali. Vediamo articolo per articolo cosa dice davvero

Pubblicato il 6 feb 2026

Antongiulio Lombardi

Esperto di diritto e tecnologia



Digital Networks Act (2)

La proposta di regolamento denominata Digital Networks Act (di seguito, “DNA”) si colloca nel solco delle politiche dell’Unione europea orientate al rafforzamento del mercato unico digitale e, in particolare, al superamento della frammentazione regolatoria che ha storicamente caratterizzato il settore delle comunicazioni elettroniche.

In tale prospettiva, il DNA assume come obiettivo di sistema la costruzione di un quadro normativo direttamente applicabile, idoneo a sostituire e consolidare una pluralità di fonti settoriali, riducendo il rischio di divergenze interpretative tra Stati membri e rafforzando l’armonizzazione sostanziale.

Indice degli argomenti

Digital networks act: perché nasce e cosa vuole unificare

Il DNA intende fondere in un unico regolamento:

(i) il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (EECC),

(ii) il Regolamento BEREC,

(iii) il Programma relativo alla politica in materia di spettro radio,

(iv) talune disposizioni del Regolamento sull’Internet aperta,

(v) alcune parti della direttiva 2002/58/CE (cd. ePrivacy), nonché integrare il Gigabit Infrastructure Act (GIA).

Tale scelta, coerente con l’evoluzione recente del diritto dell’Unione (si pensi al GDPR), mira a garantire uniformità applicativa e certezza regolatoria, in un contesto nel quale le comunicazioni elettroniche costituiscono infrastruttura essenziale per competitività industriale, sicurezza, resilienza e inclusione sociale.

La scelta dello strumento normativo del regolamento è in linea con quanto già praticato da alcuni anni a livello unionale, in primis con il GDPR: il regolamento offre omogeneità di applicazione in tutti gli Stati membri ed evita i rischi connessi con interpretazioni diverse che portano inevitabilmente a una pericolosa frammentazione della disciplina dell’Unione europea.

Da notare che, se tra l’entrata in vigore del primo Codice delle Telecomunicazioni del 1936 e quella del DPR del 1973 sono passati 37 anni, negli ultimi 23 anni abbiamo assistito a ben tre modifiche del quadro normativo: il Codice del 2003, quello europeo del 2021 e il DNA, la cui entrata in vigore è attesa per la metà del 2027.

Gli obiettivi del digital networks act e i principi ordinatori

Il DNA enuncia un set di obiettivi generali e principi di intervento (Art. 3), tra i quali assumono rilievo:

(a) la promozione di investimenti efficienti e di lungo periodo,

(b) lo sviluppo delle reti gigabit,

(c) il rafforzamento della concorrenza sostenibile,

(d) la tutela degli utenti finali,

(e) l’efficienza nell’uso delle risorse scarse, in primis lo spettro radio, e

(f) la riduzione della frammentazione regolatoria.

Il rafforzamento del mercato unico della connettività viene perseguito, in particolare, mediante:

(i) l’introduzione di un meccanismo di autorizzazione unica transfrontaliera (“Single Passport”) (Art. 10 Single Passport procedure),

(ii) un quadro europeo rafforzato per la pianificazione e gestione dello spettro radio, inclusa la dimensione satellitare (Article 13.3 – Strategic planning and management of radio spectrum),

(iii) condizioni uniformi per le imprese che operano oltre confine (recital 411),

(iv) una disciplina orientata alla stabilità dei diritti d’uso dello spettro (Art. 24 Duration of rights, 25 Renewal of individual rights of use for harmonised radio spectrum, 27 Shared use of radio spectrum),

e (v) strumenti di cooperazione volontaria tra operatori di rete, fornitori di contenuti e cloud (article 192 Facility for voluntary conciliation and recital 164).

Rispetto ad alcune ipotesi circolate in sede di consultazione, il testo appare più prudente: non introduce una gestione unionale delle gare e configura il “Single Passport” come strumento prevalentemente procedurale.

Single passport nel digital networks act: come funzionano autorizzazioni e ODN

Il DNA conferma, in linea generale, il regime delle autorizzazioni generali, mantenendo in capo agli Stati membri le competenze sostanziali.

Tuttavia, introduce una semplificazione procedurale di rilievo attraverso il “Single Passport procedure” (Art. 10), che consente a un’impresa di richiedere, tramite la propria autorità nazionale, la possibilità di offrire reti o servizi in uno o più Stati membri senza dover attivare iter paralleli in ciascuna giurisdizione.

Il ruolo dell’Office for digital networks

Il meccanismo prevede un ruolo centrale dell’Office for Digital Networks (ODN), struttura di supporto collegata al BEREC (evoluzione dell’attuale BEREC Office), incaricata di mantenere un database e di gestire le comunicazioni tra autorità coinvolte.

Permane tuttavia la possibilità che lo Stato membro ospitante richieda l’adempimento di ulteriori obblighi nazionali, con conseguente rischio di persistenza di differenze operative.

L’esclusione per i servizi “number-independent”

È inoltre previsto che il regime di autorizzazione generale non si applichi ai servizi di comunicazioni interpersonali indipendenti dal numero (Art. 9.3), confermando l’approccio differenziato per gli OTT e/o Content Application Providers non number-based.

Spettro radio nel digital networks act: da risorsa nazionale a strategica europea

Uno dei nuclei centrali del DNA è la riforma della disciplina dello spettro radio.

Il regolamento opera una trasformazione concettuale: lo spettro viene qualificato come risorsa strategica europea, funzionale a obiettivi industriali, tecnologici e geopolitici comuni, e non più come mera risorsa nazionale coordinata (Art. 17).

Pur restando formalmente in capo alle amministrazioni nazionali la competenza di assegnazione, l’esercizio di tale competenza viene incardinato in un quadro multilivello che attribuisce alla Commissione, al BEREC e al Radio Spectrum Policy Body (RSPB, evoluzione dell’attuale RSPG) poteri rafforzati di scrutinio, coordinamento e intervento ex ante, con effetti giuridicamente vincolanti nei casi previsti.

Ne discende un impatto diretto sui poteri delle autorità nazionali (in Italia, AGCOM e MIMIT), che vedono ridursi la discrezionalità regolatoria in materia di procedure competitive, rinnovi e modifiche dei diritti d’uso relativi allo spettro armonizzato.

Spectrum single market procedure: quando la Commissione può bloccare misure nazionali (Art. 31)

Il DNA introduce una procedura vincolante denominata “Union radio spectrum single market procedure” (Art. 31).

In base a tale meccanismo, le misure nazionali “rilevanti” relative ad assegnazione, rinnovo o modifica dei diritti d’uso dello spettro armonizzato per reti e servizi di wireless broadband devono essere trasmesse alla Commissione, al RSPB, al BEREC e alle autorità degli altri Stati membri.

Qualora emergano seri dubbi di compatibilità con il diritto dell’Unione o con gli obiettivi del regolamento, la Commissione può formulare riserve motivate o adottare decisioni giuridicamente vincolanti che impongono la modifica o il ritiro delle misure nazionali.

Se la competenza formale in materia di gestione e assegnazione delle frequenze rimane in capo alle amministrazioni nazionali, l’esercizio di tale competenza è incardinato quindi in un quadro multilivello che attribuisce alla Commissione, al BEREC e al Radio Spectrum Policy Body (RSPB) poteri di scrutinio, coordinamento e intervento ex ante con effetti giuridicamente vincolanti nei casi previsti dal regolamento.

Durata e rinnovi nello spettro del digital networks act: licenze lunghe e automatismi (Art. 24 e Art. 25)

La proposta introduce un mutamento di paradigma in materia di durata delle licenze.

In via di principio, i diritti d’uso dello spettro radio sono concepiti come a durata illimitata (Art. 24), con la previsione di revisioni periodiche da parte delle autorità competenti, non effettuabili prima di 20 anni dal rilascio e soggette alla notifica nell’ambito della procedura di cui all’Art. 31.

Qualora i diritti siano concessi a durata limitata, il DNA stabilisce, per lo spettro armonizzato destinato ai servizi di wireless broadband, un periodo minimo di 40 anni (Art. 24.2).

Per i diritti a termine, il rinnovo automatico diviene la regola generale (Art. 25): “Any right of use of harmonised radio spectrum subject to limited duration shall be automatically renewed… upon request by its holder”.

Tale principio non è assoluto: le autorità possono prevedere durate determinate, meccanismi di revisione o revoca, purché tali scelte siano oggettivamente giustificate, proporzionate e coerenti con gli obiettivi del regolamento, in particolare in materia di concorrenza, uso efficiente e interesse pubblico.

La revoca o la mancata conferma cessano, dunque, di essere strumenti ordinari di regolazione e richiedono motivazione rafforzata.

Di particolare rilievo applicativo è l’Art. 25, che limita l’applicazione di talune previsioni in materia di spettro alle assegnazioni con scadenza successiva a sette anni dall’entrata in vigore del regolamento.

Nel caso italiano, tale scelta tende a escludere le frequenze con scadenza 31 dicembre 2029 e a rendere applicabili le nuove regole soprattutto alle licenze 5G in scadenza 31 dicembre 2037.

Tale impostazione rischia di determinare un effetto distorsivo, creando un’asimmetria di trattamento tra bande con diversa scadenza, basata su un criterio temporale non necessariamente coerente con le finalità di efficienza e investimento.

Coordinamento delle assegnazioni e calendario europeo dello spettro radio (Art. 18)

Il DNA introduce un obbligo di coordinamento nei tempi di assegnazione delle bande armonizzate (Art. 18), prevedendo, in linea generale, che l’autorizzazione debba intervenire entro 24 mesi, con possibilità di deroghe motivate (sicurezza, interferenze, migrazioni tecniche).

La Commissione è legittimata a fissare date comuni a livello UE, rafforzando ulteriormente la dimensione integrata della gestione dello spettro, ma non è presente il completo allineamento temporale previsto dal documento iniziale.

“Use it or share it”: condivisione dello spettro e database europeo ODN (Art. 15 e Art. 27)

Il principio “use it or share it” assume nel DNA portata generale.

Esso trova fondamento nell’Art. 15 (Principle of shared use of radio spectrum) e viene reso operativo dalle disposizioni della Parte IV, in particolare dall’Art. 27 (Shared use of radio spectrum).

Il regolamento impone che l’esclusività sia limitata allo stretto necessario: lo spettro può e, in determinati casi, deve essere condiviso, intra-servizio o interservizio.

I titolari dei diritti d’uso sono tenuti a consentire e offrire la condivisione dello spettro inutilizzato per area geografica o periodo temporale, salvo dimostrare un utilizzo effettivo o piani credibili di utilizzo futuro che rendano la condivisione tecnicamente non fattibile.

Sono previsti diritti procedimentali per i terzi interessati e sanzioni in caso di inadempimento.

A supporto di tali meccanismi, l’Art. 28 istituisce un database dinamico europeo sulla disponibilità e sull’uso dello spettro, gestito dall’ODN.

L’introduzione di un sistema informativo unionale di tale portata rappresenta un passaggio rilevante anche sotto il profilo della governance dei dati e della standardizzazione delle informazioni tecniche.

Trasferimento e leasing dello spettro nel digital networks act: più mercato, più screening (Art. 26)

Il DNA rende il trasferimento e il leasing dei diritti d’uso dello spettro un vero e proprio diritto soggettivo dell’operatore (Art. 26), limitabile solo per ragioni di concorrenza o di sicurezza.

Il testo introduce inoltre uno screening volto a verificare l’esistenza di influenze di Paesi terzi (whether the transferee is controlled directly or indirectly, for example through significant funding, including subsidies, by the government of a third country…), coerentemente con la crescente attenzione dell’Unione alla sovranità tecnologica e alla protezione delle infrastrutture critiche.

Aste e obblighi di investimento: come il digital networks act prova a cambiare gli incentivi (Art. 29 e recital 108)

Il DNA critica esplicitamente le prassi di assegnazione dello spettro mediante aste caratterizzate da prezzi di riserva elevati e finalità prevalentemente di gettito (aste “revenue oriented”).

L’Art. 29 introduce la possibilità di sostituire i pagamenti connessi alla concessione dei diritti d’uso con obblighi di investimento, segnando un tentativo di riallineare la disciplina dello spettro alla finalità industriale dello sviluppo delle reti.

La Commissione è legittimata a pubblicare benchmark, raccomandazioni e, se necessario, a intervenire affinché le procedure promuovano l’uso efficiente dello spettro, gli investimenti e il deployment delle reti, in linea con valutazioni ex post e impact assessments (recital 108).

Spettro satellitare nel digital networks act: centralizzazione, tutele per il terrestre, rischi

Il DNA introduce una competenza unionale in materia di spettro satellitare, prevedendo: filing e coordinamento dei sistemi satellitari con l’ITU (Art. 37), autorizzazione generale unionale per la fornitura di reti satellitari e servizi di comunicazione satellitare (Art. 38), autorizzazione unionale per l’uso dello spettro satellitare (Art. 39) e disciplina degli effetti dell’autorizzazione (Art. 41).

Tale scelta, pur coerente con l’obiettivo di abilitare servizi paneuropei e ridurre la frammentazione, presenta profili di criticità: gli Stati membri perdono il ruolo di gatekeeper in un settore strategico, nel quale la visione nazionale può non coincidere con quella unionale.

Il regolamento, tuttavia, prevede una salvaguardia per le reti terrestri: l’uso condiviso dello spettro tra sistemi terrestri e satellitari è consentito solo previo accordo e sotto la responsabilità del titolare primario del diritto d’uso terrestre, e sono previste misure per prevenire interferenze dannose (Art. 45).

Va detto che la scelta di accentrare la competenza in materia satellitare può essere pericolosa, perché fa perdere ai singoli Stati membri il controllo diretto su un settore strategico in cui la visione nazionale potrebbe non coincidere con quella dell’Unione europea.

Regolamentazione ex ante e mercati transnazionali: cosa resta e cosa si rafforza (Art. 72-86)

Contrariamente a quanto talvolta sostenuto in modo improprio, il DNA non supera la regolamentazione ex ante, bensì ne conferma la centralità, articolandola in modo più dettagliato.

Il Titolo dedicato (Art. 72-86) mantiene l’istituto delle analisi di mercato periodiche, finalizzate all’individuazione di mercati rilevanti e alla designazione di imprese con significativo potere di mercato (SMP), e conferma l’impianto delle analisi di mercato, la designazione SMP e la gerarchia dei rimedi, con rafforzamento della dimensione europea e introduzione dei mercati transnazionali (Art. 74).

Le autorità possono definire se un determinato mercato è rilevante in base alle circostanze nazionali e, prima di imporre obblighi, effettuare un’analisi di mercato, prevedendo una gerarchia di rimedi con priorità e l’introduzione della possibilità di prendere impegni.

Prima di altri rimedi, le NRA valutano l’obbligo di offrire prodotti di accesso armonizzati a livello UE.

In particolare, va evidenziato che soprattutto nelle aree soggette a switch-off del rame le autorità devono condurre delle analisi di mercato.

Per capire se un mercato debba essere analizzato e necessiti di regolamentazione ex ante si parte dal mercato retail.

Se l’analisi poi, sia a livello retail sia a livello wholesale, porta ad evidenziare che c’è competizione, allora non sarà imposta alcuna regolamentazione a livello wholesale.

Digital networks act e switch-off del rame: scadenze, aree e piani obbligatori (Art. 54-61)

Il DNA introduce un obbligo vincolante di completare lo switch-off del rame entro il 31 dicembre 2035 (Art. 54).

Gli Stati membri possono fissare date anteriori e individuare aree specifiche.

Entro il 31 maggio 2028, le autorità nazionali devono pubblicare la lista delle “Copper Switch-off areas” (Art. 55).

Il regolamento disciplina condizioni di sostenibilità (Art. 57), la relativa valutazione (Art. 58), l’obbligo per gli operatori di presentare piani di switch-off (Art. 60) e la supervisione ed enforcement (Art. 61), includendo la possibilità di sanzioni da parte delle autorità nazionali in caso di mancato rispetto dei piani monitorati.

La disciplina appare particolarmente rilevante per ordinamenti, come quello italiano, nei quali lo switch-off è già in parte in corso, ma richiede una governance regolatoria stabile, soprattutto nelle aree in cui la fibra non sia ancora presente.

Accesso, interconnessione e connettività end-to-end: nuovi poteri in caso di rischio (Art. 68 e seguenti e Art. 82)

Il DNA conferma il ruolo delle autorità nazionali in materia di accesso e interconnessione (Art. 68), imponendo loro di promuovere, quando necessario, un adeguato livello di accesso, interconnessione e interoperabilità dei servizi.

Oltre agli obblighi tipici in capo alle imprese SMP, il regolamento prevede che, in presenza di una minaccia rilevante alla connettività end-to-end, la Commissione, previa consultazione del BEREC, possa adottare misure di esecuzione che consentano alle NRA di imporre obblighi ulteriori, inclusi obblighi di interconnessione a imprese che controllano l’accesso agli utenti finali.

È inoltre prevista la possibilità di imporre obblighi di interoperabilità ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, qualora la mancanza di interoperabilità metta a rischio la connettività end-to-end e solo se tali servizi hanno copertura e utilizzo significativi.

Il DNA conferma che la regolamentazione delle tariffe di terminazione resta gestita a livello UE (Art. 82), in continuità con l’attuale disciplina.

Misure simmetriche e “diritto alla fibra”: cosa cambia nella transizione alla FTTH (Art. 69 e Art. 71)

Il DNA rafforza le misure simmetriche (Art. 69), consentendo alle NRA di imporre accesso a cavi, cablaggi e facilities in-building o fino al primo punto di concentrazione.

Oltre tale punto, l’obbligo è ammissibile solo se esistono barriere non transitorie e se vi è un impatto concorrenziale significativo.

Obblighi nelle aree di switch-off

L’Art. 71, dedicato alle misure simmetriche per la transizione alla fibra nelle aree soggette a switch-off, introduce obblighi particolarmente incisivi: nelle aree in cui lo switch-off del rame è stato disposto, l’NRA impone al provider che deploya FTTH l’obbligo di connettere, su richiesta, le unità abitative “passed”.

In caso di più provider, l’obbligo può ricadere su uno solo.

Le condizioni economiche devono essere definite tenendo conto dell’analisi di mercato e del recupero costi; eventuali extra fee per l’utente devono essere eque, con possibilità di massimali.

Condomini e posa della fibra

Nei condomini, il proprietario o amministratore deve consentire la posa della fibra su richiesta di un residente.

L’obbligo si esaurisce al primo deployment, con misure di accesso per altri operatori.

Nel complesso, la disciplina tende a configurare un vero e proprio “diritto alla fibra” operativo, rimuovendo colli di bottiglia infrastrutturali e condominiali.

Accesso a reti passive oltre il mercato rilevante: opportunità e rischi sugli investimenti (Art. 80)

Il DNA prevede che le NRA possano imporre accesso a dark fibre e opere civili (cavidotti, pali, pozzetti, ecc.) anche al di fuori del perimetro del mercato rilevante individuato nell’analisi di mercato, qualora la negazione dell’accesso ostacoli un mercato sostenibile e l’intervento sia necessario e proporzionato agli obiettivi generali (Art. 80).

Tale previsione amplia sensibilmente il potere regolatorio in chiave pro-deployment, introducendo tuttavia la necessità di un uso prudente e motivato dello strumento per evitare effetti disincentivanti sugli investimenti.

Wholesale-only nel digital networks act: regole più leggere ma rivedibili (Art. 84)

Per gli operatori qualificabili come wholesale-only, ossia privi di attività retail e di integrazione verticale a valle, il DNA consente alle NRA di limitarsi a imporre obblighi meno invasivi (Art. 84), in particolare quelli relativi all’accesso (Art. 78) e ai principi di non discriminazione e prezzi equi e ragionevoli.

È prevista la possibilità di revisione qualora mutino le condizioni o emergano criticità concorrenziali.

Servizio universale e diritti utenti: Internet adeguato, portabilità in 1 giorno, antifrode (Art. 87-90)

Il DNA ridefinisce il servizio universale (Art. 87-90), orientandolo alla garanzia di accesso a Internet adeguato e voce a condizioni accessibili, con linee guida BEREC e possibilità per gli Stati membri di intervenire con strumenti di policy qualora il mercato non assicuri tali prestazioni.

Il DNA conferma e rafforza le misure di tutela degli utenti finali.

Si conferma la centralità delle sintesi precontrattuali e si estendono le garanzie, oltre ai consumatori, anche a microimprese, PMI e organizzazioni senza scopo di lucro.

Tra le disposizioni di maggiore impatto operativo si segnala l’Art. 95, che prevede l’obbligo per l’operatore di consentire al cliente di monitorare e controllare l’uso e il costo di ciascun servizio incluso nel bundle, e di avvisare l’utente prima del raggiungimento di limiti di consumo e al loro esaurimento.

Rispetto a talune prassi nazionali (come l’obbligo di acquisire ogni volta il consenso alla prosecuzione del traffico dati a plafond esaurito), il testo del DNA appare meno prescrittivo, potenzialmente riducendo gli oneri procedurali per gli operatori.

Switching e portabilità

In materia di switching e portabilità, l’Art. 100 prevede che la portabilità del numero fisso e mobile sia completata entro un giorno lavorativo dalla data concordata.

Introduce inoltre, in caso di fallimento della procedura, un obbligo di riattivazione del numero e dei servizi correlati da parte dell’operatore donating fino al completamento della portabilità, previsione oggi non generalizzata in diversi ordinamenti.

Protezione dalle frodi

È inoltre prevista una disciplina specifica per la protezione degli utenti finali dalle frodi (Art. 103), imponendo cooperazione tra fornitori di accesso a Internet, fornitori di servizi di comunicazione interpersonale e autorità competenti, nel pieno rispetto della normativa dell’Unione in materia di protezione dei dati personali.

Merita infine menzione il recital 271, secondo cui l’attuazione di una clausola legittima di indicizzazione dei prezzi, se conforme ai requisiti informativi contrattuali e al diritto UE e nazionale, non costituisce modifica delle condizioni contrattuali, bensì applicazione di una clausola già esistente, in analogia a quanto previsto dalla nota sentenza della Corte di Giustizia su un caso austriaco.

Numerazione e governance: union numbering plan, atti UE e reporting standardizzato

Il DNA conferma che la gestione operativa delle risorse di numerazione nazionali resta in capo alle autorità nazionali, che devono applicare procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie e garantire disponibilità sufficiente di numerazione.

Tuttavia, introduce una governance europea rafforzata, prevedendo che la Commissione, assistita dall’ODN e sentito il BEREC, definisca una Union Numbering Strategy e istituisca un Union Numbering Plan (Art. 2 e Titolo III).

Viene rafforzato il coordinamento sull’uso extraterritoriale dei numeri, imponendo che i servizi forniti in altri Stati membri rispettino le norme locali di tutela dei consumatori.

L’ODN mantiene un database europeo centralizzato delle risorse, delle assegnazioni e dei beneficiari, assicurando trasparenza e coordinamento.

Sono altresì disciplinate risorse di numerazione paneuropee a supporto di servizi transfrontalieri.

Ruolo delle NRA, del BEREC e dell’ODN: atti delegati, linee guida e reporting

Pur riconoscendo un ruolo alle autorità nazionali, il DNA fa ampio ricorso ad atti delegati e di esecuzione della Commissione, nonché a linee guida del BEREC, configurando un assetto di governance più accentrato.

Il BEREC è chiamato a emettere opinioni su dispute cross-border e a sviluppare linee guida su temi emergenti, quali: (i) co-innovazione tra reti di comunicazione elettronica e imprese in settori correlati, (ii) neutral host, (iii) soluzioni multicloud nelle reti, (iv) riduzione delle barriere per sviluppatori di IA e fornitori di contenuti.

Con riferimento all’ODN, è previsto un rafforzamento delle attività di raccolta e standardizzazione dei dati, con template comuni BEREC e cicli periodici di reporting.

Definizioni e standard di rete: da VHCN a “gigabit network” (Art. 2)

Il DNA sostituisce la definizione di “very high capacity network” (VHCN) con quella di “gigabit network” (Art. 2).

La nuova definizione appare più stringente, poiché richiede, alternativamente, una rete interamente in fibra fino al punto di terminazione o una rete capace di fornire prestazioni “simili” in condizioni di picco in termini di banda, resilienza, parametri di errore, latenza e variazione della latenza.

Tale modifica potrebbe incidere negativamente su alcune architetture basate su FWA, con significativi effetti indiretti su politiche nazionali e incentivi.

Obblighi di preavviso per migrazioni tecnologiche (Art. 5)

Il DNA prevede obblighi di preavviso estesi (almeno due anni) in caso di migrazioni tecnologiche che incidano sui servizi degli utenti finali (Art. 5.4).

In Italia, attualmente, il preavviso necessario previsto dall’art. 11.8 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche è di 3 mesi per la cessazione dell’esercizio di un’attività di rete e di 1 mese per la cessazione dell’offerta di un profilo tariffario.

La modifica comporterebbe evidentemente gravi limitazioni alla libertà degli operatori.

Contributi amministrativi (Art. 12)

L’Art. 12 disciplina i contributi amministrativi, stabilendo che essi possano coprire esclusivamente i costi amministrativi effettivi di gestione, controllo e autorizzazioni e debbano essere imposti in modo obiettivo, trasparente e proporzionato.

È prevista un’esenzione per imprese sotto determinate soglie di fatturato o portata territoriale.

Particolarmente rilevante è l’obbligo di pubblicazione annuale dei costi e delle somme riscosse da parte dell’Autorità, con conguagli in caso di scostamento, disposizione che appare cruciale per evitare derive di finanziamento improprio delle autorità.

Resta tuttavia un elemento di attenzione: il rischio di incremento dei contributi, legato alle ulteriori attività di coordinamento internazionale (ad esempio, per il Single Passport), e l’incertezza sul criterio di calcolo della soglia di esenzione (turnover per singolo Stato o aggregato UE).

Privacy, sicurezza e allineamento con l’ecosistema regolatorio digitale

Il DNA, pur non essendo principalmente incentrato sulla privacy, incide in modo significativo sui flussi di dati nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Il regolamento modifica e integra, per alcuni profili, la direttiva ePrivacy e si colloca in coerenza con altre politiche unionali, in particolare in materia di cybersicurezza.

Il testo enfatizza infrastrutture digitali sicure e resilienti, con obblighi che si collocano in coerenza con l’evoluzione del diritto UE in materia di cybersicurezza (NIS2) e con effetti indiretti sui flussi di dati e sugli adempimenti privacy.

Sebbene il DNA non modifichi direttamente il GDPR, influisce comunque sui flussi di dati relativi alle reti prevedendo: l’adozione di sistemi tecnici uniformi per la raccolta, l’analisi e la trasmissione dei dati di rete agli organismi dell’UE, nonché il rafforzamento degli obblighi standardizzati di reporting relativi a incidenti di sicurezza e prestazioni della rete, in linea con gli sforzi più ampi dell’UE volti a centralizzare la segnalazione degli incidenti digitali (ad esempio nel contesto della NIS2 e del Digital Omnibus Package).

Considerazioni conclusive

Il Digital Networks Act rappresenta un passaggio rilevante nel processo di integrazione europea del settore delle comunicazioni elettroniche.

Il regolamento mira a combinare maggiore armonizzazione, maggiore certezza regolatoria e maggiore orientamento agli investimenti.

In tale prospettiva, la disciplina dello spettro radio e dello switch-off del rame, la standardizzazione dei rimedi e la costruzione di strumenti procedurali europei (Single Passport, Spectrum Single Market Procedure, database ODN) costituiscono i pilastri della proposta.

Permangono, tuttavia, aree di attenzione, tra cui: (i) le asimmetrie temporali nell’applicazione della nuova disciplina dei diritti d’uso (Art. 25), (ii) la centralizzazione della competenza satellitare, (iii) l’incremento degli oneri amministrativi e di reporting.

Nel complesso, qualora approvato, il DNA costituirebbe, sia per contenuti sia per scelta dello strumento normativo del regolamento, il massimo livello di coordinamento possibile nell’attuale assetto politico dell’Unione europea.

In un contesto pienamente federale, come evidente, la struttura e la portata delle competenze sarebbero verosimilmente diverse.

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