Le telecomunicazioni italiane sono definitivamente entrate in una nuova fase regolamentare.
Gli addetti ai lavori se ne sono accorti e ne stanno discutendo ampiamente, come emerso anche nel recente panel tra operatori al Nam2026 del Namex il 28 maggio.
Indice degli argomenti
Listino FiberCop 2026 e nuova regolazione wholesale
Il punto di svolta in questa nuova fase sono i listini di FiberCop pubblicati il 15 aprile 2026 (servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa, mercato 1B e 2B).
Nascono nell’ambito del nuovo quadro regolamentare definito da AGCom con la delibera 58/26/CONS. La novità non è solo tariffaria, ma strutturale: l’Autorità aggiorna l’analisi dei mercati dell’accesso fisso dopo la separazione della rete di accesso di TIM, operativa dal 1° luglio 2024, e qualifica FiberCop come operatore wholesale only.

Da questa qualificazione discende un alleggerimento degli obblighi regolamentari rispetto al precedente modello cost-oriented: nei mercati ancora non pienamente concorrenziali FiberCop resta soggetta a obblighi di accesso, non discriminazione e applicazione di prezzi equi e ragionevoli, ma non più a un vincolo generalizzato di orientamento al costo.
A seguito della pubblicazione del listino, l’AGCom ha avviato le attività di verifica delle proposte di listino FiberCop per i servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa nei Mercati 1B e 2B.
L’Italia non è più unita
Il percorso inizia con la delibera 315/24/CONS, con cui AGCOM avvia il procedimento istruttorio di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa alla luce della separazione strutturale della rete TIM. Seguono consultazioni pubbliche, tra cui quella sulla verifica dello status wholesale only di FiberCop e quella sulle analisi dei mercati dell’accesso fisso.
Per quanto riguarda il Mercato 1 (il mercato dell’accesso locale alla rete fissa, quello dell’ultima tratta della rete) la delibera 58/26/CONS chiude questa fase con la definizione del nuovo quadro, che identifica diversi contesti concorrenziali e, conseguentemente, diversi obblighi ex ante. Il nuovo assetto distingue tra Mercato 1A e Mercato 1B. Nel Mercato 1A, composto da 239 comuni, AGCom ritiene sussistenti condizioni di concorrenza effettiva e revoca gli obblighi ex ante. Nel Mercato 1B, che comprende il resto d’Italia, FiberCop resta invece operatore SMP (operatore con Significativo Potere di Mercato), ma il mercato viene ulteriormente articolato in tre aree: 1B.1, 1B.2 e 1B.3, con diversa intensità competitiva e diversa modulazione dei rimedi.
La delibera stabilisce, inoltre, che FiberCop debba comunicare all’Autorità e pubblicare sul proprio sito listini annuali o pluriennali, sufficientemente dettagliati e disaggregati, relativi ai servizi di accesso all’ingrosso su rame e fibra, che per il mercato 1B sono: VULA FTTC, VULA FTTH, semi-VULA FTTH, ULL, SLU, segmenti rame, co-locazione e servizi accessori.
Le caratteristiche del nuovo listino Fibercop
Il listino VULA (Mercato 1B) ha validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. È comunque prevista una fase transitoria: dal 1° gennaio al 15 settembre 2026 si applicano le condizioni economiche previste dalla delibera 114/24/CONS o dall’offerta di riferimento 2025 approvata dall’Autorità; dal 16 settembre 2026 entrano in vigore condizioni economiche eque e ragionevoli.
Il nuovo listino è figlio, da un lato, di anni di dibattiti sull’assetto più favorevole per lo sviluppo dell’innovazione, della concorrenza e dell’accessibilità dei servizi innovativi. Dall’altro, è la conseguenza del venire meno dell’integrazione verticale all’interno del gruppo TIM e, conseguentemente, del rischio di discriminazione verso gli operatori retail.
Non ci si può, quindi, stupire che il nuovo soggetto economico nato dalla separazione della rete fissa rimetta in discussione le condizioni pregresse per l’accesso alle sue infrastrutture, in una logica da operatore privato che deve remunerare i propri azionisti, nel solco delle nuove regole del gioco.
Il listino è molto articolato, ma ci sono alcune caratteristiche che chiariscono la strategia e la logica sottostante:
- i prezzi FTTH sono più bassi (di 2 €/mese) nelle aree maggiormente competitive (aree nere);
- i prezzi dei servizi FTTH sono in calo (-8,5%) nelle aree nere, ma in aumento in quelle grigie (+5,6%), mentre quelli FTTC sono in aumento (+4,5% nelle aree non coperte FTTH e +12,7% in quelle coperte);
- i prezzi incentivano l’utilizzo dei servizi attivi (a maggiore valore aggiunto e costo) rispetto a quelli passivi;
- i costi dei servizi accessori (migrazione, attivazione, interventi a vuoto, etc…) sono in forte aumento;
- La dinamica dei prezzi può tenere conto della dinamica inflattiva.
Al di là dello snodo chiave della “ragionevolezza” (che vedremo tra poco) e dei punti di vista radicalmente divergenti è utile capire il razionale economico per un soggetto che vuole chiaramente massimizzare i propri ricavi e utili.
In primo luogo, è ragionevole considerare che le aree maggiormente competitive siano anche quelle a maggiore redditività per effetto in particolare delle economie di densità, scala e scopo, che sono alla base delle reti di telecomunicazioni. Sono queste economie che hanno consentito l’ingresso di nuovi operatori infrastrutturali e, quindi, è difficile stupirsi di un abbassamento dei prezzi in tali aree, anche a prescindere da logiche puramente competitive.
Per quanto riguarda i costi, e conseguenti prezzi dei servizi FTTC e FTTH, la dinamica rispecchia in particolare la combinazione dei volumi e delle diverse condizioni territoriali, che sono sempre state alla base della contabilità regolatoria, che portava a valori mediati a livello nazionale. La progressiva migrazione da FTTC a FTTH conduce inevitabilmente alla variazione dei costi unitari.
Tuttavia, è interessante confrontare questi scenari con quanto aveva previsto l’AGCom con il precedente modello regolamentare nella Delibera 114/24/CONS. In quel contesto, i prezzi FTTH e FTTC (su base nazionale) dovevano convergere al 2028 al valore di 14,18 €/mese. Considerando che tutti i valori unitari saranno superiori a 15,00 €/mese nel 2028, al netto del valore per le aree nere, la soglia dei 14,18 €/mese media sarà raggiunta solo se la quota FTTH nelle aree nere sarà superiore a circa 2/3 delle vendite.
Allo stesso tempo, è verosimile che un operatore puramente infrastrutturale, con un’ampia gamma di servizi, cerchi di massimizzare i ricavi promuovendo l’acquisto di quelli a maggiore valore aggiunto (VULA), risalendo, per quanto possibile, la catena del valore.
Riguardo ai costi accessori, i razionali sottostanti meritano sicuramente un’analisi molto approfondita e “gli anziani delle analisi regolamentari” avranno modo di rinverdire vecchie polemiche sulla valutazione dei costi realmente sostenuti.
Allo stesso modo, andranno analizzate con attenzione le condizioni per le migrazioni massive e l’evoluzione degli SLA (Service Level Agreement).

In sintesi, è plausibile e razionale l’orientamento ad un saldo positivo di tutte le modifiche tariffarie, ma il cuore del problema è quello della “misura” di queste variazioni.
La reazione degli operatori al listino Fibercop 2026
Già nelle precedenti consultazioni pubbliche erano emerse posizioni fortemente differenziate. Alcuni operatori chiedevano un approccio regolatorio più dinamico, coerente con la presenza di due reti wholesale only nazionali e con una maggiore pressione concorrenziale sul mercato ultrabroadband.
Altri contestavano la qualificazione di FiberCop come wholesale only, sostenendo che il Master Service Agreement tra TIM e FiberCop manteneva legami economici e strategici tali da incidere sulla neutralità effettiva di FiberCop. Di fatto, le principali preoccupazioni degli operatori riguardavano tre profili: il rischio di discriminazione a favore di TIM; la possibilità di pratiche di margin squeeze tra servizi attivi e passivi; e il rischio di aumento generalizzato dei canoni wholesale nelle aree in cui FiberCop mantiene una posizione infrastrutturale forte. In merito alla “ragionevolezza”, la maggioranza degli operatori chiedeva criteri più puntuali, un legame con i costi efficienti e maggiore prevedibilità, temendo che l’assenza di un riferimento esplicito al costo potesse tradursi in incertezza regolatoria e contenzioso.
Il nuovo listino ha ulteriormente acceso gli animi.
In un recente paper dell’Istituto Bruno Leoni vengono confermate le preoccupazioni di sistema legate al rischio che le nuove condizioni economiche possano ridurre la concorrenza a monte e a valle del mercato, comprimendo i margini degli operatori retail e riducendo la loro capacità e propensione all’investimento infrastrutturale. Un ulteriore elemento di preoccupazione riguarda, infine, il possibile impatto sui clienti finali, a maggior ragione se si riducono le differenze infrastrutturali tra operatori.
L’ardua decisione con il nuovo listino FiberCop 2026
Il listino del 15 aprile 2026 non è quindi una semplice offerta commerciale. È il primo banco di prova del nuovo modello regolatorio post-separazione. Da un lato, FiberCop dispone di maggiore flessibilità rispetto al regime cost-oriented tradizionale; dall’altro, AGCom mantiene una funzione di verifica ex ante dei listini, richiedendo condizioni tecniche ed economiche disaggregate, SLA, penali e coerenza con i principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione.
L’art. 9, comma 9 della delibera 58/26/CONS elenca sette criteri di valutazione che AGCom applica caso per caso: dalla congruità con gli obiettivi del Codice, alla coerenza dello spazio economico tra servizi passivi e attivi, all’incentivazione della migrazione verso le reti FTTH, all’impatto sulla contendibilità del mercato wholesale, alla congruità con eventuali benchmark, alla predicibilità delle variazioni annue dei prezzi, fino alla considerazione generale degli elementi di costo. Si applicano, inoltre, delle ponderazioni diverse a seconda che si tratti di aree a forte concorrenza infrastrutturale (1B.1) o di aree legacy (1B.2 e 1B.3), dove il modello BU-LRIC rimane disponibile come strumento di confronto.
L’onere della prova si sposta su FiberCop, che deve motivare l’equità e la ragionevolezza di ogni listino prima dell’approvazione e AGCom può modificare i prezzi con effetto retroattivo alla data di pubblicazione. Sia la Commissione europea (con la lettera C(2026) 1284 final del 19 febbraio 2026), sia l’AGCM nel parere S5345 del 18 dicembre 2025 hanno auspicato un legame più esplicito con i costi nelle aree a minore concorrenza: un segnale che il nuovo equilibrio regolatorio è ancora in fase di consolidamento e che la prima tornata di approvazione dei listini, attesa per settembre 2026, costituirà il vero banco di prova del sistema.
Il punto centrale diventa la prevedibilità. Per gli operatori retail, la sostenibilità delle offerte retail dipende dalla stabilità degli input wholesale, soprattutto nelle aree dove la concorrenza infrastrutturale è più debole. Per FiberCop, il nuovo modello consente maggiore libertà di differenziazione, anche geografica e tecnologica, in una fase di migrazione dalla rete rame alle reti FTTH.
Il nuovo listino VULA è dunque il primo tassello concreto della regolazione wholesale only italiana. La sua verifica da parte di AGCOM dirà quanto il principio dei prezzi equi e ragionevoli potrà sostituire, senza indebolire la concorrenza, il precedente modello di controllo dei prezzi basato sull’orientamento al costo.
In conclusione, FiberCop ha proposto quanto è consentito fare nel nuovo assetto regolamentare. La portata di questo listino la decideranno i diversi stakeholder pubblici, ognuno per il suo ruolo, auspicando che ognuno rimanga nel suo perimetro di competenza.
L’Italia rimane un laboratorio regolamentare unico e si sta giocando una partita che molto probabilmente scontenterà tutti.








