Con la sentenza No. 25-406 del 4 giugno 2026 la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America ha deciso in merito ai limiti del potere di irrogare sanzioni pecuniarie concesso per legge alla Federal Communication Commission nei confronti delle telcos per le violazioni da parte di queste ultime delle norme che regolano tale settore, nella fattispecie quelle afferenti al diritto alla privacy[1].
Nella sostanza la decisione ha dichiarato che il procedimento sanzionatorio previsto dalle norme della Section 503 e dalla Section 504 del Titolo 47 dello U.S. Code non viola il VII Emendamento della Costituzione degli U.S.A.
Indice degli argomenti
Sanzioni FCC telcos e VII Emendamento
La decisione, che reca la firma del suo presidente John Glover Roberts Jr., cui si sono uniti gli altri giudici con il solo dissenso del Justice Clarence Thomas[2], pone subito in chiaro che è legittimo il potere attribuito alla FCC di imporre sanzioni ai fornitori di servizi di telecomunicazioni che abbiano violato volontariamente o ripetutamente le norme vigenti, a condizione che il Governo – il quale agisca per il recupero coattivo della pena pecuniaria inflitta dalla FCC – provi la fondatezza della propria pretesa in un giudizio completamente nuovo, sia per l’accertamento dei fatti che per l’applicazione delle norme di diritto che in esso deve svolgersi[3].
Le sanzioni applicate dalla Federal Communication Commission, quindi, non violano il diritto dei loro destinatari ad ottenere un giudizio di fronte a un tribunale e a una giuria, come prescritto dal VII Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, poiché esse non stabiliscono un vincolo definitivo a carico del soggetto sanzionato e, del pari, gli accertamenti svolti dall’ente amministrativo non sono conclusivi o vincolanti per gli organi giurisdizionali.
Rileva in tal senso il fatto che la FCC, una volta emesso il “Forfeiture Order”, non può eseguirlo direttamente ma deve rivolgersi a tale fine al Dipartimento della Giustizia, non può applicare interessi o penalità per il mancato pagamento, non può sequestrare beni o iscrivere garanzie sulla base del proprio provvedimento.
Inoltre, quel che più rileva è il fatto che la convalida o l’annullamento della sanzione devono avvenire solo per il tramite di un processo civile di fronte a una Corte Distrettuale in base alla disciplina della Section 504 del Titolo 47 dello U.S. Code [4].
Il Trial de Novo come garanzia decisiva
Tale procedimento di convalida ed esecuzione deve conseguentemente tradursi in un Trial de Novo, in cui gli accertamenti svolti dalla FCC non vincolano in alcun modo il giudice e la giuria, i quali possono determinarsi in maniera del tutto autonoma rispetto alle risultanze dell’Authority.
Nella decisione della Corte Suprema qui sintetizzata, oltre all’interpretazione delle norme vigenti sulle sanzioni amministrative applicabili dalla FCC nei confronti delle telcos, vi è altresì un’analisi approfondita circa la diversità delle fattispecie oggetto della causa di cui ci stiamo occupando e quelle già oggetto del decisum della Suprema Corte nel caso SEC c. Jarkesy dell’anno 2024[5].
Spiega infatti la Suprema Corte che le sanzioni della SEC ivi previste erano immediatamente esecutive, potendo essere altresì corredate da oneri aggiuntivi per il destinatario, oltre a potere essere trattenute dalle somme dovute al contribuente in base alla dichiarazione dei redditi. Inoltre, osservano i giudici, anche nel caso in cui la SEC fosse stata richiesta di fare uso degli strumenti esecutivi giudiziali, nessuna giuria risultava essere disponibile a decidere nel merito, quantomeno avuto riguardo alla sottesa violazione di legge. “Questo significa – scrive la Corte – che la determinazione finale dei fatti da cui sorge l’obbligo di pagamento si poggiava non su una giuria ma solo sulla SEC”.
Il confronto con il caso SEC c. Jarkesy
L’ulteriore motivo di impugnazione per “certiorari” di fronte alla Supreme Court fatto valere dalle imprese ricorrenti si basa sull’affermazione per cui il VII Emendamento si applicherebbe anche nell’ipotesi in cui la FCC non pretendesse il pagamento – tramite l’azione del Department of Justice – in quanto i “Forfeiture Orders”, hanno efficacia legale, dando vita all’azione di incasso della somma da parte del governo.
Su questa eccezione, i giudici di legittimità di Washington D.C. rilevano che il VII Emendamento impone che la garanzia di un’azione legale di fronte a un tribunale, deve riguardare l’accertamento di “diritti”, mentre i suddetti ordini non creano “diritti”. Essi costituiscono solamente un prerequisito per potere consentire all’ente governativo di avviare l’azione di recupero del credito che, come si è detto, potrà essere impugnata dal destinatario in un Trial de Novo.
Anche le doglianze delle telcos ricorrenti sulle circostanze riguardanti l’asserito danno reputazionale ed economico che esse subirebbero per effetto dell’incertezza dell’avvio dell’azione di recupero del credito e del tempo di attesa che il Department of Justice può imporre loro prima di agire in esecuzione, sempre che lo voglia, sono state rigettate dalla Corte Suprema, in primo luogo sulla base della constatazione che tali situazioni sono comuni a tutti i procedimenti legali minacciati o incardinati, anche quando gli stessi siano rinunciati o revocati da chi li ha azionati.
Analoghe riflessioni ha svolto poi la Corte sulla contestata sussistenza, fatta valere dai ricorrenti, di una fattispecie – quella della scelta obbligata fra il diritto garantito dalla legge di impugnare gli ordini di pagamento di fronte alla Corte d’Appello dopo averne pagato l’importo, e la rinuncia al pagamento che li pone di fronte all’incertezza di un’azione governativa di recupero coattivo – della dottrina creata dalla stessa Corte Suprema della “Unconstitutional Conditions”.
La dottrina delle Unconstitutional Conditions
Tale dottrina stabilisce che il governo non può subordinare la concessione di un beneficio pubblico alla rinuncia da parte di un determinato individuo a un diritto costituzionalmente garantito. Ai sensi del Primo Emendamento, ciò significa che il governo non può imporre alle persone una scelta tra l’ottenimento di un beneficio e i diritti fondamentali che ad esse competono[6].
Sul punto, i giudici della Corte Suprema hanno osservato che il significato della sopra citata dottrina è quello di impedire che il governo neghi i diritti costituzionali rendendoli troppo costosi o complessi, ma tale situazione non deriva per i ricorrenti nei casi sopra descritti di scelta fra il “pagamento e l’azione legale” e “il non pagamento e l’attesa di una futura ed incerta azione coattiva di recupero del credito”, per le ragioni che la stessa aveva in precedenza evidenziato e che sono state sopra accennate.
Inoltre – dice la Corte in sentenza – se è vero che la FCC non può utilizzare eventuali procedimenti amministrativi pendenti verso un certo soggetto giuridico a detrimento di quelli eventuali successivi nei suoi confronti, tale impresa – anche nell’ipotesi in cui il precedente fosse fatto valere in un nuovo analogo caso – avrà sempre diritto al Trial de Novo, in cui dovrà essere provata sia la rilevanza dei fatti accertati in un precedente procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie, che la validità giuridica della scelta operata.
Con la garanzia, quindi, che i soggetti sanzionati dalla FCC abbiano sempre diritto a un processo nuovo, che pone in discussione l’intero operato della FCC, la Corte fa salvo il sistema sanzionatorio stabilito dalla legge e rovescia la sentenza del Quinto Circuito, confermando le statuizioni contenute nella decisione del Secondo Circuito.
FCC e AGCOM, un confronto solo parziale
Sulla scorta di queste determinazioni della Corte Suprema degli Stati Uniti, fugacemente illustrate in questa sede, va ripreso il tema dei riflessi, meramente comparativi, che questa decisione mette in luce avuto riguardo alle sanzioni amministrative imposte in Italia dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), che molte affinità possiede con la FCC, almeno avuto riguardo ai suoi rapporti con le telcos e con le piattaforme digitali.
Proprio in ragione delle caratteristiche delle norme regolatrici dell’operato dell’AGCOM il caso che è stato deciso dalla Corte Suprema si presenta in termini significativamente diversi ove venisse affrontato da tale Authority.
Se prendiamo in esame le previsioni dell’art. 10, par. 5, del regolamento AGCOM di cui alla delibera n. 286/23/CONS, nella misura in cui vi si stabilisce che il provvedimento conclusivo può essere impugnato davanti all’autorità giudiziaria, notiamo che esse si pongono in linea con il principio comune anche alla decisione FCC v. AT&T / Verizon: cioè che l’attività sanzionatoria dell’Autorità amministrativa deve essere sottoposta a un controllo giudiziario[7].
Dobbiamo peraltro evidenziare che la decisione della Corte Suprema sopra ricordata non si fonda solo sul fatto che l’ordine FCC fosse impugnabile; infatti, la Corte non ha detto semplicemente che il sistema regolatorio della FCC è costituzionale perché a seguito del “Forfeiture Order” esiste la possibilità di impugnarlo.
Essa ha aggiunto che l’ordine della FCC non crea un obbligo definitivamente coercibile di pagamento; che la FCC non può riscuotere direttamente la sanzione; che il mancato pagamento non produce automaticamente ulteriori conseguenze pregiudizievoli; che se l’operatore non paga, il governo deve promuovere un autonomo giudizio civile, cioè un Trial de Novo.
Nel corso di tale nuovo procedimento gli accertamenti della FCC non vincolano il giudice e la giuria può avere l’ultima parola sui fatti.
Il diverso assetto delle sanzioni AGCOM
Questa è una garanzia più forte e strutturalmente diversa rispetto alla mera impugnabilità del provvedimento garantita dall’AGCOM.
Nel sistema normativo italiano, infatti, il provvedimento sanzionatorio conclusivo è, in linea generale, un vero provvedimento amministrativo efficace e vincolante, che è impugnabile davanti al giudice amministrativo e il destinatario può ricorrere, oltre che in primis di fronte alla stessa Autorità che lo ha emanato, davanti al TAR Lazio, e poi eventualmente di fronte al Consiglio di Stato.
In tale sede giudiziale i magistrati possono esercitare un controllo – anche penetrante – sui fatti oggetto del provvedimento sanzionatorio: possono verificare gli accadimenti, qualificarli giuridicamente in modo anche diverso, prendere in esame e censurare l’istruttoria, la motivazione, la proporzionalità e il “quantum” della sanzione, oltre al rispetto del contraddittorio.
Tuttavia, vi è una sostanziale differenza fra il giudizio di impugnazione del provvedimento sanzionatorio AGCOM e quello azionato dalla FCC in quanto quest’ultimo si presenta come assoggettato ad un autonomo Trial de Novo necessario per rendere coercibile la pretesa sanzionatoria se il destinatario non paga.
Alla luce delle considerazioni che precedono, può concludersi che la corrispondenza tra il sistema sanzionatorio previsto nell’ordinamento statunitense per la FCC e quello italiano relativo all’AGCOM è solo parziale. Nel caso statunitense, infatti, la Corte Suprema ha attribuito rilievo decisivo alla circostanza che il “Forfeiture Order” della FCC non fosse immediatamente e definitivamente coercibile e che, in caso di mancato pagamento da parte del destinatario, il Governo fosse tenuto a instaurare un autonomo giudizio civile, caratterizzato da una cognizione de novo. Nel sistema italiano, invece, il provvedimento sanzionatorio adottato da AGCOM costituisce un atto amministrativo efficace e vincolante, pur essendo suscettibile di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, il quale è chiamato a esercitare un controllo effettivo e, in materia sanzionatoria, anche particolarmente penetrante.
Il possibile valore persuasivo per i procedimenti italiani
In questa prospettiva, occorre interrogarsi sugli effetti che tale diversa impostazione possa produrre rispetto ai procedimenti amministrativi sanzionatori attualmente pendenti in Italia dinanzi ad AGCOM, anche nei confronti di operatori digitali globali quali Meta e Facebook[8]. Tali soggetti non potrebbero evidentemente invocare la decisione della Corte Suprema statunitense come precedente vincolante in un ordinamento diverso e dinanzi a una giurisdizione distinta. Tuttavia, la pronuncia potrebbe essere utilizzata come argomento di sistema, volto a evidenziare che persino in un ordinamento tradizionalmente favorevole all’enforcement amministrativo, quale quello statunitense, la Corte Suprema ha ritenuto essenziale che l’accertamento compiuto dall’Autorità amministrativa non si traduca, soprattutto in presenza di sanzioni pecuniarie rilevanti, in una decisione sottratta a un successivo ed effettivo vaglio giurisdizionale.
Trasposta nel contesto italiano ed euro-unitario, tale pronuncia può dunque assumere un valore persuasivo nel rafforzare l’esigenza di garanzie procedimentali adeguate e di piena trasparenza dell’azione amministrativa sanzionatoria. In particolare, essa consente di valorizzare il principio secondo cui, quanto più la sanzione amministrativa presenta carattere elevato, afflittivo e idoneo a incidere anche sul piano reputazionale, tanto più il controllo giurisdizionale successivo deve essere effettivo, completo e idoneo a scrutinare non solo la legittimità formale del provvedimento, ma anche la correttezza dell’accertamento dei fatti, la qualificazione giuridica della condotta, il rispetto del contraddittorio, la proporzionalità della misura e la congruità del relativo importo.
Note
[1] Per una visione d’insieme dei temi posti di fronte al “Certiorari” della U.S. Supreme Court e per un paragone del sistema sanzionatorio statunitense con le norme applicabili in materia in Italia e nell’Unione Europea si può leggere questo articolo: https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/dal-caso-fcc-ad-agcom-chi-deve-irrogare-le-sanzioni-nellera-delle-piattaforme/
[2] La “opinion” dissenziente del Justice Thomas è contraria alla presa di posizione dei suoi Colleghi, in quanto le sanzioni applicate ai service provider nel caso in questione avrebbero dovuto essere dichiarate illegittime dalla Corte, essendo carente, fino al momento della sentenza de quo, l’indicazione delle limitazioni che ora vengono poste dalla Suprema Corte alla FCC e ai giudici nell’applicazione delle pene pecuniarie. Inoltre, asserisce il Justice dissenziente, il provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione alla AT&T e a Verizon stabiliva che il pagamento dovesse essere fatto entro trenta giorni dalla notifica sul presupposto della sussistenza di una responsabilità accertata in capo alle telcos, apparendo tale pretesa come ordine vincolante e non come semplice avviso non coercibile, così come lo ha definito in questo giudizio la Corte Suprema.
[3] Nel Trial de Novo, il nuovo giudice o la nuova giuria non attribuiscono alcun peso o rilevanza alle decisioni, alle conclusioni o agli accertamenti di fatto già svolti nel corso dell’istruttoria e del giudizio amministrativo. Sul punto si rimanda alla definizione del termine fornita dalla Cornell University: https://www.law.cornell.edu/wex/trial_de_novo
[4] Così in nota n. 7 dell’articolo citato nella nota n. 1 di questo brano.
[5] Questa rivista ha già ricordato nell’articolo di cui alla nota n. 1 che, con la sentenza del 27 giugno 2024, la Corte Suprema degli U.S.A. ha deciso sull’impugnativa di una sentenza del Quinto Circuito che vedeva contrapposte la Security Exchange Commission e l’investitore finanziario George Jarkesy Jr., ritenendo che vi fosse stata una violazione del VII Emendamento da parte della SEC.
In tale decisione la Corte Suprema ha statuito che l’applicazione delle sanzioni civili per negligenza e frode sui titoli azionari nei procedimenti amministrativi gestiti dalla SEC viola la garanzia fondata sul VII Emendamento della Costituzione, in quanto detta norma prevede il necessario ricorso da parte della SEC a un processo di fronte ai giudici e alla giuria, perché: (a) il caso riguarda violazioni che rientrano nell’ambito della common law (negligenza e frode), (b) le sanzioni civili / amministrative sono un rimedio legale cui si collega il VII Emendamento, quindi (c) le rivendicazioni fatte valere in questo caso dalla SEC non rappresentano una pretesa fondata su un diritto pubblico, la quale sola può essere oggetto di un procedimento sanzionatorio amministrativo.
[6] Un esempio in tal senso è dato dalla sentenza della Corte Suprema nel caso Agency for Int’l Development v. Alliance for Open Society Int’l (AOSI) (2013). In tale procedimento la Corte Suprema ha stabilito che il governo non può imporre alle organizzazioni non governative di adottare esplicitamente una politica specifica (ad esempio, impegnarsi a contrastare la prostituzione) come condizione per ricevere finanziamenti federali destinati ad attività non correlate a tal fine, essendo tale pretesa contraria al I Emendamento della Costituzione Statunitense.
Qui la decisione della Corte: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/591/19-177/
[7] Si era osservato nell’articolo in nota 1 che il provvedimento conclusivo dell’AGCOM non è insindacabile, ma può essere portato davanti al giudice in conformità alle norme di cui:
all’ art. 24 della Costituzione;
all’art. 113 della Costituzione;
art. 6 CEDU, ove la sanzione abbia natura sostanzialmente afflittiva.
[8] Sul tema si possono consultare i seguenti brani:












