Le linee guida

Le tariffe “zero rating” violano la neutralità della rete: le nuove linee guida Berec

Dopo la Corte di Giustizia UE, ora anche il BEREC sancisce l’obbligo generale di trattare tutto il traffico allo stesso modo, precludendo qualsivoglia pratica commerciale offerta dagli ISP, come la tariffazione differenziata, che include opzioni tariffarie zero in grado di distinguere il flusso del traffico internet dati

Pubblicato il 28 Giu 2022

Angelo Alù

PhD, Consigliere Internet Society Italia, saggista e divulgatore digitale

net_neutrality

Lo scorso 9 giugno 2022 il BEREC ha reso note le nuove Linee guida aggiornate sull’attuazione del Regolamento 2015/20120/UE, sulla neutralità della rete, definendo inammissibili le opzioni tariffarie “zero-rating”, ossia quando il fornitore del servizio applica una tariffa più vantaggiosa del traffico dati associato ad un’applicazione o categoria di applicazioni specifiche.

Anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea era intervenuta sulla materia, con una recente sentenza del 2020, statuendo che le pratiche di rating zero sono vietate ai sensi del Regolamento 2015/2120, a salvaguardia di una gestione ragionevole e non discriminatoria del traffico dati secondo modalità trasparenti e proporzionate.

Ma in che modo queste tariffe impattano sulla net neutrality?

Illecite le offerte telefoniche “zero-rating”, secondo la Corte di Giustizia Ue: ecco le conseguenze della sentenza

La neutralità della rete: com’è regolata e perché è importante

La neutralità della Rete è espressamente prevista e disciplinata dal Regolamento (UE) n. 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (entrato in vigore il 30 aprile 2016) “che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione”.

Al fine di favorire “il funzionamento ininterrotto dell’ecosistema di Internet quale volano dell’innovazione”, nel rispetto del “principio della neutralità tecnologica” (Considerando n. 2), il Regolamento 2015/2120/UE mira a “garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e i relativi diritti degli utenti finali” (ex art. 1).

BEREC's role in the Open Internet Regulation in the EU

BEREC's role in the Open Internet Regulation in the EU

Guarda questo video su YouTube

Pertanto, gli utenti hanno il “diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet (art. 3) mentre i fornitori telematici, nel rispetto di condizioni contrattuali trasparenti ex art. 4, hanno l’obbligo di trattare “tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate”.

Il Regolamento 2015/2120/UE preclude la possibilità di bloccare, rallentare, alterare, limitare, discriminare specifici contenuti, applicazioni o servizi, salvaguardando la neutralità del traffico telematico in condizioni trasparenti, non discriminatore e proporzionate.

Le linee guida Berec

Per assicurare la corretta applicazione della disciplina, è prevista la periodica adozione di linee guida da parte del BEREC.

Il 30 agosto 2016 il BEREC, in stretta collaborazione con la Commissione europea, ha pubblicato le prime linee guida – aggiornate nel 2020 nell’ambito del documento “BEREC Guidelines on the Implementation of the Open Internet Regulation”.

Nell’ottica di salvaguardare un trattamento equo e non discriminatorio del traffico dati nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, vengono tra l’altro censurate, per violazione dell’art. 3 del Regolamento 2015/2120/UE, le pratiche di gestione che bloccano o rallentano applicazioni o servizi specifici mediante offerte a prezzo differenziato diverso da quello ordinariamente previsto per tutto il resto del traffico telematico.

L’ultimo aggiornamento, appunto, quello del 9 giugno 2022, quando sono state pubblicate le nuove Linee guida aggiornate sull’attuazione del Regolamento 2015/20120/UE, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3 del citato regolamento.

Le pratiche commerciali zero-rating

In altre parole, secondo gli orientamenti formalizzati dal BEREC, le opzioni tariffarie zero costituiscono pratiche differenziate “inammissibili” quando il provider applica in tutto o in parte una “tariffa zero”, ovvero una tariffa più vantaggiosa del traffico dati associato ad un’applicazione o categoria di applicazioni specifiche mediante l’erogazione di pacchetti che attribuiscono al cliente abbonato il diritto di utilizzare senza restrizioni, fino al limite di dati compreso nella tariffa che ha acquistato presso il provider, tutte le applicazioni e i servizi disponibili, mentre l’uso di determinate applicazioni coperte da una “tariffa zero” non è incluso in tale limite anche una volta esaurito il volume di dati acquistato, con la possibilità di continuarne la fruizione senza alcuna restrizione, contrariamente agli altri servizi a tariffa diversa da zero soggetti invece a misure di blocco o rallentamento del traffico quando si esaurisce il volume di dati incluso nel pacchetto acquistato a tali condizioni.

In particolare, lo “zero-rating” è una pratica commerciale, diffusa nel mercato mobile e configurabile quando, fornendo un accesso gratuito ad Internet soltanto in relazione ad alcuni limitati servizi, non viene conteggiato il traffico dati associato per accedere a determinate applicazioni selezionate dagli operatori mobili mediante appositi accordi commerciali con gli ISP interessati, talvolta grazie al plusvalore generato dai ricavi pubblicitari di advertising online che così consentono ai fornitori telematici di discriminare la Rete, influenzando il comportamento dei consumatori.

La sentenza della Corte di Giustizia

Dopo aver sancito che, pur nella libertà degli utenti di concordare con i fornitori dei servizi di accesso a Internet tariffe ad hoc per volumi di dati specifici e velocità differenziate a condizione che i predetti accordi non abbiano l’effetto di limitare l’esercizio dei diritti aggirando le disposizioni vincolanti del Regolamento 2015/2120/UE, la Corte di Giustizia ha ribadito il principio generale, ispiratore della disciplina europea, secondo cui “quando forniscono servizi di accesso a Internet, gli operatori di tali servizi dovrebbero trattare tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente dal mittente o dal destinatario, dal contenuto, dall’applicazione o dal servizio o dall’apparecchiatura terminale”.

Ne consegue che “qualsiasi pratica di gestione del traffico che vada oltre tali ragionevoli misure di gestione del traffico, bloccando, rallentando, alterando, limitando, interferendo, degradando o discriminando tra contenuti, applicazioni o servizi specifici o categorie specifiche di contenuti, applicazioni o servizi, dovrebbe essere vietato, fatte salve le stringenti eccezioni giustificate e definite previste dal presente regolamento”.

I giudici di Lussemburgo affermano che la tariffa commerciale a costo zero (cd. zero-rating) integra una violazione dell’articolo 3 del Regolamento 2015/2120/UE, determinando una discriminazione che, sebbene circoscritta ai termini dell’accordo commerciale siglato, pregiudica la neutralità della Rete, sull’assunto che “il divieto ivi sancito è generale e oggettivo, per cui vieta qualsiasi misura di gestione del traffico che distingue tra determinate forme di contenuto Internet, indipendentemente dal fatto che il fornitore di servizi di accesso a Internet effettui tali distinzioni mediante un accordo, una pratica commerciale o qualche altra forma di comportamento”.

Al riguardo, giova precisare che l’articolo 3 del Regolamento 2015/2120/UE prevede espressamente che i fornitori di servizi di accesso a Internet debbano trattare tutto il traffico in modo uguale senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, a prescindere, in particolare, dalla applicazioni o servizi utilizzati, pur consentendo ai medesimi di attuare misure ragionevoli, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate di gestione del traffico, nell’ottica di salvaguardare un trattamento equo e non discriminatorio del traffico mediante la fornitura dei servizi di accesso a Internet.

Pertanto, secondo una lettura interpretativa completa e coerente delle disposizioni normative di cui al Regolamento 2015/2120/UE, la Corte di Giustizia ritiene che anche “l’accordo con il quale un determinato cliente sottoscrive un pacchetto in base al quale, una volta esaurito il volume di dati compreso nella tariffa acquistata, tale cliente ha accesso illimitato solo a talune applicazioni e servizi coperti da tariffa zero può comportare una limitazione dell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 3 del Regolamento 2015/2120/UE”.

Ne consegue che “l’articolo 3 del regolamento 2015/2120 deve essere interpretato nel senso che i pacchetti “zero-rating” messi a disposizione da un fornitore di servizi di accesso a Internet attraverso accordi conclusi con utenti finali sono incompatibili con l’articolo 3 del Regolamento 2015/2120/UE.

In base alla disciplina cogente di diritto derivato dell’UE, gli ISP possono bloccare o rallentare il traffico Internet soltanto, in via eccezionale, quando ciò si renda necessario per ottemperare a un obbligo giuridico prescritto da norme legislative, nonché per garantire l’integrità e la sicurezza della rete e per gestire congestioni di rete temporanee, a condizione che categorie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo.

Conclusioni

In attuazione delle coordinate interpretative espresse in materia dalla Corte di Giustizia UE, ora anche il BEREC sancisce l’obbligo generale di trattare tutto il traffico allo stesso modo, precludendo qualsivoglia pratica commerciale offerta dagli ISP, come la tariffazione differenziata, che include appunto opzioni tariffarie zero in grado di distinguere il flusso del traffico internet dati.

Le nuove linee guida del BEREC rappresentano un’implementazione applicativa concreta della sentenza della CGUE finalizzata a garantire l’effettiva apertura della Rete Internet con conseguente illegittimità delle pratiche commerciali a “tariffa zero” come accordo di tariffazione differenziata inammissibile e contrario al Regolamento 2015/20120/UE, anche nell’ottica di assicurare, in chiave pro-concorrenziale, la libera competitività tra le imprese, evitando il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere di mercato in capo alle grandi aziende “high-tech”.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 4