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AI generativa e copyright, il Parlamento europeo traccia la rotta



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Il Parlamento europeo ha approvato il Rapporto Voss sul rapporto tra diritto d’autore e intelligenza artificiale generativa. La risoluzione punta su trasparenza, opt-out effettivo, remunerazione degli autori e criteri per la tutela delle opere generate con l’ausilio dell’AI

Pubblicato il 3 ago 2026

Jade Boudin

CastaldiPartners

Vivian Grace Chammah

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Il 10 marzo scorso, il Parlamento europeo ha preso posizione sul tema del diritto d’autore in relazione all’intelligenza artificiale generativa. La risoluzione 2025/2058(INI), nota come Rapporto Voss, che è stata adottata con un’ampia maggioranza, mira a mantenere un equilibrio tra la protezione della cultura e la competitività europea in materia di intelligenza artificiale.

Cosa propone la risoluzione sul diritto d’autore e IA generativa

In sostanza, cosa propone la risoluzione?

La risoluzione rappresenta un vero passo avanti, nel senso che affronta numerose questioni non ancora risolte. Più precisamente, essa integra il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale, il quale si limitava principalmente a classificare i sistemi di IA e a stabilire requisiti per la loro immissione sul mercato, senza trattare in modo significativo il tema del diritto d’autore.

Eppure, quest’argomento assume un rilievo centrale nell’ambito dell’IA generativa. Da un lato, lo sviluppo dei sistemi richiede l’addestramento su grandi quantità di dati (input), alcuni dei quali possono essere protetti dal diritto d’autore. Dall’altro, i contenuti generati – testi, immagini, suoni – (output) potrebbero essere qualificati come opere tutelate dal diritto d’autore.

Il Rapporto Voss propone di conseguenza un quadro più chiaro in materia di trasparenza, controllo e remunerazione degli autori, nonché di protezione delle opere generate dall’IA.

Trasparenza sui dati usati per addestrare i sistemi di IA

Trasparenza. Gli sviluppatori di sistemi di IA dovrebbero essere obbligati a indicare quali dati protetti dal diritto d’autore sono stati utilizzati per l’addestramento. Potrebbe inoltre essere richiesto di specificare se siano state utilizzate tecniche di web scraping, spesso impiegate per raccogliere dati online.

La risoluzione propone inoltre di introdurre una presunzione di violazione del diritto d’autore qualora gli sviluppatori di sistemi di intelligenza artificiale non rispettino i propri obblighi di trasparenza.

Controllo degli autori e diritto di opt-out

Controllo degli autori sull’uso delle proprie opere. Uno dei profili centrali della risoluzione consiste nel garantire agli autori la possibilità di opporsi in modo effettivo all’utilizzo delle proprie opere come dati di addestramento.

Attualmente, gli autori e gli organismi di gestione collettiva possono esercitare un diritto di opt-out, manifestando così il proprio rifiuto all’uso delle loro opere o del loro catalogo ai fini dell’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, tale opt-out è espresso mediante semplici comunicati, con la conseguenza che una macchina che operi tramite tecniche di web scraping non è in grado di rilevarne l’esistenza.

A tal fine, la risoluzione propone due soluzioni. In primo luogo, raccomanda l’introduzione di formati di opt-out leggibili dalla macchina, così da rendere tale diritto effettivo anche in caso di ricorso a tecniche di web scraping. In secondo luogo, suggerisce l’istituzione di un registro centralizzato, destinato a raccogliere l’insieme degli autori e degli organismi di gestione collettiva che abbiano esercitato il diritto di opt-out.

Remunerazione degli autori per l’addestramento dell’IA

Remunerazione degli autori. Qualora gli autori non esercitino il proprio diritto di opt-out, le loro opere possono essere utilizzate lecitamente per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. Tale utilizzo, tuttavia, deve essere remunerato.

A tale proposito, la risoluzione propone l’introduzione di un sistema di licenza collettiva volontaria, che consentirebbe agli sviluppatori di intelligenza artificiale di accedere, dietro pagamento di importi predeterminati, a un catalogo di dati di elevata qualità per l’addestramento dei propri sistemi. Le somme così raccolte verrebbero poi ridistribuite agli autori delle opere incluse nel catalogo.

Trattandosi di un sistema di licenza volontaria, gli autori resterebbero in ogni caso liberi di non aderire a tali cataloghi e di negoziare direttamente con gli sviluppatori di intelligenza artificiale una licenza relativa alle proprie opere.

Protezione delle opere generate dall’IA

Protezione delle opere generate dall’IA. La risoluzione ribadisce che la protezione del diritto d’autore presuppone una forma di creatività e, dunque, un intervento umano, e suggerisce quindi che i contenuti interamente generati dall’intelligenza artificiale, ove non soddisfino i criteri richiesti ai fini della tutela autoriale, non possano essere protetti.

Ambito di applicazione del Rapporto Voss

La risoluzione prevede un ambito di applicazione ampio, in quanto riguarderebbe tutti i modelli e sistemi di intelligenza artificiale generativa messi a disposizione sul mercato europeo, indipendentemente dal fatto che l’addestramento dell’intelligenza artificiale sia avvenuto o meno all’interno dell’Unione europea.

Occorre tuttavia ricordare che il Rapporto Voss costituisce soltanto una risoluzione, ossia un documento politico attraverso il quale il Parlamento europeo esprime la propria posizione su una determinata materia. In quanto tale, non si tratta di un atto vincolante.

Una proposta allineata con la disciplina italiana

L’Italia si è distinta come paese all’avanguardia della regolamentazione IA con la legge del 23 settembre 2025 in materia di intelligenza artificiale, la quale, tra altre cose, ha modificato la definizione di opera tutelabile contenuta nella legge italiana sul diritto d’autore, per prevedere che siano ormai proteggibili tutte le opere dell’ingegno umano, anche quando create con l’assistenza dell’intelligenza artificiale, purché riconducibili al lavoro intellettuale dell’autore.

L’intelligenza artificiale non può essere considerata essa stessa autore, mentre può esserlo la persona che se ne avvale. La definizione italiana risulta pienamente in linea con quella accolta dalla risoluzione europea: l’opera generata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale può, in linea di principio, beneficiare della tutela autoriale, a condizione che sia espressione del lavoro intellettuale del suo autore, ossia di un intervento umano.

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