obblighi degli intermediari

Antipirateria, non solo calcio: cosa insegna il caso Cloudflare–Agcom



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Il caso Cloudflare–Agcom è rilevante perché chiarisce il perimetro degli obblighi degli intermediari tecnici nel blocco dei siti pirata e rafforza l’impianto delle delibere attuative della legge antipirateria. Al centro, governance, flussi operativi, responsabilità e impatto su diritti sportivi e mercato

Pubblicato il 16 feb 2026

Antongiulio Lombardi

Esperto di diritto e tecnologia



agcom cloudflare

La società Cloudlflare è stata sanzionata da AGCOM per non aver correttamente partecipato,[1] per quanto di competenza, alle attività necessarie al blocco dell’accesso ai siti illegali dai quali è possibile, in violazione delle norme vigenti, avere accesso alle immagini delle partite di calcio che sono altresì disponibili a pagamento attraverso le piattaforme offerte da DAZN e da SKY [2].

Delibere agcom e legge antipirateria: il quadro di riferimento

Il blocco dei siti citato viene effettuato in applicazione delle delibere di AGCOM[3] che attuano la Legge antipirateria[4].

Le delibere sono il frutto di una intensa attività di concertazione che ha consentito a tutti gli attori presenti nel mercato italiano a vario titolo di partecipare alla loro redazione e di tenere conto in via preventiva degli aspetti tecnici, giuridici o soltanto pratici connessi con le attività di blocco.

I temi operativi discussi: tempi, flussi, blocco e sblocco

Tempi di applicazione della legge, modalità di attuazione della stessa, specifiche di dettaglio dei flussi di informazione trasmessi, tempi e modalità di blocco e sblocco o procedure da seguire in caso applicazione erronea del blocco, sono solo alcuni dei tanti temi essenziali per l’esecuzione della legge e delle delibere che sono stati oggetto di attenta, continua ed intensa attività di studio e discussione tra i vari soggetti interessati. Sempre con il coordinamento e decisione finale di AGCOM.

Siamo quindi di fronte ad un complesso di disposizioni, primarie e regolamentari, che hanno tenuto conto di ogni aspetto, dubbio, problematica tecnica che sia stata sollevata nei lavori preparatori della legge che è stata oggetto – è importante ripeterlo – di una discussione congiunta nella quale tutti i partecipanti hanno avuto modo di poter rappresentare le proprie posizioni oralmente e per iscritto, non una ma più volte.

Ovviamente ciò non è stato possibile per chi ha non partecipato ai predetti lavori[5].

La critica di cloudflare e il contesto di tutela dei diritti sportivi

Cloudflare ha criticato la sanzione ritenendola non corretta in quanto frutto di una disposizione erronea e limitativa dei diritti: in realtà la decisione di AGCOM si fonda sull’attuale contesto legale e regolamentare che è volto alla tutela massima dei diritti sui contenuti calcistici, in particolare, e sportivi in genere.

Comunicazioni e delibere richiamate nel provvedimento

Da quanto descritto nel provvedimento che ha comminato la sanzione, Cloudflare ha ricevuto preventivamente due comunicazioni da AGCOM[6] ed è stata oggetto di due delibere[7].

Informazione sull’uso dei servizi per trasmissioni illecite

La società è stata quindi ufficialmente informata dell’uso strumentale dei propri servizi per la trasmissione illecita di opere tutelate dal diritto d’autore quali le manifestazioni sportive trasmesse in diretta.

Il riferimento agli Usa e alla tutela rafforzata dei contenuti

Va detto che Cloudflare fa parte di un gruppo statunitense e che negli USA è in vigore una tutela rafforzata dei diritti sui contenuti e vengono applicate misure rigide volte al contrasto al loro utilizzo abusivo.

Impugnativa e applicazione del provvedimento: la posizione espressa

Credo che in tutto il mondo l’atteggiamento corretto verso una decisione di una autorità che sia percepita come non condivisa sia non tanto la critica pubblica, peraltro successiva alla intensa discussione sulla applicazione della decisione (a cui non si è partecipato per ragioni non note), quanto la sua impugnativa in una sede giurisdizionale adeguata e la sua applicazione rigorosa almeno fintantoché la decisione non sia sospesa o annullata (in Italia, come noto a tutti, un ricorso contro un provvedimento amministrativo se non seguito da una ordinanza di sospensione non interrompe l’applicazione del provvedimento[8]).

Non esistono scorciatoie, non esistono diverse possibilità che siano rispettose del sistema giuridico in cui si è deciso di operare [9].

La scelta di non rispettare una disposizione e le conseguenze richiamate

La scelta di non rispettare una determinata disposizione applicabile in un Paese in cui un’impresa opera, pratica che avrebbe conseguenze gravissime per una impresa italiana negli USA, è evidentemente frutto di una erronea percezione della realtà soprattutto a valle di almeno quattro atti ufficiali notificati alla società e citati nel provvedimento.

Effetti dei provvedimenti antipirateria su mercato e remunerazione dei contenuti

I provvedimenti di AGCOM “antipirateria” non ostacolano lo sviluppo digitale del Paese ma consentono una adeguata remunerazione dei contenuti venduti impedendo la loro diffusione abusiva a danno dei titolari dei diritti e di tutto il sistema di loro produzione in Italia.

Non sono probabilmente la soluzione definitiva e necessiteranno di una manutenzione continua come è stato condiviso nei lavori di loro predisposizione ma sono la migliore soluzione al momento disponibile.

Note

[1] https://www.agcom.it/comunicazione/comunicati-stampa/comunicato-stampa-71

https://www.agcom.it/provvedimenti/delibera-333-25-cons

[2] L’art. 2 della Legge antipirateria, il quale dispone che l’Autorità “[…] con proprio provvedimento, ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP prevalentemente destinati ad attività illecite. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l’Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l’accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura”.

Il comma 5 dell’art. 2 della Legge antipirateria, dispone che “I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell’Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell’elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente.” (enfasi aggiunta);

[3] La delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013 come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 209/25/CONS, del 30 luglio 2025; la delibera n. 321/23/CONS, del 5 dicembre 2023,”; la delibera n. 48/25/CONS, del 18 febbraio 2025;

[4] La legge 14 luglio 2023, n. 93, (“Legge antipirateria”); la legge 15 novembre 2023, n. 159; la legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha apportato ulteriori modificazioni alla menzionata Legge antipirateria.

[5] La Società, in data 8 gennaio 2025, è stata, invitata a partecipare alla riunione del Tavolo tecnico, tenutasi il successivo 16 gennaio ma non risulta che abbia partecipato alla riunione (pag. 6 del provvedimento).

[6] In data 14 marzo 2024 (prot. n. 0079199) l’Autorità ha chiesto a Cloudflare di comunicare il proprio rappresentante legale ai sensi dell’art. 13 del Regolamento sui servizi digitali, ai fini dell’applicazione della Legge antipirateria. Con la stessa nota l’Autorità ha sottolineato che nel corso di dieci anni di attività nell’esercizio delle sue competenze in materia di tutela del diritto d’autore on line ha rilevato che una larghissima percentuale dei siti oggetto di segnalazione utilizza i servizi offerti da Cloudflare per diffondere illecitamente opere tutelate dal diritto d’autore e connessi. Con una seconda nota inviata in data 8 maggio 2024 (prot. n. 0126524) l’Autorità, prendendo atto che Cloudflare ha incoraggiato i propri clienti a presentare reclamo avverso i blocchi effettuati tramite piattaforma Piracy Shield, ha invitato la Società ad accreditarsi alla medesima piattaforma.

[7] La delibera n. 401/24/CONS del 23 ottobre 2024, notificata alla società Cloudflare Inc. in data 28 novembre 2024; la delibera n. 49/25/CONS del 18 febbraio 2025, recante “Ordine di inibizione alla società Cloudflare Inc. ai sensi dell’art. 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93”, notificata alla società Cloudflare Inc. in data 7 marzo 2025.

[8] Nell’articolo in nota 9: “’È utile sottolineare che l’Agcom – continua [ Cloudflare] – ha imposto la sanzione per presunta inosservanza del Piracy Shield, nonostante Cloudflare avesse già avviato le procedure legali previste per contestare la normative”

[9] https://www.ansa.it/canale_tecnologia/notizie/future_tech/2026/01/28/cloudflare-sbagliata-la-multa-agcom-e-legge-tecnicamente-pericolosa_1164bb4f-db96-4057-8581-ebab86d17d4d.html

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