Il contenzioso aperto da Disney e Warner contro Midjourney va ben oltre la singola piattaforma: nei loro ricorsi gli studios mettono in fila personaggi, universi narrativi e asset creativi sostenendo che l’addestramento e gli output generativi producano copie in concorrenza con l’industria audiovisiva.
Indice degli argomenti
Le cause Disney e Warner
Nei ricorsi depositati nei confronti di Midjourney, Inc. l’11 giugno 2025 da Disney Enterprises, Inc.[1] e il 4 settembre 2025 da Warner Discovery[2] di fronte alla Corte del Distretto Centrale della California viene passato in rassegna il patrimonio di proprietà intellettuale di una fetta importante del cinema mondiale i cui titolari dei diritti spiegano come esso venga danneggiato e, in prospettiva, minacciato gravemente nella sua stessa sussistenza dall’operato illegittimo dei gestori della piattaforma digitale Midjourney”[3].
Le ricorrenti, assistite tutte dallo Studio legale Jenner & Block LLP, con la proposizione della domanda giudiziale di concessione di un provvedimento d’urgenza, seguito da un “Jury Trial”[4], propongono in ciascuno dei due casi una originale e diversa prospettazione dei fatti e degli effetti degli atti ascritti alla resistente, la quale viene accusata di essere responsabile della violazione del Copyright Act[5] sia “diretta” – con la copia dei personaggi iconici dello Studio, che “vicaria”, omettendo di impedire il fatto illecito altrui, cioè le violazioni commesse dai propri utenti attraverso la realizzazione e il perfezionamento dei disegni di animazione eseguiti da Midjourney in base ai prompt ricevuti.
Studios contro l’intelligenza artificiale: perché le cause pesano
La particolare importanza di queste controversie è data da due specifiche circostanze. La prima è rappresentata dal fatto che la copia illecita delle opere protette dal copyright sarebbe avvenuta da parte della resistente sia nella fase di addestramento che in quella di generazione e distribuzione degli “output”. La seconda ragione che attribuisce a questo caso una valenza particolare che trascende la rilevanza del thema decidendum e quella dei ricorrenti, discende dal momento di avvio dell’azione: Disney, le sue consorelle e Universal hanno avviato la causa quando Midjourney non aveva ancora lanciato il modello di IA capace di realizzare video[6], mentre Warner ha agito dopo tale momento, in una strategia legale che mira non solo a difendere i titolari dei diritti dalla riproduzione abusiva dell’immenso patrimonio di personaggi creativi a loro appartenenti, estendendosi infatti all’intero universo narrativo e stilistico a quelli legato, fino alla protezione dello “stile artistico” proprio delle storiche case cinematografiche e di animazione di Hollywood.
Diritti della persona e trade dress: le tutele invocate
Gli spazi consentiti da questa azione concertata sono vasti: oltre alla tutela, diretta e vicaria del diritto d’autore, vi è il riconoscimento giudiziale che i sistemi di intelligenza artificiale non possono trasgredire, oltre che le opere dell’ingegno, anche i loro “Publicity Rights” o “diritti della persona”, in Italia disciplinati dagli artt. 6, 7 e 10 del Codice civile.[7]
Ulteriore protezione viene pretesa dai ricorrenti avuto riguardo al “Trade Dress”, cioè allo stile e alle forme attraverso le quali le loro creazioni appaiono al pubblico[8].
Fair use e controllo creativo: l’obiettivo degli studios
In altri termini, l’intenzione dei ricorrenti non si limita a stabilire i confini entro i quali il “Fair Use” può essere applicato alle opere protette, ma è quella di assicurare ai proprietari dei diritti d’autore sulle creazioni artistiche un controllo sulle forme espressive in cui i loro personaggi vengono utilizzati, impedendo che gli investimenti di decenni fondati inizialmente sui protagonisti “storici” (es. Mickey Mouse, Bugs Bunny, et cetera) si dissolvano per effetto della diffusione inarrestabile di copie che si pongono in concorrenza diretta con i settori e le stesse tecnologie utilizzate nella produzione di nuove creazioni[9].
Il linguaggio degli atti: pirateria e output
Il linguaggio utilizzato in atti sia da parte di Disney che da parte di Warner a fronte delle copie quasi identiche dei loro personaggi che le Versioni 6 e 7 di Midjourney mettono a disposizione degli utilizzatori della piattaforma attraverso gli output è eloquente: “… La pirateria è pirateria e il fatto che un’immagine o un video che viola i diritti d’autore sia realizzato con l’intelligenza artificiale o con un’altra tecnologia non lo rende meno lesivo” – afferma Disney – “… Midjourney ha preso una decisione calcolata e motivata dal profitto nel non offrire alcuna protezione ai titolari dei diritti d’autore, nonostante Midjourney sia a conoscenza della portata impressionante della sua pirateria e delle sue violazioni del diritto d’autore” – ha asserito Warner.
Misure tecnologiche e omissioni contestate
Le parti ricorrenti hanno espresso queste rimostranze per il fatto che, non solo le loro contestazioni scritte precedenti l’avvio della causa in argomento non hanno avuto un seguito effettivo da parte di Midjourney, ma anche perché quest’ultima, a differenza di altri gestori dei modelli di intelligenza artificiale generativa, avrebbe volontariamente omesso di applicare efficaci misure tecnologiche ai propri modelli di IA.
Se la resistente avesse implementato tali strumenti, sostengono i ricorrenti, essi avrebbero potuto impedire che venissero realizzate e distribuite copie quasi identiche agli originali dei tantissimi personaggi del mondo Disney, Universal, Warner e delle loro controllate che sono elencate nelle note 1 e 2[10].
La difesa di Midjourney: utenti, prompt e uso trasformativo
La difesa di Midjourney si è concretizzata in una richiesta di rigetto delle istanze attoree così come da essa formulate nella “Domanda di Jury Trial”, depositata il 6 agosto 2025 nella causa contro le società del gruppo Disney e Universal, e con identica domanda portata agli atti del giudizio contro il Gruppo Warner-Discovery in data 7 ottobre 2025.
Gli avvocati dello Studio legale Cooley LLP hanno impostato una linea processuale articolata su diverse linee di difesa che si diparte dalla negazione di molte delle allegazioni fatte valere dalle controparti, fino a sostenere che i ricorrenti vogliano proibire l’uso delle loro opere per addestrare i modelli di intelligenza artificiale generativa, prevenendo al contempo che gli elementi che fanno parte di tali opere possano essere impiegati dagli utenti per creare nuovi mezzi di espressione, di conseguenza mirando a controllare pure il settore degli apparati di IA, così da divenire monopolisti anche in questo mercato.
Due argomenti centrali e richiami ai precedenti
Nel prospettare questa tesi difensiva ardita, Midjourney sviluppa due argomenti centrali: il primo attribuisce le immagini trasformative non al suo sistema algoritmico ma agli utenti, i quali sarebbero i veri creatori dell’output attraverso i loro prompt; il secondo prende l’abbrivio dalle decisioni Bartz c. Anthropic e Kadrey c. Meta[11] per affeermare che ci troviamo di fronte ad un uso altamente trasformativo delle opere assimilabile a quello di un artista umano che impara, non memorizzando le singole opere, ma traendo da esse concetti visivi, in cui il modello di intelligenza artificiale apprende solo relazioni statistiche fra parole e immagini, non realizzando alcuna copia delle opere.
In tal senso, gli utenti – che sono i realizzatori delle opere derivate dall’uso dei sistemi di IA – disponendo di una piattaforma che consente usi illimitati e non illeciti, possono usare il risultato delle loro “creazioni” per avvalersi delle libere utilizzazioni consentite dalla dottrina del Fair-Use che permette di esercitare il diritto di critica, la parodia, la sperimentazione di ricerca e scientifica, non violando in tal modo i diritti dei titolari dei diritti.
Midjourney aggiunge a queste notazioni l’argomento secondo cui vi è evidenza che anche i dipendenti degli Studios e le imprese che operano nel loro interesse fanno uso del suo sistema di IA, traendone vantaggio, di talché questi non possono ergersi a paladini degli artisti, volendo limitare l’utilizzazione di uno strumento di cui essi stessi hanno beneficiato.
Riunione delle cause e mediazione: il processo sospeso
Di fronte a due prese di posizione opposte e inconciliabili: il rischio di vedere compromesso l’intero settore cinematografico per effetto dell’appropriazione dei contenuti per opera dei gestori degli apparati di IA, da una parte, e la possibilità che venga frustrata sul nascere una tecnologia capace di trascinare le economie mondiali e, in particolare, quella statunitense, dall’altra, successivamente alla riunione delle due cause decretata dal giudice con provvedimento del 4 – 11 novembre 2025,[12] le parti sono addivenute alla decisione di affidare la vertenza a un Mediator[13].
Infatti, con provvedimento del 15 dicembre 2025, il giudice delle due cause riunite Honorable John A. Kronstadt, ha attestato che le parti tutte hanno nominato d’accordo fra loro quale Mediator il giudice in pensione della stessa Corte, Hon. Suzanne H. Segal.[14]
In attesa dell’esito del procedimento di mediazione, il processo pendente rimane quindi sospeso.
Impatto economico degli output e leve negoziali
Il compito che deve affrontare la Mediator appare sin da ora come altamente complesso e laborioso, in cui la forza di convincimento di chi si adopera per raggiungere un accordo transattivo gioca un ruolo fondamentale per definire la causa pendente[15].
Entrano nel contesto di questa vicenda oltre che le domande svolte dai ricorrenti, alcuni fattori che incidono sulla prospettazione dei fatti oggetto di causa. Si dovrà infatti tenere conto dell’impatto degli “output” di Midjourney sul “licensing” dei personaggi, sul “merchandising”, sullo “streaming” nonché – per Disney – sul settore dei parchi a tema, ove i personaggi sono inseriti in ambientazioni specifiche di “Total Look & Feel”[16].
Il procedimento di mediazione dovrebbe essere altresì utile per definire cosa e in che misura sia proteggibile rispetto ai modelli di intelligenza artificiale, fornendo spunti per un’eventuale Legge Federale che regoli la materia[17].
Il parallelo Getty Images vs Stability AI: la questione della copia
Una vicenda giudiziaria che si pone in una posizione di alterità e, al medesimo tempo, di convergenza con la causa fra gli Studios e la piattaforma di IA Midjourney è la causa fra Getty Images e Stability AI[18], che si è sviluppata su due tronconi distinti e separati: uno che vede una nuova causa radicata di fronte alla Court of the Northern District of California, con ricorso depositato da Getty Images il 14 agosto 2025[19] e l’altro che è stato giudicato con sentenza del 4 novembre 2025, in primo grado, dalla High Court di Londra. Proprio dalla decisione di questa vertenza si possono trarre utili spunti di ragionamento sul diverso approccio dei magistrati inglesi rispetto a quelli statunitensi sul tema delle violazioni attribuite ai gestori dei modelli di intelligenza artificiale.
In questa sede l’esame della decisione dell’Alta Corte inglese viene limitato alla sua componente che riguarda il tema della “copia” dei contenuti protetti da parte dei modelli di intelligenza artificiale.
Si tratta di una delle questioni di maggiore importanza sollevate, oltre che dalla Getty Images anche dagli Studios nella causa contro Midjourney, per la cui decisione il tribunale del Regno Unito ha fatto riferimento alle norme interne inglesi contenute nel Copyright, Designs and Patents Act (CDPA) del 1988.
Va peraltro rimarcato che, nella lunga ed elaborata sentenza di primo grado, la Corte ha spaziato nella motivazione facendo ampi riferimenti sia alle norme sui contratti vigenti negli Stati Uniti, che alle disposizioni sul TDM (Text and Data Mining) di derivazione dall’Unione Europea di cui la Gran Bretagna ha fatto parte, implementandone le Direttive, fino all’anno 2020[20], .
Training e output secondo il CDPA
Basandosi principalmente sull’interpretazione di tre delle sue disposizioni e, segnatamente, gli Artt. 22, 23 e 27 del CDPA[21], la Corte ha ritenuto che il termine “article” (nel suo significato di “singolo oggetto”) possa includere anche un bene immateriale.
Avuto invece riguardo all’addestramento e agli output del modello di IA “Stable Diffusion”, la giudice ha osservato che il medesimo non “utilizza “copie” delle fotografie di Getty Images, in quanto non memorizza le immagini originali ma da esse si limita a estrarre i “pattern” e le relazioni statistiche che provengono dai dati di addestramento[22]. Inoltre, la decisione assume che Stability AI non potesse ragionevolmente sapere che il modello avesse incorporato copie illecite delle fotografie appartenenti alla banca di dati di Getty Images, venendo in tal modo a mancare la previsione e volontarietà della violazione.
Appello e secondary infringement: il punto che riapre il caso
La rilevanza di questa decisione, fondata su alcune consulenze tecniche agli atti, ha indotto la ricorrente Getty Images – la quale aveva in precedenza ammesso che Midjourney addestrasse il proprio sistema di intelligenza artificiale al di fuori dal Regno Unito, così da restringere l’ambito della causa radicata a Londra – ha suggerito che venisse proposto appello nei confronti di alcuni capi della decisione di primo grado.
Con il provvedimento del 16 dicembre 2025, nell’accogliere alcuni possibili motivi di impugnazione e nel rigettarne altri, la giudice ha espresso la propria opinione in merito all’ipotizzato “Secondary Infringement” che era stato considerato insussistente in capo a Midjourney in quanto una copia “pirata” debba necessariamente essere una copia dell’originale.
Getty Images, nel ritenere che questa lettura dell’art. 27 del CDPA non avesse tenuto nell’esatta considerazione il punto 3) della norma, ha chiesto che la questione venga riesaminata in appello anche in considerazione della novità della questione e delle implicazioni che tale interpretazione comporta per l’uso della tecnologia dell’intelligenza artificiale.
La giudice, su tale specifico punto, ha scritto testualmente nella propria ordinanza: “Devo ora occuparmi della richiesta di autorizzazione a presentare ricorso sottoposta dai ricorrenti in relazione al mio rigetto della richiesta di violazione secondaria del diritto d’autore. Concederò l’autorizzazione a presentare ricorso in relazione a questo argomento. Il ricorso, a mio avviso, ha concrete prospettive di successo. Riguarda una pura questione di diritto, vale a dire una questione di interpretazione normativa su cui le opinioni di giuristi ragionevoli potrebbero divergere”.
Memorizzazione dei modelli e studi recenti: cosa sappiamo
Si riapre, quindi, la causa sulle modalità con cui i sistemi di intelligenza artificiale – nel caso di specie “Stabie Diffusion” – utilizzano i contenuti per addestrare il loro funzionamento.
Si pone in altri termini il tema se e in quale misura i modelli di IA memorizzino o meno, riproducendone copia, le opere con cui vengono addestrati.
La questione appare tecnicamente complessa e non sembrano esservi risposte chiare sul punto, fatti salvi i casi conclamati di violazioni massive dei diritti d’autore che sono stati sottoposti ai giudici statunitensi nei casi Bartz c. Anthropic e Kadrey c. Meta che sono stati sopra ricordati, oltre che nella causa che coinvolge il modello “Llama di Meta” convenuta in giudizio da numerosi autori di opere letterarie in una causa pendente di fronte al Northern District della California[23].
Prompt mirati e “rigurgito” dei testi
Proprio avuto riguardo alle opere letterarie, uno studio pubblicato il giorno 6 gennaio 2026 da alcuni professori delle università di Standford e di Yale[24], ha rivelato che, attraverso l’uso di “prompt” opportunamente predisposti e indirizzati è possibile vedere rigurgitati dalla memoria dei sistemi interi libri dei più noti autori, contrariamente alle dichiarazioni rese al Copyright Office da alcune delle Big Tech, secondo quanto riportano le stesse fonti qui ricordate[25].
Verso regole condivise: dal contenzioso al dialogo
In un’epoca contrassegnata da posizioni confliggenti in molti settori dell’economia e della politica, la strada più promettente per lo sviluppo di una tecnologia fondamentale per il futuro dell’umanità, come l’intelligenza artificiale, appare essere quella del dialogo costruttivo. È essenziale che i detentori dei contenuti protetti (come autori, editori e creativi) e le imprese che li veicolano e li utilizzano (piattaforme digitali e sviluppatori di IA) trovino un terreno d’intesa, riconoscendo a ciascuno il proprio ruolo, il proprio merito e il diritto a una giusta ricompensa. L’esperienza dimostra, infatti, che il ricorso sistematico alla giustizia per difendere posizioni estreme non favorisce un progresso equilibrato e sostenibile, ma rischia di generare stagnazione, antagonismo e un’innovazione frammentata. Solo attraverso una collaborazione fondata sul rispetto reciproco e su quadri normativi chiari si può garantire che l’IA evolva in modo etico, inclusivo e a beneficio di tutta la società.
Note
[1] Fra i ricorrenti di questa causa vi sono anche: Marvel Characters, Inc., MVL Film Finance LLC, Lucasfilm Ltd. LLC, Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios Productions LLLP e la Dreamworks Animation LLC.
[2] Il Gruppo Warner – Discovery include fra gli attori di questa causa: Warner Bros. Entertainment, Inc., DC Comics, Turner Entertainment Co., Hanna-Barbera Productions, Inc. e The Cartoon Network Inc.
[3] Midjourney, Inc., come riportato da Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Midjourney, è stata fondata a San Francisco, in California, da David Holz. La piattaforma di generazione di immagini Midjourney è stata lanciata al pubblico in formato “Open Beta” il 12 luglio 2022. Il 14 marzo 2022, il server “Discord” di Midjourney è stato lanciato con lo scopo di consentire la pubblicazione agli abbonati di fotografie di alta qualità sulle piattaforme social “Twitter” e “Reddit”.
Nell’intento di migliorare i suoi algoritmi, ogni pochi mesi vengono messe a disposizione dei sottoscrittori di Midjourney nuove versioni del suo modello di intelligenza artificiale generativa.
Midjourney si avvale di una tecnologia avanzata di apprendimento automatico capace di convertire i prompt di testo in immagini definite e sviluppate tramite GPU (Unità di Elaborazione Grafica) di elevata qualità per gestire i calcoli intensivi richiesti da tale procedimento giungendo a immagini nitide realizzate in tempi ragionevoli, che vengono generate in un set di quattro immagini a seguito del prompt fornito dall’utente, il quale può scegliere quella da lui preferita, la quale può essere ulteriormente perfezionata su richiesta dell’utente stesso.
[4] Seppure i ricorrenti indichino in atti l’intenzione di ottenere una decisione consistente in una Preliminary Injunction (un provvedimento d’urgenza), confermata dalla Giuria popolare, le due fasi processuali sono separate e distinte. Il giudice valuta se le ricorrenti abbiano possibilità di successo nel processo e se senza l’ingiunzione esse subirebbero un danno irreparabile, giudicando altresì se in base a una valutazione del bilanciamento degli interessi e circa l’esistenza di un interesse pubblico alla decisione, esse abbiano una ragionevole possibilità di successo nel merito. A tale provvedimento, ove non sia di rigetto di una o più delle domande, fa seguito la fase denominata della “Discovery” dove le parti si scambiano in giudizio documenti e vengono assunte le prove testimoniali, deposizioni e interrogatori. Il “Jury Trial” che segue la fase istruttoria ed è condotto sotto il controllo delle questioni di diritto dal giudice, decide sulle questioni di fatto della causa, tra cui quelle riguardanti la responsabilità della resistente e la misura del risarcimento del danno eventualmente dovuto. Nel caso in questione, il Copyright Act prevede la liquidazione dei c.d. “Statutary Damages”, fissati dalle norme, oltre alla determinazione dei danni compensativi del pregiudizio subito e la reversione degli utili, che discende dai profitti illeciti, la cui misura dipende dalle prove fornite dalle parti.
[5] Warner e Disney contestano a Midjourney la violazione volontaria (noi diremmo “dolosa”) delle norme di cui alla Section 17 del Copyright Act, in via principale “diretta” e, in subordine, a titolo di “responsabilità vicaria”, quest’ultima sussisterebbe per non avere Midjourney impedito agli utenti del servizio di pubblicare immagini che riproducono i character resi famosi dagli Studios Hollywoodiani.
che comprende il “Contributory Infringement” e il “Vicarious Infringement”.
Il “Contributory Infringement” è una forma di responsabilità indiretta per violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Detta ipotesi di responsabilità aquiliana non è disciplinata direttamente dal Copyright Act ma, secondo quanto stabilito nelle sentenze Grokster e Sony, ma la Corte Suprema U.S.A. ricomprende in tale accezione e attribuisce tale responsabilità a chiunque consapevolmente induca, determini o contribuisca materialmente a una violazione dei diritti d’autore, commesse da altri, pur non avendo il primo commesso o partecipato direttamente alla commissione di detta violazione. Sul punto, sia nel testo che in nota 2, si può leggere questo brano: https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/pirateria-online-la-corte-suprema-usa-pronta-a-ridefinire-le-responsabilita-degli-isp/
I ricorrenti assumono trasgredite dalla resistente nelle cause in argomento le misure di protezione tecnologica (§ 1201). Il Copyright Act, a seguito degli emendamenti apportati dal Digital Millennium Copyright Act (DMCA) del 1998, ha introdotto tali norme unitamente a quelle riguardanti le informazioni sulla gestione dei diritti (§ 1202) e sul safe harbor per i fornitori di servizi online (§ 512).
[6] Scrivono in atti i legali Disney: “Senza l’autorizzazione dei Ricorrenti, il Servizio Video di Midjourney genererà, diffonderà pubblicamente e distribuirà video con personaggi Disney e Universal protetti da copyright. Midjourney ha già iniziato a costruire il proprio Servizio Video, il che significa che è molto probabile che Midjourney stia già violando le opere protette da copyright dei Ricorrenti in relazione al suo Servizio Video”. Il 18 e 19 giugno 2025 Midjourney ha lanciato la versione Video V1.
[7] Si ricorda che i c.d. Publicity Rights negli Stati Uniti rientrano fra i diritti di proprietà intellettuale e tutelano le persone (inclusi i personaggi di fantasia noti) contro l’appropriazione indebita del loro nome, della loro immagine o di altre connotazioni della loro identità personale, inclusi il soprannome, lo pseudonimo, la voce, l’immagine, la fotografia e la stessa firma autografa, quando essi vengano sfruttati a scopo di lucro. Sul tema dei Publicity Rights fra la giurisprudenza più rilevante vi è una sentenza del 5 agosto 1988 della Corte Distrettuale di New York: https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/695/112/2345732/ che ripercorre i casi in cui la tutela di tali diritti venga accordata. Dell’argomento si fa cenno in questo articolo: https://www.agendadigitale.eu/documenti/giustizia-digitale/metaverso-potenziato-da-nft-i-problemi-legati-a-contraffazione-e-proprieta-intellettuale/#post-151509-footnote-6
[8] La disposizione di riferimento nel sistema giuridico statunitense è quella del § 1125 della Section 15 dello U.S. Code che vieta le false denominazioni di origine, le false descrizioni e la “Dilution” dei prodotti. Secondo la definizione offerta dalla norma, il “Trade Dress” comprende l’immagine complessiva e l’aspetto generale del prodotto e può includere caratteristiche come dimensioni, forma, colore, combinazioni di colori, disegno o grafica.
[9] Non è un mistero che Disney stia implementando modelli di intelligenza artificiale propri per creare immagini e personaggi che siano frutto di tecniche innovative e di esperienze immersive. Illuminante sul punto è questo documento pubblicato da Klover.ai il 17 luglio 2025 su questo blog: https://www.klover.ai/disney-ai-strategy-analysis-of-ai-dominance-in-mass-media-entertainment/
[10] I due ricorsi riportano le immagini fotografiche che documentano il risultato dei prompt dati al modello di Midjourney avuto riguardo ai loro characters: la quasi identità fra le decine di personaggi originali e quelli generati dall’IA della convenuta è stupefacente.
Da Biancaneve a Darth Vader e da questo ai Simpsons, da Bugs Bunny a Tweety e a Batman, la “Substantial Similarity” fra di essi è fortemente rafforzata.
A proposito dei criteri su cui si fonda tale giudizio di somiglianza, si può leggere questo brano: https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/diritto-dautore-il-caso-apple-gregorini-e-la-complessa-analisi-giuridica-plagio/
[11] Sul contenuto della prima causa, poi transatta, e sulla seconda ancora pendente nella fase istruttoria con la “Discovery” in corso si trovano alcuni spunti in questi articoli:
[12] La proposta di riunione delle due cause è stata depositata con l’atto denominato “Order Re Joint Stipulation to Consolidate Cases Dkt 21”.
[13] Secondo la definizione fornita dal “Legal Information Institute” della Cornell University, le connotazioni del Mediator si riassumono così: “Un mediatore è una terza parte neutrale che guida la mediazione tra le parti come forma di risoluzione alternativa delle controversie. L’obiettivo del mediatore è incoraggiare la collaborazione tra le parti e di guidarle verso un accordo attraverso il processo di mediazione. In genere, entrambe le parti sono responsabili della scelta e dell’accordo sul nome del mediatore. Un mediatore di solito non deve avere una laurea in giurisprudenza, sebbene molti mediatori siano avvocati abilitati. Il mediatore non ha il potere di prendere decisioni vincolanti per le parti, ma una volta raggiunto un accordo, il mediatore è responsabile della redazione del documento di conciliazione, che diventa vincolante ed esecutivo una volta firmato da entrambe le parti”.
Nella prassi, l’attività del “Mediator” statunitense è più ampia di quella svolta dai Mediatori istituiti in Italia con il D. Lgs. 28/2010 in quanto i primi svolgono una funzione paragonabile a quella del giudice nel corso dell’”Early Meeting” detto anche “Pre-Trial Conference”.
Le riunioni preprocessuali nel sistema giudiziario statunitense sono incontri cruciali tra avvocati (spesso su convocazione del giudice e con la sua presenza) prima di un processo, con l’obiettivo di snellire il seguito della causa sulla base della lettura delle posizioni delle parti, discutendo le prove da assumere, identificando le questioni di diritto da risolvere, presentando istanze e incoraggiando la conciliazione, risparmiando così tempo nel processo attraverso la risoluzione di alcune questioni in via anticipata. Queste sessioni prevedono lo scambio di informazioni preliminari, l’eventuale accordo delle difese su fatti non contestati, la risoluzione di istanze pendenti e la fissazione delle date future dell’udienza, con l’obiettivo di definire il caso o di preparare in modo efficiente il processo, qualora si prosegua con esso.
[14] Il sito web della Corte del Central District della California riporta queste informazioni sul Mediator, Suzanne H. Segal. “(Ella) è stata nominata Giudice Capo nel 2002. Prima della sua nomina, la Giudice Segal ha ricoperto il ruolo di Procuratore Aggiunto degli Stati Uniti, Divisione Civile e Capo degli Appelli Civili presso l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti. In precedenza, ha esercitato la professione di avvocato nel contenzioso civile a Los Angeles con gli Studi “Adams, Duque e Hazeltine” e “Dewey Ballantine”. La Giudice Segal è stata membro del Comitato Esecutivo, Sezione Contenzioso dell’Ordine degli Avvocati della Contea di Los Angeles, e Coordinatrice del Comitato Pro Bono del Distretto Centrale della California. La Giudice Segal è diventata Giudice Capo per il Distretto Centrale il 1° gennaio 2012 e ha ricoperto tale carica per un mandato di quattro anni. Il Giudice Capo fornisce la guida ai 25 Giudici Capo del Distretto Centrale e funge da rappresentante dei Giudici Capo in tutte le commissioni giudiziarie” (…).
[15] La Mediation è un procedimento di natura confidenziale, flessibile e collaborativo, in cui il mediatore, che è in posizione del tutto neutrale, aiuta le parti a raggiungere soluzioni personalizzate e concordate, offrendo ad esse il controllo dell’intera vicenda, costi inferiori rispetto a quelli del giudizio di fronte al magistrato e una risoluzione più rapida della controversia, basandosi comunque sulla buona fede delle parti coinvolte nel procedimento.
[16] Nel corso della Mediation potrebbero essere esperite anche prove per testimoni e raccolti elementi di natura tecnica che possono includere i risultati delle operazioni di “Reverse Engineering” volte a spiegare come il modello di intelligenza artificiale replichi lo stile dei personaggi e il loro look.
[17] È noto che il Presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, vuole evitare intoppi nello sviluppo dei sistemi di IA, vietando l’approvazione di leggi statali in materia: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/removing-barriers-to-american-leadership-in-artificial-intelligence/
Sul punto, si possono leggere questi brani:
[18] Sull’argomento si trovano spunti di esame nei seguenti articoli, dei quali il primo riporta le informazioni essenziali sulle cause avviate da Getty Images di fronte al Distretto del Delaware e di fronte all’High Court di Londra:
[19] Nella nota precedente è stato ricordato che i due processi che vedono coinvolta Stability AI nei confronti di Getty Images erano stati avviati, oltre che di fronte all’High Court di Londra, in tempi ravvicinati, di fronte alla District Court del Delaware con ricorso depositato il 3 febbraio 2023. In tale atto Getty Images rilevava e contestava alla controparte una massiccia appropriazione delle immagini fotografiche e video che formano il suo patrimonio di proprietà intellettuale da parte della convenuta, di contro Stability AI, oltre a sollevare eccezioni di giurisdizione della Corte del Delaware nel decidere la vicenda, distinguendo il diverso ruolo di Stability UK rispetto a quello di Stability US nella gestione del servizio di IA denominato “Stable Diffusion”, al contempo negava la propria responsabilità per la violazione del copyright della parte attrice. Questa causa è stata volontariamente abbandonata da Getty Images che poi, in un testo aggiornato alle violazioni riscontrate più di recente, l’ha portata al giudizio
Non dissimilmente da quanto ha fatto Midjourney nelle sue difese nei ricorsi degli Studios di cui sopra si riferisce, Stability AI dichiarava che il programma di IA “Stable Diffusion” funziona producendo immagini a fronte delle richieste avanzate da parte degli utenti e operando attraverso un modello “open-source” che implementa una tecnologia generativa di immagini sulla scorta di criteri matematici applicati a quelle raccolte nel proprio dataset, Stability AI asserisce che essa non immagazzina le immagini oggetto di trattamento, quindi non le riproduce. In base alle tesi fatte valere in atti, essa si limiterebbe a sviluppare e a raffinare milioni di parametri che collettivamente definiscono il contenuto di ciò che di essi appare alla visione degli utenti.
[20] Il Regno Unito ha applicato le Direttive dell’Unione Europea sul diritto d’autore durante il periodo di transizione fra il referendum che ne ha stabilito l’uscita dall’UE (Brexit. 23 giugno 2016 – 23 marzo 2017), fino al 31 dicembre 2020. Dal 1° gennaio 2021, con la fine del periodo transitorio e l’entrata in vigore dell’accordo di cooperazione UE-UK, la legislazione britannica ha cessato di essere vincolata alle Direttive dell’Unione Europea, pur mantenendo la protezione per molte opere esistenti in basi ai trattati internazionali di cui è firmataria (es. CUB, WIPO, TRIPs).
[21] Questo il testo in lingua inglese delle due norme, che non vengono tradotte per conservarne il significato e la valenza originali, evidenziando i termini da interpretare nel contesto di dette norme:
Art. 22 Secondary infringement: importing infringing copy.
The copyright in a work is infringed by a person who, without the licence of the copyright owner, imports into the United Kingdom, otherwise than for his private and domestic use, an article which is, and which he knows or has reason to believe is, an infringing copy of the work.
Art. 23 Secondary infringement: possessing or dealing with infringing copy.
The copyright in a work is infringed by a person who, without the licence of the copyright owner—
(a) possesses in the course of a business,
(b) sells or lets for hire, or offers or exposes for sale or hire,
(c) in the course of a business exhibits in public or distributes, or
(d) distributes otherwise than in the course of a business to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright, an article which is, and which he knows or has reason to believe is, an infringing copy of the work.
Art. 27 Meaning of “infringing copy”.
(1) In this Part “infringing copy”, in relation to a copyright work, shall be construed in accordance with this section.
(2) An article is an infringing copy if its making constituted an infringement of the copyright in the work in question.
(3)F1… An article is also an infringing copy if—
(a) it has been or is proposed to be imported into the United Kingdom, and
(b) its making in the United Kingdom would have constituted an infringement of the copyright in the work in question, or a breach of an exclusive licence agreement relating to that work.
F2(3A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(4) Where in any proceedings the question arises whether an article is an infringing copy and it is shown—
(a) that the article is a copy of the work, and
(b) that copyright subsists in the work or has subsisted at any time, it shall be presumed until the contrary is proved that the article was made at a time when copyright subsisted in the work.
(5) Nothing in subsection (3) shall be construed as applying to an article which—
[F3 (a) may lawfully be imported into the United Kingdom by virtue of anything which forms part of assimilated law as a result of section 3 of the European Union (Withdrawal) Act 2018, or
(b) has been or is proposed to be imported into the United Kingdom after being put into circulation in the EEA by or with the consent of the copyright owner.]
[F4(5A) In subsection (5)(a), the reference to assimilated law is to be read, until the coming into force of paragraph 2(6) of Schedule 2 to the Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023, as a reference to retained EU law.]
(6) In this Part “infringing copy” includes a copy falling to be treated as an infringing copy by virtue of any of the following provisions —
[F5section 29A (3) (copies for text and data analysis for non-commercial research),]
[F6section 28B (7) and (9) (personal copies for private use),]
[F7section 31A (5) and (6) (disabled persons: copies of works for personal use),]
[F8section 31B (11) (making and supply of accessible copies by authorised bodies),]
[F5section 35(5) (recording by educational establishments of broadcasts),]
[F5section 36(8) (copying and use of extracts of works by educational establishments),]
[F5section 42A(5)(b) (copying by librarians: single copies of published works),]
[F5section 61(6)(b) (recordings of folksongs),]
F9…
F10…
F10…
F10…
F10…
section 56(2) (further copies, adaptations, &c. of work in electronic form retained on transfer of principal copy),
section 63(2) (copies made for purpose of advertising artistic work for sale),
section 68(4) (copies made for purpose of broadcast F11 . . .),
[F12section 70(2) (recording for the purposes of time-shifting),
section 71(2) (photographs of broadcasts), or]
any provision of an order under section 141 (statutory licence for certain reprographic copying by educational establishments).
[22] Al paragrafo 757 punto viii) delle Conclusioni, la sentenza depositata dalla Justice Joanna Smith DBE, sintetizza così le ragioni per cui viene respinta la domanda di Secondary Infringement formulata da Getty Imges verso Stability AI: “La domanda di Getty Images di violazione secondaria del diritto d’autore è respinta. Sebbene un “articolo” possa essere considerato un oggetto immateriale ai sensi del CDPA, un modello di intelligenza artificiale come Stable Diffusion, che non memorizza né riproduce alcuna opera protetta da copyright (e non lo ha mai fatto), non è una “copia illecita”, pertanto non sussiste alcuna violazione ai sensi degli articoli 22 e 23 del CDPA”.
Il ragionamento della giudice si articola ai paragrafi da 548 a 752 della decisione, fra i quali si richiama il § 600 ove si anticipa il contenuto delle Conclusioni sopra riportate.
Qui si trova la sentenza nella sua interezza: https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2025/11/Getty-Images-v-Stability-AI.pdf
[23] Numerosi articoli riguardano questo tema, fra cui si ricorda il seguente: https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/libri-e-ai-e-se-il-fair-use-diventasse-lalibi-della-pirateria-digitale/
[24] Si tratta del lavoro pubblicato con il titolo “Extracting books from production language models” a firma dei proff. A. Feder Cooper, Sanmi Koyejo e Percy Liang, raggiungibile a questo collegamento ipertestuale: https://arxiv.org/html/2601.02671v1
[25] Un articolo che offre l’opportunità di approfondimento sullo studio di cui sopra è stato pubblicato da “The Atlantic” del 9 gennaio 2026 raggiungibile qui: https://www.theatlantic.com/technology/2026/01/ai-memorization-research/685552/













