L’AGCM ha avviato un’indagine preliminare su Apple per verificare se iCloud gode di un accesso privilegiato alle funzionalità di iOS rispetto ai servizi cloud concorrenti. Il caso è rilevante, ma la vera notizia è un’altra: per la prima volta in Italia si attiva il meccanismo dell’art. 38(7) del DMA, che consente alle autorità nazionali di condurre indagini a supporto della Commissione.
Un segnale che l’enforcement del Digital Markets Act sta smettendo di essere un affare esclusivamente comunitario.
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L’indagine del Garante sul trattamento preferenziali di iCloud
L’indagine preliminare nei confronti di Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia è stata avviata il 16 giugno dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’oggetto è l’interoperabilità di iOS e iPadOS con i servizi cloud di terze parti, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, del Digital Markets Act.
In termini concreti: l’AGCM ritiene che i fornitori di cloud storage alternativi a iCloud non abbiano accesso alle stesse componenti hardware e software che Apple riserva al proprio servizio, a partire dalla possibilità di eseguire un backup completo del dispositivo, funzionalità oggi disponibile soltanto attraverso iCloud.
La segnalazione è arrivata tramite la piattaforma di whistleblowing dell’Autorità ed è stata integrata più volte tra il 2025 e il 2026. Il termine fissato per la conclusione dell’indagine è il 31 marzo 2027. Il mercato di riferimento, il cloud storage consumer in Europa, vale oltre 36 miliardi di euro.
Il punto non è Apple
Il caso ha una sua solidità tecnica: se confermato, il trattamento preferenziale di iCloud nell’accesso alle API di sistema rappresenterebbe una violazione piuttosto netta dell’obbligo di interoperabilità previsto dal DMA. Ma il significato principale di questo procedimento non sta nel merito, sta nel metodo.
Il Digital Markets Act, a differenza del regime antitrust classico fondato sul Regolamento 1/2003, è costruito su un modello di enforcement fortemente accentrato. La Commissione europea è l’unica autorità competente ad accertare le violazioni e a irrogare sanzioni. Le autorità nazionali della concorrenza, che nel diritto antitrust tradizionale applicano direttamente gli articoli 101 e 102 del TFUE, nel DMA non hanno questo potere.
Articolo 38 del DMA e ruolo delle autorità nazionali
Esiste però una valvola. L’articolo 38, paragrafo 7, del regolamento prevede che le autorità nazionali possano avviare indagini di propria iniziativa, esercitare i poteri investigativi di cui dispongono in ambito concorrenziale, e riferire i risultati alla Commissione per sostenerne il ruolo di unica autorità preposta all’applicazione del DMA. Si tratta di un meccanismo che trasforma le NCA in bracci investigativi decentrati, senza intaccare il monopolio decisionale di Bruxelles. Un vincolo esplicito, se la Commissione apre un proprio procedimento sullo stesso oggetto, l’indagine nazionale si ferma.
Fino a oggi questo meccanismo era rimasto largamente inutilizzato. L’ACM olandese ha aperto due indagini DMA nel maggio 2025, ma senza rendere pubblici né i nomi delle aziende coinvolte né le specifiche violazioni contestate. L’AGCM è la prima autorità nazionale a rendere pubblico un procedimento ai sensi dell’art. 38(7) che identifica il gatekeeper, la condotta contestata e l’articolo del DMA in questione, sulla base dei poteri conferiti dall’articolo 18 della legge 214/2023 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022), che attribuisce all’Autorità il compito di supportare la Commissione attraverso indagini preliminari ai sensi del DMA.
Un sistema a più livelli che inizia a funzionare
L’indagine italiana si inserisce in un contesto in cui la Commissione ha già aperto procedimenti diretti nei confronti di Apple, sulla distribuzione alternativa di app, sulle pratiche di anti-steering nell’App Store, sull’interoperabilità di iOS con i dispositivi connessi. L’azione dell’AGCM non si sovrappone: l’oggetto è diverso (interoperabilità cloud, non distribuzione di app né dispositivi), lo strumento è diverso (art. 38.7, non procedimento diretto della Commissione), il risultato finale sarà un fascicolo trasmesso a Bruxelles, non una decisione autonoma. Non a caso l’Autorità ha precisato che il procedimento è stato avviato in stretta cooperazione con la Commissione.
Questo è esattamente il modello che il DMA aveva previsto in teoria ma che sta muovendo solo ora i primi passi concreti, le autorità nazionali che portano casi costruiti dal basso, ampliando la superficie investigativa della Commissione senza frammentare il potere sanzionatorio. Se altre NCA europee seguiranno l’esempio olandese e italiano, la capacità di enforcement del regolamento si moltiplica senza bisogno di aumentare le risorse di Bruxelles.
Il nodo del collo di bottiglia comunitario
La domanda aperta, a questo punto, riguarda la Commissione. Un flusso crescente di fascicoli nazionali richiede la capacità di assorbire, valutare e decidere in tempi ragionevoli. Il DMA ha centralizzato il potere decisionale, ma non ha necessariamente centralizzato le risorse per esercitarlo. Se il meccanismo dell’art. 38(7) si diffonde, e i precedenti olandese e italiano suggeriscono che potrebbe, il collo di bottiglia si sposta dal livello nazionale a quello comunitario.
La notizia, in definitiva, non è l’ennesima indagine su Apple ma il Digital Markets Act che smette di essere un regolamento applicato solo da Bruxelles e comincia a funzionare come architettura istituzionale distribuita. Con l’AGCM, l’Italia ne diventa parte attiva.














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