A quali norme devono essere conformi i droni? Sono soggetti alla marcatura CE? La risposta, fino a poco tempo fa, non era affatto scontata.
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Droni, un cambio di paradigma
Come capita spesso in ambito tecnologico, il mercato dei droni si è sviluppato a un ritmo più rapido rispetto all’evoluzione normativa.
In assenza di un quadro normativo specifico, questi dispositivi venivano disciplinati da altri quadri legali più generici, che mancavano di cogliere le specificità di questi dispositivi. Per esempio, nel caso che il drone non venisse riconosciuto come strumento professionale, si poteva ritenere applicabile la Direttiva Giocattoli (Direttiva 2009/48/CE con conseguenti aggiornamenti e recepita con il D.Lgs. 54/2011).
Per colmare questa lacuna, è stato introdotto un nuovo impianto normativo specifico per i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), o detti anche “Unmanned Aerial Systems” (UAVs): in altre parole, i droni.
La normativa madre di riferimento è il Regolamento (UE) 2018/1139, denominato anche “Basic Regulation”. Questo nuovo quadro legale ha esteso per la prima volta la competenza dell’EASA (Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea) anche ai droni civili, stabilendo anche le regole operative con il successivo Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947. Tuttavia, questo contributo non si focalizzerà su questo quadro generale, ma sul Regolamento Delegato (UE) 2019/945 che stabilisce i requisiti tecnici per l’ottenimento della marcatura CE.
Questo Regolamento Delegato si basa su un dispositivo della “Basic Regulation” che attribuisce alla Commissione poteri delegati fondamentali per garantire flessibilità normativa nel tempo. L’Art. 57 conferisce infatti alla Commissione Europea il potere di adottare atti delegati per:
- Stabilire condizioni e norme dettagliate per la progettazione, produzione, manutenzione e certificazione dei droni e dei relativi componenti;
- Regolare i piloti remoti e le organizzazioni coinvolte;
- Definire i requisiti tecnici obbligatori, incluse funzionalità come geofencing, comunicazione della posizione, dispositivi anticollisione e atterraggio automatico;
- Modificare gli allegati tecnici in base a sviluppi scientifici o tecnologici;
- Definire le condizioni per la conversione dei certificati nazionali in quelli conformi alla normativa UE.
Cosa disciplina il Regolamento Delegato (UE) 2019/945
Più nel dettaglio, l’Art. 1 del Regolamento Delegato stabilisce:
- I requisiti di progettazione e fabbricazione dei droni destinati all’impiego, in congiunzione con le regole operative del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947;
- I tipi di droni soggetti a certificazione nelle fasi di progettazione, produzione e manutenzione;
- Le regole per la messa a disposizione sul mercato e la libera circolazione nell’UE dei droni per la categoria “aperta”. Questa tipologia di UAS viene suddivisa in cinque classi a rischio crescente: da C0 a C4;
- I componenti di identificazione remota;
- Introduce norme specifiche per gli operatori di paesi terzi che operano nello spazio aereo dell’UE secondo il Regolamento 2019/947.
L’ambito di applicazione è invece affrontato nell’Art. 2, che afferma che il regolamento non si applica a determinate categorie di UAV costruiti privatamente. I droni classificabili come semplici giocattoli hanno delle esenzioni, mentre quelli usati esclusivamente in ambienti chiusi non sono soggetti a questa normativa tout-court. Va sottolineato che il Regolamento Delegato ha anche una limitata applicazione extra-territoriale, poiché è applicabile a operatori con sede in Paesi terzi che operano nello spazio aereo europeo.
In annesso al Regolamento Delegato vengono trovati i requisiti tecnici da implementare, rispettare e riportare per ottenere il marchio CE. Come predetto, questi requisiti sono suddivisi in cinque classi di rischio crescente, da C0 a C4. Per esempio, per C0, nella classe a rischio più basso, viene stabilito:
Requisito | Descrizione |
1. MTOM | Massa massima al decollo (MTOM) inferiore a 250 g, inclusi i carichi utili. |
2. Velocità massima | Velocità massima in volo livellato ≤ 19 m/s. |
3. Altezza massima | Altezza massima raggiungibile sopra il punto di decollo ≤ 120 m. |
4. Controllabilità | Deve essere controllabile in sicurezza dal pilota remoto, anche in caso di guasto di uno o più sistemi. |
5. Sicurezza fisica | Deve minimizzare i danni a persone: evitare spigoli vivi, limitare i danni delle eliche se presenti. |
6. Alimentazione elettrica | Alimentato a corrente elettrica con tensione nominale ≤ 24 V DC o equivalente AC. Parti accessibili e tensione interna non devono superare 24 V salvo assenza di rischio elettrico. |
7. Modalità Follow-me | Se presente, deve operare entro 50 m dal pilota e permettere il recupero del controllo. |
8. Manuale utente | Deve includere: caratteristiche del drone (classe, massa, payload consentiti, software di controllo), istruzioni operative, limitazioni operative (es. condizioni meteo, operazioni giorno/notte), descrizione dei rischi adattata all’età dell’utente. |
9. Informativa EASA | Inclusione di un avviso informativo dell’EASA sulle limitazioni e obblighi secondo il Regolamento (UE) 2019/947. |
10. Esenzione per giocattoli | I punti 4, 5 e 6 non si applicano ai droni classificati come giocattoli secondo la Direttiva 2009/48/CE. |
Il Regolamento Delegato mette molta enfasi sui droni destinati alla categoria detta “open”. Tuttavia, va sottolineato che questa normativa è applicabile anche alle altre due categorie operative di UAV: “certified” e “specific”.
La procedura di ottenimento del marchio CE
Il Regolamento Delegato (UE) 2019/945 stabilisce le norme per la progettazione, la produzione e la messa a disposizione sul mercato dei sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) nell’Unione Europea. In particolare, gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 delineano le disposizioni relative alla marcatura CE, alla documentazione tecnica e alla notifica degli organismi di valutazione della conformità.
In base all’Art. 15, si stabilisce che a questo settore si applicano i principi generali della marcatura CE, facendo riferimento diretto all’Art. 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008. In sostanza, questa marcatura indica che il prodotto è conforme alle normative dell’UE e può circolare liberamente nel mercato interno.
L’Art. 16 del Regolamento Delegato prosegue specificando le regole e le condizioni per l’apposizione della marcatura CE: dall’etichetta di identificazione della classe UAS alla indicazione del livello di potenza sonora. Similmente ad altre normative di “product safety”, si stabilisce che la marcatura CE deve essere visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla targhetta dati; se ciò non fosse possibile, essa deve essere apposta sull’imballaggio. Queste marcature devono essere apposte prima che il prodotto sia immesso sul mercato. Se la procedura di valutazione della conformità prevede l’intervento di un organismo notificato (“notified body”), il numero di identificazione di tale organismo deve seguire la marcatura CE.
L’Art. 17 tratta della documentazione tecnica che il fabbricante deve redigere prima dell’immissione del prodotto sul mercato. Questa documentazione deve contenere tutti i dati pertinenti e i dettagli dei mezzi utilizzati per garantire la conformità del prodotto ai requisiti stabiliti nel regolamento. Deve essere mantenuta aggiornata e redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato o in una lingua accettabile per tale organismo. Se la documentazione tecnica non è conforme, l’autorità di sorveglianza del mercato può richiedere al fabbricante o all’importatore di effettuare prove per verificare la conformità del prodotto. L’Art. 18 prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformità di terza parte ai sensi del regolamento.
Infine, l’Art. 19 stabilisce che gli Stati membri designino un’autorità di notifica responsabile dell’istituzione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità, nonché del monitoraggio degli organismi notificati. Questa autorità può delegare tali compiti a un organismo che non sia un’entità governativa, a condizione che sia una persona giuridica e soddisfi determinati requisiti. L’autorità di notifica è pienamente responsabile delle attività svolte dall’organismo delegato.
Una normativa su misura per i droni
Il Regolamento (UE) 2019/945 ha introdotto diversi aspetti innovativi nella regolamentazione dei droni civili. Ossia:
- Categorie di prodotto definite (C0–C4);
- Obbligo di marcatura CE secondo requisiti tecnici specifici;
- Chiarezza sugli obblighi di fabbricanti, importatori e distributori;
- Regole per gli operatori internazionali che operano nell’UE;
- Coordinamento operativo con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947.
In conclusione, grazie all’entrata in vigore di questo Regolamento Delegato, in attuazione della “Basic Regulation”, l’Unione Europea ha finalmente dotato il settore dei droni di una normativa chiara, moderna e coerente, che risponde alle esigenze di sicurezza, innovazione e mercato.
Questo breve approfondimento è parte di una ricerca eseguita da CyberEthicsLab. nel programma di ricerca e innovazione PRESERVE Horizon Europe dell’Unione Europea e nell’ambito dell’accordo di sovvenzione n. 101168392.