La regolamentazione droni EASA rappresenta la risposta europea alla crescente diffusione dei sistemi aerei senza pilota, un settore in rapida espansione che secondo le stime raggiungerà i 54,6 miliardi di dollari entro il 2030. Questo quadro normativo strutturato garantisce sicurezza, protezione della privacy e gestione dello spazio aereo condiviso, elementi fondamentali per sostenere l’innovazione in un mercato che in Italia vale già 160 milioni di euro.
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Crescita del mercato e nuovi usi dei droni
Da alcuni anni il mercato dei droni a uso civile è soggetto a un processo grande evoluzione. Da un punto di vista globale, in base alle stime di DRONEII, questo settore è destinato a crescere da 26,3 miliardi di dollari nel 2021 a 54,6 miliardi di dollari nel 2030. Anche in Italia il mercato dei droni è in crescita: secondo l’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano nel 2024 ha raggiunto i 160 milioni di euro, segnando una crescita del 10% rispetto all’anno precedente.
Questo trend è accompagnato anche dallo sviluppo di usi innovativi dei droni (anche Unmanned Aircraft Systems, o UAS): se prima erano usati principalmente in ambito militare e per applicazioni specifiche, oggi gli UAS hanno anche una vasta gamma di funzioni pubbliche e private. Molte di queste sono attività tradizionali come le ispezioni di infrastrutture elettriche o il monitoraggio ambientale. Ma un’altra parte, minoritaria ma in crescita, rappresenta invece servizi innovativi, come la consegna di merci e il trasporto passeggeri in ambito urbano ed extra-urbano. Dall’agricoltura alla logistica, dalla fotografia aerea all’industria cinematografica, i droni sono ormai presenti in vari comparti economici.
Anche nell’ambito della ricerca e dello sviluppo europeo si sono colti i vantaggi di questa tecnologia, come la capacità dei droni di operare in ambienti difficili o pericolosi per l’uomo. Per esempio, il progetto Horizon 2020 Assistance si occupato dell’utilizzo di droni in zone colpite da calamità, mentre il progetto Horizon Europe Preserve si sta occupando di analizzare questa tecnologia nel contesto della sicurezza pubblica. Questa nuove applicazioni civili e commerciali rendono fondamentale la creazione di una regolamentazione chiara e strutturata che possa garantire la sicurezza, la protezione della privacy e la protezione degli spazi aerei condivisi. Non sorprende quindi che l’Unione Europea abbia redatto un pacchetto legislativo al fine di indirizzare questa industria verso standard di sicurezza, competitività e sostenibilità.
Orientarsi nella disciplina generale: introduzione al Regolamento EASA 2018/1139
Per comprendere la regolamentazione europea nel settore dei droni, è necessario partire dal quadro giuridico di base che disciplina l’aviazione civile in Europa.
La Regolamentazione 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018 (detta anche “Basic Regulation”), stabilisce le regole comuni nel settore dell’aviazione civile e crea la European Union Aviation Safety Agency (EASA), l’agenzia europea per la sicurezza aerea (Art. 75, EASA Basic Regulation). Questa regolamentazione ha un campo di applicazione molto vasto: il suo scopo è garantire la sicurezza dei voli in Europa in riferimento a tutti gli operatori e vettori aerei, compresi i droni.
Questo quadro legislativo non solo disciplina i requisiti per le operazioni di volo, ma definisce anche il quadro per la certificazione e la supervisione delle attività legate all’aviazione civile. Una delle sue principali funzioni è quella di garantire che i droni operino in modo sicuro negli spazi aerei europei, mantenendo standard adeguati. Inoltre, la Basic Regulation stabilisce che tutte le operazioni aeree devono essere condotte in un ambiente sicuro. Pertanto, si richiede il controllo della qualità e la gestione del rischio. In questo contesto, regolamentare i sistemi UAS è parte integrante di un sistema di aviazione civile che include tutti gli aspetti della sicurezza aerea: dalle ispezioni, fino alla formazione degli operatori.
Limiti e deroghe nella regolamentazione droni EASA
Però questa normativa è soggetta a eccezioni. Per esempio, in linea generale, non trova applicazione nei confronti dei dispositivi impiegati per attività di natura militare, doganale, di polizia, di ricerca e soccorso, antincendio, di controllo delle frontiere, di guardia costiera o per altre operazioni analoghe (Art. 2 comma 3, EASA Basic Regulation). Pertanto, questi ambiti sono delegati alla regolamentazione degli Stati membri. Tuttavia, questa esenzione non può travolgere gli obbiettivi finali della regolamentazione: è compito degli Stati membri garantire che le operazioni e i servizi svolti dagli aeromobili in questione avvengano sempre nel rispetto degli obiettivi di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente.
La regolamentazione di settore: il Regolamento 2019/947 e il Regolamento 2019/945
Nel quadro della sicurezza aerea europea, un aspetto cruciale è coperto dalla regolamentazione specifica degli UAS. Ossia: il Regolamento di esecuzione 2019/947 e la Regolamentazione delegata 2019/945, sviluppati per disciplinare in dettaglio le operazioni dei droni.
Il Regolamento 2019/947: categorie operative degli UAS
Questo quadro legale stabilisce i requisiti operativi per i droni, suddividendo le operazioni UAS in tre categorie basate sul rischio: dal volo a bassa quota e bassa complessità fino a operazioni più avanzate che richiedono maggiore preparazione e autorizzazione. Le regole operative per l’uso dei droni vengono quindi racchiuse nelle tre categorie previste, ciascuna di essa coperta da una specifica disciplina. Ecco i dettagli con i riferimenti normativi pertinenti:
Categoria Aperta (Open Category)
La categoria aperta è disciplinata principalmente dagli Artt. 4, 7, 8, 9 e 20 del Regolamento 2019/947. In particolare, secondo l’Art. 4, le operazioni nella categoria aperta devono rispettare determinati limiti di peso (massimo 25 kg), altezza (massimo 120 metri dal punto più vicino alla superficie terrestre), ma anche condizioni operative: ad esempio come regola generale viene richiesto il volo a vista (VLOS) e il drone non deve volare sopra assembramenti di persone. Invece, l’Art. 20 stabilisce disposizioni transitorie per gli UAS privi di marcatura di classe CE, consentendone l’uso entro limiti specifici.
Categoria Specifica (Specific Category)
La categoria specifica è disciplinata dagli Art. 5 e 11 del Regolamento 2019/947. L’Art. 5 stabilisce che le operazioni che comportano rischi superiori a quelli consentiti nella categoria aperta richiedono una autorizzazione operativa rilasciata dall’autorità competente, in conformità a una valutazione del rischio. L’Art. 11 esprime la disciplina per condurre tale valutazione del rischio operativo.
Categoria Certificata (Certified Category)
La categoria certificata è disciplinata principalmente dall’Art. 6 del Regolamento 2019/947. In base ad esso, almeno le seguenti operazioni rientrano in questa categoria se il sistema UAS:
- deve volare sopra assembramenti di persone;
- deve trasportare beni pericolosi che rappresentano alti rischi per terze parti in caso di incidente;
- trasportano persone;
- l’autorità competente dopo aver visionato la valutazione del rischio operativo, ritiene che esso non possa essere mitigato sufficientemente.
Requisiti tecnici e marcatura CE secondo regolamento 2019/945
Questo quadro legale è incentrato sui requisiti di progettazione e produzione dei droni. Essa impone che i droni siano certificati per garantire la sicurezza non solo durante il volo, ma anche durante la fase di progettazione e costruzione. La regolamentazione stabilisce gli standard per i droni, in modo che questi possano essere utilizzati in modo sicuro e senza compromettere l’incolumità delle persone e la protezione della privacy. L’introduzione di questi regolamenti ha dato una base giuridica solida e uniforme per la gestione dei droni in tutta l’Unione Europea.
Iniziamo con la classificazione dei droni: negli Annessi vengono stabiliti i criteri di classificazione dei dispositivi UAS in base a specifici parametri di sicurezza in cinque classi dalla C0 alla C4. Per esempio, classe C0 riguarda i droni di peso inferiore a 250 g e con rischi minimi. Invece, le classi dalla C1 alla C4 sono dedicate a droni di peso maggiore e stabiliscono requisiti di sicurezza, manovrabilità e limitazioni operativa, che variano in base alla classe. Successivamente, l’Art. 15 introduce la disciplina generale per la marcatura CE, che stabilisce che tutti i droni e i loro componenti devono essere dotati del marchio CE. Questo marchio attesta che il prodotto soddisfa i requisiti di sicurezza previsti dal regolamento e che, pertanto, può essere immesso nel mercato dell’Unione Europea.
Prospettive future della regolamentazione droni EASA
In base a molte stime il futuro del settore dei droni è destinato a evolversi rapidamente. Oggi assistiamo all’espansione delle applicazioni dei droni in ambito commerciale, con una crescente domanda per le operazioni di consegna, l’inspection, la mappatura e il monitoraggio ambientale. Tuttavia, la rapida crescita del mercato dei droni porta anche con sé delle sfide significative, in particolare legate alla sicurezza, alla privacy e all’uso degli spazi aerei.
Per gestire queste sfide, sarà necessaria una continua evoluzione delle normative. La EASA continuerà a lavorare a stretto contatto con le autorità nazionali e le parti interessate per garantire che i droni operino in modo sicuro e responsabile. Inoltre, la cooperazione internazionale sarà essenziale per armonizzare le normative a livello globale, considerando che i droni operano in uno spazio aereo che non conosce confini.
Questo breve approfondimento è parte di una ricerca eseguita da CyberEthicsLab. nel programma di ricerca e innovazione PRESERVE Horizon Europe dell’Unione Europea e nell’ambito dell’accordo di sovvenzione n. 101168392.