normativa Ue

Droni e sicurezza: tutto sulle nuove regole Ue 2019 – 2020

Un nuovo set di norme europee fornisce nuove regole per il volo in sicurezza dei droni di qualsiasi misura (tranne di quelli usati per motivi di pubblico interesse). Gli obblighi di privacy e di tutela dell’ambiente, le regole di dettaglio introdotte dai regolamenti esecutivi e delegati. Tutto quello che c’è da sapere

Pubblicato il 02 Lug 2019

Ludovica Mosci

Studio Legale DLA Piper

Tommaso Ricci

Avvocato, Data Protection & LegalTech Specialist presso DLA Piper

droni

Un nuovo set di norme europee entrato in vigore il primo luglio 2019 (ma applicabile da luglio 2020) fornisce nuove regole generali e condivise a livello europeo per il volo in sicurezza dei droni di qualsiasi misura, ad esclusione di quelli usati per operazioni di interesse pubblico (ossia i droni ad uso militare, di polizia o per spegnimento incendi), secondo un approccio basato sul rischio e la proporzionalità, a seconda del peso e delle caratteristiche dei droni.

Il set di norme, specifiche per gli aeromobili senza equipaggio (Unmanned Aircraft Systems – UAS), stabilisce i principi generali per garantire la sicurezza, proteggere la privacy e tutelare l’ambiente. Vediamo quali sono le principali novità per i produttori e per gli utilizzatori.

Perché una nuova regolamentazione?

Il nuovo set di regole per i droni comprende il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 sull’esercizio di sistemi di aeromobili senza equipaggio e il Regolamento delegato (UE) 2019/945 sui requisiti di progettazione e di fabbricazione. I due regolamenti emanati dalla Commissione Europea traggono origine dal nuovo Regolamento (UE) 2018/1139 del 4 luglio 2018 applicabile al settore dell’aviazione civile e che ha sostituito il previgente quadro normativo del 2008 (la cosiddetta “Basic Regulation”).

La Basic Regulation, applicabile sia ai velivoli tradizionali che agli UAS, escludeva però dal suo ambito di applicazione i droni di un peso inferiore a 150 kg, la cui regolamentazione era così demandata al legislatore e alle autorità competenti nazionali. In Italia ad esempio, l’esercizio dei droni è regolato dal “Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” dell’ENAC.

Un nuovo capitolo nella storia dell’aviazione

Negli ultimi anni si è assistito ad uno sviluppo esponenziale dei droni sia con riferimento alla tecnologia disponibile che alle possibilità di utilizzo. Inizialmente sfruttati in ambito militare, oggi i droni sono alla portata di tutti, e vengono sempre più di frequente adoperati per lo svago e il tempo libero.

Ma è in ambito commerciale che si rileva la massima varietà di scopi a cui può esser destinato un drone: riprese nei set cinematografici, spettacoli di luci all’aperto (in alternativa ai tradizionali fuochi d’artificio), operazioni di ricerca e salvataggio, irrorazione dei campi, pulizia delle finestre in altezza e consegne in tempi brevi, sono solo alcune delle attività che vedono attualmente impiegati dei droni in diversi paesi del mondo, e grazie alla versatilità di queste macchine lo sviluppo di nuovi modelli e ambiti di applicazione procede rapidamente.

In Inghilterra ad esempio alcuni ricercatori stanno sviluppando droni in grado di ispezionare e riparare autonomamente le buche nelle strade. E nel prossimo futuro, i droni saranno certamente utilizzati per i trasporti pubblici, come lascia intendere il progetto “Urban Air Mobility” sostenuto dall’Unione Europea, che sta incentivando iniziative private per la creazioni di “taxi volanti“, e che ha già come partners Audi ed Airbus.

È evidente, quindi, come si stia aprendo un nuovo capitolo nella storia dell’aviazione, non a caso secondo la Commissione europea l’industria dei droni potrebbe creare circa 150.000 posti di lavoro nell’UE entro il 2050.

In questo scenario un numero significativo di autorità aeronautiche nazionali ha già da tempo iniziato ad emettere nuove norme sulla sicurezza aerea per regolare l’uso dei droni nello spazio aereo nazionale. Tuttavia, per garantire certezza giuridica e coerenza in tutta l’UE e nel disegno di un “cielo unico europeo“, il 7 dicembre 2015 la Commissione europea ha proposto una revisione del quadro legislativo dell’UE, per essere pronti alle sfide attese oltre il 2020. Il risultato di tale proposta è stato il citato Regolamento (UE) 2018/1139, grazie al quale l’Unione Europea può regolare le operazioni civili di tutti i tipi di droni, sostituendo progressivamente i regolamenti nazionali sulle operazioni civili dei droni di peso inferiore ai 150 kg.

E nel Considerando n. 26 di tale Regolamento si legge infatti espressamente che, poiché i droni utilizzano lo stesso spazio aereo degli aeromobili con equipaggio e sono dotati di tecnologie che rendono oggi possibile un’ampia gamma di operazioni, devono esser soggetti alle stesse norme generali sull’aviazione civile indipendentemente dalla loro massa.

Le nuove regole: obblighi privacy e tutela dell’ambiente

Il Regolamento (UE) 2018/1139 stabilisce i principi generali per garantire la sicurezza, proteggere la privacy e tutelare l’ambiente.

Si tratta di regole proporzionate e basate sul rischio, concepite per ridurre le limitazioni e incoraggiare l’innovazione. Ad esempio, l’aviazione sportiva e ricreativa, inclusa quella relativa ai c.d. aeromodelli (droni ad uso solo ricreativo), è soggetta a procedure semplificate rispetto a quelle applicabili al trasporto aereo commerciale. Dall’altra parte, alle operazioni con droni ad alto rischio conseguono invece maggiori oneri per operatori.

A garanzia della sicurezza, il Regolamento stabilisce che tutti i droni devono essere controllabili e manovrabili in totale sicurezza e in maniera tale da non mettere mai a rischio le persone. A riguardo, ad esempio, si prevede che i droni siano dotati di sistemi di prevenzione delle collisioni.

Inoltre tutti i droni dovrebbero essere progettati anche per tenere conto della privacy secondo un approccio privacy by design e by default. I rischi per la privacy e la protezione dei dati sono essenzialmente legati alla disponibilità sulla UAS di una fotocamera o di un altro sensore che è in grado di registrare informazioni personali. La maggior parte degli UAS disponibili sul mercato, anche quando molto piccoli, sono infatti dotati di telecamere. Come evidenziato dal Gruppo di lavoro dell’ Articolo 29 (ora noto come Comitato europeo per la protezione dei dati), i rischi sono aumentati dalla mancanza di trasparenza, dovuta alla difficoltà di poter vedere i droni da terra e di sapere per quali scopi le immagini vengano riprese e soprattutto da chi.

A garanzia della privacy quindi, e più in generale al fine di identificare illeciti e violazioni, il Regolamento prevede che gli operatori dei droni siano registrati in registri nazionali e i droni immatricolati, in database elettronici facilmente consultabili.

A garanzia della tutela dell’ambiente, sono posti limiti al rumore e alle emissioni generate, come nel caso di qualsiasi altro velivolo.

Infine, il Regolamento estende il mandato dell’AESA (l’Agenzia Europea sulla Sicurezza Aerea), attribuendole nuovi poteri di ispezione, coordinamento con le autorità nazionali, compiti di certificazione e poteri attuativi, a rafforzare lo sviluppo di un c.d. “cielo unico europeo”, che interessa ora anche i droni di tutte le dimensioni. L’AESA svolgerà inoltre anche un ruolo importante nell’ambito della cybersecurity.

Le regole di dettaglio introdotte dai regolamenti esecutivi e delegati

Sui principi chiave di cui sopra, la Commissione Europea, su impulso della stessa AESA, ha emanato i Regolamenti con le norme di dettaglio: il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e il Regolamento delegato (UE) 2019/945.

Nel dettaglio, la normativa introduce tre categorie di operazioni (aperte, specifiche e certificate) classificate in base al livello di rischio.

Le operazioni a basso rischio (categoria aperta) non richiedono alcuna autorizzazione, ma saranno soggette a rigidi limiti operativi, come l’altitudine massima e dovranno conformarsi agli standard industriali.

Per le operazioni a medio rischio, gli operatori dovranno richiedere un’autorizzazione dell’autorità aeronautica nazionale sulla base di una valutazione dei rischi operativi che tenga conto anche dell’ambiente operativo, l’area geografica e la popolazione sorvolata dell’operazione prevista, oltre che i rischi inerenti e le misure di mitigazione previste (categoria specifica).

Infine, in caso di operazioni ad alto rischio, si applicheranno le regole dell’aviazione classica (categoria certificata). Gli operatori saranno inoltre tenuti ad immatricolarsi e ad esporre la matricola se operano in categoria specifica o certificata, o se operano in categoria aperta con UAS di massa superiore a 250 g o dotati di un sensore in grado di rilevare dati personali (salvo che siano conformi alla Direttiva Giocattoli 2009/48).

Sono previste inoltre regole sull’età minima per i piloti dei droni e sulle competenze che devono possedere e dimostrare. In particolare i piloti dovranno avere almeno 16 anni, a meno che utilizzino UAS con massa sotto i 250 g o operino sotto la supervisione di un pilota remoto conforme. Resta salva la possibilità per gli stati membri di ridurre l’età minima fino ad un massimo di 2 o 4 anni a seconda della categoria di operazione svolta dal drone. Si prevede inoltre la possibilità di richiedere all’autorità competente un’autorizzazione per le operazioni UAS nell’ambito di club e associazioni di aeromodellismo.

Con il regolamento delegato vengono infine introdotti nuovi requisiti per la fabbricazione e messa in commercio degli UAS prevedendo nuovi obblighi per i produttori, gli importatori e i distributori. In particolare si prevede che sui droni messi in commercio deve essere apposta la marcatura CE oltre ad una serie di informazioni aggiuntive tra cui l’indicazione del livello di potenza sonoro, inoltre i fabbricanti devono garantire la sicurezza e la conformità degli UAS predisponendo apposite procedure per il controllo delle fasi di produzione e per la verifica dei requisiti specifici introdotti negli allegati del Regolamento a seconda della classe di appartenenza dell’UAS. In base alle nuove disposizioni infatti gli UAS vengono suddivisi in 5 classi in base alla massa, alle specifiche tecniche, alle funzionalità automatiche e alle prestazioni del velivolo.

Applicabilità e prossimi passi

Le nuove norme sulle operazioni saranno applicabili a partire dal primo luglio 2020 e l’obbligo di registrazione degli operatori UAS sarà effettivo a decorrere da tale data. In questa fase transitoria rimarrà in vigore il “Regolamento sui mezzi a pilotaggio remoto” ma sarà progressivamente modificato per avvicinarsi alle nuove norme.

In considerazione del rapido sviluppo tecnologico dei droni e della quantità di dati (anche non personali) che essi scambiano in continuazione durante il volo, sarà opportuno prendere in considerazione anche gli impatti che il nuovo Regolamento ePrivacy potrà avere sul settore.

Come prossimi passi l’AESA ha pubblicato una timeline sul proprio sito secondo cui il prossimo ottobre prevede di rilasciare le prime guide per adeguarsi ai nuovi regolamenti e per svolgere le valutazioni del rischio ed intende inoltre presentare un emendamento al Reg. 2019/947 per agevolare gli operatori introducendo scenari standard a basso rischio.

Nel frattempo il Regolamento esecutivo prevede che nella categoria “aperta” l’uso di UAS messi in commercio prima della nuova normativa e che non sono classificati secondo i nuovi codici è consentito per un periodo transitorio fino al 1° luglio 2022, a condizione che vengano rispettati determinati criteri a seconda della fascia di peso, ad esempio gli aeromobili con peso inferiore a 2 kg potranno essere utilizzati mantenendo una distanza minima di 50 metri dalle persone e solo se controllati da piloti remoti che hanno raggiunto un adeguato livello di competenza attraverso un apposito corso teorico e pratico.

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