Diritti digitali

Voci clonate, diritti violati: come difendere l’identità degli artisti



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L’intelligenza artificiale solleva questioni cruciali sulla protezione delle voci e immagini dei cantanti. Il Gdpr e il diritto d’autore devono evolversi per tutelare gli artisti dalle manipolazioni non autorizzate dei contenuti biometrici

Pubblicato il 3 set 2025



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Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale impone una riflessione giuridica sulla tutela della voce e dell’immagine con l’intelligenza artificiale, in particolare quando i contenuti generati simulano elementi biometrici degli artisti. Il tema coinvolge questioni etiche, giuridiche e di trasparenza che si intrecciano profondamente con i diritti fondamentali.

Evoluzione tecnologica e nuove sfide per i diritti fondamentali

L’avvento dell’intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il panorama tecnologico e culturale contemporaneo. Viviamo oggi una rivoluzione della quale, forse, non siamo ancora tutti consapevoli, poiché in un decennio sono stati scardinati i pilastri comunicativi della nostra civiltà, conseguentemente si stanno sollevando diversi interrogativi per la tutela dei diritti fondamentali, tra i quali anche quelli relativi alla protezione dei dati personali.

La voce e l’immagine degli artisti come dati sensibili

In merito alla protezione dei predetti diritti ed a tutti i risvolti giuridici ad essa connessa, tra le infinite convergenze in merito alle discipline applicabili, vi è anche un tema, forse di nicchia, che merita di essere analizzato ed è quello della tutela dei volti e della voce dei cantanti e delle loro opere di repertorio.

Invero, il diritto all’immagine è fortemente tutelato nel nostro ordinamento al punto da ritenersi riconducibile all’alveo dei diritti inviolabili dell’uomo, citati e garantiti dall’art. 2 della Costituzione. Tale conclusione pare, senz’altro, condivisibile, risultando l’immagine la forma più concreta della proiezione esterna della personalità. In particolare, i dati legati alla voce e ai volti di cantanti e di terzi rappresentano un terreno di sfida unico, dove etica, tecnologia e diritto si intersecano.

Difatti tramite l’utilizzo di software di IA, a prescindere o meno del consenso degli artisti, si può simulare con un altissimo grado di fedeltà la voce di cantanti celebri e non, al punto da indurre a credere che si tratti di nuovi brani originali degli stessi. Tale pratica solleva questioni sia in punto di diritti personalissimi dell’individuo sia in merito alle violazioni dei diritti d’autore.

Ciritto d’autore e opere derivate nell’era digitale

Come noto il diritto d’autore è l’istituto giuridico che tutela i risultati dell’attività intellettuale attraverso il riconoscimento all’autore dell’opera di una serie di diritti, sia di carattere morale (riguardanti la tutela della personalità di autore) che patrimoniale (riguardanti l’utilizzo economico dell’opera creata).

Questi diritti appartengono all’autore non appena crea l’opera. Infatti, l’articolo 2576 del codice civile e l’articolo 6 della legge sul diritto d’autore stabiliscono che la base per ottenere il diritto d’autore è la “creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”. Un ulteriore aspetto da specificare e quello che è possibile considerare anche un altro tipo di opera, quella derivata.

Le opere derivate sono risultati di trasformazione, modificazione o adattamento su opere preesistenti, e sono tutelate solo se si rileva sufficientemente la creatività nella rielaborazione dell’opera; questo vuol dire che un semplice cambiamento che si limita a processi meccanici (come criptazione, copia, correzione di errori, ecc.) non crea un’opera derivata perché manca di originalità. In questa situazione, si tratta meramente la riproduzione della copia originaria.

Voce e immagine come dati personali secondo il Gdpr

In merito alle opere, la circostanza che la voce registrata (come campionamento, traccia audio o quant’altro) possa essere qualificata come un dato personale, comporta l’applicazione tra l’altro delle tutele previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). La disciplina impone che la raccolta, la conservazione e l’utilizzo di tali dati avvengano nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché mediante l’adozione di idonee misure di sicurezza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati. Il trattamento delle registrazioni vocali presuppone, inoltre, la sussistenza di una valida base giuridica, tra cui il consenso dell’interessato o altri presupposti previsti dalla legge.

Difatti la voce rientra fra i cosiddetti identificatori, ovverosia quella categoria di informazioni che hanno un rapporto stretto e privilegiato con la persona identificata. Altrettanto dovrebbe essere considerato per l’uso dell’immagine degli artisti. Difatti il diritto e la conseguente tutela dell’immagine abbracciano numerosi beni giuridici che si articolano dall’immagine intesa come “ritratto” della persona, nel senso del volto o altri elementi corporei che la rendano identificabile, sino alla reputazione. In particolare, per diritto all’immagine si intende il diritto della persona fisica affinché la propria immagine non venga divulgata, riprodotta, esposta o comunque pubblicata, senza il proprio consenso. Pertanto, i soggetti che intendono procedere alla raccolta e al trattamento di dati vocali e/o di immagini, devono necessariamente conformarsi agli obblighi previsti dalla disciplina europea e nazionale in tema di privacy.

Identità artistica e sfruttamento economico

Inoltre nel contesto musicale e creativo, la voce e il volto di un artista sono non solo elementi distintivi, ma anche risorse economiche e culturali di rilevanza straordinaria. Con l’IA, questi dati possono essere utilizzati per creare contenuti artificialmente generati, aprendo la strada a nuove possibilità, ma anche a rischi di abuso e violazione.

Avendo previamente illustrato la descrizione delle opere derivate, un’altra area di preoccupazione è la produzione di opere derivate basate su contenuti biometrici, come brani musicali o video. Chi detiene i diritti di queste creazioni? L’artista originario, il creatore dell’algoritmo o entrambi? La legge attuale si troverà a dover affrontare anche la complessità di queste situazioni, stabilendo regole chiare per la titolarità e la remunerazione.

Valutando in ultimo l’aspetto patologico del fenomeno, ovvero quello delle potenziali manipolazioni dell’opinione pubblica, tramite l’utilizzo deepfake audio e video, si deve tra l’altro considerare che nell’ultimo decennio, l’intelligenza artificiale ha giocato un ruolo chiave e che la musica può costituire uno strumento di propaganda politica. Al riguardo per quanto non vi siano ancora studi consolidati che aiutino a comprendere come gli artisti, nella nuova veste degli influencer, suggestionino la percezione ed incidano sul comportamento del loro pubblico: immaginando un uso fraudolento e distorto di voce e immagini di artisti anche a fine politico, potremmo trovarci esposti al potere di manipolazione di contenuti non veri, indirizzato in particolar modo verso i giovani che tendono a essere più esposti alle manipolazioni

Considerati in questa breve disamina i diversi aspetti legati all’utilizzo della Intelligenza Artificiale in merito ai contenuti audio e video degli artisti, va rilevato che sebbene l’Unione Europea si è affermata come un regolatore globale dell’innovazione, con normative come appunto l’AI Act che influenzano anche altri Paesi, esiste un divario tra la capacità regolatoria dell’Unione e il suo ruolo nello sviluppo tecnologico. In conclusione solo attraverso un dialogo costante tra diritto e tecnologia sarà possibile garantire una protezione adeguata della creatività umana, promuovendo al contempo uno sviluppo sostenibile delle innovazioni.

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