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Appalti pubblici, le priorità del 2026: gare e affidamenti, cosa succede



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Affidamenti diretti e principio di rotazione restano il nodo più controverso: applicazioni improprie riducono concorrenza e aumentano il rischio di contenzioso. Il 2026 potrebbe portare interventi chiarificatori da parte degli stakeholder, dopo anni di incertezze interpretative

Pubblicato il 7 gen 2026

Francesco Porzio

Porzio & Partners



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Nell’anno che si è concluso si è parlato molto di riforme, semplificazioni e velocizzazione delle procedure di appalto pubblico.
L’attenzione di operatori e stazioni appaltanti si è concentrata sui temi che incidono maggiormente sull’evoluzione del settore e che saranno prioritari nel 2026.

Affidamenti diretti e principio di rotazione: il nodo più discusso

È senza dubbio il tema più discusso, e da anni presenta le maggiori incertezze.
Il principio di rotazione prevede l’esclusione dal nuovo affidamento del precedente fornitore del medesimo bene o servizio.

Si applica solo se un ente esegue un affidamento diretto senza gara, oppure se in una gara limita la quantità di concorrenti rispetto a quanti hanno chiesto di partecipare.
In pochi casi motivati è anche possibile derogare alla rotazione.

Ma le incertezze hanno origine nella giurisprudenza precedente all’attuale Codice degli appalti.
Il Consiglio di Stato affermava che la rotazione “persegue l’effettiva concorrenza, giacché consente la turnazione tra diversi operatori” e che essa “ha lo scopo di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della commessa… acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori”.

Questi, però, sono benefici secondari che possono essere ottenuti anche progettando bene la gara, indipendentemente dalla rotazione.
Diversi commentatori acritici hanno generalizzato tali affermazioni, elevando la rotazione a strumento di competitività e inducendone l’applicazione, per prudenza o ad abundantiam, anche quando non deve essere applicata.

In questo modo si è diffusa la confusione tra il caso in cui la rotazione non deve essere applicata (non applicabilità) e il caso in cui la rotazione può non essere applicata (deroga).

Un ente che decide di applicare la rotazione quando non deve essere applicata, esclude illegittimamente un concorrente da una gara, producendo un effetto opposto ai benefici secondari della rotazione evidenziati dal Consiglio di Stato:

  • si esclude illegittimamente l’appaltatore uscente;
  • si riduce la concorrenza;
  • si crea un rischio elevato di contenzioso.

Il dibattito non si esaurirà nel 2026 e si auspicano interventi chiarificatori da parte degli stakeholder.

Contenzioso e incertezza interpretativa: il paradosso del sistema

Su questo tema emerge uno dei paradossi più evidenti del sistema degli appalti pubblici.
Il Codice dei contratti pubblici si era posto l’obiettivo di ridurre drasticamente il contenzioso, ma al momento il contenzioso non sembra essersi ridotto.

I principi del risultato e della fiducia, pensati come strumenti di responsabilizzazione e semplificazione, rischiano anche di essere usati come uno scudo difensivo contro le contestazioni di eccesso di discrezionalità.

Ciò ha contribuito a un cambiamento rilevante: meno contenziosi immediati durante la gara e una maggiore concentrazione del contenzioso nella fase successiva all’aggiudicazione.
Il contenzioso tende quindi a spostarsi alla fine della procedura, dopo l’aggiudicazione, quando il danno è ormai consolidato.

In questa fase il contenzioso è più lento e costoso e ha un effetto disincentivante per gli operatori economici.
È inoltre più dannoso sul piano sistemico, perché interviene quando l’esecuzione dovrebbe già essere avviata e non vi è più tempo per annullare e ripetere la procedura di affidamento.

Si prevede un’intensificazione del dibattito sul tema e dei relativi contenziosi.
Un sintomo da non trascurare è la presenza, in numerose gare delle più grandi stazioni appaltanti (considerate best practices), di criteri di valutazione non dettagliati, non ponderati e che favoriscono il rischio di eccesso di discrezionalità da parte della commissione giudicatrice.

Solo un intervento da parte di stakeholder del calibro di ANAC nel 2026 può frenare questa tendenza distruttiva.

Requisiti di partecipazione alle gare: selezione formale, effetti concreti

Il tema è meno visibile mediaticamente, ma è strutturale.
I requisiti di partecipazione vengono spesso percepiti dai concorrenti come sproporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto: formalmente legittimi, ma sostanzialmente selettivi e utilizzati per limitare il numero dei concorrenti.

Questo fenomeno incide soprattutto sulle PMI e sui servizi, dove la concorrenza effettiva rischia di restare solo sul piano formale e teorico.

Il contenzioso su questi aspetti esiste, ma è meno frequente perché difficile da vincere: l’onere della prova è particolarmente gravoso.
Si prevede che ciò incentivi gli operatori a rinunciare a impugnare, accettando l’esclusione come un dato di fatto.

Avvalimento e subappalto: una riforma che funziona

È un caso frequente e interessante di dibattito che non presenta criticità maggiori rispetto al passato.
Avvalimento e subappalto sono stati molto discussi, ma non perché generino particolari problemi di applicazione.

Al contrario, il confronto ha mostrato che su questi istituti il Codice degli appalti ha compiuto passi avanti concreti, avvicinandosi a una disciplina più matura e coerente con il diritto europeo.

Il contenzioso è limitato e riguarda soprattutto questioni puntuali, non sistemiche.
È uno dei pochi ambiti in cui si può parlare di riforma riuscita e non dovremmo aspettarci altro per il 2026 se non il ricorso massivo ad avvalimento e subappalto come strumento strategico di competitività nelle gare.

Digitalizzazione e piattaforme di gara: criticità e nuovi contenziosi

Il tema è esploso oltre le aspettative.
La digitalizzazione, presentata come fattore abilitante, si è rivelata in molti casi un elemento critico.

Sono stati segnalati malfunzionamenti improvvisi delle piattaforme, problemi concentrati in prossimità delle scadenze, qualità insufficiente dei dati pubblicati sulla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici gestita da ANAC, e un’interoperabilità non perfetta delle banche dati.

Questi problemi hanno un impatto diretto sulla legittimità delle procedure e stanno alimentando un contenzioso nuovo, incentrato sulla responsabilità della stazione appaltante per errori tecnologici non imputabili agli operatori economici.

Sul tema dobbiamo necessariamente aspettare un miglioramento dovuto al consolidamento degli strumenti di interoperabilità e della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici.

Ruolo e responsabilità del RUP: più autonomia, più esposizione

Qui è avvenuto il cambiamento culturale auspicato dal Codice.
Il RUP è oggi una figura più centrale, più autonoma e più esposta.

L’aumento della discrezionalità decisionale e delle responsabilità è evidente, ma a questo si accompagna la diminuzione della paura della firma.
Il RUP firma di più, decide di più e blocca meno i procedimenti, assumendo un ruolo gestionale.

È un equilibrio delicato, ma rappresenta uno degli aspetti più innovativi e positivi dell’attuale assetto.

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