Con la revisione dei bandi tipo per l’affidamento di servizi e forniture, ANAC ha introdotto l’obbligo per i concorrenti di dichiarare l’uso di sistemi di intelligenza artificiale nella redazione dell’Offerta Tecnica e nella futura fase esecutiva. L’operazione è dettata dalla volontà di tutelare la Stazione Appaltante e di recepire l’art. 13 della Legge 132/2025 sull’IA e il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).
Indice degli argomenti
Che cosa prevedono i nuovi bandi tipo ANAC
ANAC ha previsto che in sede di gara i concorrenti debbano dichiarare se si sono avvalsi di sistemi di intelligenza artificiale per l’elaborazione dell’Offerta Tecnica e se intendano farlo anche durante la fase esecutiva dell’appalto. In questo modo chi ha usato l’Intelligenza Artificiale per trovare errori grammaticali rende la stessa dichiarazione di chi l’ha usata per creare contenuti.
Per i servizi di natura intellettuale e per i servizi di ingegneria e architettura, l’obbligo si spinge oltre: il concorrente deve dichiarare anche la tipologia di sistema di IA utilizzato per la redazione dell’Offerta Tecnica e per questa stessa attività attestare la prevalenza del lavoro intellettuale umano e il controllo dei risultati ottenuti. In ogni caso è richiesta anche la dichiarazione di impegno a osservare l’AI Act, la Legge 132/2025 e la normativa sul trattamento dei dati personali.
La motivazione richiamata da ANAC merita tuttavia un approfondimento, perché il raccordo tra l’art. 13 della Legge 132/2025 e la fase di predisposizione dell’Offerta Tecnica non appare del tutto lineare.
Che cosa dice la Legge 132/2025
L’art. 13 della Legge 132/2025 disciplina l’uso dell’IA nelle professioni intellettuali. Il suo perimetro applicativo non sembra estendersi automaticamente all’attività commerciale d’impresa né, in particolare, alla fase precontrattuale di partecipazione a procedure di gara. L’art. 13 contiene due soli commi. Il primo stabilisce che “L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.” Il secondo prevede che “Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.”
La distinzione tra esercizio professionale e attività commerciale precontrattuale
L’attività di predisposizione di un’offerta in una gara pubblica non coincide con l’esecuzione della prestazione professionale oggetto dell’affidamento. In gara non esiste alcun rapporto contrattuale con un cliente e l’attività di redazione dell’Offerta per la gara non è prestazione professionale ma attività commerciale finalizzata all’acquisizione del contratto. Anche un architetto o un ingegnere, quando predispone un’offerta, svolge un’attività di business development, spesso con il concorso di uffici interni, consulenti commerciali e strutture multidisciplinari.
Anche ammesso, in via interpretativa, che l’informativa del comma 2 dell’art. 13 debba essere resa già in fase precontrattuale, perché la relazione di fiducia si costruisce prima del rapporto contrattuale, resta fermo che la norma disciplina l’uso dell’IA nell’esercizio della prestazione intellettuale e non nella redazione del documento commerciale di offerta. Sono due piani distinti che il bando-tipo assimila estendendo gli obblighi della Legge 132/2025 e dell’AI Act anche all’attività di vendita e ad appalti che non hanno ad oggetto servizi intellettuali.
I possibili rischi valutativi nelle offerte tecniche
La qualità tecnica della proposta deve essere valutata indipendentemente dai mezzi con cui è stata redatta, mentre la capacità dell’appaltatore è accertata tramite i requisiti di partecipazione. La letteratura scientifica documenta tuttavia un fenomeno – noto come AI disclosure penalty e, più in generale, come algorithm aversion – in base al quale, a parità di contenuto, i valutatori tendono a percepire come meno autentico e a valutare meno positivamente, un elaborato di cui sia dichiarata la redazione assistita da IA. Si tratta di una dinamica cognitiva inconsapevole, riconducibile a meccanismi generali del giudizio umano e indipendente dalla buona fede del singolo commissario, che resta integra.
La dichiarazione di aver utilizzato sistemi di IA generativa per l’elaborazione dell’Offerta può dunque introdurre nella valutazione un dato relativo al processo di redazione estraneo al merito della proposta. Le conseguenze potenziali sono in tensione con il principio di parità di trattamento, ove due offerte di pari qualità tecnica vengono valutate in modo difforme sulla base di un dato non attinente al contenuto, e con il principio del risultato, se si considera che l’obiettivo della gara è ottenere il miglior progetto, indipendentemente dalle modalità di redazione dell’Offerta.
L’uso dell’IA riguarda l’organizzazione produttiva del concorrente tutelata dalla libertà di iniziativa economica (art. 41 Costituzione) e non incide sulla idoneità e capacità del concorrente, già verificata attraverso i requisiti di partecipazione.
Il ruolo della stazione appaltante nelle dichiarazioni sull’IA
Che cosa fa la stazione appaltante con le dichiarazioni richieste dal bando tipo? La dichiarazione richiesta dal bando-tipo non è legata ad alcun criterio di valutazione o requisito di partecipazione. Se l’informazione incide sulla valutazione, il relativo criterio di valutazione verrà esplicitato nel bando di gara a prescindere dalla dichiarazione come accade in diverse gare ove l’uso dell’IA in specifiche attività esecutive (quali ad es. manutenzione, organizzazione del lavoro, ecc.) viene valutato positivamente.
Allo stato attuale non esistono strumenti tecnici universalmente affidabili per accertare l’uso di IA nella produzione di un documento, il che rende difficilmente verificabile la corrispondenza tra dichiarazione e realtà.
Effetti sistemici: contenzioso e svantaggio per le PMI
L’obbligo dichiarativo che produce uno svantaggio per chi adempie incentiva dichiarazioni minimali e generiche fino alla omissione completa, con la conseguenza del mancato conseguimento dell’obiettivo informativo e di un rischio di contenzioso per dichiarazioni ambigue o elusive.
Va segnalato anche il rischio che la dichiarazione produca effetti asimmetrici, soprattutto per operatori di minori dimensioni che utilizzano strumenti digitali per compensare minori risorse organizzative.
Scenario futuro
La scelta di ANAC risponde a un’esigenza condivisibile di trasparenza, responsabilizzazione e tutela della stazione appaltante, in coerenza con il quadro normativo nazionale ed europeo di recente introduzione. Per conseguire tale obiettivo, ANAC ha introdotto un onere dichiarativo anticipato alla fase di gara e su un perimetro applicativo che, sul piano interpretativo, appare più ampio rispetto a quello espressamente disciplinato dalla Legge 132/2025.
Le considerazioni esposte non intendono mettere in discussione l’obiettivo, ma offrire un contributo tecnico su due profili che potrebbero essere utilmente approfonditi alla luce della letteratura sui bias cognitivi: il perimetro applicativo dell’art. 13 in relazione all’attività precontrattuale di partecipazione a gare, distinta dall’esercizio della prestazione professionale, e i possibili effetti collaterali della dichiarazione sulla fase valutativa. Si tratta di temi che, anche grazie alla flessibilità dello strumento del bando-tipo, potranno trovare adeguate contromisure nelle evoluzioni dei bandi tipo e nelle prassi applicative delle stazioni appaltanti, con benefici per la certezza del diritto, per la riduzione del contenzioso e per la tutela delle PMI.












