L’8 aprile 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 31 marzo 2026, che disciplina l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative di prevenzione incendi per gli edifici scolastici che al termine dello scorso anno non risultavano ancora adeguati. Il decreto, atteso per oltre un biennio, tocca l’immensa maggioranza degli oltre 40.000 edifici scolastici italiani e impone ai Dirigenti Scolastici — pur in presenza della responsabilità edilizia in capo all’Ente proprietario (Comune per il primo ciclo, Provincia o Città Metropolitana per il secondo ciclo) — un pacchetto di adempimenti che ricadono interamente sulla figura del datore di lavoro scolastico.
Il quadro è reso complesso dalla stratificazione normativa accumulata nell’ultimo decennio e dall’interazione di fonti non sempre pienamente coordinate. L’articolo che segue ricostruisce il perimetro applicabile oggi, individua le scadenze tassative del biennio 2026 – 2027, traduce gli obblighi in una roadmap operativa per il Dirigente Scolastico e dedica una sezione conclusiva al ruolo che l’intelligenza artificiale — se scelta con attenzione alla sovranità dei dati — può assumere nel supportare l’attuazione del nuovo quadro normativo.
Indice degli argomenti
Il quadro normativo al 2026 — una stratificazione da saper leggere
La prevenzione incendi nelle scuole si fonda oggi su sei famiglie di fonti, ciascuna con un ruolo distinto. La loro corretta lettura combinata è il presupposto per evitare adempimenti solo formali e per concentrare le risorse sulle azioni che hanno effettivo impatto sul livello di rischio.
Il D.Lgs. 81/2008 e l’obbligo generale di gestione dell’emergenza
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 18, 28, 29, 36, 37, 43, 46) definisce gli obblighi non delegabili del datore di lavoro — che nella scuola pubblica coincide con il Dirigente Scolastico — tra cui l’obbligo della valutazione dei rischi, la predisposizione del piano di gestione dell’emergenza, l’informazione e la formazione dei lavoratori. Tali obblighi sussistono a prescindere dallo stato di adeguamento edilizio e impiantistico e non sono sanabili con l’inerzia dell’Ente proprietario.
I tre decreti del settembre 2021 (il “pacchetto GSA – Minicodice – Controlli”)
I D.M. 1°, 2 e 3 settembre 2021 hanno sostituito, con decorrenza 25 settembre 2022, il D.M. 10 marzo 1998 che per oltre vent’anni aveva disciplinato l’intera materia della gestione dell’emergenza incendi nei luoghi di lavoro. Il nuovo impianto è articolato in tre pilastri:
- D.M. 1° settembre 2021 — “Decreto Controlli” — disciplina il controllo, la manutenzione e la sorveglianza di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio. Istituisce il Registro dei Controlli Antincendio e definisce la qualifica del tecnico manutentore.
- D.M. 2 settembre 2021 — “Decreto GSA” — regola la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza. Introduce la nuova classificazione della formazione degli addetti antincendio (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR) in sostituzione della precedente tripartizione 4/8/16 ore, e richiede l’attestato di idoneità tecnica ex L. 609/1996 per gli addetti operanti in attività di categoria B e C del D.P.R. 151/2011.
- D.M. 3 settembre 2021 — “Minicodice” — individua i criteri generali di progettazione e ridefinisce la classificazione del livello di rischio (Livello I — basso, Livello II — medio, Livello III — alto) da associare alle misure antincendio specifiche. Sostituisce l’Allegato I del D.M. 10/3/1998.
La Regola Tecnica Verticale V.7 — Attività scolastiche
Il D.M. 7 agosto 2017, come integrato e sostituito dal D.M. 14 febbraio 2020, costituisce la regola tecnica verticale dedicata alle attività scolastiche nell’ambito del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015). La RTV V.7 adotta un approccio prestazionale, classificando l’istituto in funzione dell’affollamento (OA, OB, OC, OD) e dell’altezza antincendio (HA, HB, HC, HD) e introducendo la gestione delle aree a rischio specifico: TK per i laboratori con sostanze pericolose (chimica), TG per i locali con impianti termici a gas, TM per archivi e depositi a elevato carico d’incendio, TO per aule o sale con affollamento ≥ 100 persone. La RTV V.7 è utilizzabile in alternativa al D.M. 26 agosto 1992, quest’ultimo storicamente applicato alle scuole esistenti.
Il D.P.R. 151/2011 — la categorizzazione per livelli di complessità
Il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 distingue le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco in tre categorie di complessità crescente (A, B, C). Le scuole con oltre 300 presenze contemporanee rientrano nell’attività 67, con suddivisione in categoria B (da 151 a 300 presenze) o C (oltre 300 presenze). Le categorie B e C impongono il possesso della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) antincendio e, per gli addetti antincendio, il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
La Lettera Circolare DCPREV 5264 del 18 aprile 2018
La lettera circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, emanata nel quadro della gestione transitoria dei termini di adeguamento, impone alle scuole ancora prive di CPI o di SCIA antincendio misure integrative obbligatorie: potenziamento del numero degli addetti antincendio, integrazione della formazione dei lavoratori sui rischi derivanti dal mancato adeguamento, svolgimento di almeno due esercitazioni antincendio annuali aggiuntive rispetto alle due prove di evacuazione già previste al punto 12.0 del D.M. 26 agosto 1992. Il totale minimo è dunque di quattro esercitazioni per anno scolastico, sino al completo adeguamento.
Il D.M. 31 marzo 2026 — il decreto che chiude il cerchio
Pubblicato in G.U. n. 81 dell’8 aprile 2026 ed entrato in vigore il 9 aprile 2026, il D.M. 31 marzo 2026 rappresenta l’ultimo atto della lunga fase transitoria aperta con il D.L. 244/2016 e più volte prorogata. Esso articola l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici esistenti in due fasi distinte, vincolando l’Ente proprietario alla presentazione di due SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011. Il decreto impone inoltre, per la fase transitoria, l’adozione di misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio, con chiaro richiamo al Capitolo S.5 del Codice di Prevenzione Incendi.
Le scadenze tassative del biennio 2026 – 2027
La complessità del D.M. 31 marzo 2026 si riassume, per chi è chiamato a rispettarlo, in due date e due atti formali.

Queste scadenze fanno capo all’Ente proprietario. Tuttavia, la mancata presentazione della SCIA entro il 31 dicembre 2027 espone direttamente il Dirigente Scolastico al rischio di apertura di un procedimento ispettivo e, potenzialmente, di sospensione dell’attività didattica da parte dell’autorità di vigilanza. Il DS ha quindi un interesse diretto — e un corrispondente dovere di diligenza — a stimolare formalmente e con continuità l’Ente proprietario, documentando i solleciti.
Gli otto adempimenti del Dirigente Scolastico
Al netto degli interventi edilizio-impiantistici di competenza dell’Ente proprietario, otto sono gli adempimenti che ricadono direttamente sul Dirigente Scolastico in qualità di datore di lavoro. Nessuno di essi può essere rinviato in attesa del completamento degli interventi infrastrutturali: tutti, al contrario, assumono maggior peso in presenza di non conformità edilizie residue.
Aggiornamento della Valutazione del Rischio Incendio
La VRI, che costituisce la Sezione 19 del D.V.R., deve essere aggiornata entro tempi ragionevoli dalla pubblicazione del D.M. 31 marzo 2026, con riclassificazione del livello di rischio secondo il D.M. 3 settembre 2021 (I — basso / II — medio / III — alto) e mappatura delle strategie antincendio S.1 – S.10 del Codice di Prevenzione Incendi. La revisione serve a individuare, per ciascuna strategia, le eventuali carenze presenti e le corrispondenti misure compensative in atto, in coerenza con la logica del Capitolo S.5 CPI.
Revisione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
Il P.E.E. deve essere allineato alla nuova classificazione del rischio, al potenziamento della squadra di emergenza e alle procedure specifiche per la fase transitoria. La revisione non è un mero adempimento burocratico: è l’occasione per introdurre procedure operative concrete per gli scenari più probabili (principio di incendio in laboratorio di chimica, blackout, evacuazione in assenza di impianto di diffusione sonora, gestione del corso serale) e per formalizzare il Piano per Persone con Esigenze Particolari (PEEP), spesso trascurato dai piani standard.
Formazione 3-FOR e idoneità tecnica degli addetti antincendio
Per le scuole in attività di categoria C del D.P.R. 151/2011 (oltre 300 presenze contemporanee), la formazione degli addetti antincendio deve essere al livello 3-FOR, pari a 16 ore iniziali di cui almeno 8 di esercitazioni pratiche, con aggiornamento 5-FOR quinquennale da 8 ore. Oltre alla formazione, è obbligatorio l’attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. a seguito di apposito esame, ai sensi dell’art. 3 della L. 28 novembre 1996, n. 609. La mancanza dell’attestato di idoneità tecnica — spesso non verificata all’assegnazione dell’incarico — costituisce una delle non conformità più frequentemente rilevate in sede di ispezione.
3.4 Potenziamento della squadra di emergenza
La Lett. Circ. DCPREV 5264/2018 impone, per le scuole in fase transitoria, il potenziamento del numero degli addetti antincendio rispetto al dimensionamento standard. Il criterio operativo è quello di garantire, per ciascun piano e per ciascun turno (incluso il corso serale se presente), la costante presenza di almeno un addetto antincendio formato. Il dimensionamento puntuale va definito nel P.E.E. con esplicita indicazione dei turni e dei nominativi, aggiornato all’inizio di ciascun anno scolastico.
Programma delle esercitazioni antincendio — minimo quattro all’anno
Il programma annuale deve prevedere almeno quattro esercitazioni: due prove di evacuazione ex punto 12.0 del D.M. 26 agosto 1992 e due esercitazioni antincendio aggiuntive ai sensi della Lett. Circ. DCPREV 5264/2018. Le esercitazioni devono essere articolate su scenari differenziati — evacuazione totale con uscite ordinarie, evacuazione in condizioni di criticità (uscita principale interdetta, allarme sostitutivo), simulazione di principio di incendio in area a rischio specifico — e includere almeno un’esercitazione dedicata all’evacuazione assistita delle persone con esigenze particolari. Al termine di ciascuna esercitazione va redatto verbale con osservazioni e azioni correttive.
Istituzione e tenuta del Registro dei Controlli Antincendio
Il Registro, istituito dall’art. 5 del D.M. 2 settembre 2021 e dall’art. 3 del D.M. 1° settembre 2021, deve raccogliere tutte le attività di sorveglianza, controllo periodico e manutenzione dei presidi antincendio. Va articolato in sezioni (sorveglianza giornaliera, controlli periodici, ispezioni VV.F., SCIA, esercitazioni, formazione addetti, permessi di lavoro a rischio) e conservato in copia cartacea presso l’Ufficio Tecnico o presso la segreteria, disponibile per ispezione da parte del Comando VV.F. e degli organi di vigilanza.
Misure gestionali di mitigazione per la fase transitoria
Il D.M. 31 marzo 2026, in coerenza con il Capitolo S.5 del Codice di Prevenzione Incendi, impone l’adozione di misure gestionali di mitigazione del rischio per l’intera durata della fase transitoria. Le principali, in ordine di impatto, sono le seguenti:
• segnaletica rafforzata lungo i percorsi di esodo alternativi, con pittogrammi a luminescenza permanente;
• sistema di permessi di lavoro scritti (Hot Work Permit) per saldature, tagli, brasature e ogni altra lavorazione con fiamme libere effettuate da ditte esterne o da personale interno, con presenza di fire watch durante l’intera lavorazione e sorveglianza post-lavorazione per almeno 30 minuti;
• procedura di allarme sostitutivo in caso di non operatività dell’impianto di diffusione sonora, con impiego di campana elettrica scolastica, megafoni e fischietti di dotazione dei piani;
• divieto temporaneo di utilizzo dei locali a elevato carico d’incendio specifico qualora la rete idrica antincendio non sia operativa;
• coordinamento documentato con le ditte esterne ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, con aggiornamento del DUVRI in caso di cantiere antincendio interno.
Informazione e formazione integrativa dei lavoratori
Tutti i lavoratori (docenti del corso diurno e, ove presente, del corso serale, personale A.T.A., assistenti tecnici e amministrativi) devono ricevere, in aggiunta alla formazione ordinaria ex artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, un modulo integrativo minimo di due ore dedicato alle criticità antincendio ancora presenti nell’edificio, alle misure compensative in atto, alle scadenze del D.M. 31 marzo 2026 e alle procedure specifiche di emergenza (laboratorio di chimica, PEEP, allarme sostitutivo, ecc.). La partecipazione è obbligatoria e va registrata.
Le aree a rischio specifico da attenzionare
La RTV V.7 del Codice di Prevenzione Incendi individua quattro famiglie di aree a rischio specifico che, quando presenti nell’istituto, richiedono procedure dedicate. Nella pratica degli istituti tecnici e professionali italiani, queste aree concentrano oltre il 70% dei principi di incendio rilevati.

Tipico per l’istituto tecnico industriale è la contemporanea presenza di aree TK e TG, con necessità di allineare nel P.E.E. procedure coerenti per ciascuna area. L’aula multimediale (TO), spesso non dichiarata come tale, è la non conformità meno rilevata ma statisticamente più pericolosa in caso di evento.
Checklist operativa — biennio 2026 – 2027
La tabella che segue sintetizza le azioni concrete che il Dirigente Scolastico è chiamato a programmare nel biennio. Le scadenze ivi indicate sono coerenti con il D.M. 31 marzo 2026 e con la prassi operativa in uso presso i principali Comandi Provinciali dei VV.F.

L’intelligenza artificiale a supporto del Dirigente Scolastico
Nel biennio che si apre con l’adozione del D.M. 31 marzo 2026, l’intelligenza artificiale generativa e agentica — oggi matura per gestire compiti documentali, di analisi e di decisione assistita di media complessità — può diventare uno strumento concreto di alleggerimento per il Dirigente Scolastico. Nessuna tecnologia sposta l’asse della responsabilità, che resta in capo al datore di lavoro; ma molti dei nuovi adempimenti — dalla redazione di documenti tecnici in linguaggio normativo, alla gestione delle scadenze, alla formazione del personale — si prestano naturalmente ad un supporto di AI calibrato con attenzione ai requisiti di tutela dei dati.
Di seguito si illustrano le cinque aree di applicazione di maggior impatto, unitamente alle cautele che il Dirigente Scolastico è tenuto ad osservare.
Produzione e versioning della documentazione tecnica
La redazione della Valutazione del Rischio Incendio, del Piano di Emergenza ed Evacuazione, del Registro dei Controlli e della modulistica operativa rappresenta il volume maggiore di lavoro assorbito dall’adempimento normativo. Un assistente di AI, opportunamente istruito con il quadro normativo aggiornato e con i dati identificativi dell’istituto, può generare in pochi minuti una bozza strutturata di ciascuno di questi documenti, pronta per la revisione del R.S.P.P. e del Dirigente Scolastico. La stessa tecnologia può gestire il versioning documentale, producendo in automatico le differenze tra revisioni successive e facilitando il tracking delle modifiche richieste dagli organi di vigilanza.
L’efficacia di questo supporto dipende dalla qualità dei documenti di input forniti all’AI (precedente VRI, precedente PEE, verbali di ispezione VV.F., planimetrie), dalla precisione con cui il perimetro normativo viene definito nel prompt e dalla validazione umana esperta del risultato. Non è uno scenario da “zero-shot”: è un’accelerazione significativa di un processo che rimane guidato da professionisti qualificati.
Gestione delle scadenze e delle azioni correttive
La complessità del cronoprogramma del D.M. 31 marzo 2026 — che intreccia scadenze dell’Ente proprietario, obblighi del datore di lavoro, esercitazioni periodiche e aggiornamenti formativi — si presta ad una gestione assistita da agenti di AI. Un agente può monitorare il calendario degli adempimenti, segnalare in anticipo le scadenze in avvicinamento, generare i solleciti formali da inviare all’Ente proprietario, pre-compilare le comunicazioni ricorrenti al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e aggiornare il Registro dei Controlli a partire dalle informazioni ricevute dalle ditte di manutenzione.
Il valore aggiunto risiede nella continuità del monitoraggio: l’agente non dimentica, non va in ferie, non cambia incarico a settembre. Resta tuttavia indispensabile la supervisione del R.S.P.P. e la firma del Dirigente Scolastico sui provvedimenti formali, che restano atti non delegabili.
Formazione del personale e accesso alle procedure
La formazione dei lavoratori ex artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 — e, a maggior ragione, quella specifica ai sensi della Lett. Circ. DCPREV 5264/2018 — soffre strutturalmente del problema della retention: a distanza di mesi dall’erogazione, il personale ricorda con difficoltà le procedure puntuali. Un assistente conversazionale basato su AI, alimentato con il P.E.E. dell’istituto e accessibile da smartphone, consente al docente o al collaboratore scolastico di chiedere in linguaggio naturale “cosa devo fare se scopro un principio di incendio nel laboratorio di chimica?” o “qual è il punto di raccolta per la classe 2D?”, ottenendo la risposta puntuale estratta dal piano ufficiale. Tali strumenti si rivelano particolarmente efficaci nelle esercitazioni di simulazione, come supporto alla valutazione del personale, e come risorsa per la formazione iniziale dei nuovi assunti.
Il medesimo principio si applica agli studenti con background linguistico non italofono o con esigenze particolari di comunicazione: un assistente multilingue, conforme ai requisiti di accessibilità, riduce una delle più sottili cause di disordine durante l’evacuazione.
Analisi di conformità documentale e due diligence
Per i Dirigenti Scolastici che ereditano un P.E.E. e un D.V.R. prodotti nelle gestioni precedenti — spesso estesi su centinaia di pagine — l’analisi di conformità al quadro normativo aggiornato è un lavoro oneroso e ad alto rischio di omissione. Un sistema di AI può leggere l’intero corpus documentale dell’istituto, confrontarlo con il perimetro del D.M. 31 marzo 2026, della RTV V.7 e dei tre decreti del settembre 2021, e produrre un report strutturato delle non conformità, delle incongruenze tra documenti (frequenti, ad esempio, tra copertina e corpo del P.E.E. sui nominativi delle figure aziendali) e delle aree di revisione prioritaria.
Analogamente, l’AI è utile nella lettura dei verbali di ispezione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per estrarre automaticamente le prescrizioni, classificarle per priorità e generare il relativo piano di azione con assegnazione dei responsabili.
Comunicazione con l’Ente proprietario e gli stakeholder
Una parte consistente del lavoro del Dirigente Scolastico nel biennio transitorio consiste nella comunicazione formale con l’Ente proprietario — dall’invio dei solleciti trimestrali per il completamento degli interventi edilizi, alla trasmissione dei verbali di esercitazione per conoscenza, alla preparazione della documentazione a supporto delle SCIA. L’AI può generare queste comunicazioni in stile istituzionale appropriato, coerente con la prassi amministrativa italiana, pre-compilando i dati e le citazioni normative a partire da template condivisi. Lo stesso principio si applica alle comunicazioni ai genitori in occasione di esercitazioni di particolare impatto, ai report da inviare al Collegio Docenti e all’R.L.S., e alle relazioni annuali sullo stato della sicurezza.

I limiti che il Dirigente Scolastico deve conoscere
L’AI generativa attuale presenta tre classi di limiti che, nel contesto della sicurezza antincendio, sono particolarmente rilevanti:

Fermi restando questi limiti, l’adozione consapevole di strumenti di AI nella gestione dell’adempimento rappresenta — nel biennio transitorio che si apre con il D.M. 31 marzo 2026 — una leva concreta di efficienza e una possibile risposta alla nota difficoltà con cui i Dirigenti Scolastici, specie nelle scuole medio-piccole, riescono a bilanciare missione educativa e oneri amministrativi crescenti.
Conclusioni
Il D.M. 31 marzo 2026 non introduce nuovi oneri sostanziali rispetto al pacchetto antincendio già vigente: articola scadenze, impone misure compensative per la fase transitoria e, soprattutto, sposta definitivamente il baricentro della responsabilità operativa dall’Ente proprietario — cui spetta la SCIA — al Dirigente Scolastico, cui spetta la gestione quotidiana del rischio residuo. La fase transitoria — che termina il 31 dicembre 2027 per la gran parte degli istituti — non è un periodo di tolleranza: è al contrario il periodo di maggior esposizione, nel quale la buona gestione del rischio dipende quasi interamente dalla qualità del P.E.E., dalla tenuta del Registro dei Controlli, dalla formazione della squadra di emergenza e dalla frequenza con cui vengono svolte esercitazioni su scenari differenziati.
Il Dirigente Scolastico che affronta questo biennio con una road map chiara, scadenze presidiate, documentazione in ordine e — ove possibile — strumenti digitali a sovranità europea che alleggeriscano il carico amministrativo, protegge non solo l’integrità fisica della comunità scolastica, ma anche la propria posizione di garanzia in caso di evento. La formalizzazione delle figure della sicurezza (con particolare attenzione al Coordinatore dell’Emergenza e ai suoi sostituti), la tenuta puntuale dei verbali di esercitazione e la comunicazione documentata con l’Ente proprietario sono — nella pratica — i presidi più efficaci di tutela.











