Un po’ in extremis, ma alla fine le Linee Guida sulla trasparenza per attuare l’art. 50 AI Act sono arrivate.
Il 20 luglio 2026 la Commissione europea ha infatti approvato, con la Comunicazione C(2026) 5054 final, il testo definitivo delle Guidelines on the implementation of the transparency obligations for certain AI systems under Article 50 of Regulation (EU) 2024/1689 (comunicato stampa IP/26/1653).
È l’ultimo tassello di un percorso che chi segue questa rubrica conosce già: a maggio ho commentato su queste pagine il draft delle linee guida allora in consultazione pubblica, a giugno la versione finale del Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content.
Con il documento del 20 luglio il sistema regolatorio costruito attorno all’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) è completo: norma vincolante, codice di condotta volontario valutato adeguato, linee guida interpretative. E arriva a destinazione con un tempismo decisamente ferrato: gli obblighi di trasparenza diventano infatti direttamente applicabili il 2 agosto 2026.
Vediamo allora cosa contiene la versione definitiva, cosa si è consolidato rispetto al draft e — soprattutto — cosa devono fare adesso provider e deployer.
Indice degli argomenti
Cosa prevede l’art. 50 AI Act: quattro obblighi di trasparenza, due destinatari
Partiamo dalla norma.
L’art. 50 governa un livello intermedio della piramide del rischio: non i sistemi vietati (art. 5) né quelli ad alto rischio (art. 6 e ss.), ma i Sistemi AI che pongono specifici rischi di trasparenza. Per questi ultimi la norma non impone certificazioni o valutazioni di conformità: impone di dire la verità sulla natura artificiale dell’interlocutore o del contenuto. La logica — esplicitata nei considerando 132-136 AI Act e ripresa al punto 9 delle linee guida — è ridurre l’inganno, la manipolazione e la disinformazione: le persone devono poter sapere quando parlano con una macchina e quando un contenuto è stato generato o manipolato dall’IA.
Gli obblighi si distribuiscono tra due figure che l’AI Act tiene distinte: il provider ed il deployer.
Il provider — chi sviluppa il sistema, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio (art. 3, punto 3) — deve progettare i sistemi destinati a interagire con le persone fisiche (es. chatbot, assistenti vocali, agenti conversazionali) in modo che l’utente sappia di parlare con una IA (art. 50 par. 1); e deve marcare in formato leggibile dalle macchine (machine-readable) i contenuti sintetici — audio, immagini, video, testo — rendendoli rilevabili come artificiali (art. 50 par. 2).
Il deployer — chi utilizza il sistema sotto la propria autorità nell’ambito di un’attività professionale (art. 3, punto 4) — può trovarsi in due situazioni: chi impiega sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica deve informare le persone esposte (par. 3); e chi genera deep fake, o testi pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, deve dichiarare che il contenuto è artificiale (art. 50 par. 4).
Sopra i quattro obblighi, una regola orizzontale: l’informazione va fornita in modo chiaro e distinguibile, al più tardi al momento della prima interazione o esposizione, nel rispetto dei requisiti di accessibilità (art. 50 par. 5).
Un primo chiarimento offerto subito dalla Linee Guida al punto 8: gli obblighi possono cumularsi sullo stesso sistema, in capo a soggetti diversi. Il fornitore di un chatbot risponde dei par. 1 e 2; l’azienda che con quel chatbot genera e pubblica contenuti può essere tenuta, come deployer, agli obblighi del par. 4. Infine un soggetto può essere insieme provider e deployer quando sviluppa un sistema in house e lo utilizza per i propri scopi (punto 15).
I tempi di applicazione: 2 agosto 2026, il transitorio al 2 dicembre, i contenuti già generati
Le linee guida chiariscono poi il complicato meccanismo dei tempi di applicazione.
La regola generale di applicazione dell’AI Act sta all’art. 113: l’art. 50 si applica dal 2 agosto 2026 a tutti i sistemi in perimetro, a prescindere dalla data di immissione sul mercato. Nessuna clausola generale di salvaguardia per i sistemi esistenti (punto 153).
Esiste però un’eccezione mirata, introdotta dal Digital Omnibus on AI — il regolamento di modifica dell’AI Act che ha, tra l’altro, rinviato al 2027 e al 2028 gli obblighi per i sistemi ad alto rischio e che è in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Al punto 153 infatti le Linee Guida stabiliscono che per i sistemi di IA generativa immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2026, gli obblighi di marcatura e rilevabilità dell’art. 50, par. 2, godono di un periodo transitorio fino al 2 dicembre 2026.
Attenzione a un dettaglio che il punto 153 precisa espressamente: il transitorio copre solo la marcatura. Per i sistemi al tempo stesso interattivi e generativi — la gran parte dei chatbot evoluti — l’obbligo di informare le persone che stanno interagendo con una IA (par. 1) resta fermo al 2 agosto 2026, anche per i sistemi già sul mercato. Chi gestisce un chatbot pensando di avere tempo fino a dicembre sbaglia: dicembre 2026 riguarda il watermarking, non la dichiarazione dell’interazione.
Sui contenuti già generati, il punto 154 chiude poi ogni dubbio.
I contenuti sintetici e i deep fake creati prima del 2 agosto 2026 non vanno marcati o etichettati a ritroso (la marcatura resta incoraggiata, senza sforzi sproporzionati come l’audit di interi archivi pregressi). Con un’eccezione che pesa su chi gestisce flussi editoriali: i testi generati prima del 2 agosto ma pubblicati dopo quella data devono essere etichettati. Conta il momento della pubblicazione, non quello della generazione.
Sistemi interattivi: quando scatta l’obbligo, quando l’interazione è «ovvia» e la novità degli agenti IA
Cominciamo allora dal primo obbligo: il provider chiamato a progettare i sistemi destinati a interagire con le persone fisiche in maniera tale che l’utente sappia di parlare con una IA.
Le linee guida stabiliscono che tale obbligo si attiva in presenza di quattro elementi cumulativi: deve trattarsi
(i) di un sistema di IA,
(ii) destinato a interagire – uno scambio bidirezionale a carattere genuinamente conversazionale, non una semplice risposta automatica –
(iii) direttamente, senza mediazione umana,
(iv) con persone fisiche.
Le stesse Linee Guida (nel silenzio dell’art. 50) fanno esempi concreti di “come” informare (punti 37 e 38): una frase testuale all’avvio (il chatbot che apre la conversazione dicendo che è basato su IA); un avviso vocale all’inizio della sessione (“questo è un assistente basato su IA”), per i sistemi vocali/telefonici; un’etichetta o badge visivo persistente (“Stai interagendo con un sistema di IA”); un’etichetta in cima a una mail generata da un agente AI. In alcuni contesti a rischio più alto — persone vulnerabili, situazioni emotivamente sensibili, rischio di legami affettivi con companion, consulenza finanziaria, legale o sanitaria — il punto 40 chiede promemoria periodici. E in ogni caso il sistema deve dichiararsi quando l’utente gli chiede della sua natura, o quando dagli scambi emerge che la persona rischia di confondersi.
L’obbligo di trasparenza ha poi un’eccezione: l’informazione non è dovuta quando l’interazione con una IA è ovvia per una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta. È lo standard del «consumatore medio» del diritto UE dei consumatori (che il punto 43 richiama espressamente), ma calibrato sulla composizione effettiva del pubblico che può accedere al sistema. E ovviamente va letto in senso restrittivo (punto 45): il fatto che ormai «tutti sappiano» che i chatbot esistono e possono utilizzare AI non significa che le persone riconoscano l’AI nella singola interazione.
Interessanti gli esempi del punto 45: non occorre la trasparenza per i sistemi riservati a un pubblico professionale specializzato: gli assistenti di programmazione per sviluppatori, gli assistenti interni per personale formato, i sistemi destinati esclusivamente a professionisti sanitari adeguatamente formati per il supporto alla diagnosi e al trattamento; l’obbligo invece scatta per i robot da compagnia che imitano animali domestici, gli avatar e le voci realistiche negli ambienti immersivi dove bambini, anziani o persone con disabilità possono non distinguere il digitale dal reale, i chatbot di assistenza integrati in piattaforme online il cui output può essere percepito come umano.
Ma la grande novità (non contenuta nel draft) è relativa alla trasparenza degli agenti IA.
Il punto 31 chiede infatti per i sistemi capaci di eseguire compiti in autonomia (prenotazioni, gestione della corrispondenza, negoziazione o conclusione di contratti, acquisti) un regime di trasparenza rafforzato, destinato a pesare sempre di più man mano che le architetture ad agenti passano dai laboratori ai processi aziendali.
La regola è duplice: l’agente che interagisce con persone fisiche deve rivelare non solo «sono una IA», ma anche «agisco per conto di X» — con evidente aggancio all’imputazione degli effetti giuridici degli atti compiuti dall’agente. E quando il fornitore non può prevedere se l’agente, una volta rilasciato, interagirà con persone fisiche, lo deve progettare a livello di architettura, e istruire, perché si dichiari come tale in ogni situazione in cui l’interazione sia ragionevolmente probabile.
Marcatura e rilevabilità dei contenuti sintetici: cosa va marcato e cosa no
Il secondo obbligo è quello tecnicamente più impegnativo.
I provider di sistemi che generano o manipolano contenuti sintetici devono fare due cose insieme (punti 69-70): marcare gli output in formato leggibile dalle macchine – watermarking, metadati, metodi crittografici di provenienza o combinazioni di tecniche – e garantirne la rilevabilità, mettendo a disposizione strumenti che consentano di verificare se un contenuto è artificiale.
Le due componenti vanno insieme: marcare senza rendere disponibile la detection non basta.
Le soluzioni devono essere effettive, interoperabili, robuste e affidabili, in linea con lo stato dell’arte generalmente riconosciuto e tenendo conto dei costi di implementazione (punti 79-83). Nessun obbligo di adottare tecnologie non ancora disponibili sul mercato; ma nemmeno la scappatoia di invocare i limiti delle proprie risorse, perché — lo dice il punto 81 — la fattibilità tecnica è nozione oggettiva, indipendente dalle capacità del singolo fornitore.
Il valore aggiunto delle linee guida sta nella precisione con cui disegnano il perimetro di ciò che non va marcato.
Il punto 68 elenca le esclusioni: le sequenze brevi di numeri, simboli o lettere (didascalie, etichette di interfaccia); il codice sorgente in ogni sua forma (inclusi SDK, query SQL, configurazioni, API); gli output destinati esclusivamente alla comunicazione macchina-macchina senza esposizione a persone fisiche; gli output utilizzati solo in ambienti chiusi nei flussi industriali e di sviluppo prodotto, dove l’obbligo si concentra sul solo output finale.
Seguono le eccezioni previste dalla norma stessa: lo standard editing — la funzione assistiva di preparazione di contenuti esistenti (correzione grammaticale, riduzione del rumore, compressione, ritagli e correzioni di colore minori, traduzioni) — e l’alterazione non sostanziale dei dati di input. Gli esempi dei punti 89-92 tracciano il confine: sono esenti da tale obbligo gli interventi che non cambiano significato, stile o intento del contenuto.
Due regimi speciali completano il quadro.
Il punto 87 esenta le applicazioni industriali e business to business a tre condizioni rigorosamente cumulative: output di natura strettamente tecnica; percezione limitata a un numero predefinito di persone che agiscono in veste professionale nelle organizzazioni di provider e deployer; nessuna destinazione alla condivisione esterna, con salvaguardie contro gli usi impropri prevedibili.
Il punto 88 riguarda i contenuti generati in tempo reale, effimeri e consumati immediatamente — videogiochi, realtà virtuale — esentabili dalla marcatura quando questa non è tecnicamente fattibile e le persone esposte sono comunque informate della natura artificiale del contenuto, ad esempio con notifiche a livello di sessione.
Gli obblighi dei deployer: riconoscimento emotivo, deep fake e testi di interesse pubblico
Veniamo agli obblighi di chi usa i sistemi: il deployer.
Il par. 3 è il più lineare: chi impiega sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica deve informare le persone esposte del funzionamento del sistema — in tempo reale o ex post, senza doverne spiegare le finalità (quelle restano coperte dagli obblighi informativi della disciplina di protezione dei dati). Il punto 102 ricorda che tutti i sistemi di emotion recognition sono classificati ad alto rischio, salvo che ricadano nel divieto assoluto dell’art. 5, par. 1, lett. f), AI Act nei luoghi di lavoro e di istruzione. E il punto 110 ammette l’integrazione della notifica nell’informativa privacy — soluzione pragmatica, che però non deve tradursi in una clausola annegata nel modulo GDPR: le due informazioni tutelano interessi diversi e devono restare chiare e distinguibili.
Più articolato il par. 4, che contiene due obblighi distinti.
Deep fake e dichiarazione della natura artificiale
Il primo riguarda l’obbligo di trasparenza dei deep fake (l’art. 3, punto 60, AI Act definisce come contenuti immagine, audio o video generati o manipolati dall’IA che assomigliano a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e apparirebbero falsamente autentici o veritieri).
Le Linee Guida al punto 113 chiariscono bene la definizione di deep fake scomponendola in quattro criteri cumulativi: a) somiglianza apprezzabile; b) riferimento a soggetti esistenti o plausibilmente esistenti (sono fuori quindi le scene che sfidano le leggi di natura — draghi, elefanti al volante); c) riferimento a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi; d) falsa apparenza di autenticità. Il successivo punto 114 precisa poi che la valutazione deve essere oggettiva e deve prescindere dall’intento ingannatorio del deployer: in sostanza conta la capacità del contenuto di trarre in inganno il pubblico ragionevolmente prevedibile, incluse le fasce vulnerabili quando è prevedibile che vi siano esposte.
Chi genera un deep fake deve dunque dichiararne la natura artificiale con etichette visibili o udibili, percepibili senza strumenti tecnici: e il punto 117 è esplicito, la marcatura machine-readable apposta dal provider non basta a soddisfare l’obbligo del deployer. Per quanto attiene poi ai deep fake inseriti in opere manifestamente artistiche, creative, satiriche o di finzione opera un regime attenuato (punti 119-124): la dichiarazione resta dovuta, ma in forma che non pregiudichi la fruizione dell’opera.
Testi generati dall’IA e questioni di interesse pubblico
Il secondo obbligo riguarda i testi generati o manipolati dall’IA e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Tre gli elementi costitutivi di tale norma (punto 131): a) il testo deve essere pubblicato (accessibile a una platea indeterminata, non una chat privata o una comunicazione interna); b) deve mirare a informare (comunicare fatti, conoscenze, opinioni); e c) deve riguardare matters of public interest — tra cui espressamente la salute pubblica, la tutela dei consumatori, l’ambiente e gli sviluppi scientifici ed economici rilevanti per il dibattito. Un perimetro ampio, che può intercettare molta comunicazione istituzionale e aziendale: comunicati sui risultati di studi, contenuti divulgativi a tema salute, report pubblicati da società quotate.
La via d’uscita è l’eccezione della revisione umana e della editorial responsibility (punti 133-138): più esattamente non si applica l’obbligo di trasparenza in presenza di due condizioni cumulative: 1) un esame sostanziale del contenuto da parte di persone con competenza professionale pertinente (il fact-checking è requisito minimo — i controlli formali e ortografici non bastano, e nemmeno la revisione affidata a un’altra IA con approvazione umana di facciata); 2) l’assunzione della responsabilità editoriale da parte di una persona fisica o giuridica, la cui identità e i cui contatti devono essere facilmente reperibili (punto 138). Con un dettaglio operativo da non sottovalutare, al punto 136: qualsiasi intervento sostanziale dell’IA successivo al via libera editoriale fa venir meno l’eccezione.
Il flusso va progettato e documentato (revisione sostanziale), poi pubblicazione, senza ripassaggi generativi a valle.
Codice di condotta ed enforcement: cosa cambia per chi aderisce e per chi no
Resta da capire come applicare tutto quanto sopra.
Il primo strumento è il Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content, pubblicato il 10 giugno 2026: un codice di condotta volontario, redatto da esperti indipendenti con il contributo degli stakeholder, che traduce in misure operative gli obblighi di marcatura ed etichettatura dei par. 2 e 4. La novità delle Linee Guida è che il Codice viene valutato come adeguato ai sensi dell’art. 50, par. 7, AI Act (punto 146).
In altre parole: per i soggetti che decidono di aderire al Codice, la Commissione e le autorità di vigilanza concentreranno i controlli sulla verifica dell’adesione al codice e dell’attuazione delle sue misure (punto 147). Chi non aderisce, invece, dovrà dimostrare la conformità con mezzi alternativi adeguati — le linee guida suggeriscono espressamente una gap analysis comparativa rispetto al codice (punto 148).
L’adesione può inoltre valere come fattore attenuante nella quantificazione delle sanzioni (punto 149): in sostanza non aderire resta legittimo, ma ha un costo probatorio e ispettivo. In sostanza il Codice è volontario, ma di volontario ha ormai piuttosto poco.
Da ultimo il punto 151 si occupa delle autorità competenti: vigilanza affidata in via generale alle autorità nazionali di sorveglianza del mercato; all’AI Office per i sistemi costruiti su modelli di IA per finalità generali forniti dallo stesso provider; al Garante europeo della protezione dei dati per le istituzioni e gli organismi dell’Unione. Le sanzioni (punto 152): fino a 15 milioni di euro o, per le imprese, fino al 3% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente, se superiore; fino a 750.000 euro per le istituzioni UE; regime proporzionato per PMI e small mid-cap, alle quali si applica l’importo o la percentuale più bassa.
Le implicazioni operative: cosa fare prima del 2 agosto
Cosa fare adesso?
Sicuramente cominciare a:
- mappare i sistemi di IA utilizzati o forniti, distinguendo quelli interattivi, quelli generativi, quelli di riconoscimento emotivo o categorizzazione biometrica, e qualificando per ciascuno il proprio ruolo di provider o deployer (o entrambi);
- verificare che tutti i sistemi interattivi rivolti a persone fisiche — chatbot, assistenti vocali, agenti — espongano la notifica di interazione con IA in modo chiaro e distinguibile al più tardi alla prima interazione: su questo non c’è transitorio, e la dichiarazione nei termini e condizioni non vale;
- per gli agenti IA, integrare nella progettazione (e nelle istruzioni di sistema) la doppia dichiarazione — natura artificiale e soggetto per conto del quale l’agente opera — e la disclosure ai passaggi chiave verso chi li istruisce;
- per i sistemi generativi già sul mercato, pianificare marcatura e rilevabilità entro il 2 dicembre 2026, scegliendo consapevolmente tra adesione al codice di condotta e percorso alternativo documentato da gap analysis;
- mappare i contenuti destinati alla pubblicazione su questioni di interesse pubblico e formalizzare il flusso di revisione umana ed editorial responsibility, con tracciatura dei controlli sostanziali e divieto di interventi generativi successivi al via libera editoriale;
- aggiornare la contrattualistica di filiera: le Linee Guida (punto 12) indicano espressamente le condizioni contrattuali con i partner di distribuzione e le impostazioni di interfaccia tra gli strumenti con cui il deployer assicura che l’etichettatura resti visibile al punto di prima esposizione;
- verificare, per i sistemi di riconoscimento emotivo e categorizzazione biometrica in uso, che l’informativa ex art. 50, par. 3, sia presente e distinguibile da quella privacy.
Un’ultima considerazione di sistema.
Con il pacchetto del 20 luglio l’Europa completa il primo esperimento maturo di regolazione a strati dell’IA generativa: norma primaria, codice di condotta volontario ma incentivante, linee guida interpretative, il tutto tenuto insieme da un meccanismo di enforcement che premia la trasparenza verso il regolatore prima ancora che verso il mercato.
È un modello interessante, destinato a fare scuola ed a essere replicato sulle prossime scadenze dell’AI Act.











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