Che cosa collega la Corte di giustizia dell’Unione europea, le sanzioni economiche OFAC alla dott.ssa Francesca Albanese e quelle altrettanto illegittime ai giudici della Corte penale internazionale (ICC)?
Il collegamento è una recentissima sentenza dell’11 giugno 2026, con cui il Giudice del Lussemburgo si è pronunciato sulla vexata quaestio dell’apertura di conti bancari a soggetti inclusi nella blacklist dell’OFAC.
Il tema, che tocca argomenti sensibili come quello della sovranità nazionale e ha devastanti conseguenze sulla vita di singoli e sulla stabilità di società, è di sicura attrattiva in un contesto normale. Nell’attuale assai degradata situazione del diritto internazionale pubblico e nel pieno collasso del sistema di tutele europeo, si carica di interesse davvero notevole.
Indice degli argomenti
Blacklist OFAC e conti bancari: il caso Jenec
Espongo la vicenda in estrema sintesi. Un ricorrente, anonimizzato in “LH”, si vedeva rifiutata l’apertura di un conto corrente presso una banca slovena, per l’unica ragione di essere incluso nelle liste dell’OFAC. L’Office of Foreign Assets Control, agenzia del Dipartimento del Tesoro statunitense, gestisce, com’è noto, la designazione dei soggetti ritenuti (oltreoceano) coinvolti in attività ad elevata pericolosità e assicura l’applicazione delle relative sanzioni economiche, pubblicando, a tal fine, liste nominative. L’operazione avviene senza previo contraddittorio.
Di LH non sappiamo nulla, se non che “la Procura generale specializzata della Repubblica di Slovenia ha concluso e archiviato la causa che era stata promossa contro” di lui, “vertente sugli stessi reati che avevano portato all’emissione di un mandato di arresto internazionale nei suoi confronti”. Risulta inoltre non condannato in alcun’altra parte del mondo per tali reati e “nessuna misura restrittiva è stata adottata nei suoi confronti dalle Nazioni Unite, dall’Unione o dalla Repubblica di Slovenia”.
Su questi elementi, la Corte di giustizia, con sentenza dell’11 giugno 2026 C-81/24 [Jenec], ha ritenuto che il rifiuto di apertura del conto corrente bancario si ponga in contrasto con la direttiva (UE) 2015/849, attualmente ancora testo di riferimento in materia di antiriciclaggio e di contrasto finanziario al terrorismo. Chiarisce in particolare, il Giudice al punto 45 che tale fonte normativa “non prevede che l’inserimento in un elenco dell’OFAC o in qualsiasi altro elenco della stessa natura redatto da un paese terzo comporti automaticamente il divieto per un ente creditizio di avviare un rapporto d’affari con il cliente interessato”.
La valutazione individuale chiesta dalla Corte
Il tribunale sloveno rimettente aveva anche evocato la violazione dell’art. 48 della Carta dei diritti dell’Unione europea, che riconosce la presunzione di innocenza. Pur non addentrandosi in questo profilo, la Corte di giustizia si è comunque posizionata in maniera molto netta, con un ragionamento articolato, pienamente adattabile a casi analoghi.
Ha riconosciuto l’approccio marcatamente preventivo della direttiva unionale, dunque l’anticipazione della soglia rilevante. Tuttavia, un conto è un’impostazione a elevato contrasto degli illeciti, altro sono gli automatismi applicativi, da ritenersi incompatibili con le condizioni stabilite dagli artt. 13 e 14 della direttiva.
Osserva dunque il Supremo collegio europeo che, nonostante l’inclusione di un nominativo negli elenchi OFAC o in altri elenchi di paesi terzi possa costituire un fattore di rischio pertinente, tale fattore va poi investigato specificamente e in maniera individuale, non adottato acriticamente come criterio di esclusione, né l’istituto di credito può scegliere la soluzione a minore impatto economico per i propri interessi.
Giudici ICC e blacklist OFAC: il precedente europeo
L’interpretazione della Corte di giustizia è vincolante per gli Stati membri, dunque il precedente in questione potrà essere efficacemente utilizzato in procedimenti avanti a giudici nazionali. Ciò è tanto più vero quando ai soggetti inclusi nelle liste OFAC non sia neppure contestato un reato, come invece avvenuto per LH, ma soltanto una posizione non in linea con gli interessi USA.
Forniamo un po’ di contesto. Nel febbraio 2025 11 componenti della Corte Penale Internazionale, tra cui 9 giudici e il Procuratore capo Karim Khan venivano fatti oggetto di sanzione e inclusi nelle liste OFAC. Ciò accadeva non perché si imputassero loro reati di riciclaggio o di terrorismo. Neppure era data loro alcuna possibilità di previa difesa. Né avrebbero potuto difendersi, in effetti, perché l’unica colpa ascritta era quella di essere Giudici, di esercitare cioè il loro mandato istituzionale in termini non graditi da un decisore politico terzo.
Bisogna sapere, e questo già basterebbe a decostruire il nesso tra elenchi OFAC e antiterrorismo, che l’Agenzia in questione non colpisce solo soggetti ritenuti coinvolti “in harmful activity, such as terrorists, international narcotics traffickers, weapons of mass destruction proliferators”, ma anche semplicemente obiettivi considerati “threats to the national security, foreign policy, or economy of the United States”. Agisce cioè anche per ragioni dichiaratamente politiche (foreign policy), come è esplicitato in maniera trasparente sullo stesso sito dell’Agenzia, al fine di apprestare “an effective tool to bring about a positive change in behavior of targeted foreign persons”, ossia di ottenere modifiche nella condotta dei soggetti colpiti.
Rispetto ai Giudici dell’ICC non si vede allora in che cosa possa consistere questo cambio di condotta se non nella rinuncia a svolgere il proprio mandato istituzionale o a eseguirlo con indipendenza. Si riscontra, in altri termini, un tentativo di abrogare de facto la Corte Penale Internazionale, essendo l’indipendenza requisito intrinseco per l’esercizio della funzione giurisdizionale.
Le sanzioni USA e la proposta Bensouda
In sostanza, viene in considerazione una sanzione a un’istituzione giudiziaria internazionale in quanto tale. Per queste ragioni, recentemente un’ex procuratrice della Corte, Fatou Bensouda, ha invitato l’Unione europea, dinanzi all’inerzia dell’Olanda che ospita la Corte raccogliendo onori senza farsi carico di oneri, ad apprestare tutele, attivando la cd. “legge di blocco”, ossia il Regolamento (CE) n. 2271/96 relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Come parlare ad un sordo, visto lo spessore dell’attuale componente politica che gestisce i destini dell’Unione.
Francesca Albanese, OFAC e conti bancari bloccati
La recente inclusione nella blacklist OFAC della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati, dott.ssa Francesca Albanese, attivata a seguito di ordine esecutivo dell’amministrazione USA del luglio del 2025 ha destato preoccupato dibattito. Le misure, attualmente oggetto di impugnazione, hanno infatti generato effetti finanziari bloccanti, che coinvolgono la giurista anche a livello familiare e che hanno determinato l’impossibilità di trovare istituti di credito europei disposti ad aprirle un conto corrente e svolgere le più elementari attività economiche.
Un prezzo umano enorme, per l’adempimento del proprio incarico. Anche in questo caso, infatti, non sono contestate attività criminali ma lo svolgimento del proprio mandato in un modo sgradito oltreoceano.
La recente sentenza CGUE C-81/24 [Jenec] rappresenta allora un precedente pienamente applicabile, anzi tanto più applicabile rispetto a vicende di dichiarata matrice politica, che dunque non postulano neppure quella verifica individuale che la Corte di giustizia ha ritenuto necessaria, in quanto dichiaratamente non collegate con attività dirette a “minare l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario dell’Unione, costituire una minaccia per il suo mercato interno nonché per lo sviluppo internazionale” (questa la ratio della normativa europea AML, cfr. sent. cit. punto 41).
Alla luce di tale pronuncia, eventuali rifiuti di istituti di credito all’apertura di conti correnti appaiono insostenibili. Certo, la soluzione vera non appare raggiungibile a livello privatistico, ma richiederebbe una presa di posizione politica di un’Unione che sembra trovare oggi il proprio principale fattore di destabilizzazione nei propri soggetti apicali.
Nuova normativa antiriciclaggio e apertura dei conti
La direttiva di riferimento, AMLD4, sulla quale la Corte di giustizia ha costruito la propria decisione sarà abrogata a decorrere dal 10 luglio 2027, ci si può dunque domandare se i criteri enunciati in “Jenec” potranno trovare conforto anche nel mutato quadro giuridico.
Deve darsi risposta positiva, perché, a una rapida disamina, i principi evocati sembrano ricevere continuità. È sufficiente, per sincerarsene, una prima verifica incrociata tra le disposizioni citate dalla Corte di giustizia, condotta attraverso le tavole di concordanza allegate al regolamento 2024/1624 (cd. “AMLR”) e alla direttiva 2024/1640 (cd. AMLD6).
Sono cioè confermati i principi di esclusione di automatismi e la necessità di una valutazione motivata, specifica e individuale del rifiuto di apertura di un conto corrente. Tale rifiuto deve rispondere a criteri di proporzionalità e può trovare giustificazione solo in un comprovato e serio pericolo, che non può prescindere, in uno stato di diritto, dal riconoscimento del contraddittorio e dal rispetto degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea












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