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Diritti GDPR senza risposta: perché ignorare un’istanza può costare caro



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La mancata o tardiva risposta alle istanze ex artt. 15-22 GDPR può generare un reclamo al Garante e aprire un’istruttoria formale. Il ruolo del DPO, la cooperazione con l’Autorità e la tracciabilità interna diventano elementi decisivi per limitare rischi sanzionatori e reputazionali

Pubblicato il 22 giu 2026

Paola Zanellati

Responsabile Protezione dei Dati – DPO Consulente Privacy



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Nella prassi quotidiana delle organizzazioni, la gestione dell’esercizio dei diritti ex artt. 15-22 GDPR continua a essere percepita come un’attività marginale, residuale, spesso “smistata” a funzioni interne (HR, customer care, segreteria) prive di reale consapevolezza delle implicazioni giuridiche connesse. Questo atteggiamento genera un rischio sistemico che si manifesta, con regolarità crescente, nella forma più insidiosa: il reclamo al Garante per mancata o tardiva risposta all’istanza del titolare di diritti.

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