le sentenze

Diritto all’oblio, dove va la giurisprudenza: il caso della Corte costituzionale tedesca

Il diritto a essere dimenticati non è assoluto. Va bilanciato con il diritto ad essere informati e con la libertà di espressione. L’individuazione del punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze del diritto all’oblio e del diritto all’informazione è la vera sfida da risolvere. Ecco il quadro delle sentenze ad oggi

Pubblicato il 16 Dic 2019

Barbara Calderini

Legal Specialist - Data Protection Officer

diritto all'oblio

Per la Corte costituzionale di Karlsruhe (in Germania), Paul Termann, condannato 37 anni fa all’ergastolo per aver ucciso due persone su uno yacht, ha diritto all’oblio e a che il suo nome venga eliminato dai risultati di ricerca online.

La sentenza, del 06 novembre 2019-1 BvR 16/13, e la contestuale ulteriore Decisione 276/17, si iscrive in una storia giurisprudenziale sul diritto all’oblio che ci aiuta a capirne meglio i limiti, rispetto al diritto all’informazione. 

Ecco cosa emerge dalla giurisprudenza in materia.

Il caso Apollonia in Germania

Partiamo dall’ultimo caso. La sentenza prende origine da un caso di cronaca nera avvenuto nel dicembre del 1981, a bordo dello yacht tedesco Apollonia che all’epoca tenne col fiato sospeso i velisti di tutto il mondo.

Il luogo è l’Oceano Atlantico. Oltre due settimane di navigazione. L’Apollonia, questo il nome del veliero, contava sei persone a bordo e aveva quasi completato la traversata dalle Isole Canarie all’isola caraibica di Barbados.

“Fra due, tre giorni al massimo, i sei compagni di viaggio potranno godere di sabbie bianche, e paradisi tropicali. Il sole splende, soffia una piacevole brezza, i due armatori stanno tranquillamente pisolando in coperta sul mare calmo, ma talvolta i disastri giungono in sordina.

Alla fine della giornata, due persone saranno morte, un terzo sarà gravemente ferito, raggiunto da colpi di pistola a distanza ravvicinata. È la terribile conclusione di un’epidemia di odio e violenza che esplode nella ristrettezza claustrofobica della barca come fosse nitroglicerina.”

Questo fatto di cronaca nera, oggetto oggi di uno dei due giudizi recenti della Corte Costituzionale BvR, divenne all’epoca degli eventi tanto famoso da tradursi in un libro narrato dalla penna di Klaus Hympendahl, giornalista e velista tedesco, nel romanzo “Apollonia, il diario di bordo della paura” (in cui l’autore ripercorre i fatti in forma parzialmente biografica, e parzialmente romanzata; i veri nomi dei protagonisti vengono celati sotto pseudonimi) e in un documentario televisivo trasmesso dall’emittente pubblica tedesca ARD nel 2004.

E nel 1999, la rivista Der Spiegel pubblicò online tre rapporti della sua edizione cartacea tra il 1982 e il 1983, in cui appare il nome completo dell’assassino. In seguito a ciò i motori di ricerca hanno potuto indicizzare il nome di Paul Termann.

Uscito di prigione nel 2002, l’autore dei crimini ha, quindi, iniziato in Germania, una complessa disputa giudiziaria volta alla rimozione di quel materiale dal web.

La Corte Federale di Giustizia della Germania inizialmente respinse la sua richiesta, sostenendo che il pubblico era interessato ed aveva il diritto di conoscere gli omicidi dell’Apollonia e che il suo nome era conseguentemente e direttamente collegato agli eventi.

Ma la più alta Corte tedesca ha rigettato la sentenza iniziale ed ha rinviato alle Corti Federali corredando il suo parere di importanti considerazioni.

Le sentenze della corte suprema

Secondo le sentenze della Corte suprema, in linea di principio la stampa non dovrebbe essere relegata in rapporti anonimi per adempiere ai propri doveri, e le accuse fondate devono essere generalmente consentite, anche se sono dannose per l’interessato. Tuttavia, sebbene vera, una notizia sensazionale potrebbe violare il diritto alla privacy della persona qualora minacciasse di causare un danno personale sproporzionato rispetto all’interesse a diffondere la verità. Questo potrebbe essere il caso, in particolare, considerato il rilevante lasso di tempo trascorso dall’accadimento dei fatti, se le dichiarazioni fossero in grado di produrre un effetto significativo e diffuso e di provocare una particolare stigmatizzazione della persona interessata, minacciando così di diventare il punto di partenza per l’esclusione e l’isolamento sociale.

Ovvero, l’autore del crimine ormai “redento” voleva “coltivare relazioni sociali senza il peso di essere associato al crimine”.

Molti avvocati ed Associazioni in difesa della privacy hanno reagito favorevolmente:

“Anche in casi spettacolari e gravi crimini come l’omicidio, gli autori hanno il diritto all’oblio e una nuova possibilità nella società. Questa intuizione è altrettanto corretta e legittima. È solo rendendo possibile ai record del passato di scomparire che gli individui hanno la possibilità di ricominciare da capo in libertà”, Christian Solmecke, avvocato sulla privacy dei dati.

Secondo Solmecke, in caso di controversia un tribunale dovrebbe decidere caso per caso se è trascorso abbastanza tempo per la rimozione di vecchi registri e quanto di questi debba essere cancellato.

“In alcuni casi, la cancellazione dell’intero articolo potrebbe essere appropriata; in altri solo la rimozione e la cancellazione del nome della persona in questione”, sostiene Solmecke. “Ciò permetterebbe all’articolo di essere trovato in particolari situazioni e alla persona interessata di non essere messa in relazione al crimine.”

Anche il gruppo tedesco Reporter senza frontiere (ROG) per la libertà di stampa ha elogiato la fondatezza della dichiarazione della Corte costituzionale. “Si tratta di un chiarimento atteso da tempo che non pone aprioristicamente la protezione dei diritti personali al di sopra del diritto fondamentale alla libertà di stampa,” ha dichiarato Christian Mihr Presidente dell’associazione ROG in una nota. “Almeno per la Germania, ciò ha ridotto il pericolo che gli archivi online dei media siano resi inutilizzabili per la ricerca giornalistica da restrizioni esagerate.”

Le varie articolazioni del diritto all’oblio: ecco la giurisprudenza

Negli ultimi anni, la questione di come i motori di ricerca su Internet debbano bilanciare i diritti alla privacy con la libertà di informazione, ha suscitato l’interesse di giuristi e giudici e le sentenze della Corte di Giustizia Europea, della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo così come le importanti pronunce delle Corti Costituzionali statali ci consentono oggi un’intensa analisi della problematiche sottese.

Di seguito, quindi, una panoramica, che senza alcuna pretesa di esaustività con riguardo alle varie articolazioni che può assumere il diritto all’oblio, intende invece evidenziare come tale situazione soggettiva abbia ricevuto riconoscimento e protezione a livello comparato, in rapporto alle esperienze rilevanti più significative in Europa dopo la revisione della disciplina legislativa rappresentata dalla Direttiva 95/46/CE.

  • Nel 2014, la Corte di Giustizia Europea (Corte GUE) nel caso Google Spain ha stabilito che i cittadini europei avevano il diritto di richiedere ai motori di ricerca, come Google e Bing, di rimuovere i risultati “inaccurati, inadeguati, irrilevanti o eccessivi” collegati al loro nome.

Con ciò la Corte GUE intese confermare una sentenza del Tribunale spagnolo che aveva ordinato a Google di rimuovere i collegamenti agli articoli di giornale su Costeja Gonzalez che in particolare operavano un collegamento con procedure concorsuali relative ai debiti di varia natura risalenti alla fine degli anni ’90 (ciò determinò il lancio del modulo di registrazione RTBF di Google nello stesso anno). Google ottemperò eliminando parzialmente i risultati di ricerca sui suoi domini, specificatamente indirizzati ai suoi siti europei, come il google.fr francese e il google.de tedesco.

Interpretazione questa di Google che la Corte di Giustizia Europea ha avallato quando nel settembre 2019 ha stabilito che non fosse necessario applicare una legge dell’UE che imponesse la rimozione dei risultati dai motori di ricerca in seguito a specifica richiesta degli interessati – al di fuori dei confini dell’UE.

Dopo quindi l’iniziale riconoscimento in via pretoria, nel 2014 del diritto alla de-indicizzazione, con la sentenza Google Spain – che come hanno affermato vari autori, ha investito i provider di un ruolo para-costituzionale nel delicato bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati e il diritto del pubblico a ottenere informazioni in relazione a eventi di rilevanza generale (ruolo che non era mai stato imposto ai prestatori di servizi, i quali – anzi – beneficiano di una generale esenzione di responsabilità ai sensi della Direttiva (CE) 2000/31, la cosiddetto direttiva e-commerce)- la Corte GUE nuovamente investita della questione se il diritto all’oblio potesse estendersi anche al di fuori dei confini continentali, risponde negativamente.

Tale decisione arrivò dopo che il “watchdog” francese CNIL nel 2016 aveva multato Google per 100.000 euro ($ 109.790) per essersi questo rifiutato di eliminare le informazioni sensibili dai risultati di ricerca globali di Internet. Google ha fatto pertanto appello al più alto tribunale francese, il Consiglio di Stato, che a sua volta ha fatto riferimento alla Sentenza della Corte di giustizia.

Per la Corte “non vi può essere alcun obbligo ai sensi del diritto dell’UE, per un operatore di motori di ricerca che gestisce una richiesta di dereferencing presentata da una persona interessata… di effettuare tale dereferencing su tutte le versioni del suo motore di ricerca”.

Ovvero, al di fuori dell’UE, le persone non hanno il diritto di controllare ciò che appare quando il loro nome viene cercato online. Tuttavia, aggiunge la Corte, la de-indicizzazione deve “se necessario, essere accompagnata da misure che impediscano effettivamente o, per lo meno, scoraggino gravemente gli utenti di Internet” dall’accesso “tramite una versione di questo motore e al di fuori dell’UE, i collegamenti che sono oggetto della richiesta”: come se, in un secondo tempo, Google dovrà di fatto rispettare il diritto all’oblio anche fuori dall’Europa, in casi particolari e motivati.

  • Il 28 giugno 2018, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha deciso che la Germania aveva giustamente negato a due persone il loro diritto di essere dimenticati in relazione agli archivi stampa relativi a un omicidio del 1991. Le due persone condannate per l’omicidio di un noto attore tedesco, vennero rilasciati dal carcere nel 2008. Da quel momento hanno intentato un’azione contro una stazione radio tedesca e una rivista settimanale chiedendo che gli articoli e le interviste radiofoniche relative all’omicidio del 1991 fossero rimossi dagli archivi del loro sito web. La questione è pervenuta alla Corte suprema tedesca che ha ritenuto gli interessi del pubblico nell’accesso alle informazioni fossero superiori all’interferenza con i diritti alla privacy dei querelanti. Le due persone hanno pertanto intentato causa alla Germania dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) sostenendo come la Corte nazionale avesse violato i loro diritti alla privacy ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte EDU confermò la decisione della Corte suprema tedesca poiché ritenne che la stessa avesse correttamente applicato il test di bilanciamento relativo al diritto all’oblio.

È interessante notare come malgrado esistessero già le pronunce della Corte GUE su Google Spain, nella specifica occasione la conclusione cui giunse la Corte EDU si basò principalmente sull’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti umani, applicato in relazione al bilanciamento tra i due diritti ai sensi dell’articolo 10 della stessa Convenzione.

È altresì utile evidenziare come con la pronuncia suddetta si sia inteso sottolineare l’importanza degli archivi Internet nella ricerca e nelle informazioni storiche, da un duplice punto di vista:

  • “[La] disponibilità di archivi Internet contribuisce notevolmente alla conservazione e all’accessibilità di notizie e informazioni. Gli archivi digitali costituiscono una fonte preziosa per l’insegnamento e per la ricerca storica, in particolare perché sono immediatamente accessibili al pubblico e generalmente forniti gratuitamente. “
  • sulla scorta della precedente giurisprudenza, la Corte ha affermato come i siti Web possano avere un impatto maggiore sui diritti privacy individuali rispetto ai tradizionali supporti di stampa e che i motori di ricerca possono in tal modo contribuire ad un importante effetto di amplificazione. A maggior ragione, pertanto, afferma la Corte, il test di bilanciamento per un diritto all’oblio può risultare diverso se applicato a un motore di ricerca rispetto a quando applicato al sito Web multimediale sottostante. Ciò peraltro conformemente anche alla decisione Google Spain della Corte GUE.
  • In una seconda causa la medesima Corte afferma che, nel contesto di una richiesta di de-indicizzazione, “deve essere raggiunto un bilanciato equilibrio tra i diritti fondamentali della persona” interessata e “quelli degli utenti di Internet potenzialmente interessati da tali informazioni. “I diritti umani prevalgono generalmente sulla libertà di informazione ma questo equilibrio può variare a seconda della “natura delle informazioni in questione, della particolare sensibilità delle stesse e “dell’interesse pubblico “.
  • La lettura della decisione Corte Costituzionale tedesca del 06 novembre 2019-1 BvR 16/13, da cui peraltro muove la presente analisi, è assolutamente consigliata poiché consente di apprendere il punto di vista del Tribunale nazionale il quale in primis ha ritenuto che il caso Termann non riguardasse tanto il diritto fondamentale alla privacy (che si occupa a livello comunitario della protezione dell’individuo contro la raccolta di dati personali e i rischi derivanti dal trattamento e dalla combinazione di tali dati attraverso processi e algoritmi non trasparenti), bensì, la riconciliazione della libertà della stampa e dei media con “diritti di personalità” più generali , ovvero l’interesse di una persona a non essere oggetto di discussione pubblica e ad avere il controllo del proprio o la sua immagine pubblica. Molto importante è il fatto per cui la BVerFG ha ritenuto che, poiché tali diritti non sono pienamente armonizzati dal diritto dell’UE, allora devono essere applicati i diritti fondamentali garantiti dalla legge fondamentale tedesca (Grundgesetz) ed ha sottolineato che nei settori in cui la legge non è pienamente armonizzata, l’applicazione dei diritti fondamentali concessi dalle costituzioni nazionali può portare a risultati diversi negli Stati membri.
  • Ad essa si accompagna la Sentenza sempre del 06 novembre 2019-1 BvR 276/17 dove ritenendo che in questo caso l’oggetto del contendere fosse invece il “diritto alla privacy”, il Tribunale si è dichiarato comunque competente (o meglio ha riconquistato la propria competenza) a trattare con pieni poteri le denunce costituzionali (Verfassungsbeschwerden) provenienti dai residenti tedeschi sulla base dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ciò’ è piuttosto rilevante stante che, negli ultimi 30 anni, il BVerFG aveva lasciato la revisione di tali casi alla Corte GUE. Il BverFG, quindi dichiarandosi competente a “supervisionare” i tribunali nazionali chiamati a dirimere controversie sui principi comunitari, riserva alla sfera di competenza della Corte GUE la gestione delle domande generali non ancora risolte ai sensi della giurisprudenza esistente della Corte GUE o della Corte europea dei diritti dell’uomo.
  • Se Francia (interessante il caso Licra v. Yahoo!), Spagna e Germania rappresentano i Paesi dove il livello di tutela raggiunto da questo diritto risulta piuttosto maturo (anche se con sfumature diverse), in Italia, per lungo tempo, la tutela del diritto all’oblio si è fondata su una elaborazione prettamente giurisprudenziale (specie dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali sin dal 2004) e su un’interpretazione ampia di alcuni principi sul trattamento di dati anziché su un chiaro ed univoco parametro normativo di riferimento. In alcuni casi il suo riconoscimento è stato strettamente correlato alla tutela del diritto all’identità personale: la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525), ha definito l’esercizio del diritto quale “interesse, giuridicamente meritevole di tutela, a non veder travisato o alterato all’esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc.” ed è stato individuato il suo fondamento giuridico nell’art. 2 Cost. [In sintesi il ragionamento della Corte dice che se il trattamento poteva dirsi lecito, all’epoca della diffusione della notizia, a condizione che questa fosse vera, esatta e aggiornata, quella notizia vera, esatta e aggiornata deve continuare a essere anche quando è oggetto di memorizzazione in rete. Ovvero partendo dall’equiparazione tra una notizia non vera e una notizia non aggiornata arriva comunanza del rimedio, vale a dire la rettifica, nella forma specifica dell’integrazione e dell’aggiornamento]. In altri, come nel recente Provvedimento del nostro Garante n.171/2019 (dopo l’altro importante dell’11 dicembre 2008) – esaminando una richiesta di rimozione di alcuni articoli reperibili tramite gli URL o, in subordine, dell’aggiornamento del loro contenuto con le informazioni relative agli sviluppi favorevoli di una vicenda giudiziaria che vede coinvolti gli istanti in merito a fatti risalenti agli anni novanta – ha sostenuto che il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e la libertà di manifestazione del pensiero andava inquadrato “nelle specifiche garanzie e cautele previste nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 del “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica, pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179.”
  • Di fatto, le richieste di esercizio del diritto all’oblio a Google da parte di cittadini europei continuano ad aumentare, passando da 2.449.196 URL di cui è stata richiesta la rimozione su 661.448 richieste individuali (al 10 marzo 2018) a 3.391.028 URL su 867.617, al 10 dicembre 2019.

Google risulta ignorare un gran numero di queste pretese: delle richieste di delisting URL totali ricevute, Google ne ha rifiutate circa il 46%. Il Rapporto sulla trasparenza relativo alla richieste di rimozione di contenuti ai sensi delle leggi europee sulla privacy di Google consultabile al seguente link è interessante: https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview.

L’equilibrio tra diritti umani concorrenti e, nel caso specifico, tra la pretesa all’oblio, destinata a manifestarsi in particolare nel settore dell’informazione e le conseguenti implicazioni che l’esigenza di tutela di questo valore comporta sul piano della libertà di espressione, e su quello della libertà di informazione in particolare, è una questione di diritto basilare e di ordine generale.

E le decisioni della Corte Costituzionale tedesca costituiscono l’ennesima importante occasione (tedesco è infatti anche il caso risalente al 2009 tra Walter Sedlmayr e Wikipedia) per stimolare ulteriori sviluppi sul tema del diritto all’oblio a ragione considerato uno dei profili di maggiore criticità nello stato dell’arte della protezione dei dati personali, nonché elemento essenziale per poter apprezzare come l’impatto dirompente delle nuove tecnologie abbia profondamente inciso sul nucleo fondante di questo diritto e del suo orizzonte di tutela.

Se infatti da una parte il diritto all’oblio, di cui all’art 17 GDPR, identifica la “pretesa a riappropriarsi della propria storia personale, di recuperare il dominio sui fatti personali dopo che questi sono stati legittimamente divulgati e comporta sostanzialmente, una reintegrazione del potere di disporne” (C. CHIOLA, Appunti sul c.d. diritto all’oblio e la tutela dei dati personali), dall’altra lo stesso si pone facilmente in tensione con la libertà di informazione, a maggior ragione per le ulteriori conseguenze cui ha condotto l’evoluzione digitale e la diffusione dei social network, responsabili di una condivisione di contenuti tendenzialmente incontrollata e incontrollabile al punto che non può a priori negarsi legittimità alla pretesa dell’interessato a una circoscrizione della memoria storica della rete, che non incide tanto sul diritto di cronaca giornalistica, quanto – piuttosto – sul più generale diritto alla libera espressione degli utenti.

Ed è altresì immediatamente intuibile, come proprio i recenti casi tedeschi, possano offrire ulteriori spunti per la valutazione delle conseguenze di tutto ciò nel contesto europeo ma soprattutto statunitense, dove come noto la libertà di espressione gode di una considerazione talmente “sacrale” da costituire facilmente anche un lauto banchetto per abili manipolatori di tutto il mondo sfruttando le tecniche del microtargeting e della disinformazione.

Se, infatti, a livello europeo, la libertà di espressione, ancorché diritto fondamentale, è subordinato alla presenza di determinati presupposti che coprono un’ampia gamma di carenze del relativo trattamento siano esse originarie o sopravvenute, nell’esperienza statunitense (Primo Emendamento) la stessa viene ritenuta di fatto inviolabile e ogni possibile limitazione è guardata con assoluto sospetto ed ammessa soltanto in ipotesi marginali.

E sul punto a livello di uniformità del diritto in Europa, l’art 17 del Regolamento GDPR, da solo, non pare possa contribuire a risolvere il “problema” della portata della tutela ascrivibile al diritto all’oblio rispetto al grado di responsabilità dei singoli provider (e che prima dell’entrata in vigore del Regolamento, la Corte di Giustizia nel 2014 aveva individuato nell’onere della de-indicizzazione) poiché, nella sua attuale formulazione, non reca alcuna specifica indicazione sulla circolazione dei dati in rete nei motori di ricerca.

Conclusioni

È certo, il diritto a essere dimenticati non è assoluto. Va bilanciato con il diritto ad essere informati e con la libertà di espressione.

Dunque, servirà un colpo di genio per tenere insieme diritto all’oblio e diritto all’informazione?

La risposta come detto risiede nell’individuazione del punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze e costituisce ancora oggi, malgrado il nuovo quadro normativo europeo, al quale va comunque ascritto anche il merito di aver restituito centralità al dibattito sul diritto all’oblio, la vera sfida da risolvere. Una sfida la cui complessità è amplificata dal variare in funzione delle scelte condotte dai singoli ordinamenti nazionali (tra cui la rete della giustizia delle Corti Costituzionali) e comunitari e che genera, per ciò stesso, criticità e limiti non solo nel processo di armonizzazione europeo ma, particolarmente, in rapporto alla dimensione extraterritoriale propria di Internet.

Può essere utile in questa sede, al fine di motivare in ciascuno una valutazione critica sul ruolo delle Corti Corte EDU e Corte GUE rispetto alla missione della giustizia costituzionale propria di ciascuno Stato membro, evidenziare i principali takeaway emersi dalle pronunce dalla Corte EDU, che è lo strumento principale per la tutela dei diritti fondamentali in Europa, in tema di diritto all’oblio fino ad oggi:

  • L’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo rappresenta la base normativa di cui tenere conto nella salvaguardia del diritto all’oblio. Ad essa si aggiunge il GDPR e l’ecosistema normativo ad esso inerente.
  • La Corte EDU sostiene la necessità di operare un test di bilanciamento tra i diritti concorrenti il cui metro di valutazione non è puramente cronologico, come semplificazioni concettuali potrebbero indurre a ritenere, bensì logico e funzionale con particolare attenzione alle qualità dell’informazione quali la gravità della notizia, il peso sociale degli eventi, il suo pregio informativo, l’attualità residua, il ruolo e la posizione pubblica dell’interessato (Codice della Disciplina Privacy di Luca Bolognini ed Enrico Pelino ed. Giuffrè).
  • Il bilanciamento dei diritti fondamentali è innanzitutto una questione di diritto costituzionale statale il cui scopo avente comunque lo scopo di attuare il diritto dell’UE e la Corte EDU ritiene di dover dare risalto alla valutazione nazionale fintanto che questa rimarrà coerente con i limiti della giurisprudenza della medesima Corte.

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ovvero il trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa, è stata firmata il 4 novembre 1950, ed è entrata in vigore il 3 settembre 1953. A quella data, soltanto due corti costituzionali erano in attività: l’Alta Corte costituzionale d’Austria, che, creata nel 1920 e posta in quiescenza nel 1936, è stata ristabilita nel 1949, e la Corte costituzionale federale tedesca, che, istituita nel 1949 dalla Legge fondamentale, ha iniziato a funzionare nel 1951. Oggi si contano almeno una cinquantina di corti costituzionali in Europa e la maggior parte dei 47 paesi membri del Consiglio d’Europa (28 dei quali sono membri dell’Unione europea) sono dotati di una giustizia di ordine costituzionale.

Considerando che:

  • nel dicembre 2000 è intervenuta la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
  • che l’UE si è impegnata ad aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
  • che il Trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009, consente all’UE di accedere alla Corte EDU;
  • che la Corte di Giustizia Europea (CorteGUE) stabilisce sin da subito il principio dell’efficacia diretta e del primato del diritto europeo (rifiutandosi tuttavia di esaminare la compatibilità delle decisioni con il diritto nazionale e costituzionale degli Stati membri) ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e ai trattati internazionali per la tutela dei diritti umani di cui gli Stati membri sono parte, una delle quali è la Convenzione dei Diritti Umani,

è evidente quanto la situazione sia cambiata rispetto alle origini.

Un fatto però rimane certo, non può esserci dimenticanza perfetta, così come non esiste memoria perfetta.

E qualcuno sarà sempre in grado di raccontare una storia.

Il dibattito in corso, nell’affrontare le importanti questioni emerse intorno al diritto all’oblio e al suo contemperamento con diritti fondamentali concorrenti, dovrà necessariamente riconoscere che esiste una nuova distinzione tra le informazioni disponibili online e le informazioni accessibili e che oggi chi controlla i collegamenti controlla anche il contenuto. Il problema della territorialità dovrà tenere conto della deviazione tra due spazi, vale a dire quello fisico e geografico e quello logico, e una soluzione va trovata lavorando più e meglio sullo spazio logico delle informazioni.

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Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
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PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
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