Dopo decenni di privacy burocratica fatta di documenti da firmare senza neanche comprendere come fossero realmente utilizzati i loro dati personali, nel 2018 gli utenti avevano avuto la speranza di vedere finalmente un cambiamento con l’introduzione del GDPR, che nasceva con l’obiettivo dichiarato di restituire agli interessati il controllo sulle loro informazioni attraverso regole fondate su trasparenza, chiarezza e responsabilizzazione dei titolari del trattamento.
Non è un caso che l’art. 12 del Regolamento UE 2016/679 imponga che le informazioni debbano essere fornite in forma “concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro”. Eppure, a distanza di ben 8 anni dalla sua entrata in vigore, la realtà racconta purtroppo una storia ben diversa, e oggi sembra proprio di essere tornati al punto di partenza.
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La trasparenza delle informative privacy tradita nella pratica
Nella maggioranza dei casi, le informative sulla privacy che attualmente popolano siti web, app, piattaforme di e-commerce e servizi di home banking sono infatti documenti lunghissimi, complessi e scritti in un gergo giuridico difficilmente comprensibile anche per utenti mediamente istruiti.
E sarebbe riduttivo concludere che questa prassi diffusa rappresenti giusto un peccato veniale comunicativo delle aziende, perché in realtà costituisce una vera e propria violazione dello spirito – e spesso anche della sostanza – del GDPR.
Uno studio di NordVPN ha evidenziato come una privacy policy sfiori mediamente le 7.000 parole, richiedendo circa 29 minuti per leggere un documento che in pratica è lungo circa 15/20 pagine di un testo che richiederebbe pure l’aiuto di un professionista per essere compreso bene.
Considerando il numero medio di siti visitati ogni mese, un utente dovrebbe pertanto dedicare oltre 46 ore – più di una settimana lavorativa – per leggere tutte le informative. Non sorprende, quindi, che un italiano su tre scelga di non leggerle affatto.
I numeri della sfiducia digitale
Neanche si può pretendere di scaricare sbrigativamente tutte le responsabilità sulla pigrizia degli utenti, o su un loro generalizzato disinteresse per le tutele in materia di privacy, perché una recente indagine di NielsenIQ ha evidenziato che per il 69% dei consumatori la percezione di un corretto trattamento dei dati personali è un fattore determinante per affidarsi a un’azienda, e 7 italiani su 10 dichiarano di aver evitato almeno una volta l’accesso a un sito o a una app per non condividere le proprie informazioni.
In realtà, la complessità della maggioranza delle policy supera ogni ragionevole aspettativa che rende materialmente impossibile una lettura consapevole delle politiche dei trattamenti di dati personali attuate da molte aziende.
Anche se gli utenti sono rassegnati a subire tali dinamiche, ciò non significa che se trovassero un’alternativa non potrebbero decidere di rivolgersi a un altro fornitore di servizi di cui si fidano maggiormente.
La trasparenza delle informative privacy come requisito giuridico
Sotto il profilo giuridico, la contraddizione è evidente: il GDPR impone trasparenza, ma la prassi operativa produce spesso opacità. E qui emerge un punto cruciale per i manager d’impresa: un’informativa lunga e incomprensibile non tutela l’azienda, ma la espone a rischi di vario genere, compresi quelli delle sanzioni che paradossalmente dovrebbe servire a evitare la pubblicazione di una privacy policy, ma anche quelli reputazionali del brand e della fiducia che l’utente dovrebbe avere per poter fare serenamente acquisti e fornire i propri dati personali ad una piattaforma online.
Gli articoli 13 e 14 del GDPR stabiliscono in modo dettagliato quali informazioni devono essere fornite agli interessati: finalità del trattamento, basi giuridiche, destinatari dei dati, tempi di conservazione, diritti esercitabili. Tuttavia, il legislatore europeo non ha mai richiesto che tali informazioni siano presentate in modo prolisso o tecnicamente oscuro. Al contrario, ha esplicitamente incoraggiato soluzioni innovative di semplificazione che sembrano essere state riposte in soffitta senza essere mai state neanche attuate.
Le soluzioni dimenticate per informative più accessibili
Tra queste, il considerando 60 e lo stesso articolo 12 del Regolamento fanno riferimento all’utilizzo di icone standardizzate per rendere immediatamente comprensibili i contenuti essenziali.
In questa direzione, anche il Garante per la protezione dei dati personali aveva promosso un contest per sviluppare simboli e soluzioni grafiche capaci di rendere le informative più accessibili. Un’iniziativa che, seppure lungimirante e fatta di buoni propositi, ha però visto la sostanziale indifferenza del mercato, e forse anche dagli stessi addetti ai lavori, che dopo l’assegnazione del premio ai vincitori è finita ben presto nel dimenticatoio.
Perché la trasparenza delle informative privacy conviene alle aziende
Perché le aziende continuano allora a preferire informative complesse? La risposta è spesso legata a un gap culturale che non è mai stato colmato: avvocati e consulenti ritengono ancora che un linguaggio giuridico articolato e una maggiore lunghezza possano offrire maggiore protezione legale. In realtà accade l’opposto. Un’informativa che non è comprensibile viola il principio di trasparenza e può essere considerata non conforme al GDPR, con il rischio di sanzioni e contenziosi.
Ma non è solo una questione normativa. È anche – e soprattutto – una questione di fiducia.
In un contesto digitale sempre più competitivo, la fiducia degli utenti rappresenta un asset strategico. Informative lunghe, oscure e piene di tecnicismi generano diffidenza. Al contrario, comunicazioni chiare e trasparenti rafforzano la relazione tra azienda e cliente. Questo è particolarmente rilevante in settori come il web banking, l’e-commerce e i servizi digitali avanzati, dove la condivisione dei dati è inevitabile e la fiducia diventa un fattore competitivo decisivo.
Come rendere reale la trasparenza delle informative privacy
La prima leva è culturale: occorre abbandonare una visione burocratica della compliance e adottare un approccio orientato all’utente. L’informativa non deve essere un documento difensivo, ma uno strumento di comunicazione più simile a una “carta dei servizi” che l’azienda dovrebbe sfoggiare con orgoglio per rendere noto il suo impegno nel rispettare la privacy dei propri clienti.
In questa prospettiva, l’elaborazione di una privacy policy ben fatta deve essere affidata a un giurista che, oltre ad essere ferrato nella normativa, abbia anche spiccate capacità comunicative e lessicali.
Buone pratiche operative per informative più chiare
Dal punto di vista operativo, alcune buone pratiche possono fare la differenza sono le seguenti:
Sintesi, linguaggio e visualizzazione
• Sintesi e struttura: utilizzare livelli informativi, con una prima sintesi chiara e approfondimenti accessibili tramite link.
• Linguaggio semplice: evitare il legalese e privilegiare frasi brevi, esempi concreti e terminologia comprensibile.
• Visualizzazione: integrare icone, infografiche e schemi per facilitare la lettura.
Trasparenza, esperienza utente e consenso
• Trasparenza reale: evidenziare in modo chiaro gli aspetti più rilevanti per l’utente, come la condivisione con terze parti o finalità di marketing.
• User experience: progettare l’informativa come parte integrante dell’esperienza utente, non come un ostacolo da superare.
• Non ricorrere a sotterfugi per il solo scopo di persuadere l’interessato a dare un consenso in realtà non consapevole.
Test di comprensione e rischi reputazionali
Per fugare ogni dubbio, la riprova empirica per essere certi che un’informativa rispecchi realmente i requisiti del GDPR è quella di sottoporla a un campione di diretti interessati a cui deve essere rivolto il testo, chiedendo loro se lo comprendono bene, oppure se necessitano di alcuni chiarimenti.
Inoltre, è fondamentale contrastare pratiche scorrette come i cosiddetti “dark pattern”, e la “privacy fatigue”, utilizzate da molte piattaforme che mirano solo a estorcere consensi agli utenti e indurli ad accettare passivamente policy che celano cavilli legali studiati ad arte per legittimare il massimo sfruttamento dei dati personali, ignorando però che tale approccio comporta in realtà un clamoroso effetto boomerang che mina la fiducia degli stessi utenti ed espone alle sanzioni delle autorità.
Infatti, queste pratiche sono sempre più nel mirino delle autorità di controllo e rischiano di compromettere seriamente la reputazione aziendale.
La trasparenza delle informative privacy misura la vera compliance
Per molti anni è stato affermato che il GDPR non è solo un insieme di obblighi da rispettare, ma rappresenta piuttosto un’opportunità, ma sono ancora pochissime le aziende che hanno saputo coglierla, trasformando la protezione dei dati da costo a leva strategica.
Occorre quindi tenere presente che la vera compliance non si misura sulla lunghezza delle informative, ma sulla loro capacità di essere comprese. E senza chiarezza e trasparenza non può esserci né compliance né fiducia, fattori indispensabili per rimanere competitivi nel mercato digitale.










