C’è un convitato di pietra nella commentatissima sentenza della corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla causa C‑413/23[1] che ha visto contrapposti il Garante europeo della protezione dei dati e il Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU) sulla natura personale o anonima dei dati che quest’ultimo soggetto trasferiva a una società di consulenza per lo svolgimento di alcune analisi. Questo convitato di pietra è il concetto di dato pseudonimizzato, una nozione che ricorre molto spesso nella sentenza (17 volte!) ma che non è mai presente nel GDPR.
dato pseudonimizzato
Dato personale o no? La sfida tecnica che il GDPR non spiega
La sentenza Ue C-413/23 rimette al centro il concetto di pseudonimizzazione, assente nel GDPR come “dato” ma cruciale come processo. Cosa significa per chi invia, per chi riceve e per i passaggi tecnici necessari a evitare re-identificazioni
Funzionario del Garante per la protezione dei dati personali, Titolare dell’insegnamento di intelligenza artificiale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli

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