La recente decisione della Commissione europea di irrogare a X, la piattaforma di proprietà di Elon Musk, una sanzione di 120 milioni di euro per violazioni sistemiche del Digital Services Act segna senza dubbio un passaggio cruciale nel confronto tra autorità pubblica e potere tecnologico privato. La conferma è chiara nello scontro che è seguito tra Musk, presidente Usa Trump da una parte e commissione Ue dall’altra.
“L’UE è il quarto Reich”, ha detto Musk. “L’Europa va nella direzione sbagliata”, ha aggiunto Trump.
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La sanzione della Commissione Ue a X di Musk
Il provvedimento, adottato a seguito di un’indagine che ha evidenziato carenze nella rimozione di contenuti illegali, opacità algoritmica, inadempienze negli obblighi di trasparenza e mancata cooperazione con i meccanismi di supervisione previsti dal diritto europeo, ha condotto la piattaforma non solo a contestare apertamente la legittimità della sanzione, ma persino a chiudere l’account pubblicitario istituzionale della Commissione.
Accusando Bruxelles di aver sfruttato un presunto exploit del sistema interno per amplificare un contenuto, X ha trasformato l’enforcement in uno scontro politico-simbolico. È proprio in questo scenario, carico di tensione regolatoria e simbolica, che la vicenda si staglia come caso paradigmatico della trasformazione in corso nei rapporti tra potere pubblico e potere tecnologico, rivelando non soltanto la natura prescrittiva del Digital Services Act, ma anche il suo valore istituzionale nel processo di ridefinizione dell’ordine digitale globale.
Non a caso, la decisione del 5 dicembre non può essere letta solo come una mera reazione sanzionatoria a condotte difformi. Essa si configura anche come un atto di riaffermazione della sovranità giuridica europea e come manifestazione formale della capacità dell’Unione di assumere il ruolo di architetto regolatorio dell’ecosistema digitale contemporaneo.
La vicenda, nella sua sostanza, si traduce in un confronto istituzionale che oltrepassa il piano del contenzioso amministrativo, poiché ciò che viene in gioco non è semplicemente la conformità di un singolo servizio digitale, ma l’affermazione del principio secondo cui lo spazio online costituisce un ambiente normato, sottratto alla discrezionalità aziendale e impermeabile a modelli di governance fondati sulla disintermediazione tecnologica.
Sanzione UE a X: i tre punti chiavi contestati
Design ingannevole del “segno di spunta blu” di X
L’uso del “segno di spunta blu” da parte di X per gli “account verificati” inganna gli utenti. Ciò viola l’obbligo previsto dal DSA per le piattaforme online di vietare pratiche di design ingannevoli sui propri servizi. Su X, chiunque può pagare per ottenere lo status di “verificato” senza che l’azienda verifichi in modo significativo chi c’è dietro l’account, rendendo difficile per gli utenti giudicare l’autenticità degli account e dei contenuti con cui interagiscono. Questo inganno espone gli utenti a truffe, tra cui frodi di sostituzione di identità, nonché ad altre forme di manipolazione da parte di soggetti malintenzionati. Sebbene il DSA non imponga la verifica degli utenti, vieta chiaramente alle piattaforme online di affermare falsamente che gli utenti sono stati verificati, quando tale verifica non ha avuto luogo.
Mancanza di trasparenza dell’archivio degli annunci pubblicitari di X
L’archivio degli annunci pubblicitari di X non soddisfa i requisiti di trasparenza e accessibilità del DSA. Gli archivi di annunci pubblicitari accessibili e ricercabili sono fondamentali per i ricercatori e la società civile per individuare truffe, campagne di minacce ibride, operazioni di informazione coordinate e annunci pubblicitari falsi.
X incorpora caratteristiche di progettazione e barriere di accesso, come ritardi eccessivi nell’elaborazione, che compromettono lo scopo degli archivi pubblicitari. L’archivio pubblicitario di X manca inoltre di informazioni fondamentali, come il contenuto e l’argomento dell’annuncio pubblicitario, nonché l’entità giuridica che lo paga. Ciò impedisce ai ricercatori e al pubblico di esaminare in modo indipendente i potenziali rischi della pubblicità online.
Mancato accesso dei ricercatori ai dati pubblici
X non adempie agli obblighi previsti dal DSA di fornire ai ricercatori l’accesso ai dati pubblici della piattaforma. Ad esempio, i termini di servizio di X vietano ai ricercatori idonei di accedere in modo indipendente ai suoi dati pubblici, anche attraverso lo scraping. Inoltre, le procedure di X per l’accesso dei ricercatori ai dati pubblici impongono barriere inutili, compromettendo di fatto la ricerca su diversi rischi sistemici nell’Unione europea.
L’ammenda inflitta oggi è stata calcolata tenendo conto della natura di tali violazioni, della loro gravità in termini di utenti dell’UE interessati e della loro durata.
Si tratta della prima decisione di non conformità ai sensi del DSA.
Digital Services Act e il nuovo equilibrio tra poteri
In questo senso, il caso rappresenta la prima e concreta dimostrazione della capacità del Digital Services Act, nella sua applicazione verso una Very Large Online Platform, di trasformare principi cardine quali trasparenza, proporzionalità e accountability algoritmica in obblighi giuridicamente vincolanti.
Tali obblighi incidono sulle condotte di attori globali che, negli ultimi due decenni, hanno agito come poteri extra-ordinamentali, definendo unilateralmente le dinamiche di accesso e diffusione dell’informazione pubblica. La sanzione a X mostra oggi più che mai quanto il modello europeo non si limiti a regolamentare, ma intervenga a riequilibrare i rapporti di forza tra piattaforme e istituzioni.
In questo quadro, l’Unione impone una cornice giuridica che restituisce allo Stato e alla sfera pubblica la capacità di orientare l’ordine informativo, limitando l’idea che la governance del discorso online possa essere lasciata alla sola discrezionalità delle piattaforme.
L’Europa come potenza normativa nel cyberspazio
Sotto il profilo geopolitico, la portata della decisione si rivela ancora più significativa. L’intervento dell’Unione Europea si inserisce in un contesto internazionale caratterizzato da una crescente competizione normativa, in cui la regolazione del digitale diviene il terreno su cui si misura la capacità degli attori statali e sovranazionali di esercitare influenza sistemica.
Ecco perché il Digital Services Act diventa un vero e proprio dispositivo di potere, che ambisce a definire gli standard globali della governance algoritmica. Proprio il caso X rappresenta il primo banco di prova della sua forza proiettiva: nel momento in cui Bruxelles censura la condotta di una delle piattaforme più incisive nella plasmatura dell’opinione pubblica mondiale, invia un messaggio che trascende i confini europei.
Il cyberspazio non è più concepito come uno spazio extraterritoriale sottratto alla giurisdizione, e la libertà d’azione delle Big Tech incontra limiti non più negoziabili. Tale orientamento, osservato con attenzione da altre democrazie regolatorie emergenti, contribuisce a consolidare l’immagine dell’UE come potenza normativa in grado di incidere sugli equilibri globali attraverso la produzione di standard giuridici.
Gli obblighi del Digital Services Act e le violazioni contestate a X
L’impianto accusatorio avanzato dalla Commissione si fonda su un corpus probatorio che evidenzia un’inosservanza sistemica degli obblighi posti dal Digital Services Act, in particolare con riferimento alla mancata rimozione di contenuti illegali, alla persistente opacità nell’architettura algoritmica e al rifiuto di garantire l’accesso ai dati richiesti dalle autorità di supervisione e dai ricercatori indipendenti.
Le scelte di governance adottate da X, ispirate a un modello di autosufficienza operativa e orientate alla riduzione delle strutture di moderazione, alla deregolamentazione dei meccanismi di verifica e all’allentamento delle misure di mitigazione dei rischi sistemici, hanno prodotto un evidente indebolimento delle barriere di tutela dell’ecosistema informativo.
Ciò ha avuto effetti distorsivi particolarmente visibili, ad esempio, nel contesto delle elezioni europee del 2024 e nelle crisi internazionali più recenti. In tali frangenti, la piattaforma ha amplificato contenuti manipolativi, deepfake e campagne coordinate di interferenza, assumendo il ruolo di vettore privilegiato di destabilizzazione informativa.
Ecco quindi il motivo che ha spinto l’Unione Europea a richiamare la piattaforma alla responsabilità sistemica che deriva dalla sua funzione infrastrutturale nella sfera pubblica contemporanea, superando la logica di una mera sanzione tecnica per approdare a una risposta di respiro istituzionale.
Carenze di moderazione e opacità algoritmica
Un nodo centrale riguarda il combinato disposto tra riduzione della moderazione e opacità algoritmica. Il venir meno di adeguati presìdi di controllo sui contenuti, unito alla mancata trasparenza sui criteri di amplificazione, espone gli utenti a un flusso informativo vulnerabile a manipolazioni, campagne coordinate e disinformazione mirata.
Esempi segnalati pubblicamente dall’UE
- Post che incitano alla violenza contro i migranti sulla scia degli incidenti alle frontiere dell’UE, che si sono diffusi su X per giorni senza che venisse intrapresa alcuna azione.
- Immagini neonaziste e narrazioni sul “genocidio bianco” amplificate dai consigli algoritmici.
- Massiccio aumento dei discorsi di incitamento all’odio antisemita e islamofobo dopo il conflitto tra Hamas e Israele, il più alto tra tutte le principali piattaforme durante lo stress test dell’UE.
- Utenti verificati (a pagamento) che pubblicano inviti espliciti a “ripulire l’Europa” o “eliminare i musulmani” senza alcuna moderazione.
In questo scenario, il Digital Services Act non chiede soltanto un incremento della trasparenza formale, ma impone obblighi positivi di valutazione e mitigazione dei rischi sistemici, riducendo gli spazi di discrezionalità aziendale nella gestione dell’informazione.
Deepfake, interferenze e rischi sistemici per la democrazia
L’amplificazione di deepfake e campagne di interferenza elettorale evidenzia come le piattaforme possano incidere su processi democratici e dinamiche geopolitiche. Per questo, l’atto di enforcement della Commissione assume anche il significato di una misura di sicurezza normativa, concepita per proteggere l’integrità dello spazio digitale come ambiente essenziale alla formazione della volontà democratica.
Digital Services Act, sovranità multilivello e reazioni delle piattaforme
In questa prospettiva, l’atto di enforcement assume la natura di un intervento volto a ristabilire l’equilibrio tra autonomia tecnologica privata e presidio democratico dell’informazione. La scelta dell’Unione di intervenire ha una ratio chiara e necessaria: preservare l’integrità dello spazio digitale come ambiente decisivo per il processo decisionale collettivo.
La vicenda dimostra, ancora una volta, come la governance delle piattaforme non sia più questione di mera conformità amministrativa, ma elemento centrale di una più ampia architettura di sicurezza normativa, in cui il diritto è chiamato a confrontarsi con attori dotati della capacità di incidere su fenomeni informativi transfrontalieri e potenzialmente destabilizzanti.
Inoltre, l’effetto extraterritoriale del Digital Services Act, reso evidente dalla sua applicazione in questo caso emblematico, suggerisce che il diritto europeo operi come modello di disciplina dei rischi sistemici digitali, suscettibile di influenzare ordinamenti che osservano con attenzione la traiettoria normativa tracciata da Bruxelles.
In tale quadro, la decisione contro X si configura come precedente destinato a orientare la grammatica regolatoria globale, delineando una concezione del cyberspazio come dominio giuridicamente strutturato, non più assimilabile a un territorio privo di regole.
Essa sancisce il principio secondo cui l’esercizio del potere tecnologico non può tradursi in immunità regolatoria e che la gestione dei flussi informativi, la loro amplificazione e la loro manipolazione rientrano a pieno titolo tra le materie soggette alla giurisdizione pubblica.
Le reazioni di Musk, che evocano l’abolizione dell’Unione e la restituzione della sovranità esclusiva agli Stati membri, evidenziano da un lato un’incomprensione della natura multilivello della sovranità europea e, dall’altro, la difficoltà di accettare un modello normativo che vincoli il potere di attori privati capaci di incidere sull’opinione pubblica globale.
L’episodio conferma così un ulteriore passaggio fondamentale: la sovranità, nel XXI secolo, non si gioca più unicamente sul controllo territoriale, ma sulla capacità di regolare le infrastrutture comunicative e gli algoritmi che plasmano l’accesso alla conoscenza e il discorso pubblico.
Quale futuro per l’ordine informativo internazionale
Il significato ultimo di questa vicenda risiede nella tensione strutturale tra regolazione democratica e potere tecnologico privato. Si tratta di una tensione che non si esaurisce nella dialettica tra Bruxelles ed Elon Musk, ma che riverbera sull’intero ecosistema geopolitico digitale.
La multa di 120 milioni di euro, lungi dal rappresentare un esito conclusivo, inaugura un ciclo nuovo e profondamente rappresentativo dell’epoca: il ciclo in cui l’Unione Europea, consapevole della propria identità normativa, si erge ad arbitro globale della governance digitale, imponendo limiti che non si riducono al caso specifico ma tracciano un paradigma destinato a proiettarsi ben oltre il perimetro dell’Unione.
Le piattaforme, per anni percepite come attori incontestabili dotati di una sovranità di fatto sull’informazione, scoprono ora che l’ordinamento può esercitare una forza vincolante capace di intaccare il loro potere infrastrutturale. La stagione delle autoproclamazioni libertarie cede il passo a un diritto che non chiede più soltanto trasparenza, ma pretende responsabilità sistemica e accountability globale.
In questa dialettica si gioca il futuro stesso dell’ordine informativo internazionale, perché ciò che oggi accade a X non riguarda più solo una sanzione, ma la ridefinizione dei rapporti di forza tra Stati, piattaforme e società, in un contesto in cui la dimensione digitale è già il terreno privilegiato delle competizioni geopolitiche.
Resta allora da chiedersi quale direzione assumerà questa nuova architettura normativa: saprà l’Europa mantenere il proprio ruolo di potenza regolatoria in un mondo in cui le piattaforme aspirano a un’autonomia quasi statuale? Le altre giurisdizioni adotteranno il modello europeo, contribuendo a una convergenza regolatoria globale, oppure assisteremo alla frammentazione dell’ordine digitale in aree normative concorrenti?
E ancora: le piattaforme accetteranno di essere integrate entro limiti pubblici o reagiranno rivendicando nuove forme di sovranità tecnologica? Interrogativi che non rappresentano un mero esercizio speculativo, ma il cuore della trasformazione in atto.
È per questo che la sanzione comminata a X non può essere letta come un epilogo, bensì come l’inizio di un nuovo ordine digitale, in cui non sarà più la piattaforma a dettare le regole, ma il diritto a tornare a definire, nel contesto globale, i limiti della piattaforma e la misura del potere che le sarà concesso esercitare.














