l'analisi

Trasferimento dati Usa-Ue, le riserve dell’EDPB sul nuovo accordo: nodi e prossimi step

Nel suo parere, non vincolante, ma di estrema importanza, l’EDPB accoglie i miglioramenti nel testo di accordo, ma esprime numerose e incisive critiche chiedendo ulteriori correzioni e la riapertura dei negoziati con gli USA, nonché di programmare una “revisione” della decisione di adeguatezza ogni tre anni. Ecco perché

Pubblicato il 02 Mar 2023

Riccardo Berti

Avvocato e DPO in Verona

Franco Zumerle

Avvocato Coordinatore Commissione Informatica Ordine Avv. Verona

É del 28 febbraio il parere con cui lo European Data Protection Board (organismo che riunisce i garanti UE) ha accolto positivamente il nuovo accordo fra USA e UE che sarà alla base della futura decisione di adeguatezza degli Stati Uniti in relazione al trasferimento di dati personali lungo l’asse dell’Atlantico.

Il parere EDPB presenta però alcune sostanziali riserve e richieste di interventi migliorativi sul Data Privacy Framework a cui stanno lavorando l’Unione e gli USA.

Trasferimento dati Ue-USA: prove tecniche di un accordo

Lo scenario

Facciamo subito ordine fra i termini: da un lato abbiamo l’EU-US Data Privacy Framework (DPF), ovvero l’accordo internazionale fra Unione Europea e Stati Uniti per garantire, da parte di questi, un livello di tutela adeguato rispetto al GDPR nostrano, dall’altro lato abbiamo la decisione di adeguatezza (di cui la Commissione Europea ha pubblicato una bozza lo scorso dicembre) che è un atto della Commissione Europea con cui, preso atto degli accordi in seno al Data Privacy Framework, si “certifica” ai sensi dell’art. 45 GDPR che il paese terzo oggetto della decisione (nella fattispecie gli USA) garantisce un livello di protezione adeguato rispetto al GDPR.

Una volta che la decisione di adeguatezza sarà adottata, ad essere “certificati” come adeguati rispetto agli standard GDPR non saranno però in generale tutti i titolari o responsabili del trattamento basati negli Stati Uniti (come accadrebbe se ad essere valutata adeguata rispetto al GDPR fosse una legge federale), bensì (similmente a come accadeva con i precedenti accordi Safe Harbor e Privacy Shield) solo i soggetti che aderiranno ai principi DPF (le cosiddette DPF Organisations) saranno coperte dalla decisione di adeguatezza.

Ad oggi il Data Privacy Framework è ormai “completo”, tanto che la Commissione ha stilato sulla base degli accordi raggiunti una bozza di decisione di adeguatezza.

L’EDPB è chiamata però, ai sensi dell’articolo 70 GDPR, ad esprimersi con un parere circa il livello di adeguatezza del paese terzo, prima di dar corso alla decisione definitiva, e con il proprio parere quindi l’EDPB può non solo censurare la bozza di decisione di adeguatezza promossa dalla Commissione, ma anche rimettere in discussione i contenuti dell’EU-US Data Privacy Framework, chiedendone la rivisitazione.

The new transatlantic data privacy framework: What is it, and will it last?

The new transatlantic data privacy framework: What is it, and will it last?

Guarda questo video su YouTube

Il parere dell’EDPB, pur non vincolante, è comunque di estrema importanza se solo si pensa che poi le singole autorità garanti che compongono il gruppo europeo saranno chiamate a fare applicazione ed interpretazione su base quotidiana della decisione e costituiranno il filtro precedente l’eventuale valutazione giudiziale dell’accordo.

Gli aspetti positivi del Data Privacy Framework

L’EDPB innanzitutto accoglie con favore miglioramenti sostanziali rispetto al regime previgente (di cui al Safe Harbor prima ed al Privacy Shield poi, entrambi posti nel nulla dalla Corte di Giustizia UE) come l’introduzione di requisiti che riprendono i principi di necessità e proporzionalità anche nel caso di raccolta di dati da parte dell’intelligence statunitense.

In particolare, il framework è stato accompagnato da un ordine esecutivo del Presidente Biden dello scorso 7 ottobre in tema di salvaguardie nell’attività di intelligence, cui ha fatto seguito un secondo ordine esecutivo del dicembre scorso sempre in tema di intelligence (US Executive Order 14086). Tali ordini hanno posto dei limiti all’ordine esecutivo 12333 (emesso da Reagan nel 1981) aumentando le tutele nel caso di accesso ai dati da parte dei servizi di intelligence statunitensi e adottando un approccio più garantista, più in linea, anche nel lessico, con quello di cui al GDPR.

Altro parere positivo da parte dell’EDPB riguarda il nuovo meccanismo di ricorso per gli interessati dell’UE, istituito con la “Attorney General Regulation” che disciplina la cosiddetta “Data Protection Review Court”.

L’istituzione di questa “Corte” rappresenta infatti un significativo miglioramento rispetto al meccanismo (censurato dalla CGUE nella sentenza Schrems II) dell’Ombudsperson previsto nel Privacy Shield.

Va però anche evidenziato che non si tratta di una vera e propria “Corte”, ma piuttosto di un organismo interno in seno all’ufficio dell’Attorney General, che provvede a nominarne i componenti.

Inoltre, la Data Protection Review Court è accessibile solo dopo un ricorso svolto avanti ad un organo interno all’Ufficio per le Libertà Civili in seno al direttorato della National Intelligence.

Altri segnali incoraggianti, valorizzati nel parere dell’EDPB, sono quelli relativi all’evoluzione normativa nei singoli stati USA in tema di protezione dei dati personali (il parere cita le discipline introdotte in California, Colorado, Connecticut, Virginia e Utah) nonché quelli relativi agli sforzi per raggiungere una stesura condivisa a livello federale dell’”American Data Privacy and Protection Act” (ad oggi ancora una bozza, pur con appoggi bipartisan).

Le critiche al Data Privacy Framework

Chiuso l’elenco delle note obiettivamente positive del DPF e degli atti che l’hanno implementato, che costituiscono una chiara evoluzione migliorativa rispetto al quadro del Privacy Shield ed anzi intervengono proprio su quegli aspetti censurati dalla corte di Giustizia UE nella sentenza Schrems II, andando a correggere le più gravi carenze dell’assetto normativo precedente, rimane la domanda: il nuovo framework è sufficiente a garantire un livello di tutela “essenzialmente equivalente” rispetto a quello garantito dal GDPR?

Sul punto l’EDPB introduce una serie di ragionate critiche e perplessità sull’esito degli sforzi concertati dagli USA.

Allo stesso tempo esprime perplessità e chiede chiarimenti su diversi punti. Questi riguardano, in particolare, determinati diritti degli interessati, i trasferimenti successivi, la portata delle esenzioni, la raccolta temporanea di dati in blocco e il funzionamento pratico del meccanismo di ricorso.

Quanto ai diritti degli interessati l’EDPB si concentra su diritto di accesso, rettifica, cancellazione ed opposizione. L’EDPB in particolare critica la formulazione relativa al diritto di accesso nel DPF in quanto ricalca quella di cui al Privacy Shield, non allineata con il GDPR (ad esempio il framework non consente l’accesso a dati pubblicamente accessibili, sebbene il GDPR, al contrario, non limiti l’accesso in questi casi).

Quanto al diritto di opposizione, l’EDPB critica il fatto che il suo omologo statunitense (Choice principle) non precisa le modalità con cui tale diritto può essere esercitato, salvo il caso delle comunicazioni di marketing.

Riguardo ai trasferimenti successivi, il gruppo europeo dei garanti solleva una questione davvero rilevante ovvero l’assenza, nel framework USA-UE, di un principio per cui il soggetto statunitense che tratta i dati provenienti dall’UE non può trasferirli ad altri soggetti salvo questi ultimi non garantiscano un livello di protezione di livello pari a quello garantito dall’originario destinatario dei dati (inoltre va rimarcato che il trasferimento successivo può avvenire solo se questo trova giustificazione nell’informativa originariamente fornita all’interessato).

Questo principio comporta una necessaria “continuità” del livello di protezione adeguato ed equivalente a quello garantito dal GDPR, continuità che per il gruppo dei garanti è essenziale al fine di poter “promuovere” il DPF.

Quanto alla portata delle esenzioni, la disciplina del DPF prevede che l’adesione ai principi che lo compongono possa essere limitata (1) nella misura necessaria ad eseguire un ordine giudiziale, a garantire l’interesse pubblico, a consentire l’applicazione della legge, a garantire il rispetto di requisiti di sicurezza nazionale e (2) secondo la legge, un ordine giudiziale od un regolamento governativo che crea autorizzazioni esplicite (alla limitazione di applicazione del DPF), qualora la DPF Organisation interessata dimostri che la mancata applicazione dei principi DPF è limitata a quanto necessario per il rispetto degli interessi legittimi portati dalle autorizzazioni emesse.

La critica dell’EDPB riguarda il fatto che in questo modo si aprono spiragli per una sostanziale e significativa disapplicazione del framework (e quindi per applicare un livello di tutela inferiore rispetto al GDPR) senza che siano previsti idonee salvaguardie e senza che sia possibile predeterminare i casi in cui queste eccezioni si applicheranno, creando così una grave falla nell’architettura di cui al DPF.

Venendo invece alla raccolta temporanea di dati in blocco (altro elemento valorizzato negativamente dalla Corte di Giustizia nella sentenza Schrems II), l’EDPB pur riconoscendo che il nuovo assetto è migliorativo rispetto a quello del Privacy Shield, critica il fatto che l’elenco dei casi in cui è possibile una raccolta di dati in blocco è ancora ampio, non precisamente definito (nonché estensibile con provvedimento del Presidente USA).

Quanto al funzionamento pratico del meccanismo di ricorso di nuovo l’EDPB, pur riconoscendo un miglioramento rispetto al quadro del Privacy Shield, si domanda se la “Data Protection Review Court” sia un organismo in grado di soddisfare i criteri imposti dal GDPR e dalla sentenza Schrems II, ovvero consenta ad un cittadino europeo di far valere i propri diritti avanti ad un tribunale indipendente ed imparziale.

In questo senso la DPRC, pur indipendente, è comunque un organo interno al Dipartimento di Giustizia (e quindi all’esecutivo USA, ovvero il soggetto che in molti casi potrebbe essere, con le proprie attività di intelligence, la causa dell’illecita comunicazione dei dati personali di cittadini europei).

Interessante è poi la critica dell’EDPB con riguardo all’assenza di disposizioni specifiche in tema di decisioni automatizzate. La tutela offerta dall’art. 22 GDPR non è infatti replicata nel DPF. Sul punto la Commissione ha difeso la scelta statunitense affermando che i dati trasferiti in USA nella stragrande maggioranza dei casi saranno raccolti da titolari stabiliti nell’Unione e che quindi una normativa in tema di decisioni automatizzate sarebbe suscettibile di applicazione pressoché nulla.

Quel che preoccupa l’EDPB è però la continua e repentina evoluzione nel settore delle decisioni automatizzate e della profilazione, che potrebbero rendere invece assai frequente, in un futuro prossimo, un trattamento dati automatizzato da parte dei destinatari dei dati di cittadini europei stabiliti in USA.

Ulteriore critica dell’EDPB è quella relativa al mancato integrale coordinamento dell’ordine esecutivo 14086 (in tema di attività di intelligence) di modo che questo sia implementato in maniera uniforme da tutte le agenzie di intelligence statunitensi.

Infine l’EDPB critica il lessico del DPF, che nel suo mancato coordinamento con la disciplina GDPR (coordinamento che secondo l’EDPB non deve essere necessariamente formale, ma deve sicuramente essere sostanziale, consentendo di modulare la tutela alle varie figure di soggetti che trattano i dati), secondo l’EDPB il riflesso più problematico di questo mancato coordinamento riguarda la posizione dei responsabili del trattamento (situazione frequentissima nel trasferimento dati fra UE ed USA), che non sono destinatari di norme di dettaglio nel DPF e che quindi si trovano (formalmente) a dover rispettare norme che non sono loro applicabili in quanto “pensate” per un titolare del trattamento, con tutte le conseguenti difficoltà in termini applicativi.

Pizzetti: “Troppo debole lo schema Ue per trasferimento dati verso gli Usa, cruciale il parere EDPB”

Prospettive future

Le critiche dell’EDPB sono numerose ed incisive ed impongono non solo una revisione della bozza di decisione di adeguatezza, bensì la riapertura dei negoziati con gli USA (in parte già tradotti in ordini esecutivi) al fine di adeguare il Data Privacy Framework a una serie di requisiti di sostanza e che potrebbero incidere sulla sopravvivenza di questa nuova decisione di adeguatezza.

La Commissione dal canto suo sembra invece più sensibile alle istanze politiche di riavvicinamento con gli USA che alle correzioni richieste dall’EDPB, il rischio quindi è quello che, nella corsa all’approvazione della decisione di adeguatezza, si trascurino norme essenziali per consentire che il sistema del DPF garantisca ai cittadini UE quel livello equivalente di tutela richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza.

Non va infatti dimenticato che il sistema di cui al DPF è “debole” in partenza perché non si basa su una normativa applicabile in entrambi gli ordinamenti coinvolti, bensì di norme ad hoc destinate ai cittadini europei che si innestano, come un corpo estraneo, sulla disciplina statunitense.

Proprio per questo motivo il framework non garantisce tutti i trasferimenti dati negli USA, bensì solo quelli verso le cosiddette DPF Organisations, ovvero le compagnie USA che aderiscono al framework, con ciò aggiungendo un ulteriore elemento di debolezza al quadro, in quanto di fatto l’”adesione” al DPF è subordinata ad una semplice autocertificazione da parte delle compagnie USA, senza alcun controllo “a monte”.

Proprio per queste fragilità intrinseche sarà importante che la Commissione valuti con attenzione le proposte dell’EDPB e cerchi di implementarle nel DPF al fine di ottenere (finalmente) una decisione di adeguatezza esente da critiche sostanziali.

Sul punto quel che è forse più interessante è l’approccio lungimirante dell’EDPB, riassunto nella posizione espressa dal suo presidente, Andrea Jelinek, che ha proposto di programmare una “revisione” della decisione di adeguatezza ogni tre anni, per garantirne l’attualità.

Questo aspetto, unito al fatto che l’EDPB nel proprio parere sottolinea l’importanza di un’efficace supervisione e applicazione del DPF nel tempo, saranno in effetti cardinali nel determinare il successo o meno della nuova decisione di adeguatezza della Commissione, che rischia altrimenti di venir falcidiata (per la terza volta) in sede giudiziale.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3