Il 22 gennaio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) n. 40/2025 “Packaging and Packaging Waste Regulation” (PPWR), che introduce un quadro normativo armonizzato per rafforzare sostenibilità, riutilizzo e riciclabilità degli imballaggi lungo l’intero ciclo di vita, dalla progettazione alla gestione del fine vita.
Il Regolamento prevede un’applicazione progressiva delle disposizioni, con tempi di adeguamento differenziati per le imprese, esentando dagli obblighi le sole microimprese, ossia le realtà con meno di 10 dipendenti e fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Gli obiettivi principali riguardano la riduzione della produzione di imballaggi e dei relativi rifiuti, attraverso la limitazione degli imballaggi superflui e la promozione di sistemi di riutilizzo e ricarica. Parallelamente, il Regolamento impone che tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo siano progettati per essere effettivamente riciclabili in modo efficiente ed economicamente sostenibile, incentivando anche l’utilizzo di plastica riciclata e lo sviluppo del mercato delle cd. “materie prime seconde”, ottenute dal recupero o dalla rigenerazione di scarti e rifiuti industriali, in un’ottica di economia circolare.
Infine, viene rafforzata la trasparenza per consumatori e operatori mediante l’introduzione di un sistema europeo di etichettatura armonizzata e strumenti digitali di identificazione dei materiali, con l’obiettivo di semplificare la raccolta differenziata e migliorare la tracciabilità delle componenti degli imballaggi.
Indice degli argomenti
Regolamento PPWR imballaggi: ambito di applicazione e obblighi
L’ambito di applicazione del Regolamento è ampio e riguarda sia gli imballaggi immessi sul mercato sia i rifiuti che ne derivano, indipendentemente dal materiale, dal settore di utilizzo o dal contesto di provenienza.
In particolare, il Regolamento si applica:
- a tutti gli imballaggi, con alcune eccezioni relative a specifici prodotti, indipendentemente dal materiale utilizzato e dal contesto in cui sono utilizzati;
- a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto da cui provengono (industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici);
- a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, senza necessità di recepimento.
Nel dettaglio, il Regolamento prevede nuovi obblighi e scadenze, che possono essere suddivisi in macro aree, che tengono conto dell’intero ciclo di vita degli imballaggi:
Presenza di sostanze chimiche negli imballaggi
Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con gli alimenti non potranno essere immessi sul mercato se conterranno PFAS, ossia sostanze chimiche persistenti, oltre i limiti previsti dall’articolo 5 del Regolamento, secondo concentrazioni che variano se riferite al singolo composto o all’insieme dei PFAS. In alcuni casi, inoltre, le imprese potranno essere onerate di fornire prove di conformità.
Riciclabilità degli imballaggi
Entro il 1° gennaio 2030 tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili e rispettare specifiche categorie di prestazione: categoria A ≥ 95%, categoria B ≥ 80% e categoria C ≥ 70%.
Successivamente, entro il 1° gennaio 2035, sarà necessario garantire la raccolta differenziata, la selezione e il riciclo su scala estesa. Infine, entro il 2038, gli imballaggi dovranno appartenere esclusivamente alle categorie di prestazione A o B.
Entro il 1° gennaio 2035 gli imballaggi dovranno inoltre essere raccolti separatamente, selezionati e riciclati su larga scala.
Entro il 2038 tutti gli imballaggi dovranno rientrare esclusivamente nelle categorie di prestazione A o B.
Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica
A partire dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi in plastica dovranno contenere percentuali minime di materiale riciclato conformi ai requisiti stabiliti dall’art. 7 del Regolamento con obiettivi destinati a diventare più rigorosi entro il 2040. La disciplina introdurrà inoltre criteri specifici anche per l’impiego di materie prime di origine biologica nella produzione degli imballaggi plastici.
Compostabilità
Dal 12 febbraio 2028 determinate tipologie di imballaggi dovranno essere realizzate in modo da poter essere trattate tramite compostaggio industriale. L’obbligo interesserà, tra gli altri, filtri e bustine per tè, capsule e cialde monodose per caffè o altre bevande destinate allo smaltimento insieme al loro contenuto, nonché le etichette adesive applicate ai prodotti ortofrutticoli.
Riduzione, riuso e ricarica degli imballaggi
A partire dal 12 febbraio 2028, gli imballaggi destinati alla vendita, ad eccezione di quelli riutilizzabili, dovranno essere progettati secondo criteri di ecodesign, con l’obiettivo di limitare quanto più possibile gli spazi inutilizzati e ridurre l’impiego di materiali di riempimento quali carta, film plastici, cuscini d’aria, pluriball, schiume e polistirolo.
Dal 1° gennaio 2030 (o entro 3 anni dall’entrata in vigore del pertinente atto di esecuzione) entreranno invece in vigore regole più stringenti: gli imballaggi dovranno essere più leggeri e compatti, senza elementi inutili come doppie pareti o falsi fondi. La conformità a tali requisiti dovrà essere dimostrata con documentazione tecnica e, per imballaggi multipli, da trasporto ed e-commerce, lo spazio vuoto non potrà superare il 50%.
Imballaggi riutilizzabili
A decorrere dal 12 febbraio 2028, ristoranti e strutture alberghiere dovranno offrire ai clienti la possibilità di usare contenitori riutilizzabili per l’asporto.
Successivamente, dal 1° gennaio 2030, saranno introdotti ulteriori obblighi in materia di riutilizzo degli imballaggi, infatti, scatteranno nuovi obblighi: almeno il 10% dei prodotti dovrà essere venduto in imballaggi riutilizzabili, mentre quelli per il trasporto dovranno raggiungere il 40% nei flussi UE e il 100% a livello nazionale; inoltre, tutti gli imballaggi utilizzati nei trasferimenti tra siti produttivi dovranno essere integralmente riutilizzabili.
Solo dal 1° gennaio 2040 gli obiettivi aumenteranno ulteriormente, con quote minime di riutilizzo per imballaggi da trasporto, scatole da stoccaggio e imballi destinati a bevande fino al 70%, 25% e 40%.
Riuso e sistemi di ricarica
Dal 12 febbraio 2027 i distributori finali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering che utilizzano imballaggi da asporto dovranno adeguarsi al fine di permettere ai consumatori di utilizzare contenitori propri per l’acquisto di bevande calde, fredde e alimenti pronti.
Dal 1° gennaio 2030 i distributori finali di determinate dimensioni (superficie di vendita > a 400 m²) dovranno adibire uno spazio all’interno della propria area commerciale pari al 10% a stazioni di ricarica per prodotti alimentari e non alimentari.
Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio
Dal 1° gennaio 2030 sarà vietato l’uso di diversi imballaggi in plastica monouso. Il divieto riguarderà, tra gli altri, confezioni per frutta e verdura sotto 1,5 kg, film plastici per raggruppare bevande, contenitori monouso per cibi e bevande nel settore Ho.Re.Ca., a titolo esemplificativo e non esaustivo, bustine monodose per condimenti, bustine di zucchero, flaconcini e sacchetti per articoli da bagno.
Etichette digitali e QR code per gli imballaggi
Nel sistema attualmente vigente in Italia, l’etichettatura ambientale degli imballaggi si fonda su un impianto informativo: il produttore è tenuto a indicare il codice identificativo del materiale, secondo la Decisione 129/97/CE, e, per gli imballaggi destinati ai consumatori, anche le istruzioni utili allo smaltimento, lasciando eventuali indicazioni ulteriori – come il rinvio alle disposizioni comunali – su base facoltativa. Con il progressivo recepimento del Regolamento, il modello tradizionale di etichettatura è però destinato a evolversi in un sistema digitale e armonizzato a livello europeo. Se attualmente è consentito avvalersi di strumenti digitali per fornire le informazioni obbligatorie da indicare sull’imballaggio, a partire dal 12 agosto 2028, le informazioni ambientali stampate verranno integrate da strumenti digitali – in particolare QR code e tecnologie di marcatura elettronica – capaci di garantire una comunicazione più dettagliata e uniforme. La digitalizzazione rappresenta il vero elemento innovativo della riforma: attraverso supporti digitali sarà possibile accedere a dati sulla composizione dei materiali, sulle modalità corrette di conferimento, sul contenuto di materiale riciclato e, dal 2030, anche sulla presenza di sostanze soggette a specifici obblighi di tracciabilità. L’obiettivo perseguito dal legislatore europeo è duplice: da un lato semplificare la gestione dei rifiuti e migliorare l’efficacia della raccolta differenziata; dall’altro costruire un sistema di informazioni standardizzato, aggiornabile e interoperabile lungo l’intera filiera degli imballaggi.
Impatto pratico del Regolamento PPWR per le imprese
Le imprese dovranno ripensare la progettazione degli imballaggi riducendo materiali inutili, volumi e componenti difficili da riciclare. Sarà inoltre necessario verificare la conformità delle materie prime, con particolare attenzione a sostanze soggette a restrizioni come PFAS e metalli pesanti. Anche l’etichettatura dovrà essere adeguata a standard europei uniformi, con informazioni chiare su composizione e smaltimento. Parallelamente, verrà rafforzata la responsabilità del produttore, chiamato a organizzare in modo più preciso raccolta, recupero e tracciabilità dei materiali post-consumo. In sintesi, la sostenibilità dovrà essere integrata fin dalla fase di progettazione del packaging al momento finale di smaltimento e riciclo.












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