Nell’adunanza del 22 dicembre 2025 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’antitrust italiano, ha adottato su Whatsapp di Meta un provvedimento cautelare di importanza sistemica, per il futuro delle piattaforme e il loro rapporto con i progressi dell‘intelligenza artificiale.
La misura sospende l’efficacia di una clausola contrattuale inserita nei WhatsApp Business Solution Terms, rivolta ai cosiddetti AI Providers, con riferimento ai fornitori di chatbot e assistenti di intelligenza artificiale generalisti.
L’ordine riguarda l’immediata inibizione, per il territorio italiano, della previsione che preclude l’uso del canale WhatsApp per l’erogazione di tali servizi verso l’utenza finale. È previsto l’obbligo di relazione di ottemperanza entro quindici giorni e il richiamo al regime di penalità di mora della legge n. 287 del 1990.
Indice degli argomenti
Antitrust su Whatsapp: una clausola “tecnica” come leva regolativa del mercato
La portata della notizia risiede nella scelta di concentrare l’intervento su un elemento contrattuale apparentemente periferico.
In questa impostazione emerge una concezione avanzata dell’enforcement antitrust, attenta alla capacità regolativa degli strumenti privati e alla loro incidenza sull’accesso a infrastrutture comunicative che funzionano come luoghi di sedimentazione delle relazioni sociali, economiche e informative.
WhatsApp opera come punto di convergenza tra rete, interfaccia e abitudine: una forza attrattiva che trasferisce valore competitivo ai servizi che vi transitano e rende l’accesso al canale decisivo per mercati ad alta intensità di dati.
La dimensione normativa delle condizioni di utilizzo
La decisione afferma un principio generale: le condizioni di utilizzo di una piattaforma dominante, quando disciplinano l’accesso a un’infrastruttura relazionale essenziale, partecipano della dimensione normativa del mercato e sono soggette a scrutinio pubblico.
L’intervento cautelare esprime una visione del potere economico come potere di ordinamento delle possibilità altrui e richiama l’antitrust alla sua funzione di garante del pluralismo competitivo nei contesti in cui la tecnica privata tende a cristallizzare rapporti di forza nel tempo.
La sequenza istruttoria del procedimento A576 su Meta Whatsapp
Il procedimento presenta una struttura lineare costruita per passaggi successivi.
Nel luglio 2025 prende avvio la prima fase, centrata sull’ipotesi di abuso di posizione dominante ex articolo 102 TFUE, osservando il rapporto funzionale tra WhatsApp e Meta AI.
La preinstallazione e la collocazione privilegiata dell’assistente nell’app di messaggistica vengono lette come strumenti idonei a trasferire la forza di mercato del servizio di comunicazione verso il servizio di AI, sfruttando base utenti, frequenza d’uso e centralità quotidiana.
Nel novembre 2025 l’istruttoria si amplia alle condizioni contrattuali introdotte il 15 ottobre 2025 nei WhatsApp Business Solution Terms, con focus sulla clausola per gli “AI Providers”.
Parallelamente si avvia il coordinamento europeo, con un procedimento della Commissione sullo stesso perimetro nello Spazio Economico Europeo.
WhatsApp Business API come infrastruttura di distribuzione
L’oggetto materiale della condotta è l’accesso a WhatsApp Business Solutions, in particolare alla WhatsApp Business API.
L’API consente a soggetti terzi di interagire con utenti consumer integrando servizi automatizzati e conversazionali nel flusso ordinario delle comunicazioni personali.
L’accesso è subordinato all’accettazione dei Terms predisposti da Meta, che assumono così una funzione selettiva.
Con l’aggiornamento del 15 ottobre 2025, una clausola esclude dall’uso dell’API le tecnologie AI la cui funzionalità principale coincide con chatbot o assistenti generalisti, con effetti immediati per i nuovi richiedenti e estromissione dal 15 gennaio 2026 per gli operatori già attivi.
Il quadro cautelare: fumus e periculum
Lo standard cautelare (art. 14-bis, legge n. 287/1990) richiede fumus boni iuris e periculum in mora.
L’Autorità valuta la plausibilità giuridica dell’abuso e l’urgenza in relazione al rischio di un danno grave e irreparabile al processo concorrenziale.
Sotto il profilo metodologico, il provvedimento adotta una lettura orientata alla concorrenza dinamica, valorizzando la fase iniziale del mercato delle AI conversazionali e il ruolo del tempo nelle traiettorie di sviluppo.
Il fumus: posizione dominante e meccanismo escludente
Il fumus è ricostruito a partire dalla posizione di mercato di WhatsApp: base utenti ampia, effetti di rete intensi e costi di sostituzione elevati.
In questo contesto emerge un meccanismo escludente che combina l’uscita delle AI concorrenti con la permanenza di Meta AI e l’uso dell’infrastruttura per altri impieghi business.
La sequenza individuata è chiara: apertura iniziale → posizione privilegiata di Meta AI → chiusura programmata del mercato con unicità del fornitore dal 15 gennaio 2026.
Il periculum: apprendimento cumulativo e cristallizzazione
Il periculum è ancorato alla specificità delle AI conversazionali: memoria delle interazioni e personalizzazione rafforzano la dipendenza dell’utente nel tempo.
L’apprendimento cumulativo accresce il valore competitivo proporzionalmente a numero e continuità delle interazioni, con rischio di cristallizzazione degli equilibri e accumulo selettivo di dati difficilmente reversibili a istruttoria conclusa.
Le difese di Meta e la risposta dell’Autorità antitrust
La difesa qualifica WhatsApp come canale marginale e invoca canali alternativi, oltre a esigenze oggettive di gestione dell’infrastruttura e a una limitata incidenza quantitativa.
L’Autorità replica valorizzando proprio la fase iniziale del mercato e l’eccesso di una interdizione generalizzata, soprattutto a fronte della persistente disponibilità dell’infrastruttura per Meta AI.
Ne consegue la sospensione immediata delle condizioni del 15 ottobre 2025 per l’Italia, preservando l’accesso al canale per le AI chatbot generaliste durante l’istruttoria.
Restano fuori dalla misura i profili di integrazione di Meta AI, riservati al merito, rafforzando la funzione cautelare come tutela temporanea della contendibilità del mercato.













