L’intreccio tra intelligenza artificiale e diritto d’autore nella musica è emerso con inattesa chiarezza sul ghiaccio olimpico di Milano-Cortina 2026: prima ancora che gli atleti si esibissero, le dispute sui diritti musicali hanno già catturato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.
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Questioni di copyright a Milano-Cortina
Ancor prima di assistere alle gesta degli atleti coinvolti nelle diverse discipline del pattinaggio di figura presso l’Unipol Forum, ribattezzato per l’occasione Milano Skating Arena, il pubblico degli appassionati alla disciplina è stato, infatti, raggiunto dal rumore di controversie legate ai diritti di proprietà intellettuale in merito ai brani proposti dagli atleti quale colonna sonora della propria performance.
Il caso più eclatante si è rivelato quello dello spagnolo Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté, al quale è stata comunicata soltanto qualche giorno prima di scendere sul ghiaccio l’impossibilità di esibirsi con il medley di canzoni tratte dai film animati aventi come protagonisti i personaggi dei “minions”.
Soltanto dopo il disvelamento di tale scenario mediante i social media, nonché una conseguente mobilitazione degli utenti del web, il pattinatore ha comunicato di aver ottenuto il consenso dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale sulle quattro canzoni incluse nel medley e ha, dunque, potuto esibire la propria routine nella versione già proposta nel corso della stagione.
Tuttavia, la situazione appena descritta non è stata l’unica a coinvolgere atleti, da un lato, ed artisti, dall’altro lato. Peculiare quanto accaduto alla statunitense Amber Glenn che, prima, ha ottenuto commenti positivi da Madonna per la scelta di “Like a Prayer” ad accompagnare il proprio programma corto e, successivamente, è stata destinataria dello sconcerto del musicista Sebastian McKinnon in relazione all’utilizzo di una parte del brano “The Return” nel programma libero.
Rispetto allo stesso tema, ha generato, invece, scalpore in senso opposto l’approccio della coppia di danza sul ghiaccio portacolori della Repubblica Ceca, Katerina Mrazkova and Daniel Mrazek, i primi a danzare nella competizione olimpica su una base generata dall’Intelligenza Artificiale.
I brani nel pubblico dominio e la necessità di licenze
Il tema della potenziale violazione di diritti di proprietà intellettuale sui brani utilizzati per accompagnare le routine degli atleti impegnati nelle diverse discipline del pattinaggio si è posto soltanto nell’ultima decade. Soltanto dopo le Olimpiadi di Sochi (2014) è, infatti, entrata in vigore la modifica della norma dell’International Skating Union (ISU) che ha concesso agli atleti la possibilità di utilizzare brani con musica e parole anche nelle specialità diverse dalla danza sul ghiaccio, dove tale opzione era stata possibile sin dalla 1997-1998. Prima di tali date, nessuna tipologia di disputa avrebbe potuto sorgere, dal momento che il repertorio di musica, principalmente classica, utilizzato dagli atleti comprendeva brani ormai rientranti nel pubblico dominio.
Il sistema ClicknClear e la complessità delle licenze olimpiche
Al contrario, al fine di garantirsi i diritti di utilizzazione di brani tutelati dal diritto d’autore, è ora necessario che le squadre, secondo le raccomandazioni ISU, si rivolgano al sistema terzo ClicknClear, incaricato della negoziazione degli accordi con i titolari dei relativi diritti.
Diritto di pubblica esecuzione, broadcasting e sincronizzazione: un reticolo normativo
Il procedimento risulta complesso perché la performance prevista nel contesto dei Giochi Olimpici è da intendersi quale spettacolo live, con la conseguenza che ad essere toccati sono una serie di diritti di utilizzazione economica sull’opera creativa (il brano musicale) che si alternano e sovrappongono a seconda delle singole circostanze. A titolo di esempio, all’interno dell’ordinamento italiano il riferimento è al cosiddetto diritto di pubblica esecuzione, disciplinato dall’articolo 15 della legge n. 633/1941, ossia dalla legge sul diritto d’autore, definito come diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico, in qualunque modo, l’opera musicale, sia a titolo gratuito sia dietro corrispettivo.
Tuttavia, occorre altresì ricordare che le immagini delle gare sono altresì oggetto di ripresa e riproduzione da parte dei broadcasters ufficiali, con la conseguenza che entrano a fare parte dell’argomento anche gli omonimi diritti a cui, nell’ordinamento italiano, si fa riferimento agli articoli 13 e 16 della legge sul diritto d’autore. Infine, il brano musicale e i versi dello stesso accompagnano la performance atletica dei pattinatori sul ghiaccio, con la conseguenza che si pone, in aggiunta a quelli descritti nei precedenti paragrafi, anche il tema della disciplina dei diritti di sincronizzazione, oggetto, in Italia, del capo III della legge sul diritto d’autore.
Anche solo all’esito della breve disamina appena fornita, è immediatamente evidente come il reticolo di norme da tenere in considerazione e in conformità alle quali agire, in una prospettiva certamente transnazionale, rende lo scenario particolarmente complesso per l’atleta, per il coreografo e per i membri del team coinvolti nella scelta dei brani. Ad inserire un ulteriore elemento di difficoltà è il fatto che, spesso, i brani utilizzati dagli atleti del ghiaccio siano medley, allo scopo di evidenziare le capacità tramite una sensibile modifica dei ritmi, con una conseguente moltiplicazione delle licenze da ottenere.
Se un brano è “nello stile” di un artista, non serve la licenza?
Con specifico riferimento alla disciplina della danza sul ghiaccio occorre ricordare che, all’inizio della stagione, è la stessa ISU ad indicare il tema a cui è necessario che le coppie si attengano per il programma corto, ossia la cosiddetta “rhythm and dance”. Nella stagione 2025/2026, la scelta è caduta su “La musica, gli stili di danza e la sensazione degli anni ’90”, a cui tutte le coppie partecipanti nelle competizioni ufficiali, compresi dunque i Giochi Olimpici, si sono dovuti adattare, con la conseguente necessità di ottenere, come già menzionato, tramite ClicknClear le necessarie autorizzazioni al fine di incorporare nella propria performance le hit dell’epoca.
Per tale ragione, a titolo di esempio, la coppia di danza portacolori italiana Guignard-Fabbri è stata, addirittura, contattata dai Backstreet Boys a seguito del medley delle canzoni della band britannica utilizzato come colonna sonora del programma corto.
Il caso ceco: IA, Bon Jovi e i confini dell’opera derivata
Lo stesso, tuttavia, non si è potuto verificare con riferimento alla coppia ceca Mrázková-Mrázek, la quale ha ufficialmente indicato quale brano del medesimo programma corto, accanto a “Thunderstruck” degli AC/DC, il brano “One Two by AI (of 90s style Bon Jovi)”.
Da notare è il fatto che, nel caso non fosse stata proposta piena disclosure da parte degli atleti, non sarebbe stato semplice per chi non è un profondo conoscitore della band statunitense distinguere fra tale brano e un brano realmente appartenente al repertorio. Infatti, dal punto di vista della vocalità, il suono riprodotto dall’IA replica quasi pedissequamente il timbro di Jon Bon Jovi e, con riferimento ai versi, la porzione “Raise your hands, set the night on fire” è realmente contenuta all’interno di una canzone della band intitolata proprio “Raise your hands”, peraltro datata in una finestra temporale addirittura precedente agli anni ’90.
Da notare, inoltre, che la versione ascoltata dai presenti all’Unipol Forum non è l’unica sulla quale gli atleti cechi hanno danzato nel corso della stagione. Infatti, i versi appena menzionati non comparivano in una versione precedente del brano che, invece, si apriva con i versi “Every night we smash a Mercedes-Benz”, tratti, insieme ad altri, dal brano “You Get What You Give” dei New Radicals. Di conseguenza, in termini tecnici, non è possibile parlare di semplice stile o ispirazione nel momento in cui ci si trovi dinanzi ad un’opera che incorpora parte di un’opera originale. Ad essere generosi con l’ampiezza della definizione, si tratterebbe di un’opera derivata che, sebbene risulti tutelata in se stessa dal diritto d’autore, allo stesso tempo non può originare una violazione dei diritti dell’autore dell’opera originaria.
Come, a titolo di esempio, disciplinato dall’articolo 4 della legge italiana sul diritto d’autore, le elaborazioni di carattere creativo dell’opera originaria, quali le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale della stessa, nonché i suoi adattamenti, sono da tutelare senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria. Quale impatto è applicato a tali circostanze da parte dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale?
Come la decisione in GEMA v. OpenAI può cambiare gli equilibri
Soltanto qualche mese fa, proprio sul territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea, è stata emessa una decisione che, con tutta probabilità, costituirà il cardine della giurisprudenza attualmente in costruzione con riferimento al tema del complesso equilibrio fra i diritti degli autori, sia rispetto alle musiche sia rispetto ai versi delle canzoni, e le attività di training di sistemi di Intelligenza Artificiale.
Nel caso 42 O 14139/24, il Tribunale Regionale di Monaco di Baviera ha accolto le istanze dell’attrice, ossia GEMA, la maggiore società di collecting tedesca, rispetto all’utilizzo di nove brani del repertorio gestito dalla stessa al fine di allenamento dei sistemi GPT prodotti, sviluppati e proposti sul mercato da OpenAI. In particolare, il Tribunale ha affrontato il concetto della cosiddetta “memorizzazione” delle opere tutelate da diritto d’autore da parte del sistema nel corso dell’attività di training: l’evidenza accertata dalla corte riguardava il fatto che semplici prompts forniti dagli utenti conducessero alla riproduzione di parti consistenti dei versi originari, esattamente come i versi originari delle canzoni di New Radicals e Bon Jovi sono stati ritrovati nel corso delle varie routines dei portacolori cechi. Secondo la prospettiva del Tribunale tedesco, basata sul riferimento al contenuto degli articoli 2 e 3 della Direttiva InfoSoc, nonché alla normativa nazionale in materia, tale attività di memorizzazione consiste sia in riproduzione sia in comunicazione al pubblico del contenuto dell’opera originaria, non autorizzate dai titolari dei diritti sull’opera stessa.
Il training degli LLM tra eccezione text and data mining e memorizzazione non autorizzata
Peraltro, è di particolare interesse la ragione per cui la corte ha rigettato l’argomento, sollevato dalla convenuta, rispetto all’applicazione dell’eccezione alla tutela del diritto d’autore ai fini dell’estrazione di testo e di dati espressa dall’articolo 4 della Direttiva 790/2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.
Infatti, la corte ha agito sulla base della premessa che, in generale, il training di LLM rientri, effettivamente, nell’ambito di applicazione della citata eccezione, così come implementata dal legislatore tedesco nella propria normativa nazionale. Tuttavia, nel caso di specie, la memorizzazione dei versi si pone al di fuori dei limiti e degli scopi dell’attività di estrazione di testo e dati, non essendo orientata alla valutazione delle informazioni. Peraltro, la corte ha condotto, altresì, un ulteriore passo avanti affermando che non si sarebbe potuto presumere il consenso silente degli autori, dal momento che il training di sistemi di IA non costituisce né un uso ordinario né un utilizzo prospettabile delle opere di tali autori, a cui gli stessi avrebbero potuto implicitamente fornire il proprio assenso. In conseguenza di ciò, tali attività non soltanto non erano coperte da licenza, ma altresì impossibili da assoggettare ad altre eccezioni, tra cui la parodia o la semplice citazione.
Spunti di riflessione
L’obiettivo della breve disamina non è quello di fornire un’analisi dei casi giurisprudenziali attualmente aperti con riferimento all’intersezione fra le fonti normative in materia di IA e quelle aventi ad oggetto la tutela del diritto d’autore.
Lo scopo della riflessione, invece, intende concentrarsi sul fatto che, come è appena stato possibile notare nel contesto dei Giochi Olimpici, per gli atleti ricevere la notizia di non poter incardinare la propria performance sulla musica sulla quale gli stessi hanno danzato per tutta la stagione, a ridosso della competizione più rilevante, genera un’alterazione dello status psico-fisico non indifferente.
Il rischio nella gestione flessibile che l’ISU ha fornito in tema di musiche generate dall’IA, dunque, permetterebbe di aprire spiragli in cui i pattinatori, pur di non dover interagire con un sistema complesso di gestione delle licenze, nonché di essere soggetti a dispute formulate dagli autori sulla scorta dell’eventuale assenza di tali licenze, rendano la prassi di affidarsi a musiche generate da sistemi di IA sempre più massiva.
In tale contesto, del tutto comprensibile per le esigenze degli sportivi, infatti, le doglianze degli autori non sarebbero più indirizzate agli atleti stessi, bensì agli sviluppatori di sistemi di IA che, sebbene si debbano confrontare con alcune posizioni più rigide, fra cui quella menzionata adottata dal Tribunale di Monaco, potrebbero, invece, portare i casi in contesti più favorevoli, come dimostrato dai giudici che hanno accolto le argomentazioni relative al “fair use” sul territorio statunitense.
Alcuni accordi fra editori e multinazionali legati al mondo dell’IA paiono aver recentemente aperto spiragli verso la ricomposizione di una frattura che si era aperta sin dagli albori dell’IA generativa nella vita quotidiana, all’inizio dell’anno 2023. Tuttavia, questioni che paiono settoriali dimostrano, invece, la necessità di un ripensamento omnicomprensivo basato non soltanto su accordi transattivi tra parti precedentemente coinvolte in procedimenti formali, ma, altresì, di una posizione legislativa e giurisprudenziale completa e coerente.


















