Con la Delibera n. 21/26/CIR, adottata il 14 aprile 2026 e pubblicata il 29 aprile, l’AgCom mette mano per la prima volta in modo organico al Piano nazionale di numerazione varato con la delibera n. 8/15/CIR, riscrivendo le regole sull’identificazione del cosiddetto “originante di una comunicazione” e ridefinendo il perimetro dei servizi telefonici.
Le aziende e le PA adesso hanno la possibilità di usare numeri brevi a tre, quattro, sei cifre per fare chiamate (non solo per riceverle, com’è stato finora) e quindi potranno distinguersi con chiarezza agli utenti, rispetto a telemarketing illeciti e truffatori.
Si tratta dell’intervento più significativo degli ultimi anni sull’architettura della numerazione italiana, un sistema che governa miliardi di chiamate e messaggi e che, sotto la pressione delle frodi e del telemarketing aggressivo, è giunto al limite della propria tenuta.
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Numeri brevi call center e blocchi automatici
Il provvedimento non nasce dal nulla, ma è l’esito di una partecipata consultazione pubblica avviata a dicembre e si inserisce nel solco della delibera sulla trasparenza nell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica e nella presentazione del numero chiamante (n. 106/25/CONS), nonché della successiva delibera che ne ha dettato le disposizioni attuative.
Quindi, questa volta si va ben oltre la consueta manutenzione regolatoria: si ridisegnano le responsabilità degli operatori sulla correttezza del CLI, si restringe l’elenco delle numerazioni utilizzabili come identificativo del chiamante, si apre per la prima volta ai numeri brevi gratuiti a soggetti diversi dalle telco e si introduce un obbligo esplicito di blocco delle comunicazioni quando l’identificativo non corrisponde alla linea che le origina. È una revisione che tocca contemporaneamente il rapporto tra operatori e il rapporto tra industria delle telecomunicazioni e cittadini chiamati ogni giorno da numeri che non sanno riconoscere, con il duplice obiettivo dichiarato di contrastare il CLI spoofing, fenomeno che ha assunto connotazioni sempre più aggressive nei contatti di teleselling e telemarketing collegati a tentativi di frode.
Cosa è il CLI
Prima di tutto è utile capire cosa si intende con CLI, acronimo che sta per Calling Line Identification, ovvero identificazione della linea chiamante. Si tratta dell’informazione, trasmessa dalla rete telefonica insieme alla chiamata o al messaggio, che identifica il numero da cui la comunicazione ha origine e che viene mostrata sul display del destinatario prima che questi risponda.
Sotto il profilo tecnico, il CLI è generato dal terminale o, più spesso, dal fornitore del servizio di comunicazione elettronica che immette la chiamata in rete, e viaggia all’interno dei protocolli delle reti telefoniche. Quando la chiamata attraversa quindi più operatori il CLI viene trasportato lungo l’intera catena di segnalazione fino al terminale del destinatario. Sul piano regolatorio è importante distinguere fra CLI numerico, costituito da una numerazione effettivamente attribuita secondo il PNN (Piano di numerazione nazionale), e CLI alfanumerico, ossia una stringa di caratteri (un Alias) utilizzata tipicamente nella messaggistica aziendale per consentire al destinatario di riconoscere immediatamente il mittente, ad esempio una banca, una compagnia aerea o un fornitore di servizi.
Capire la differenza tra questi elementi è importante per comprendere il problema strutturale che la Delibera 21/26/CIR e, prima ancora, altre delibere intendono affrontare e cioè che il CLI, per come è disegnato nei protocolli di segnalazione, non è autenticato a livello tecnico: il fornitore di servizi di comunicazione elettronica che origina la chiamata può inserire come CLI un numero che non corrisponde a quello effettivamente attribuito alla linea o al cliente che sta originando la comunicazione.
È questo che si intende per “CLI spoofing” ed è alla base di una parte rilevante delle frodi telefoniche, perché ingenera nel destinatario l’errata idea che il chiamante sia familiare o istituzionale celando la reale identità del chiamante, che spesso opera dall’estero o attraverso piattaforme automatizzate.
Responsabilità del fornitore e blocco delle comunicazioni
Il cuore del provvedimento, sotto il profilo operativo immediato, è la riscrittura del comma 3 dell’articolo 6 dell’Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR. La nuova formulazione rafforza la responsabilità del fornitore di servizi di comunicazione elettronica al cliente che origina la comunicazione, qualificandolo come responsabile non solo della fornitura ma anche della correttezza del CLI e della consegna dell’informazione lungo tutta la catena, non solo dunque al fornitore di destinazione ma anche all’eventuale operatore di transito.
La novità più rilevante è l’introduzione di un obbligo esplicito di blocco; infatti, nel caso di CLI generati dal cliente, il fornitore deve verificare la corrispondenza con le numerazioni attribuite alla linea e all’utente finale e, in assenza di tale corrispondenza, deve impedire l’originazione della comunicazione, sia essa una chiamata o un messaggio. Ovviamente la raggiungibilità dei numeri per servizi di emergenza è sempre garantita, queste sono comunque gestite e inoltrate anche quando originate da telefoni senza SIM.
Il nuovo comma aggiunto dopo il comma 9 fissa l’elenco tassativo delle numerazioni utilizzabili come CLI: numerazioni geografiche, numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali, numeri per servizi di emergenza, numeri per servizi di pubblica utilità, numeri per servizi armonizzati europei a valenza sociale, numeri per servizi di assistenza clienti customer care, numerazioni per servizi di addebito al chiamato, numerazioni riservate a servizi SMS/MMS e trasmissione dati, nonché Alias in conformità con la delibera n. 12/23/CIR. Per le numerazioni di emergenza, pubblica utilità e armonizzate a valenza sociale, l’uso come CLI è consentito esclusivamente secondo quanto previsto dalle disposizioni del Ministero assegnatario, in coerenza con la natura istituzionale di tali risorse.
Le modifiche all’articolo 15: customer care e apertura ai soggetti non telco
La delibera interviene anche sulla disciplina dei numeri per servizi di assistenza clienti. L’articolo, ora rubricato in «Numeri per servizi di assistenza clienti customer care» (eliminando il riferimento esplicito a banche, assicurazioni e società di carte di credito introdotto in precedenza), prevede che ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica vengono assegnati, compatibilmente con la disponibilità di risorse, numeri brevi a tre cifre con codice 1, riservati ai soli operatori telefonici nazionali, nonché numeri a quattro e sei cifre con i codici 192 e 194, con strutture 192X e 194X (X da 2 a 9) e 1920XY/1921XY (X, Y da 0 a 9). I numeri 194X con X uguale a 0 o 1 vengono riservati per esigenze future. È stato importante in questo caso prevedere il riuso: qualora il fornitore di servizi di comunicazione elettronica assegnatario offra anche servizi diversi, la numerazione può essere utilizzata per assistenza clienti anche in relazione a tali ulteriori servizi, con revoca o sostituzione con numerazione in decade 2 nel caso di cessazione dell’attività di comunicazione elettronica.
Inoltre, viene prevista un’apertura sistemica della numerazione per assistenza clienti anche ai soggetti privi di autorizzazione ai sensi dell’articolo 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, in questo caso è loro attribuito il codice 2, con strutture 2XY e 2WZK. Si tratta, almeno sul piano regolatorio, di una scelta significativa: estende la possibilità di utilizzo dei numeri brevi gratuiti per il chiamante a una platea ben più ampia di quella delle telco, includendo potenzialmente fornitori di energia, utility e altri operatori commerciali. La criticità principale di questa apertura, peraltro segnalata nei contributi alla consultazione, riguarda la sostenibilità economica: AGCOM ha rinviato al tavolo tecnico la valutazione del modello economico più idoneo, lasciando aperta l’alternativa fra modello di terminazione e modello di raccolta.
La scelta non è neutra rispetto alla raggiungibilità: la progressiva diffusione, nelle reti mobili, dell’architettura S8HR (S8 Home Routed) potrebbe determinare criticità per le SIM estere presenti sul territorio nazionale, rendendo difficoltosa la chiamata di tali numerazioni proprio nel momento in cui dovrebbero sostituirne altre. Ma non è il solo rinvio al Tavolo tecnico.
Numerazioni brevi rinviate: il Tavolo tecnico come metodo
Infatti, solo una lettura sistematica del provvedimento rivela che il profilo prescrittivo immediato è meno incisivo di quanto la sua portata enunciativa lascerebbe intendere. La maggior parte delle questioni emerse nella consultazione viene infatti rinviata a un Tavolo tecnico istituito presso la Direzione Reti e servizi di comunicazioni elettroniche di AgCom, le cui modalità di funzionamento devono ancora essere disciplinate.
Ad esempio, sulle numerazioni per servizi interni di rete con codice 40, l’Autorità ritiene non accoglibile, allo stato, la richiesta di consentire come CLI le numerazioni 41 e 42 che comportino oneri aggiuntivi rispetto alle offerte voce flat, ma rinvia ogni decisione di ulteriore apertura al tavolo, prospettando il rischio di confusione per l’utenza. Inoltre, sulle numerazioni “nomadiche”, pur in presenza di un orientamento favorevole all’uso come CLI, l’Autorità rimanda al Tavolo l’approfondimento sull’effettivo utilizzo delle numerazioni con codice 55, in quanto elemento non emerso dalle risposte ricevute in consultazione.
Più delicata è la questione delle numerazioni per servizi ad addebito ripartito (codice 84) e per servizi di numero unico o personale (codice 199), per l’Autorità la definizione di tali numerazioni risulta superata, ma riconosce che l’impiego non sembra aver determinato disagi né reclami da parte degli utenti chiamanti. La soluzione proposta è un percorso di revisione graduale che consenta agli utenti finali ai quali tali numerazioni risultano attualmente attribuite di continuare, per un periodo da determinarsi nel Tavolo tecnico, a ricevere ma non originare chiamate mediante le medesime numerazioni.
Si tratta di una soluzione cautelativa, che però apre un periodo transitorio di durata indefinita e affida (sic!) ancora al Tavolo tecnico la determinazione di un parametro temporale di evidente rilevanza patrimoniale e contrattuale, considerato che molte numerazioni 84 sono utilizzate da grandi aziende e dalla pubblica amministrazione e sono state pubblicizzate per anni nei materiali commerciali.
Teleselling e telemarketing: l’occasione mancata di un intervento immediato
Il punto più critico del provvedimento riguarda il teleselling e il telemarketing, ossia proprio il fenomeno che ha originato la riflessione regolatoria. La delibera prende atto del fallimento della numerazione geografica con codice 084, dedicata a tali finalità con la delibera n. 156/18/CIR in attuazione della legge n. 5/2018: secondo le informazioni acquisite, tali numerazioni risultano finora inutilizzate.
La risposta dell’Autorità è la prospettazione, anche in questo caso rinviata al Tavolo tecnico, dell’eventuale apertura della decade 9, accompagnata dalla definizione di modalità operative. Si tratta di un esito che non scioglie il nodo segnalato in consultazione da più rispondenti, cioè il fatto che l’utilizzo promiscuo di numerazioni geografiche, mobili e non geografiche per finalità eterogenee determina un “effetto confusione” che favorisce le pratiche scorrette e penalizza il consumatore.
La scelta di non rendere obbligatoria, già in questa sede, l’adozione di una numerazione dedicata per le chiamate commerciali, e di rinviarne anche il disegno tecnico al tavolo, lascia irrisolto il problema di trasparenza che il legislatore del 2018 aveva voluto invece affrontare. Va peraltro ricordato che, nelle ultime settimane, lo stesso comparto ha registrato una escalation di chiamate con CLI nazionali non iscritti al ROC e non richiamabili, proprio a partire dall’entrata in vigore, nel novembre 2025, della piattaforma anti-spoofing di blocco delle chiamate dall’estero.
L’autenticazione del CLI: la cautela dell’Autorità sullo standard internazionale
Un ulteriore profilo di criticità riguarda l’autenticazione del CLI. Secondo l’AgCom il problema non è semplicemente la riconoscibilità del numero chiamante, ma piuttosto la sua autenticità, col rischio che, in assenza di meccanismi di attestazione, l’introduzione di numerazioni più riconoscibili rischia di amplificare l’efficacia delle frodi basate su ingegneria sociale anziché ridurla.
L’Autorità ritiene che soluzioni internazionali come STIR/SHAKEN possano presentare criticità implementative ed essere più onerose rispetto ad approcci alternativi quali quello adottato in ambito nazionale per gli Alias. Anche su questo punto, l’esame delle possibili soluzioni di verifica dell’autenticità del CLI viene demandato al tavolo. La delibera richiama, a sostegno dell’orientamento, il dato secondo cui dopo l’entrata in vigore della delibera n. 12/23/CIR non risultano pervenute segnalazioni di abusi relativi agli Alias se non in casi riconducibili a violazioni delle norme.
L’argomento, tuttavia, dimostra al più la tenuta del modello degli Alias per la messaggistica aziendale e non risolve il problema strutturale della certificazione dell’origine delle chiamate vocali, che resta lo standard di riferimento internazionale per il contrasto allo spoofing.
Sub-assegnazione e tracciabilità
La delibera richiama, sul piano interpretativo, alcuni principi del PNN che assumono nel nuovo contesto un maggiore rilievo. La sub-assegnazione delle numerazioni è ammessa a un unico livello, senza ulteriore sub-assegnazione, e tutte le sub-assegnazioni devono essere comunicate almeno al MIMIT ai sensi dell’articolo 4, comma 14, del PNN.
I diritti d’uso permangono in capo all’assegnatario originario, che resta responsabile del corretto utilizzo delle risorse. La delibera prospetta, ancora una volta nel Tavolo tecnico (sic!), l’eventualità di apertura della sub-assegnazione a tipologie di numerazione non espressamente previste, ad esempio quelle dedicate ai servizi ad addebito al chiamato, e la valutazione delle previsioni contrattuali necessarie per garantire la cessazione del servizio in caso di violazioni.
È un’impostazione condivisibile sul piano del principio, ma debole sul piano dell’effettività: la creazione di una banca dati delle sub-assegnazioni, utile al controllo e a eventuali richieste della magistratura, è quindi una prospettiva e non come obbligo immediato.
Messaggistica e assenza di disciplina autonoma
Sul versante della messaggistica, la delibera adotta una soluzione di rinvio implicito: indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, alle comunicazioni dirette verso numerazioni nazionali si applicano le medesime disposizioni previste per le chiamate vocali nel caso di CLI numerico e la normativa relativa agli Alias nel caso di CLI alfanumerico.
Eventuali specifiche problematiche potranno essere demandate, ovviamente, al tavolo. Si tratta di un’impostazione minimalista che ignora la peculiarità tecnica e di mercato della messaggistica aziendale, dove convivono SMS, MMS, RCS e canali OTT, e che rinvia a sede tecnica anche la riflessione sull’ampliamento o armonizzazione dei range di numerazione e sulla territorialità delle risorse impiegate per l’instradamento.
L’inefficacia del Registro Pubblico delle Opposizioni
Sullo sfondo della delibera aleggia una questione che il provvedimento non affronta ma di cui costituisce, di fatto, il riconoscimento implicito: il sostanziale fallimento del Registro Pubblico delle Opposizioni come strumento di tutela dei consumatori.
Più rispondenti alla consultazione lo hanno denunciato apertamente, sostenendo che la mancata riconoscibilità del CLI non è una semplice carenza formale, ma un fattore abilitante delle condotte elusive che consente di aggirare in un colpo solo le regole sulla trasparenza commerciale e gli strumenti di tutela predisposti dall’ordinamento, fra cui appunto il Registro. Il dato di mercato è netto: nessun call center utilizza il prefisso 0844 introdotto dalla delibera n. 156/18/CIR per il teleselling e il telemarketing, e la previsione legislativa è stata svuotata dalla deroga che consente di eludere l’obbligo semplicemente rendendo palese l’identità della linea.
Il CLI spoofing, che la nuova delibera ambisce a contrastare, è esattamente la tecnica con cui si rende non rintracciabile l’autore della condotta e si elude l’iscrizione del destinatario al Registro: quando il numero che appare sul display non corrisponde a chi sta effettivamente chiamando, l’iscrizione al Registro non protegge nulla, perché il soggetto che dovrebbe consultarlo prima di chiamare non è quello che la chiamata effettivamente origina. La frammentazione delle competenze sanzionatorie fra AgCom, Garante Privacy e Ministero delle Imprese non ha prodotto un coordinamento capace di restituire effettività al sistema.
Rinviando al tavolo tecnico la disciplina delle numerazioni dedicate al telemarketing e l’autenticazione del CLI, la delibera rinvia anche la possibilità di restituire al Registro la sua funzione originaria: senza un CLI autentico e una numerazione univocamente identificativa del chiamante commerciale, il Registro continuerà a essere uno strumento formalmente vigente e sostanzialmente inerte. Inerte, sì, ma non gratuito: tra 1 e 1,5 milioni di euro l’anno, scaricati per legge sulle tariffe degli stessi operatori che il Registro deve tenere sotto controllo. Un cortocircuito regolatorio in piena regola, e l’ennesimo onere che le imprese del settore sono chiamate a sostenere a fronte di una tutela del cittadino, a detta di tutti, assente.










