Sulla carta, la storia è semplice: ogni cittadino e ogni impresa dell’Unione Europea devono poter esercitare il diritto di stabilimento e offrire servizi in qualsiasi Stato membro. La Commissione Europea continua a descrivere il mercato unico come il grande moltiplicatore della crescita europea. Ma quando si passa dal principio al cantiere, dal trattato al conto corrente, il quadro cambia.
Nel 2026 la Corte dei conti europea ha scritto che l’azione della Commissione per rimuovere le barriere ai servizi transfrontalieri resta insufficiente, che le imprese non hanno ancora accesso completo alle informazioni necessarie per operare in un altro Stato membro e che i piccoli operatori hanno scarso incentivo a difendersi in giudizio per il costo e l’imprevedibilità del contenzioso. Tradotto: il diritto esiste solo su carta, degno di una repubblica delle banane autoritaria dove il diritto è opzionale, vale per i cittadini e le imprese, non vale per gli stati.
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La libertà promessa e quella negata
È qui che nasce il vero scandalo europeo. Il mercato unico non fallisce nei convegni o nei white paper. Fallisce allo sportello. Fallisce quando un’impresa di Francia o di Germania può teoricamente stabilirsi in Italia, ma poi si scontra con un insieme di barriere bancarie, fiscali, amministrative e procedurali che non vietano formalmente l’ingresso, ma lo rendono operativamente proibitivo.
È il classico divieto senza divieto: nessuna norma ti dice “non puoi entrare”, ma il sistema ti fa capire che, se sei una PMI e non un colosso, è meglio che lasci perdere.
Il punto più scomodo è questo: il diritto europeo è uguale per tutti, ma il suo costo di esecuzione no. I grandi gruppi possono assorbire consulenti, compliance, attese, relazioni bancarie, doppie strutture societarie e contenziosi. Hanno rapporti consolidati per cui nessuna banca creerà limiti all’apertura di un conto corrente, o al versamento di un F24, e se succede lo scandalo è tale che in pochi giorni vediamo un giudice, un commissario europeo, un parlamentare intervenire. Le PMI questo no. Quindi il mercato unico, nella pratica, diventa un diritto a due velocità: libertà effettiva per chi può, libertà teorica per chi ha solo un prodotto, un cliente e il bisogno di lavorare.
E quando questo succede, il problema non è più la burocrazia. È la credibilità stessa del progetto europeo.
Branch, subsidiary e unità locale spiegate semplice
Per capire dove il sistema si inceppa, bisogna partire dalle parole, perché spesso è lì che nasce l’equivoco.
In Italia l’unità locale è, in sostanza, un luogo operativo diverso dalla sede legale: un laboratorio, un magazzino, un ufficio, un deposito, un cantiere, una filiale operativa. Serve a dire: l’impresa lavora anche qui.
La branch, o sede secondaria, è qualcosa di più strutturato. È una presenza stabile della società estera nel Paese, con rappresentanza e organizzazione. Non è una nuova società: resta un pezzo della società madre, ma radicato in Italia in modo più formale e continuativo.
La subsidiary, cioè la controllata, è invece una società distinta. La capogruppo francese, tedesca o spagnola costituisce una nuova società italiana, ne possiede il capitale e la controlla. In questo caso non c’è solo una presenza operativa: c’è un nuovo soggetto giuridico italiano.
Detto ancora più semplice: una unità locale serve a dire “lavoro anche lì”; una branch serve a dire “sono stabilmente presente lì”; una subsidiary serve a dire “ho creato una società locale separata”.
Il problema è che nella vita reale queste tre opzioni non sono intercambiabili.
Una unità locale non ti sostituisce una branch. Una branch non ti garantisce automaticamente un conto corrente. Una subsidiary può risolvere alcuni problemi, ma ne crea altri: capitale, amministratori, contabilità italiana, adempimenti, bilancio, consulenti, responsabilità, costi fissi. Per un singolo cantiere o per un progetto pilota, spesso è un carico sproporzionato. E banalmente non è detto che la subsidiary sia la firmataria di un contratto, visto che di solito prima si firma un contratto e poi si inizia a lavorare.
Questa è la prima grande ipocrisia. L’Europa parla di libertà di stabilimento, ma molti Stati continuano a funzionare come sistemi chiusi. Aprire una presenza è una cosa. Farla funzionare è un’altra. E il collo di bottiglia non è solo giuridico: è bancario, fiscale e infrastrutturale.
Una PMI europea davanti al labirinto operativo italiano
Prendiamo il caso più semplice possibile. Una startup di Lione, di Berlino o di Parigi, vende e installa in Italia un impianto tecnologico per un cliente business italiano. Il bel contratto deeptech, di cui tutti parlano come strategico per lo sviluppo europeo. Ha un contratto per un paio di anni, un cantiere, materiali che magari parzialmente arrivano via nave in un porto italiano, trasporti locali, deposito temporaneo, subappaltatori, noleggi, consulenti tecnici, magari una squadra che segue l’installazione.
Non siamo davanti a un’operazione esotica. È normale attività economica nel mercato unico. È esattamente il tipo di scenario che l’Unione Europea dice di voler favorire: una PMI innovativa che vende oltre confine.
Eppure proprio qui comincia il labirinto.
Primo: La startup francese si trova a fatturare al cliente italiano senza IVA italiana, perché l’operazione ricade in meccanismi come il reverse charge o comunque in una logica in cui l’imposta viene assolta dal destinatario. Fin qui tutto bene. Il problema è che, mentre fattura senza incassare IVA, la stessa startup riceve fatture con IVA italiana per forniture, servizi locali, lavorazioni, logistica, noleggi, consulenze e costi collegati al cantiere.
Secondo: Per poter sdoganare la merce al porto la stessa startup deve poter affrontare adempimenti fiscali di versamento diretto tipo dazi ed IVA. Ma attenzione l’F24 non è un meccanismo europeo, è un meccanismo solo italiano, che prevede un conto corrente italiano autorizzato e convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Un conto estero non ha modo di pagare né IVA né eventuali dazi. Gli unici modi sono: apre una società in Italia partecipata al 100% oppure si rivolge ad un rivenditore che fa da intermediario.
Ma comunque la startup francese si ritrova a non incassare l’IVA, ma a pagarla. Per poi entrare nel labirinto del farsela rimborsare.
Questo dettaglio, che sulla carta sembra contabile, nella realtà diventa finanziario. Se il progetto vale poco, è un fastidio. Se il progetto vale centinaia di migliaia o milioni di euro, l’IVA diventa liquidità immobilizzata. Pari al 22% dei ricavi. Per capire la dimensione è molto più dell’utile o delle spese del personale. La società anticipa denaro allo Stato italiano e poi attende. Spesso più di un anno, considerando il tempo tra pagamento della fattura, chiusura del periodo, presentazione della domanda, istruttoria, richieste di integrazione e rimborso effettivo.
Ora immaginiamo che questa startup provi a fare le cose “bene”. Valuta una branch italiana. Valuta una controllata. Valuta una unità locale. Si confronta con consulenti, commercialisti, banche. Scopre però che senza conto corrente italiano l’operatività fiscale e amministrativa diventa difficile, talvolta impossibile. E scopre che ottenere quel conto, per una PMI estera, è quasi impossibile, ottenere il contratto industriale che giustifica l’ingresso in Italia.
Qui il mercato unico si rompe. Non per una norma che vieta l’attività, ma per un sistema che la rende materialmente sconveniente.
Il diritto a due velocità: multinazionali dentro, PMI fuori
Per una multinazionale il problema esiste, ma è gestibile. Se un grande gruppo apre una branch in Italia, non si presenta allo sportello come un soggetto qualunque. Ha studi legali, fiscalisti, revisori, tax director, relazioni bancarie globali. Se lavora con BNP Paribas, HSBC, Deutsche Bank, Société Générale o altri gruppi internazionali, spesso la relazione è già politica e commerciale a livello alto. La banca madre dialoga con la filiale italiana. Il dossier viene preso in carico. I problemi si risolvono.
Per una PMI no.
La PMI straniera arriva con documenti in francese, inglese o tedesco, soci esteri, amministratori non residenti, una struttura magari legittima ma non familiare alla filiale italiana. Per la banca diventa un onere di compliance: antiriciclaggio, KYC, titolarità effettiva, rischio paese, rischio fiscale, rischio reputazionale. Il ritorno economico è minuscolo, per poche centinaia di euro di mantenimento conto corrente dovrebbe gestire compliance rognosissima a più livelli. Il fastidio è grande. La risposta implicita diventa: non conviene.
Quindi la banca non dice necessariamente “non puoi”. Dice “la pratica non è coerente con le nostre policy”. Dice “non siamo in grado di procedere”. Dice “servono ulteriori verifiche”. Dice “non apriamo questa tipologia di rapporto”. Il risultato però è lo stesso: la libertà di stabilimento viene svuotata, in Italia sono anni che per le PMI è difficoltoso, in barba al codice civile ed agli accordi europei. Esiste un diritto sulla carta che è palesemente negato. E soprattutto non succede nulla affinché cambi.
Questo è il punto politico. Il mercato unico non è bloccato per tutti allo stesso modo. È selettivo. Chi è grande passa. Chi è piccolo si ferma.
Ed è una discriminazione monstre, perché colpisce proprio le imprese che l’Europa dice di voler sostenere: startup, PMI innovative, scaleup, aziende industriali agili, soggetti che non hanno eserciti di consulenti e non possono permettersi di immobilizzare centinaia di migliaia di euro per dodici o diciotto mesi.
La libertà di stabilimento, in questo schema, diventa una libertà censitaria: formalmente disponibile a tutti, concretamente accessibile a chi può permettersela.
L’anomalia F24: il mercato unico che si ferma al sistema di pagamento
Poi c’è l’ostacolo più italiano di tutti: l’F24.
Il modello F24 è il cuore dei pagamenti fiscali italiani. Serve per versare imposte, contributi, ritenute, IVA, compensazioni. È uno strumento nazionale, integrato con Agenzia delle Entrate e intermediari convenzionati. Tecnicamente funziona. Politicamente, però, è il simbolo di un mercato unico che non è davvero interoperabile.
Perché il punto non è avere un conto europeo. Il punto è poterlo usare davvero.
Un conto francese o tedesco è perfettamente valido in area SEPA. In teoria non dovrebbe esserci discriminazione verso un IBAN estero. In pratica, quando l’adempimento fiscale richiede un canale tecnico specifico, convenzionato e nazionale, il conto europeo diventa insufficiente. Non perché sia illegittimo. Perché non è collegato al binario operativo italiano. Questo crea una barriera tecnica che diventa barriera giuridica di fatto.
È il paradosso perfetto: il mercato unico accetta il principio europeo, ma la procedura nazionale lo svuota.
E quando una procedura nazionale svuota un diritto europeo, non siamo più nel campo della semplice inefficienza. Siamo nel campo della restrizione indiretta.
Le fintech: l’ancora di salvezza diventata sospetta
Per anni le fintech sono state l’unica via credibile per molte PMI. Dove la banca tradizionale chiedeva mesi, la fintech apriva in giorni. Dove la banca vedeva rischio, la fintech vedeva un cliente digitale. Dove il sistema bancario italiano ragionava per sportelli, carta e consuetudini locali, le fintech ragionavano per onboarding, API e processi paneuropei.
Poi è arrivato l’eccesso di zelo regolatorio.
Il caso N26 è emblematico: Banca d’Italia impose alla succursale italiana restrizioni sull’acquisizione di nuova clientela a seguito di carenze antiriciclaggio. Anche ING, in passato, ha subito provvedimenti restrittivi in Italia legati a profili di compliance. Qonto, secondo fonti di settore, ha avuto una fase di sospensione o forte limitazione dell’onboarding in Italia prima della riapertura, pur mantenendo e sviluppando funzionalità locali come F24, PagoPA e altri strumenti utili alle imprese. Revolut ha richiesto anni per poter avere IBAN italiano.
Attenzione: non bisogna dire che tutte le fintech siano state “bloccate” in senso formale, né che tutte abbiano subito sanzioni identiche. Sarebbe impreciso. Ma il segnale di mercato è stato chiarissimo: in Italia aprire conti rapidamente, soprattutto a clienti business complessi, può attirare attenzione regolatoria pesante. E viene in sospetto che in generale la concorrenza ai player storici non è gradita. Questo non proprio nel mercato europeo più trasparente e tutelato d’Europa. Che ha visto i bond argentini, diamanti farlocchi venduti agli sportelli, obbligazioni spazzatura vendute per buone, ed in generale costi di transazione e di gestione monstre, di gran lunga più opaco del cumulato di tutti i paesi europei. E dove i regolatori hanno sanzionato poco o nulla.
E cosa fa un intermediario razionale, una fintech, quando riceve questo segnale? Riduce il rischio. Filtra di più. Chiede più documenti. Rifiuta i casi non standard. Evita strutture estere. Penalizza proprio le PMI transfrontaliere.
Così la fintech, che doveva correggere la chiusura delle banche tradizionali, finisce per adattarsi alla stessa logica. Non per cattiveria. Per sopravvivenza regolatoria.
Il risultato è devastante: la banca tradizionale non vuole il cliente perché piccolo e complicato; la fintech lo teme perché regolatoriamente sensibile; l’amministrazione fiscale pretende adempimenti locali; il diritto europeo promette libertà. Nel mezzo, l’impresa resta bloccata.
L’IVA come finanziamento forzoso allo Stato
Arriviamo al tema più pesante: l’IVA.
L’IVA dovrebbe essere neutrale per l’impresa. L’azienda la incassa, la detrae, la versa o la recupera. In molti stati europei il rimborso IVA nazionale, in epoca di fatturazione elettronica, è di 15 giorni. Naturalmente l’Italia gioca un campionato a parte, nonostante è stata la prima a dotarsi della fatturazione elettronica è il paese in cui il disallineamento tra chiedo, entro il 16 del mese, pago quando ne ho voglia è maggiore. In teoria l’IVA non dovrebbe essere un costo. In pratica, quando i rimborsi arrivano tardi, l’IVA diventa un costo finanziario. Peggio: diventa capitale circolante sottratto all’impresa.
La procedura europea per i rimborsi IVA transfrontalieri prevede tempi precisi già di suo molto generosi per gli Stati. In estrema sintesi: la domanda viene presentata, lo Stato deve decidere entro quattro mesi; se chiede informazioni aggiuntive, il termine si allunga; con ulteriori richieste può arrivare fino a otto mesi dalla domanda; poi il pagamento dovrebbe seguire rapidamente.
Il problema è che questo calcolo parte dalla domanda nonostante in epoca di fatturazione elettronica i dati sono tutti in mano all’Agenzia delle Entrate. Non dal momento in cui l’impresa ha pagato l’IVA. E la procedura è mediamente così farraginosa che l’impresa tenderà ad accorpare tutti i rimborsi in una massimo 2 operazioni annue.
Facciamo il conto reale. Una startup paga IVA su fatture italiane nel 2024. Per vari motivi amministrativi, la domanda di rimborso può essere presentata l’anno successivo, entro il termine previsto. A quel punto parte l’istruttoria. Se l’amministrazione usa tutti i tempi, chiede documenti, poi altri documenti, poi chiarimenti, il rimborso arriva nel 2026. L’IVA pagata a inizio 2024 può rientrare dopo oltre due anni. Anche una media prudente porta facilmente a uno sfasamento superiore all’anno.
Questo non è un dettaglio. È un trasferimento di liquidità.
Il caso italiano merita un’attenzione particolare perché la documentazione della Commissione mostra segnali di attrito superiore alla media. Nello studio commissionato da TAXUD sui rimborsi IVA, l’Italia è indicata come l’unico fra 19 Stati membri considerati che avrebbe rigettato automaticamente una domanda quando la risposta alla richiesta di informazioni aggiuntive veniva ritenuta insufficiente; lo stesso materiale segnala l’Italia tra i Paesi in cui le domande risultavano respinte per “inadeguatezza” delle fatture prodotte come prova e tra quelli per cui esistono evidenze aneddotiche di comportamenti incoerenti sul pagamento degli interessi per rimborsi tardivi. Non è la prova di un complotto. È la prova di un ecosistema procedurale che, per il contribuente non residente, è incline al formalismo e al rinvio.
Prendiamo un caso concreto, una società francese aveva una richiesta di rimborso IVA da 250.000 euro, relativa a circa 10 fatture del periodo 2024. Non proprio un fascicolo monstre. Prima istanza respinta per flag errato. Seconda istanza. Le autorità fiscali italiane chiedono strategicamente integrazioni allo scadere dei 4 mesi, nonostante il fascicolo sia lo stesso di quello del 2024. Dopo 2 mesi altra integrazione, dopo ulteriori 2 mesi, in violazione delle norme, e nonostante la consegna preventiva di documenti già prevedibili, l’amministrazione attende, sempre, la scadenza dei termini per chiedere ulteriori integrazioni.
Questo è il meccanismo dilatorio: non necessariamente illegale, ma economicamente distruttivo.
La tecnica è semplice. Si chiede un documento. Si attende il termine. Si chiede un’integrazione. Si attende ancora. Si contesta la sufficienza di una fattura. Si chiede una spiegazione tecnica. Si verifica una catena di fornitura. Si domanda un chiarimento già contenuto negli allegati. Ogni singolo passaggio può sembrare giustificabile. L’insieme produce un effetto chiaro: il rimborso slitta.
Quando parliamo di 7 o 8 fatture che richiedono 10 mesi di verifiche tecniche, non siamo più nella fisiologia. Siamo in una patologia amministrativa.
E qui bisogna dirla senza girarci intorno: per lo Stato, trattenere IVA è conveniente. L’IVA entra subito e esce tardi. Formalmente è un rimborso. Sostanzialmente, per mesi, è cassa pubblica finanziata da imprese private. Non serve dimostrare l’intenzione speculativa per vedere l’effetto speculativo. Se trattieni sistematicamente liquidità altrui, stai migliorando la tua posizione di cassa a danno del contribuente. Visto che i bilanci pubblici si fanno per cassa, il legittimo sospetto è motivato.
Per una multinazionale è irritante. Per una PMI può essere letale.
La trappola perfetta: fatturo senza IVA, pago IVA, aspetto il rimborso
Quindi: la società vende al cliente italiano e non incassa IVA. Per lavorare, però, compra beni e servizi in Italia e riceve fatture con IVA. Quindi accumula credito. Per recuperarlo deve chiedere rimborso. Per chiedere rimborso deve presentare documenti. Per presentare documenti deve attraversare procedure. Per gestire procedure ha bisogno di consulenti. Per pagare tributi o gestire posizioni locali ha bisogno di infrastruttura bancaria. Per avere infrastruttura bancaria deve aprire un conto. Per aprire un conto deve superare KYC e antiriciclaggio. Se è una PMI estera, la banca può non volerla.
È una catena chiusa.
Questo è il fallimento pratico del mercato unico. O peggio siamo al limite di una truffa da repubblica delle banane che vede cittadini e imprese come sudditi.
Non è una questione ideologica. È una questione di capitale circolante, accesso bancario, tempi fiscali e sopravvivenza imprenditoriale.
SOLVIT: utile, ma senza denti
A questo punto qualcuno può rispondere: esistono strumenti europei come SOLVIT.
Sì, esistono. Ma non bastano.
SOLVIT è una rete informale per risolvere problemi transfrontalieri causati da possibili violazioni del diritto dell’Unione da parte delle amministrazioni pubbliche. Può essere utile. Può aiutare a far emergere un caso. Può mettere pressione. Può sbloccare situazioni semplici o palesemente irragionevoli.
Ma SOLVIT non è un tribunale. Non ha potere sanzionatorio. Non può imporre a una banca di aprire un conto. Non può costringere l’Agenzia delle Entrate a liquidare domani un rimborso. Non può riscrivere l’infrastruttura dell’F24. Non può eliminare il de-risking bancario. Non può sostituirsi a un sistema nazionale che continua a funzionare come se il mercato unico fosse una faccenda ornamentale.
Questo è il limite politico: l’Europa ha strumenti di mediazione dove servirebbero strumenti di enforcement. E dove nessuno paga ed il non funzionamento della giustizia va a favore degli stati inadempienti.
Quando una PMI è bloccata, non ha bisogno di una pacca sulla spalla europea. Ha bisogno di una soluzione esecutiva. Ha bisogno che un diritto europeo prevalga davvero sulla barriera nazionale. Ha bisogno di tempi certi, sanzioni, interessi automatici, responsabilità amministrativa e canali bancari obbligatoriamente accessibili.
Senza questo, il mercato unico è un diritto che funziona solo quando nessuno lo ostacola.
E un diritto che funziona solo quando nessuno lo ostacola non è un diritto. È una speranza.
Il 28esimo regime rischia di essere una bella brochure
Qui entra in scena il cosiddetto 28esimo regime, oggi spesso associato all’idea di una EU Inc., una forma societaria europea armonizzata per startup e scaleup.
L’idea, in astratto, è corretta. Una società europea semplice, riconosciuta in tutta l’Unione, con regole uniformi, costituzione digitale, governance snella e maggiore facilità per investitori e fondatori sarebbe utile. Soprattutto per startup che oggi devono scegliere tra ordinamenti nazionali diversi, ciascuno con le proprie rigidità.
Ma il rischio è enorme: creare un nuovo vestito giuridico senza cambiare il corpo amministrativo sottostante.
Perché il problema della PMI straniera in Italia non è solo la forma societaria. È il conto corrente. È l’F24. È il rimborso IVA. È la dogana. È il rapporto con l’Agenzia delle Entrate. È l’antiriciclaggio. È la banca che non vuole il cliente. È la fintech che teme il regolatore. È il fatto che ogni Stato continua a difendere le proprie infrastrutture fiscali come se fossero confini.
Se il 28esimo regime non risolve questi problemi, fallirà nello stesso modo in cui fallisce oggi la libertà di stabilimento: non per assenza di principi, ma per assenza di esecuzione.
Una EU Inc. che può nascere online ma non può aprire facilmente un conto operativo nazionale è una scatola vuota. Una EU Inc. che può vendere in Italia ma resta intrappolata nei rimborsi IVA italiani è una promessa zoppa. Una EU Inc. che deve comunque adattarsi a F24, registri, intermediari, KYC locali e prassi nazionali è solo un altro strato di burocrazia con un logo europeo.
Il 28esimo regime può essere utile solo se rompe davvero le barriere operative. Altrimenti sarà una bella brochure: perfetta per i comunicati stampa, insufficiente per chi deve aprire un cantiere lunedì mattina.
In conclusione il mercato unico non è unico per chi è piccolo
Il fallimento pratico del mercato unico per le piccole imprese non dipende dall’assenza di principi. Dipende dall’assenza di esecuzione.
Il TFUE promette libertà di stabilimento. Le istituzioni europee parlano di mercato unico, competitività, scaleup, innovazione, semplificazione. Ma una PMI estera che vuole lavorare in Italia scopre un’altra realtà: branch difficili da rendere operative, controllate costose, unità locali insufficienti, conti correnti negati o rallentati, fintech irrigidite, F24 non davvero paneuropeo, rimborsi IVA lenti, richieste documentali ripetute, rimedi informali senza sanzioni.
Un sistema che favorisce chi è già grande e penalizza chi prova a crescere. Un sistema che trasforma la compliance in barriera competitiva. Un sistema che dice alle PMI europee: potete entrare, ma a vostro rischio finanziario.
Ed è qui che il discorso diventa politico. Se l’Europa vuole davvero un mercato unico, deve smettere di misurarlo sulla base delle norme approvate e iniziare a misurarlo sulla base delle operazioni completate. Una PMI francese riesce ad aprire una presenza in Italia? Riesce ad avere un conto? Riesce a pagare imposte con un IBAN europeo? Riesce a recuperare l’IVA in tempi compatibili con la sua cassa? Riesce a far valere un diritto senza spendere più del valore del diritto stesso?
Se la risposta è no, il mercato non è unico. Con l’aggravante che non essendo neanche trasparente sulla reale valenza delle norme è degno di un’autocrazia africana.
Ed il mercato è abbastanza integrato da permetterle di operare, oppure resta un privilegio per chi è già multinazionale.
La verità è brutale: oggi, per molte PMI, il mercato unico europeo finisce dove inizia il conto corrente italiano. E se il 28esimo regime non avrà il coraggio di affrontare questo nodo, fallirà nello stesso modo: promettendo Europa sulla carta e consegnando burocrazia nazionale nella realtà.
Le aggravanti: fenomeni noti ma non censiti
Le aggravanti. I fenomeni sono noti ma non si studiano e non si censiscono.
Non esiste una banca dati pubblica completa che misuri tutti i rifiuti bancari opposti in Italia a branch, subsidiary o PMI estere. La prova pubblica è frammentaria e passa soprattutto da provvedimenti di vigilanza, report europei, documenti ufficiali e casi concreti. Inoltre, l’accusa secondo cui lo Stato “specula” intenzionalmente sull’IVA non può essere dimostrata come intenzione soggettiva sulla base delle sole fonti pubbliche. L’Agenzia delle Entrate non fornisce nessun dato sui suoi tempi e sulla sua compliance, c’è qualche sentenza di condanna, ultima 2024, ma basta parlare con una qualsiasi grossa società che si occupa di fiscalità transazionale per avere una raccolta di worst practices notevole. C’è anche un rapporto 2019 che solleva dimostrato da ampie survey le worst practices che affliggono il mercato UE. Ma non ci sono aggiornamenti all’orizzonte. Quello che si può sostenere con forza è l’effetto economico: il ritardo sistematico nei rimborsi equivale, per molte PMI, a un finanziamento forzoso del settore pubblico.









