contrasto all'illegalità

Fototrappole contro i rifiuti abbandonati: quando le immagini valgono una sanzione



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Il contrasto allo smaltimento illegale dei rifiuti passa anche da videosorveglianza, fototrappole e contestazioni differite. Normativa ambientale, classificazione dei rifiuti, profili privacy, prove digitali, accesso agli atti e criticità nei procedimenti amministrativi e penali

Pubblicato il 4 giu 2026

Michelangelo Di Stefano

senior consultant – tecniche investigative e forensi avanzate



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Globalizzazione e processi di consumismo hanno indotto le comunità moderne a fare i conti con una dimensione prima inimmaginabile che sta mettendo al centro del nostro futuro ciò che riteniamo oggetto di scarto e che, ormai da tempo, non sappiamo smaltire o, men che meno, differenziare o riciclare.

Non si tratta di una questione interna, meridionale o insulare, ma di una criticità che sta avviluppando tutto il globo.

Disquisire su un tema così intricato non è riducibile ad un breve approfondimento sugli strumenti di prevenzione e contrasto allo smaltimento dei rifiuti ma ipotizzare una capillare attività di monitoraggio istituzionale per salvaguardare il nostro futuro è la considerazione minima da cui poter partire.

Una sorveglianza, spesse volte, che collide con la riservatezza del cittadino, riportandoci indietro nel tempo a quella distopia orwelliana del grande occhio[1] pronto a seguirci; uno scenario invasivo dove la videosorveglianza cambia citta e diritti, avevamo annotato in un precedente approfondimento sul tema della privacy e delle smart city.

Il progresso, è vero, ci ha indotto a fare passi da gigante in ogni settore del nostro quotidiano e del nostro futuro ricordandoci che “l’uomo che basta a se stesso, con particolarità che non riguardano nessuno, è un concetto senza valore per la civiltà moderna”[2], prendendo in prestito le parole di Alfred North Whitehead.

Ma è altrettanto vero che i filosofi, bisticciando sull’interpretazione dell’epistemologia, si sono alle volte alternati tra l’approccio cinico che vede “la scienza (che) non pensa” di Martin Heidegger, rispetto al concetto positivo secondo cui “è la scienza ad istruire la ragione”, stando alla visione di Gaston Bachelard.

È qui molto interessante la riflessione fatta più volte dall’amico Giuseppe Gembillo, illustre studioso della Filosofia della Complessità che, per spiegare il concetto della modernità e del galoppante “progresso”, ha portato ad attagliato esempio alcuni vecchi sketch di Gino Bramieri durante il Carosello degli anni ’60, allorquando, nel pubblicizzare i derivati del propilene prodotti da una nota fabbrica di quel periodo, aveva ripetuto ogni sera: “è leggero, resistente, inconfondibile”.

Né più né meno come la campagna pubblicitaria sui derivati dell’amianto, “impermeabile, isolante, la soluzione definitiva più vantaggiosa e conveniente…intelligenza soprattutto”; una cantilena con annotazioni subliminali che ci siamo portati dietro per anni ed anni.

Eppure, è paradossale pensare, oggi, che le polveri d’amianto inalate nelle nostre case siano diventate il vettore primario del mesotelioma; assurdo prendere atto che, nella nostra “dieta mediterranea”, vi sia l’assunzione inconsapevole e costante di microplastiche provenienti da quella mostruosa invenzione “indistruttibile” e non degradabile; sciocco prendere atto che ogni qual volta tentiamo di disfarci di quegli accumuli bruciandoli, sprigioniamo tanti di quei bifenili policlorurati che i nostri polmoni, per disintossicarsi, provano a riprendersi con una “sana” boccata di nicotina; angosciante è assumere consapevolezza che, mentre l’innalzamento del mare sta inabissando una parte di mondo, parallelamente si sta espandendo quell’isola di plastica e spazzatura denominata “Pacific trash vortex”, una regione galleggiante di accumulo di rifiuti in mezzo all’oceano.

La normativa generale sullo smaltimento illegale di rifiuti

Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, c.d. Testo Unico Ambientale (T.U.A.) è stato nel tempo novellato con modifiche rilevanti che il legislatore ha dovuto, man mano, introdurre per armonizzare la norma e arginare le sempre crescenti criticità nel settore dei rifiuti[3].

Una corsa che ha registrato un ulteriore intervento regolativo con il c.d. “decreto terra dei fuochi” convertito nella legge 3 ottobre 2025 n. 147, inteso a rafforzare ulteriormente il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti con sanzioni più severe.

In generale, il legislatore ha inteso suddividere i rifiuti secondo due macroaree: quelli Urbani, da intendersi quello prodotto dalle utenze domestiche, e quelli Speciali, che sono derivanti dalle attività di impresa e classificati ulteriormente in pericolosi e non pericolosi.

La disciplina sui Rifiuti Speciali prevede che debbano essere le singole imprese produttrici dei rifiuti a gestire il corretto smaltimento, da conferire, esclusivamente, tramite il ricorso a ditte autorizzate, con il tracciamento analitico, su un Registro di Carico e Scarico, di ogni operazione.

La tracciabilità avviene attraverso il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, comunemente identificato dall’acronimo RENTRI e rivolto a digitalizzare il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR).

Ulteriori discipline, basate sulla responsabilità estesa del produttore, riguardano il recupero di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e imballaggi.

Più in dettaglio, la disciplina sulla gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati è contenuta nella Parte Quarta del Testo Unico Ambientale (T.U.A.).

La tutela del patrimonio ambientale è un obiettivo prioritario per prevenire le gravi conseguenze derivanti dalle emergenze ecologiche. Per affrontare tali sfide, è necessario agire su tre fronti principali: educazione, tutela e salvaguardia del territorio.

La produzione di rifiuti è direttamente correlata ai modelli di consumo urbani. Per questo motivo, si punta a intensificare la raccolta domiciliare “porta a porta” monomateriale. L’esperienza dimostra che i cassonetti stradali non controllati favoriscono un aumento dei conferimenti (inclusi quelli impropri di rifiuti speciali). Al contrario, il sistema porta a porta: responsabilizza l’utente e migliora la qualità del differenziamento; riduce i volumi complessivi di rifiuto grazie a un maggiore controllo;

permette di gestire meglio la variabilità stagionale della produzione dei rifiuti.

Sicurezza Urbana e Sinergia Istituzionale. Il concetto di sicurezza è strettamente legato alla qualità della vita urbana. Sebbene l’ordine pubblico resti una prerogativa dello Stato, la sicurezza locale richiede una sinergia tra Stato, Regioni ed Enti Locali. Il “sistema integrato di sicurezza” prevede un approccio multidisciplinare che include: riqualificazione urbana e prevenzione della criminalità; polizia locale di prossimità; coordinamento tra istruzione, lavoro e organi di polizia per migliorare la percezione soggettiva di sicurezza dei cittadini.

Principi e Criteri di Gestione dei Rifiuti. La gestione dei rifiuti deve rispondere a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo la fattibilità tecnica e l’accesso del pubblico alle informazioni ambientali, secondo i seguenti principi cardine: precauzione e prevenzione; sostenibilità e proporzionalità; responsabilizzazione di produttori, distributori e consumatori; concorrenza (secondo le novità del D.Lgs. 116/2020).

La gerarchia dei rifiuti stabilisce un ordine di priorità vincolante: Prevenzione → Preparazione per il riutilizzo → Riciclaggio → Recupero (es. energetico) → Smaltimento.

Classificazione dei rifiuti

Rifiuti Urbani e Speciali. L’art. 183 del T.U.A. definisce rifiuto ogni sostanza di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi.

I Rifiuti Urbani. Includono i rifiuti domestici (anche ingombranti), quelli provenienti dallo spazzamento stradale, dalla manutenzione del verde pubblico e cimiteriali. Vi rientrano anche i rifiuti simili per natura e composizione prodotti da attività non domestiche (come da Allegati L-quater e L-quinquies) e i rifiuti raccolti durante le campagne di pulizia di mari e fiumi.

I Rifiuti Speciali (Art. 184 T.U.A.). Derivano da attività agricole, industriali, artigianali, commerciali, di costruzione/demolizione, sanitarie e dal trattamento delle acque o veicoli fuori uso.

Per sottrazione. Alcuni rifiuti sono definiti “speciali” solo se diversi dagli urbani (es. settore terziario e artigianale).

Altri rifiuti sono speciali per legge (es. edilizia, agricoltura, depurazione).

Utenze non domestiche e rifiuti pericolosi. Il D.Lgs. 116/2020 ha introdotto una novità rilevante: le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Recupero privato. Se l’azienda dimostra l’avvio a recupero tramite attestazione, è esclusa dal pagamento della quota variabile della tariffa rifiuti.

Scelta quinquennale. L’opzione tra servizio pubblico e mercato privato ha una durata minima di 5 anni, con possibilità di rientro anticipato previa richiesta al gestore pubblico.

Superamento della tassatività. Questa norma suggerisce che la categoria degli urbani non sia più un elenco chiuso, ma includa direttamente i flussi non domestici destinati al recupero.

Infine, sono definiti Pericolosi i rifiuti che presentano le caratteristiche di cui all’Allegato I del T.U.A. Tale elenco è tassativo e si basa sui limiti di concentrazione delle sostanze nocive.

Videosorveglianza e abbandono rifiuti: l’extrema ratio

La videosorveglianza come extrema ratio. Il Garante della Privacy (G.P.D.P.), con il provvedimento dell’ 8 aprile 2010, aveva trattato nelle linee generali l’istituto della videosorveglianza, soffermandosi anche sulle questioni riguardanti la “sicurezza urbana” (punto 5.1), lì mettendo in evidenza la funzione dicotomica del sindaco, nella sua doppia veste istituzionale: una disciplinata dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL, D.lgs 267/2000) e l’altra quale rappresentante della comunità locale (organo del Comune) e Ufficiale del Governo (organo statale), precisando che:

“Recenti disposizioni legislative in materia di sicurezza hanno attribuito ai sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza ed all´adozione di atti che sono loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché allo svolgimento delle funzioni affidati ad essi dalla legge in materia di sicurezza e di polizia giudiziaria. Al fine di prevenire e contrastare determinati pericoli che minacciano l´incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il sindaco può altresì adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell´ordinamento. Infine, il sindaco, quale ufficiale del Governo, concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell´ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell´interno.

Da tale quadro emerge che sussistono specifiche funzioni attribuite sia al sindaco, quale ufficiale del Governo, sia ai comuni, rispetto alle quali i medesimi soggetti possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana.

Non spetta a questa Autorità definire il concetto di sicurezza urbana e delimitarne l´ambito operativo rispetto a quelli di ordine e sicurezza pubblica; purtuttavia, resta inteso che, nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati, trova applicazione l´art. 53 del Codice.

In ogni caso, si ribadisce l´auspicio che, nelle predette ipotesi, l´informativa, benché non obbligatoria, venga comunque resa, specie laddove i comuni ritengano opportuno rendere noto alla cittadinanza l´adozione di misure e accorgimenti, quali l´installazione di sistemi di videosorveglianza, volti al controllo del territorio e alla protezione degli individui”.

Al punto successivo (5.2) il Garante aveva, poi, trattato nello specifico il tema del deposito di rifiuti, evidenziando che il ricorso all’istituto della videosorveglianza deve essere ritenuto uno strumento di extrema ratio, una volta esperite inutilmente altre iniziative di controllo; richiama quel provvedimento:

“In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l´utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l´utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Analogamente, l´utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689)”.

Vedremo, adesso, come quella disposizione regolamentare sarebbe stata superata da una previsione di legge ad hoc.

Fototrappole e monitoraggio occulto contro l’abbandono dei rifiuti

Le fototrappole: un sistema di monitoraggio occulto? Alcune videocamere mobili meglio conosciute con il termine “fototrappole”, sono strumenti elettronici che generalmente consentono, anche in modo automatico, di rilevare il movimento di persone, cose, animali, in una specifica area d’interesse.

Sono costituite da fotocamere e da laser ad infrarossi invisibili ad occhio umano, che consentono la rilevazione del movimento e la conseguente attivazione della ripresa, anche in orario notturno con sistemi di intensificazione di luce, con una qualità di risoluzione di solito idonea a rilevare la targa di un veicolo.

Originariamente concepita per la tutela della fauna ed il contrasto al bracconaggio, questa tecnica innovativa ha vissuto una significativa espansione applicativa.

Oggi rappresenta uno strumento versatile per la sicurezza urbana e la protezione del patrimonio, venendo impiegato per la sorveglianza di infrastrutture critiche (come dighe, tensiostrutture, edifici pubblici, ecc.) e per prevenire il vandalismo.

L’utilizzo prevalente, che riguarda attualmente la lotta all’abbandono abusivo di rifiuti, beneficia di una tecnologia versatile idonea a monitorare aree isolate o degradate, strade comunali, siti scarsamente illuminati o defilati alla vista, atta a documentare lo sversamento illecito di diverse tipologie di materiali.

Si pensi, ad esempio, agli smaltimenti di quei rifiuti la cui catena di conferimento è particolarmente onerosa, come nel caso di rifiuti tossici, sanitari, degli scarti edilizi e materiali di risulta, i rifiuti ingombranti e quelli RAEE, altamente inquinanti, gli olii esausti, gli pneumatici, i derivati dall’amianto, ecc., spesso affidati a padroncini improvvisati o privati indisciplinati, adusi ad abbandoni selvaggi, nel tentativo spregiudicato di aggirare la norma ed evitare spese di conferimento e smaltimento.

Sotto il profilo tecnologico, si tratta di sistemi in grado di operare autonomamente, in condizioni complicate di collocazione e occultamento, così come in condizioni ambientali e meteorologiche d’impiego estreme, senza una fonte esterna di alimentazione, con capienti batterie di accumulo anche rigenerabili attraverso l’energia solare, con la possibilità di registrare su memorie solide di ampia capacità anche in funzione di motion detection, di allocare i dati in modo sicuro con sistemi di crittatura che non consentono l’esportazione in chiaro dei contenuti (quindi non intellegibili in caso di trafugamento o rinvenimento fortuito), la trasmissione/scarico dei dati con sistemi differenti (trasmissione GSM, Wi-Fi, su Cloud dedicati, Bluetooth, ecc.), in grado di contrastare possibili attacchi M.I.T.M.[4], con certificazioni compatibili con gli standard previsti dal GDPR compliance.

Andando agli impieghi di contrasto e prevenzione, i fenomeni di rilascio di rifiuti e le espressioni di inciviltà riguardano sempre più spesso soggetti che, non volendo aderire alle direttive organizzative del servizio di raccolta differenziata o non volendo utilizzare lo stesso servizio per il ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti, si spostano dalla loro residenza, per lo più avvalendosi di un autoveicolo, anche non di proprietà esclusiva, per disfarsi dei rifiuti in modo indiscriminato, prediligendo tutte quelle aree comunali poco trafficate nella presunzione di rimanere impuntiti.

Gli sversamenti, lo abbiamo evidenziato, vengono eseguiti non solo da parte di utenti privati/domestici ma anche da quei tanti soggetti tenuti ad una più attenta e rigorosa raccolta, differenziazione e conferimento a titolo oneroso.

Tali rilasci creano, specialmente nelle aree più esterne, situazioni di criticità e degrado, di compromissione delle matrici ambientali, e soglie di attenzione sotto il profilo igienico-sanitario.

Obiettivo primario dell’utilizzo di un sistema di videosorveglianza mobile non è soltanto quello di razionalizzare le risorse degli uffici preposti al contrasto delle violazioni e dei reati che scaturiscono dai comportamenti dolosi sopra descritti, ma soprattutto quello di ottimizzare e non vanificare gli sforzi investigativi, utilizzando un dispiegamento di risorse tecnologiche idonee allo scopo di prevenzione e repressione del fenomeno distorsivo.

Lo scopo è anche quello di scoraggiare gli illegittimi sversamenti che, di fatto, generano a loro volta numerose “micro discariche” a macchia di leopardo, con il conseguente riverberarsi di costi di rimozione e smaltimento a carico dei bilanci già traballanti di molti enti locali.

L’aspetto pratico di collocazione degli ausili tecnologici di videosorveglianza prevede che le fotocamere dotate di tecnologia laser, vengano solitamente occultate e mimetizzate, ma ciò al solo fine di evitare atti di vandalismo, distruzione, disattivazione, asportazione e non anche quale attività insidiosa a sorpresa, trattandosi di una procedura che deve, necessariamente, osservare tutte le prescrizioni in materia di informazione della privacy previste dal GDPR e dal regolamento interno fissato dal Garante, con l’obbligatoria collocazione della cartellonistica di informazione di rito.[5]

Rimane, ovviamente, salvaguardata ogni altra attività di monitoraggio occulto in un contesto investigativo penale, qui da intendersi non contemplata, che seguirà l’iter ordinario previsto dal codice procedurale di rito.

Contestazione differita per abbandono di rifiuti non pericolosi

Le contestazioni differite per abbandono di rifiuti non pericolosi. Le novità legislative introdotte con il richiamato “Decreto Terra dei Fuochi” apportano un intervento rivoluzionario in materia di strumenti di controllo da remoto per sanzionare comportamenti illeciti in materia ambientale.

L’intento di contrasto del legislatore ha riguardato la novella all’art. 255 del D.Lgs 152/2006 (T.U.A.) in materia di “abbandono di rifiuti non pericolosi” inserendo a detto articolo il comma 1-ter[6], inteso a consentire forme differite di contestazione sanzionatoria in caso di abbandono di rifiuti.

La novità legislativa prevede che l’accertamento delle violazioni in argomento non debbano presupporre necessariamente la contestazione immediata, consentendone il differimento attraverso l’acquisizione di immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori all’interno dei centri abitati; in tali casi la competenza ad irrogare le sanzioni appartiene al Sindaco. Con tale norma viene legittimato come base giuridica l’utilizzo da remoto degli impianti di videosorveglianza fissi o mobili, a prescindere dalla loro omologazione ai fini sanzionatori per il Cds (a tal fine è stato modificato anche l’art. 201 cds con l’introduzione del comma 5-quater), per poter sanzionare i comportamenti illeciti in materia ambientale fermo restando che siano pienamente adempiuti tutti gli obblighi per il rispetto della normativa in materia di dati personali (regolamento comunale sulla videosorveglianza, DPIA, informative varie ecc.).

Si tratta di una disposizione primaria di legge che dirime possibili precedenti interpretazioni normative, e intesa a legittimare l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza ai fini del controllo ambientale.

Si è così colmato un vulnus preesistente in materia che negli anni, in assenza di una disciplina normativa, aveva trovato espressione di rango regolamentare attraverso il rimedio del Garante della Privacy nel contesto del Provvedimento[7] in materia di videosorveglianza di cui al punto 5.2 in materia di “deposito di rifiuti” oggetto di precedente cenno.

Al tempo stesso, si è pienamente adempiuto a quel principio di liceità previsto dall’art. 5 lett. A del GDPR[8], reso traballante da una disposizione regolamentare soggetta a interpretazioni non sempre dello stesso segno.

Indagini penali e accertamento amministrativo nel doppio binario

Quando le indagini penali collidono con l’accertamento amministrativo. Accade, frequentemente, che un verbale di accertamento amministrativo possa recare una precisazione del tipo: “infrazione amministrativa effettuata tramite acquisizione di immagini di videoriprese effettuate in zone urbane a seguito di attività delegata dall’Autorità Giudiziaria”.

Quindi, ab origine, l’ente accertatore da atto che un’attività svolta per esigenze giudiziarie – ergo rivolte all’individuazione di ipotesi di reato – si sia estrinsecata secondo un doppio binario: penale e amministrativo.

È evidente che nel contesto di una attività investigativa di carattere giudiziario si intenda ricorrere a uno strumento occulto di videoripresa al fine di non determinare discoveries tali da pregiudicare la buona riuscita dell’indagine; ma ben diversa è la necessità di “informativa” all’utente che va prestata nel contesto di una attività sottesa all’accertamento di infrazioni di carattere amministrativo a cui è, peraltro, deputata una Autorità diversa rispetto a quella Giudiziaria (sullo specifico tema delle telecamere finalizzate all’accertamento di infrazioni in materia di rifiuti vedremo più avanti le tassative disposizioni impartite dal Garante della Privacy).

In questo contesto la polizia giudiziaria non avrebbe facoltà di utilizzare un doppio binario, non avendo la possibilità di utilizzare in un procedimento amministrativo quei contenuti acquisiti per esigenze penali, trattandosi di capitolati che in altra disciplina sono soggetti alla legislazione di garanzia a tutela della privacy e che, gioco forza, devono ritenersi inutilizzabili.

Sul tema il GDPR, così come le varie direttive impartite negli anni dal Garante preposto, sono fin troppo analitiche e lasciano poco spazio interpretativo (più avanti le stesse saranno analizzate in dettaglio).

Rilascio della copia digitale e prova informatica

Il rilascio di copia digitale. Un primo livello di criticità, immediatamente successivo alla contestazione (o di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex L. 689/1981), riguarda il diritto di accesso e di contraddittorio in quanto, soventemente, il rilascio di copia degli atti costituenti la prova d’illecito avviene attraverso la consegna all’avente diritto di un supporto informatico.

Messa da parte la difficoltà dell’utente di accedere ai contenuti oggetto di contenzioso –visionabili quasi sempre solo attraverso un idoneo player dedicato – e poterne avere piena contezza, è necessario scendere preliminarmente in alcuni dettagli tecnici in materia procedurale e di digital forensic:

· innanzitutto, se si tratta di una attività svolta (anche) in ambito a un procedimento penale, il soggetto interessato potrebbe, ad esempio, vantare il diritto di poter accedere a quel fascicolo al fine di rilevare elementi utili sull’Autorità che ha disposto quelle riprese (chi, perché, in quale procedimento);

· se quell’attività sia stata lecitamente autorizzata ed effettuata (autorizzazione del P.M.); quale sia l’eventuale posizione giuridica assunta dall’interessato in detto iter procedimentale (attraverso una richiesta di attestazione presso la Procura della Repubblica competente ex art. 335 c.p.p. al fine di verificare l’iscrizione del proprio nome nel registro delle notizie di reato e dove, per assurdo, potrebbe anche essere iscritto quale persona offesa e non come indagato);

· chiedere indicazioni in merito alle specifiche tecniche di quelle tecnologie di videoripresa che, essendo impiegate in un procedimento amministrativo devono rispettare gli standard di privacy e, conseguentemente, essere conformi ai requisiti di GDPR compliance;

· se quei filmati possano avere, anche, contenuti comunicativi, cosicché siano sottratti dalla c.d. attività di sorveglianza passiva e debbano, al contrario, essere parametrate quali forme di intercettazione di comunicazioni ex art. 266 e ss cpp e, conseguentemente, soggette a un diverso filtro valutativo passando dall’ autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza[9];

· poter visionare, al fine di esercitare il proprio diritto di difesa, possibili altri frammenti utili a propria discolpa (ritenendo, peraltro, nello scenario qui ipotizzabile che responsabile in solido/proprietario di un veicolo/conducente possano parimenti ritenersi persona informata sui fatti/sottoposta alle indagini/persona offesa);

· conoscere chi è il soggetto che ha effettuato eventuali attività di outsourcing noleggiando le apparecchiature di videoripresa (quindi anche conoscere caratteristiche di software e hardware utilizzati, nonché competenza dell’ausiliario nominato ex art. 348 comma 4 c.p.p.);

· quali procedure siano state effettuate per addivenire alla estrapolazione di quei reperti digitali (ad esempio: attività cristallizzata attraverso il software proprietario “ALFA” dell’anno “XXXX”, senza analitiche informazioni in merito all’esportazione di quei frames su un supporto informatico);

· se detta operazione di estrapolazione sia stata eseguita secondo una procedura standard al fine di documentare le best practices in materia di copia forense indicandone i relativi codici hash;

· se eventuali estensioni del file di log generati a seguito della copia siano compatibili con le operazioni di estrapolazione svolte a monte;

· se l’estrazione dei dati informatici possa essere stata oggetto di manipolazione dovuta, ad esempio, alla necessità di oscurare elementi soggetti alla privacy non di interesse al contenzioso;

· chi è il soggetto deputato alla custodia, trattamento o digitalizzazione di quel dato, fino ad apporvi la firma digitale, e così via.

Le considerazioni fin qui argomentate vanno lette non solo in presunzione di un possibile doppio binario del fascicolo di contenzioso penale/amministrativo ma, anche, in relazione al successivo iter di resistenza del soggetto interessato alla vertenza secondo le varie forme e ipotesi (avvio del procedimento, produzione di scritti difensivi, richiesta di annullamento in autotutela, ricorso gerarchico ecc,) fino al possibile ricorso di fronte a un giudice terzo, nonché in relazione alla diversa parametrazione di impiego di nuove tecnologie che, nel caso di un procedimento amministrativo, seppur occultate alla vista, dovrebbero essere corredate da idonea informativa di finalità per esigenze di privacy uti cives (ritorneremo sul punto in dettaglio).

Detto aspetto va oltre la sacralità di un verbale di contestazione amministrativa redatto da un soggetto qualificato, la cui attestazione gode di fede privilegiata fino a querela di falso (ex art. 2700 c.c.), in quanto il capitolato oggetto di contenzioso deve trovare dignità, all’attenzione dell’autorità amministrativa indicata o al giudice per il suo libero convincimento, secondo un criterio di bilanciamento delle parti, quantomeno in relazione alla genuinità della prova digitale prodotta a fondamento della contestazione.

In un precedente approfondimento sul giusto processo e prova digitale nel processo[10] avevamo parlato di una serie di criticità riguardo le evidenze digitali, che sono state oggetto di mozione dell’Avvocatura Italiana[11] e, tra queste il criterio che “[…] per garantire la genuinità della prova, diventa necessario ed imprescindibile parlare di catene di custodia e di rispetto di best practices; – che tutti i criteri noti in materia di prova informatica vengono messi a dura prova oggi con la digital evidence: la genuinità/non alterabilità, la modificabilità/immodificabilità, l’attendibilità/non attendibilità, la producibilità/non producibilità, l’ammissibilità/non ammissibilità, la fallibilità/non fallibilità, la ripetibilità/irripetibilità, fino alla utilizzabilità/non utilizzabilità e validità/invalidità; – che, per fare in modo che la potenziale prova possa essere utilizzata efficacemente, lo standard ISO ISO/IEC 27037 (“Information technology – Security techniques – Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence”) individua i seguenti principi di carattere generale: la verificabilità, da intendersi come la necessità di documentare le attività svolte per la raccolta della prova, in modo che sia possibile ripercorrere e verificare le tecniche e procedure eseguite […].[12]

Proviamo, adesso, a sottoporre all’attenzione del lettore un esempio pratico di acquisizione ed estrapolazione di un frammento video che è stato ritenuto alla base di una contestazione:

A prescindere dall’impossibilità di effettuare un riscontro di genuinità digitale del dato copiato che qui non è desumibile, una risposta a tutti gli altri quesiti prima elencati sembrerebbe impossibile in quanto il soggetto interessato alla sanzione amministrativa non è parte interessata nel procedimento penale (laddove ci si trovi nell’ipotesi del doppio binario) e, conseguentemente, non potrebbe, si suppone, mai avere accesso a quegli atti.

Ma ammesso che l’attività di acquisizione digitale del fascicolo riguardi un procedimento amministrativo, non sembra che oggi tutti gli enti accertatori siano in grado di soddisfare i requisiti di digital evidence che sono stati oggetto di mera elencazione e, addirittura, spesso vìola le più elementari cautele in materia di privacy e di GDPR compliance.

Contestazione tardiva e termini di notifica

La Contestazione Tardiva. L’art. 14 della L. 689/1981, richiama in proposito: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento”.

La questione è stata oggetto di diffuso orientamento giurisprudenziale; preliminarmente, in analogo tema che riguarda le infrazioni al codice della strada, il Ministero dell’Interno nel rispondere a un quesito della Prefettura di Milano in data 7.11.2014, aveva precisato che, salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione (in tal senso TAR Lombardia 7 giugno 2017, n. 12679).

Più recentemente il Giudice di Pace di Acqui Terme, con sentenza n. 05/2022 depositata il 10.02.2022, non ha accolto la tesi dell’Ente resistente che sosteneva vi possa essere un giustificato scostamento tra il momento dell’infrazione e quello della effettiva identificazione del trasgressore (in quel caso avvenuto 14 giorni dopo l’infrazione) dovendo così far decorrere il termine per la notifica da tale data successiva.

Il Giudice, rimandando all’orientamento consolidato sul tema (ex plurimis Cassazione, Sez. VI n. 7066/2018), ha ritenuto inidonea una simile interpretazione della norma perché evidenzierebbe una “indebita area, non tanto di discrezionalità della Pubblica Amministrazione, quanto di assoluta arbitrarietà, ed, in ogni caso, manifestamente illegittima […] poiché legittimerebbe ogni Comune, a seconda delle dimensioni, della dotazione organica e delle risorse a disposizione, nonché finanche invocando il proprio dissesto finanziario, ad invocare l’esimente del ritardo congruo, come intercorso tra accertamento dell’infrazione ed accertamento ed identificazione del colpevole”.

Per detta ragione, con l’annullamento della sanzione, l’Ente soccombeva, anche, con il ristoro delle spese legali del ricorrente.

Il richiamo alla giurisprudenza degli Ermellini[13] pone in evidenza il principio che la notifica del verbale debba avvenire entro 90 giorni dall’infrazione piuttosto che a decorrere dalla data di effettivo accertamento dell’infrazione (a titolo di esempio: dal frangente in cui gli operatori abbiano visto le immagini scattate da uno strumento autovelox).

Una interpretazione contraria, conferirebbe indebitamente alle amministrazioni accertanti un’assoluta arbitrarietà, con uno spostamento isterico dei termini di notifica, ciò in danno del cittadino ed in violazione delle norme di riferimento fissate dalla L. 689/1981 e, in materia di C. di S. dal relativo art. 201 (analogamente, tra le altre: Giudice di Pace di Roma sentenza n. 24918 del 28 ottobre 2019; Giudice di Pace di Mantova sentenza n. 274 del 18 settembre 2020 e Giudice di Pace di Milano sentenza n. 5455 del 20 dicembre 2020).

Erronea contestazione e mancata identificazione

Erronea contestazione per mancata identificazione. Accade, frequentemente, che il verbale di accertamento riporti la seguente formula di rito: “Il giorno ……presso il locali del…… è stato accertato che TIZIO…. ha violato le seguenti norme: l’art. 192 c.1 più art. 255 c.1 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. poiché: in data …….. dalle ore ….. alle ore … in località via ….. [..] depositava sul suolo pubblico dei rifiuti solidi urbani mediante l’uso del veicolo … targato… obbligato in solido al pagamento, ai sensi dell’art. 6 della L. 24.11.1981 n. 689 TIZIO….”.

A onor del vero, salvo identificazioni di comparazione biometrica attraverso procedure di imagery forensic, (di cui sarebbe necessario dare specifica indicazione, anche indicando le best practices utilizzate per la certa identificazione a cura degli operatori nella fase di estrapolazione delle immagini), la contestazione elevabile, di fatto, al destinatario del presente verbale sarebbe quella di mero obbligato in solido e non di aver effettuato una violazione “poiché depositava sul suolo pubblico dei rifiuti”.

Prova del deposito di rifiuti e ripristino dei luoghi

Mancato accertamento della prova riguardante il deposito di rifiuti. Altrettante volte accade che i frames oggetto di contestazione rechino elementi identificativi del veicolo ma, non sempre, il frammento relativo al getto/sversamento/deposito oggetto di contestazione, così non cristallizzando con certezza la prova di un asserito deposito “su suolo pubblico dei rifiuti solidi urbani”(ciò accade, alle volte, perché il sistema di videoripresa spesso occultato alla vista viene collocato al fine di avere una visuale ottimale per l’identificazione OCR della targa ma non, anche, il contesto utile a comprendere se e cosa sia stato abbandonato).

Ciò in quanto l’organo accertatore avrebbe, anche, l’onere di stabilire i termini reali del successivo “ripristino dei luoghi”, disciplinato dall’art. 192 comma 3 del Codice dell’Ambiente (di cui al D. Lgs. 152/2006).[14]

Dati personali, videosorveglianza e inutilizzabilità

L’inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della relativa disciplina. Già da tempo il Garante della Privacy, con il richiamato provvedimento del l8 aprile 2010 “in materia di videosorveglianza”, aveva trattato, anche, il tema della “acquisizione di prove”.

Riporta quella direttiva: “[…] La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un´ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati. Naturalmente l´installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell´ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell´ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza dei lavoratori, in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi, o con riferimento a musei, biblioteche statali e archivi di Stato, in relazione ad impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali e, ancora, nell´ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e nell´ambito delle linee di trasporto urbano. In tale quadro, pertanto, è necessario che: a) il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza sia fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per i soggetti pubblici da un lato (svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18-22 del Codice) e, dall´altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici (es. adempimento ad un obbligo di legge, provvedimento del Garante di c.d. “bilanciamento di interessi” -v., in proposito, punto 6.2.- o consenso libero ed espresso: artt. 23-27 del Codice). Si tratta di presupposti operanti in settori diversi e che sono pertanto richiamati separatamente nei successivi paragrafi del presente provvedimento relativi, rispettivamente, all´ambito pubblico e a quello privato; b) ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico vengano conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es., configurando il programma informatico in modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini e rendere identificabili le persone). Lo impone il principio di necessità, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l´utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice); c) l´attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice)[…]”.

Più specificamente, sul tema che qui rileva, il Garante, trattando la “sicurezza urbana” e il “deposito di rifiuti”, aveva formulato le puntualizzazioni indicate ai punti 5.1 (sicurezza urbana) e 5.2 (deposito di rifiuti) cui rimandiamo.

Con riguardo all’informativa che prevede, uti cives, la segnalazione di accesso in un’area soggetta a videosorveglianza, il Garante aveva precisato al punto 3.1.1: ”Informativa e sicurezza. Talune disposizioni del Codice, tra le quali quella riguardante l´obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati, non sono applicabili al trattamento di dati personali effettuato, anche sotto forma di suoni e immagini, dal “Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento” (art. 53 del Codice).

Alla luce di tale previsione del Codice, i predetti titolari del trattamento di dati personali devono osservare i seguenti principi:

a) l´informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati;

b) il trattamento deve comunque essere effettuato in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente”.

Quindi l’omessa informativa può avvenire solo per il “perseguimento delle finalità di tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati”, si legge in quella direttiva del 2010.

Con quel provvedimento, nel rilevare l’inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della relativa disciplina – con conseguenti provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante, e di analoghe decisioni adottate dall´autorità giudiziaria civile e penale, nonché di applicazione di pertinenti sanzioni amministrative o penali – il Garante per la Privacy aveva prescritto di rendere l´informativa visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno; di sottoporre i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, alla verifica preliminare ai sensi dell´art. 17 del Codice; di adottare, le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza; di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto delle norme concernenti i sistemi integrati di videosorveglianza, ecc.

Violazione dei principi di “liceità, correttezza e trasparenza” nel caso di “doppio binario”

E’ stato chiarito che un sistema di rilevazione occulto può trovare impiego per finalità di accertamento di ipotesi di rilevanza penale (o, in generale, per il “perseguimento delle finalità di tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati”).

Diversa è l’attività di accertamento amministrativa, che impone agli accertatori il rispetto delle regole in materia di trattamento del dato fissato dal regolamento europeo in materia.

Va da sé che l’iter burocratico in materia di deflazione penale introdotto dalla legge 24.11.1981 n. 689, che disciplina le sanzioni amministrative, deve trovare riscontro accertativo, per quanto qui interessa, in quell’art. 13, laddove è previsto che “per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica”.

Ma quegli itinera procedurali devono fare rimando ai principi cardine fissati dal Garante della Privacy espressamente in materia di abbandono di rifiuti e non possono trovare riscontro quale forma di “video ripresa a strascico” nel contesto di un procedimento penale a cui è preposta una diversa Autorità e la cui finalità è quella dell’accertamento di reati (e non, anche, di sanzioni amministrative).

Sullo specifico tema il Garante della Privacy, con ordinanza del 9 giugno 2022 n. 214, aveva emesso ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Policoro, a seguito di reclamo proposto da soggetto interessato ex art. 77 del GDPR indicante che quel Comune avrebbe, tra l’altro, utilizzato un sistema di videosorveglianza in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, lamentando, tra l’altro, l’inidonea installazione dei cartelli di rito che rimandano all’informativa semplificata in materia di videosorveglianza.

Se, per un verso, il Comune avrebbe la facoltà di trattare dati personali raccolti con sistemi di videosorveglianza laddove il trattamento sia opportuno “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito lo stesso”, con ciò ritenendo che la gestione dei rifiuti, sia da ritenersi rientrante tra prerogative e attività istituzionali affidate all’ente locale, ivi compreso il monitoraggio passivo di siti sensibili, per altro conto il Comune è tenuto al rispetto dei principi di “liceità, correttezza e trasparenza” in materia di protezione dei dati (all’art. 5 par. 1 lett.a del Regolamento di cui al GDPR 679/2016).

In detto scenario il titolare del trattamento è tento all’adozione di misure idonee per “informare” l’interessato in merito alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.

In particolare, l’impiego di sistemi di videosorveglianza impegna il titolare del trattamento a rendere una informativa di primo livello, mediante un cartello di avvertimento in prossimità della zona videosorvegliata, che renda conoscibili le finalità delle riprese, il titolare del trattamento ed i diritti degli interessati. La segnaletica di avvertimento di primo livello deve, inoltre, contenere un chiaro riferimento al secondo livello di informazioni, come ad esempio la trasmissione di dati a terzi, specie se ubicati fuori dall’UE, e il periodo di conservazione dei dati.

Si tratta di un bagaglio informativo rinvenibile, a partire dalla cartellonistica (ad esempio con un QR code) anche mediante rimando ad un sito web dove l’ente ha pubblicato i contenuti dell’informativa estesa per la consultazione del cittadino.

In assenza di dette informazioni, la presunzione dell’interessato dovrebbe rimandare alla mera sorveglianza remota in tempo reale, che non preveda alcuna registrazione di dati e/o trasmissione a soggetti terzi.

Note


[1] Orwell G., 1984, Mondadori editore, Milano (2020) prima edizione 1949.

[2] Pettigiani M. G., Sica S., La comunicazione interumana, Franco Angeli, Milano (1996), p. 9.

[3] Il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 che ha recepito il “Pacchetto economia circolare”; il D.L. 77/2021 c.d. “semplificazioni bis” convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108 e poi, ancora, la L. 17 maggio 2022 n. 60; il D.Lgs 23 dicembre 2022 n. 213, vigente dal 16 giugno 2023, convertito nella Legge 9 ottobre 2023 n. 137.

[4] Man in the middle.

[5] L’impiego di sistemi di videosorveglianza impegna il titolare del trattamento a rendere una informativa di primo livello, mediante un cartello di avvertimento in prossimità della zona videosorvegliata, che renda conoscibili le finalità delle riprese, il titolare del trattamento ed i diritti degli interessati. La segnaletica di avvertimento di primo livello deve, inoltre, contenere un chiaro riferimento al secondo livello di informazioni, come ad esempio la trasmissione di dati a terzi, specie se ubicati fuori dall’UE, e il periodo di conservazione dei dati.

[6] 1-ter. L’accertamento delle violazioni di cui ((ai commi 1.2 e 1-bis)) può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all’applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

[7] Dell’8 aprile 2010.

[8] 1. I dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato («limitazione della conservazione»); f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).

[9] A detto proposito, si riportano tra le tante alcune massime di specifico interesse: “la nozione di comunicazione consiste nello scambio di messaggi fra più soggetti, in qualsiasi modo realizzati (ad esempio, tramite colloquio orale o anche gestuale)” ove “l’attività di intercettazione è appunto diretta a captare tali messaggi” (Cass. pen. Sez. VI, 10 Novembre 1997, n. 4397, in Cass. Pen., 1999, 1188 nota di CAMON, Dir. Pen. e Processo, 1998, 10, 1265, Studium juris, 1998, 542).

Ancora, “L’intercettazione delle comunicazioni – e non delle sole conversazioni tra presenti – comprende nel proprio ambito previsionale, non solo la comunicazione convenzionale mediante l’uso del linguaggio, ma anche quella gestuale, mentre non regola, con conseguente inutilizzabilità processuale, ogni altra captazione di immagini non avente natura di messaggio intenzionalmente trasmesso da un soggetto ad un altro” (Cass., Sez. I, 29 gennaio 2003, n. 16965, Augugliaro).

[10] Di Stefano M., Giusto processo e prova digitale nel processo, tutti i dubbi, Agenda Digitale 12 dicembre 2025.

[11] Mozione di Federica Federici “ per una corretta formazione, produzione, acquisizione e valutazione della prova digitale nel processo civile e penale” al XXXVI Congresso Nazionale Forense.

[12] Di Stefano M., Giusto processo e prova digitale nel processo, tutti i dubbi, cit.

[13] ex multis Cass. Civ. n. 7066 pubblicata in data 21 marzo 2018.

[14] “Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.

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