Consiglio di stato su agid

La piattaforma non è stata verificata? Il concorso è nullo



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Il Consiglio di Stato annulla un concorso pubblico dell’Agenzia Italia digitale gestito con una piattaforma esterna non verificabile. Utile esempio: si chiarisce che anonimato, tracciabilità, codice sorgente e documentazione tecnica devono restare nella piena disponibilità dell’Amministrazione

Pubblicato il 11 giu 2026

Eugenio Prosperetti

Avvocato esperto trasformazione digitale, docente informatica giuridica facoltà Giurisprudenza LUISS



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Il 5 giugno scorso è stata pubblicata una importante e rivoluzionaria pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 4520/2026, V sezione) in materia di pubblica amministrazione digitale.

È da tempo invalsa la prassi delle Pubbliche Amministrazioni di affidarsi a piattaforme informatiche esterne per la gestione dei concorsi pubblici.

La piattaforma, in buona sostanza, assegna i codici ai candidati, gestisce le prove “scritte”, effettuate su terminali o tablet con quiz a video, archivia le prove e le mette poi a disposizione della Commissione che le corregge, sempre a video.

Una volta corrette, la piattaforma provvede a “deanonimizzare” le prove riconciliando il compito corretto con il nome del candidato e formando la graduatoria finale.

Concorso pubblico e piattaforma non verificata: il principio fissato dal Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, per la prima volta, interviene a stabilire quali sono le regole e requisiti per affidare validamente a piattaforme software la gestione del concorso, superando il tradizionale “filtro” applicato nei ricorsi contro i concorsi pubblici: possono chiedere di annullare il concorso per irregolarità nella piattaforma software tutti i partecipanti a prescindere dall’esito, senza bisogno di dimostrare che – senza i problemi lamentati – si sarebbe passata la prova.

Si tratta di una pronuncia molto significativa poiché viene tracciato chiaramente il rapporto tra trasparenza della piattaforma algoritmica e validità della prova concorsuale.

Come si dirà, lo stesso ragionamento può poi estendersi a qualsiasi ipotesi di utilizzo di piattaforme esterne da parte della Pubblica Amministrazione, incluso ovviamente anche l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

La piattaforma concorsuale Agid tra anonimato, file modificabili e accesso agli atti

Il caso nasce da un concorso per dirigenti bandito dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) che – a dire il vero – per i compiti che normalmente esercita avrebbe dovuto ben conoscere le norme a presidio della Pubblica Amministrazione digitale.

Uno dei partecipanti, che risultava non aver superato la prova scritta telematica, dopo aver fatto accesso agli atti, trovò che la propria prova era rappresentata da un file pdf, non bloccato e quindi modificabile, senza alcuna firma digitale e senza data certa.

Il file era denominato con il suo nome e cognome in chiaro e risultava generato 1 secondo dopo la consegna delle prove scritte. Il partecipante era inoltre insospettito dal fatto che non riconosceva le risposte contenute nel file, però non poteva dimostrare in alcun modo di averne date di diverse, dato che la prova era stata consegnata elettronicamente, senza il rilascio al candidato di alcuna ricevuta o file contenente le risposte fornite.

Decise quindi di fare ricorso al TAR Lazio, lamentando – tra i vari motivi – che la piattaforma esterna utilizzata dall’Agenzia per gestire il concorso in questione, non rispettava i requisiti previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dalle Linee Guida AGID per i documenti informatici: come noto a chi legge queste pagine, il documento informatico per fornire certezza deve essere non modificabile ed avere firma elettronica avanzata o qualificata.

Per fornire inoltre data certa deve possedere anche una marca temporale. Aggiungiamo che l’Amministrazione che intenda avvalersi del documento informatico in sostituzione del cartaceo deve provare la conformità alle Linee Guida AGID del sistema di conservazione e, in particolare, che sia gestito tramite procedure che assicurino che il documento non possa essere indebitamente modificato.

Nel ricorso veniva poi contestata l’inidoneità del sistema ad assicurare l’anonimato delle prove: a rigore le prove svolte in elettronico avrebbero dovuto rimanere anonime e non riconducibili ai candidati sino a dopo la correzione mentre, come si è detto, agli atti vi erano documenti generati il giorno stesso della prova contenenti il nome del candidato in chiaro.

La sentenza di primo grado fu, in sostanza, una “non decisione” del ricorso, poiché il TAR ritenne che il ricorso non fosse proponibile in quanto il candidato risultava non aver superato la prova.

Nella sentenza si legge peraltro una affermazione che lascia perplessi: il TAR rileva che l’Amministrazione aveva negato l’esistenza di “software contenente algoritmi” usato nel concorso, cosa ovviamente smentita dai fatti e che indica un’errata interpretazione dei fatti da parte del TAR.

Codice sorgente e documentazione tecnica nei concorsi pubblici digitali

L’esito dell’appello in Consiglio di Stato è stato invece molto diverso: il ricorso è stato accolto in pieno e il concorso annullato.

Determinante il fatto che l’Amministrazione, per motivi non noti, rifiutò sia in sede di accesso agli atti, che in sede di ricorso di produrre il codice e la documentazione del sistema utilizzato, trincerandosi dietro il fatto che era stato fornito da una società esterna.

La sentenza perentoriamente afferma che “l’indisponibilità attuale di tale codice: il che impedisce una ricostruzione della regolarità della procedura concorsuale ed un effettivo scrutinio in sede giurisdizionale della pretesa del ricorrente” e rileva come l’esternalizzazione della procedura non sia una valida scusante.

A fronte della mancata esibizione del software/piattaforma, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’Amministrazione abbia dunque fallito nel provare la conformità dello svolgimento delle prove, come invece avrebbe dovuto fare poiché la Legge impone chiaramente che il concorso, per essere valido, deve assicurare l’anonimato delle prove e la loro riconducibilità ai candidati e questi aspetti, come si diceva, possono essere fatti valere da qualunque candidato e i candidati, devono avere accesso anche al codice sorgente e alla documentazione della piattaforma, che devono essere nella piena disponibilità dell’Amministrazione; il solo fatto che l’Amministrazione non conceda al candidato che lo richieda l’accesso a questi elementi, può dunque costituire valido motivo di ricorso per l’annullamento del concorso.

Ovviamente, se poi l’accesso viene concesso, sarà il candidato a dover dimostrare la non conformità del sistema, tramite accertamenti peritali.

Afferma così la sentenza che il mezzo informatico e digitale è servente rispetto al procedimento amministrativo e non può costituire valida ragione per obliterare le garanzie sul corretto svolgimento del medesimo e sulla possibilità di ottenere tutela giurisdizionale.

Piattaforme pubbliche, algoritmi e intelligenza artificiale nella PA

La sentenza si collega a doppio filo alle precedenti importanti pronunce del Consiglio di Stato in materia di decisione amministrativa algoritmica e accesso ai documenti amministrativi informatici: ad esempio la sentenza 4929/2025 del Consiglio di Stato che, in tema di intelligenza artificiale, ha rilevato come l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale è comunque soggetto ai principi di conoscibilità, comprensibilità e non esclusività della decisione algoritmica e dunque sono ammissibili le istanze di accesso e la sentenza 4857/2025 che prevede che nelle gare pubbliche si debba dare preferenza ai sistemi open source o che comunque assicurano che per le decisioni algoritmiche vi sia motivazione collegata al codice sorgente e al modello matematico impiegati e che occorre che le Amministrazioni siano in grado anche di dare accesso al data set utilizzato per l’addestramento.

Tra l’altro, secondo il comunicato stampa di Palazzo Chigi, si apprende che il decreto attuativo della Legge sull’Intelligenza Artificiale approvato ieri contiene previsioni per assicurare accesso alla documentazione tecnica del sistema, per consentire al danneggiato di comprendere le caratteristiche rilevanti dell’IA utilizzata, quindi pienamente in linea con la sentenza che qui si commenta.

Verifica della piattaforma e responsabilità della Pubblica Amministrazione

In sostanza, a seguito della sentenza del 5 giugno, qualunque Amministrazione pubblica voglia bandire un concorso e gestirlo tramite una piattaforma esterna, non può limitarsi a un outsourcing del servizio – anche se fosse previsto nel bando – ma deve avere certezza di avere la disponibilità del codice e specifiche operative della piattaforma e documentare di averla verificata operativamente e deve inoltre assicurare che tali elementi – pur con tutte le cautele del caso – possano essere prodotti in caso di richiesta di accesso agli atti.

Questo vale sia se si tratti di software tradizionale, sia se si tratti di software basato su algoritmi di intelligenza artificiale.

Non potrebbe dunque un’Amministrazione dunque affidarsi a una qualsivoglia piattaforma commerciale se la stessa non consentisse le debite verifiche e, soprattutto, se non fosse disponibile a rivelare la logica dell’algoritmo e degli eventuali dataset di addestramento, misure di sicurezza, ecc.

È facile presagire che la stessa logica si applicherebbe a qualsiasi uso di piattaforme informatiche da parte della Pubblica Amministrazione in cui l’operato della piattaforma impatta su diritti e situazioni giuridiche di terzi, ad esempio in materia di gestione gare d’appalto, “click-day” di sorta, graduatorie, ecc.

Guardando al merito del caso si può poi aggiungere che, nel caso di gestione documentale, è fondamentale assicurare che i documenti prodotti ed a valenza legale (come ad esempio i compiti svolti telematicamente in concorsi ed esami) siano contrassegnati da misure di firma e conservazione che ne garantiscano immodificabilità, data certa e consentano di attribuire con certezza il compito al candidato, ma solo dopo la correzione e dunque, riveste importanza centrale l’algoritmo usato per l’anonimizzazione/deanonimizzazione delle prove.

Su questi aspetti si giocherà una significativa parte del contenzioso amministrativo futuro.

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