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Zampolli contro Meta e TikTok: chi decide cosa può restare online



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La diffida di Paolo Zampolli a Meta e TikTok riapre il confronto sul ruolo delle piattaforme nella rimozione dei contenuti. Tra reputazione, diritto di cronaca, DSA, EMFA e rischio di over-removal, il caso mostra quanto il bilanciamento dei diritti si stia spostando verso procedure private

Pubblicato il 17 giu 2026

Tania Orrù

Data Protection, Compliance & Digital Governance Advisor



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La diffida riportata dalla stampa con cui Paolo Zampolli chiede a Meta e TikTok la rimozione di contenuti che lo associano al caso Epstein riporta al centro il ruolo delle piattaforme nel bilanciamento tra reputazione, libertà di informazione e interesse pubblico. Tra DSA, EMFA e rischio di over-removal, emerge la necessità di nuove garanzie per i contenuti di rilevanza pubblica.

Chi è Paolo Zampolli e perché diffida i social

L’imprenditore italoamericano Paolo Zampolli, inviato speciale dell’amministrazione Trump per le partnership globali, ha avviato una vasta offensiva legale contro Meta, TikTok e numerosi utenti dei social network accusati di diffondere contenuti che lo collegano al caso Epstein, al produttore Harvey Weinstein e ad accuse di abusi formulate dall’ex moglie Amanda Ungaro e da Victoria Drake.

Zampolli sostiene che tali contenuti siano diffamatori e chiede alle piattaforme di rimuoverli, avvertendo che potrebbero essere chiamate a rispondere delle proprie omissioni qualora non intervenissero.

Secondo il team legale di Zampolli alcuni profili sarebbero già stati oscurati negli Stati Uniti.

La vicenda assume particolare rilevanza perché investe piattaforme che oggi svolgono sempre più una funzione informativa e di distribuzione delle notizie, ponendo interrogativi sul ruolo degli intermediari digitali nel bilanciamento tra tutela della reputazione, libertà di espressione e diritto di cronaca.

La diffida inviata da Paolo Zampolli a Meta e TikTok per la rimozione di contenuti che lo associano al caso Epstein, pur essendo un caso di tutela individuale della reputazione, è, allo stesso tempo, un caso utile per osservare la tensione, sempre più centrale, del rapporto tra diritto alla reputazione, libertà di informazione e potere decisionale delle piattaforme.

Se la valutazione in merito all’effettivo contenuto diffamatorio di quanto diffuso spetta, in ultima istanza, all’autorità giudiziaria, il dato interessante è un altro: quando una diffida raggiunge una grande piattaforma, la decisione sulla permanenza del contenuto online viene spesso anticipata rispetto al giudizio. In quello spazio intermedio, tra segnalazione privata e accertamento giudiziale, si gioca oggi una parte rilevante della libertà di informazione online.

Europa e Stati Uniti: due modelli diversi

La vicenda presenta una dimensione transatlantica.

Negli Stati Uniti il rapporto tra piattaforme e contenuti è storicamente regolato dalla Section 230 del Communications Decency Act, che garantisce agli intermediari un’ampia immunità rispetto ai contenuti pubblicati dagli utenti e, al tempo stesso, consente loro di moderare i contenuti ritenuti problematici senza assumere per questo responsabilità editoriali.

Il modello europeo si sta invece muovendo in una direzione diversa. Con il Digital Services Act e, per quanto riguarda i contenuti giornalistici, con l’European Media Freedom Act, l’Unione europea ha introdotto obblighi procedurali, requisiti di trasparenza e forme di accountability che riflettono una crescente attenzione agli effetti delle decisioni di moderazione sul pluralismo informativo e sul dibattito pubblico. Pur partendo da tradizioni giuridiche differenti, entrambi i sistemi si confrontano oggi con la stessa domanda: come conciliare la tutela dei diritti individuali con il crescente potere delle piattaforme di incidere sulla circolazione delle informazioni.

Gli effetti collaterali del notice-and-action

Se negli Stati Uniti la questione resta fortemente ancorata alla libertà di espressione e alla discrezionalità delle piattaforme garantita dalla Section 230, il legislatore europeo ha progressivamente adottato un approccio diverso, riconoscendo che questi soggetti svolgono ormai una funzione cruciale nell’accesso alle informazioni e nella formazione dell’opinione pubblica.

Il Digital Services Act, in particolare, ha introdotto un quadro strutturato per le procedure di segnalazione e intervento sui contenuti illeciti.

L’articolo 16 prevede che i prestatori di servizi di hosting mettano a disposizione meccanismi che consentano a persone o enti di notificare la presenza di contenuti ritenuti illegali.

In teoria, il sistema dovrebbe rafforzare trasparenza, accountability e tutela degli utenti. In pratica, però, il sistema può far sì che per la piattaforma il rischio maggiore diventi lasciare online il contenuto anziché rimuoverlo. La rimozione preventiva può apparire, infatti, dal punto di vista della gestione del rischio, una scelta meno esposta a contestazioni rispetto al mantenimento online del contenuto, ma può, allo stesso tempo, comprimere il diritto di cronaca o di critica ben prima che un giudice abbia valutato il merito.

Il notice-and-action nasce per rendere più efficace la rimozione dei contenuti illeciti, ma può trasformarsi in un incentivo alla moderazione prudenziale, soprattutto quando la segnalazione arriva attraverso una diffida legale formulata da soggetti dotati di risorse, visibilità e capacità di pressione.

Piattaforme più trasparenti, non necessariamente meno discrezionali

Il DSA impone alle piattaforme maggiori obblighi di spiegazione sulle decisioni di moderazione: la Commissione europea richiama espressamente il diritto degli utenti a ricevere motivazioni quando un contenuto viene rimosso o un account sospeso, oltre alla possibilità di contestare tali decisioni.

Tuttavia, maggiore trasparenza procedurale non significa automaticamente minore discrezionalità. Meta, TikTok e le altre piattaforme continuano a decidere sulla base di policy interne che non coincidono sempre con le categorie giuridiche tradizionali come diffamazione, diritto di cronaca, critica, interesse pubblico, continenza espressiva.

Di conseguenza, un contenuto può essere non ancora dichiarato illecito da un giudice, ma comunque rimosso perché ritenuto contrario agli standard della piattaforma o perché considerato fonte di rischio legale.

La disparità tra soggetti forti e utenti comuni

La cronaca digitale mostra spesso come molti utenti “comuni” fatichino a ottenere interventi tempestivi contro contenuti diffamatori, immagini intime diffuse senza consenso, campagne d’odio o profili falsi. Le stesse autorità europee hanno rilevato criticità nei sistemi di segnalazione di alcune piattaforme, ritenuti in alcuni casi poco accessibili o tali da scoraggiare gli utenti dal denunciare contenuti potenzialmente illeciti.

Al contrario, quando la richiesta proviene da soggetti dotati di elevata visibilità pubblica e risorse, assistiti da studi legali importanti e in grado di generare attenzione mediatica, la risposta può apparire più rapida.

Non si tratta di sostenere che nel caso specifico vi sia stato un trattamento privilegiato. Il punto è piuttosto che la tutela effettiva della reputazione online rischia di dipendere dalla forza del soggetto che la formula, piuttosto che dalla fondatezza della richiesta.

Il precedente Signorini: dal giudice alle piattaforme

Il confronto con una vicenda italiana come il caso Signorini è particolarmente interessante perché mostra l’evoluzione degli strumenti utilizzati per la tutela della reputazione nell’ecosistema digitale.

A gennaio 2026, nel contenzioso relativo ai contenuti diffusi attraverso il format “Falsissimo”, dopo una prima fase caratterizzata da richieste di rimozione rivolte alle piattaforme, la vicenda è approdata nelle sedi giudiziarie, culminando con un provvedimento del Tribunale di Milano che ha disposto il blocco e la rimozione dei contenuti ritenuti lesivi della reputazione del giornalista. In quel caso, il bilanciamento tra libertà di espressione, diritto di cronaca e tutela della reputazione è stato operato da un’autorità giudiziaria attraverso gli strumenti tradizionali del diritto.

Nel caso Zampolli, invece, l’attenzione si concentra soprattutto sulla fase che precede l’intervento del giudice. La diffida alle piattaforme e la richiesta di rimozione dei contenuti mostrano come una quota crescente dei conflitti reputazionali venga oggi gestita direttamente all’interno dei sistemi di moderazione degli intermediari digitali.

E, quando la decisione viene anticipata dalle piattaforme, il bilanciamento tra diritti contrapposti tende a spostarsi da un contesto caratterizzato da garanzie processuali, contraddittorio e controllo giurisdizionale a procedure private guidate da policy interne e valutazioni di rischio aziendale.

Letti insieme, i due casi mostrano una trasformazione più ampia: a tutela della reputazione passa sempre più spesso anche attraverso i meccanismi di moderazione delle piattaforme, prima ancora di approdare nelle sedi giudiziarie.

Il rischio di una privatizzazione del bilanciamento dei diritti

La questione di fondo è che il bilanciamento tra reputazione e libertà di informazione tende sempre più a spostarsi dalle aule di tribunale ai sistemi di moderazione delle piattaforme con conseguenze rilevanti.

Mentre i giudici decidono sulla base di norme, garanzie procedurali e contraddittorio, le piattaforme decidono invece secondo tempi rapidi, policy private/interne, sistemi automatizzati e valutazioni di rischio. Una differenza sostanziale.

Oltre al rischio di mancata rimozione di contenuti dannosi, si configura anche l’opposto, ovverossia la rimozione eccessiva di contenuti di interesse pubblico, soprattutto quando riguardano persone potenti, vicende giudiziarie o temi politicamente sensibili.

Se nel Novecento il dibattito si concentrava sul potere editoriale dei media tradizionali, la questione del XXI secolo sembra essere quella di un potere editoriale esercitato senza assumersene formalmente la responsabilità. Sebbene le piattaforme non svolgano una funzione editoriale in senso tradizionale e non decidano quali notizie pubblicare, esercitano un’influenza crescente su quali contenuti restano accessibili, visibili e distribuibili nello spazio pubblico digitale. Attraverso algoritmi, sistemi di raccomandazione e decisioni di moderazione, contribuiscono infatti a determinare la circolazione delle informazioni. È una forma di potere che, pur diversa da quella editoriale tradizionale, assume sempre più i contorni di una funzione di governo dell’informazione.

La reputazione ha un avvocato, l’interesse pubblico no

Oggi, chi ritiene leso il proprio diritto alla reputazione dispone di strumenti sempre più sofisticati per chiedere la rimozione di contenuti: diffide, segnalazioni, procedure accelerate previste dalle piattaforme, azioni giudiziarie e, in Europa, i meccanismi di notice-and-action disciplinati dal Digital Services Act.

Molto meno definita è invece la posizione di chi, come cittadino, giornalista o semplice utente, rivendica un interesse opposto: quello a continuare ad accedere a informazioni rilevanti per il dibattito pubblico.

Se un contenuto viene rimosso perché ritenuto potenzialmente lesivo della reputazione di una figura pubblica, chi rappresenta il diritto collettivo a conoscere, verificare, discutere e contestualizzare quelle informazioni? Nella pratica, quasi nessuno.

Il risultato è che il bilanciamento tra reputazione e libertà di informazione rischia di avvenire all’interno di procedure private nelle quali una delle due posizioni è strutturalmente più forte dell’altra. Non sorprende, allora, che le piattaforme tendano spesso a privilegiare la riduzione del rischio legale rispetto alla tutela dell’interesse pubblico: lasciare online un contenuto contestato può esporle a contenziosi, mentre rimuoverlo raramente produce conseguenze equivalenti.

Oltre a guardare all’interesse di chi chiede e ottiene la cancellazione di un contenuto, si dovrebbe quindi guardare anche a chi ha il diritto di continuare a vederlo.

È una questione che il Digital Services Act ha solo parzialmente affrontato e che diventa particolarmente delicata quando le richieste di rimozione riguardano soggetti potenti, figure istituzionali o vicende già entrate nel circuito dell’informazione giornalistica. Una democrazia dispone di molti strumenti per proteggere la reputazione individuale; molto meno chiari sono invece quelli che consentono di difendere l’interesse collettivo contro la progressiva privatizzazione delle decisioni su ciò che può essere conosciuto, condiviso e discusso nello spazio pubblico digitale.

Il Digital Services Act riconosce agli utenti il diritto di contestare le decisioni di moderazione attraverso sistemi di reclamo interni e procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ma tali garanzie operano principalmente a favore di chi ha pubblicato il contenuto rimosso, non dei cittadini che potrebbero avere interesse a continuare ad accedervi.

In questo vuoto si inseriscono, almeno in parte, il ruolo delle organizzazioni della società civile, dei watchdog per la libertà di stampa e dei ricercatori indipendenti, chiamati dal DSA a monitorare gli effetti sistemici delle piattaforme e a segnalare eventuali fenomeni di over-removal suscettibili di incidere sul pluralismo informativo.

Il regolamento introduce un modello di supervisione che considera anche l’impatto delle decisioni di moderazione sul pluralismo informativo, sulla libertà di espressione e sul dibattito democratico. All’articolo 34 impone alle Very Large Online Platforms di valutare infatti i rischi sistemici derivanti dal funzionamento dei loro servizi, inclusi gli effetti negativi sui diritti fondamentali, tra cui, appunto, libertà di espressione e informazione.

Fenomeni come over-removal (rimozione di contenuti leciti o di interesse pubblico in eccesso rispetto a quanto necessario per effetto di sistemi di moderazione particolarmente prudenziali) possono dunque essere oggetto di analisi, documentazione e segnalazione da parte di soggetti esterni alle piattaforme. Attraverso l’accesso ai dati previsto per i ricercatori qualificati, i report di trasparenza e i meccanismi di valutazione dei rischi sistemici introdotti dal DSA, organizzazioni specializzate possono contribuire a individuare pattern di moderazione suscettibili di incidere sul pluralismo delle fonti informative o sulla visibilità di determinati contenuti giornalistici.

Si tratta di una funzione che, pur non sostituendo un vero rappresentante dell’interesse pubblico nelle procedure di rimozione, introduce un primo livello di controllo esterno sulle scelte delle piattaforme e sui loro effetti collettivi.

L’European Media Freedom Act: perché rileva nei rapporti tra piattaforme e informazione

Nella stessa direzione si muove il European Media Freedom Act (EMFA), il regolamento europeo entrato in vigore nel 2024, che rappresenta il primo intervento normativo europeo volto a tutelare il pluralismo e l’indipendenza dei media anche rispetto al potere crescente delle piattaforme digitali. Introduce infatti specifiche garanzie contro la rimozione ingiustificata di contenuti giornalistici da parte delle Very Large Online Platforms. La normativa riconosce implicitamente che la rimozione di informazioni giornalistiche produce effetti che travalicano il rapporto tra piattaforma e singolo utente e che le grandi piattaforme digitali svolgono ormai un ruolo cruciale nella distribuzione delle notizie.

Pur non disciplinando direttamente casi come quello di Zampolli, l’EMFA rappresenta il primo tentativo europeo di bilanciare il crescente potere delle piattaforme nella moderazione dei contenuti con l’esigenza di tutelare la libertà dei media e il diritto dei cittadini a essere informati.

Resta tuttavia irrisolta una questione fondamentale: nelle procedure di moderazione esistono il soggetto che chiede la rimozione, il soggetto che pubblica e la piattaforma che decide, ma manca quasi del tutto un soggetto che rappresenti formalmente l’interesse pubblico alla conoscenza.

È forse questa la principale lacuna dell’attuale governance digitale: mentre esistono strumenti effettivi per far scomparire informazioni dalla circolazione online, sono ancora deboli gli strumenti che consentono di valutare, prima della rimozione, il valore pubblico di quei contenuti e l’impatto che la loro scomparsa può avere sul diritto dei cittadini a informarsi.

L’interesse pubblico come criterio di moderazione

Una possibile risposta a questa lacuna potrebbe essere l’introduzione, nelle procedure di moderazione, di un vero public interest assessment: una valutazione rafforzata dell’interesse pubblico prima della rimozione o limitazione di contenuti che riguardano vicende giornalistiche, figure istituzionali, soggetti di rilievo pubblico o temi politicamente e socialmente sensibili.

Non si tratterebbe di attribuire a tali contenuti un’immunità generalizzata, né di impedire la tutela della reputazione in presenza di contenuti effettivamente illeciti.

Si tratterebbe, piuttosto, di imporre alle piattaforme un passaggio ulteriore, cioè verificare se la rimozione, pur astrattamente giustificabile sul piano della policy o della gestione del rischio legale, possa produrre un effetto sproporzionato sulla circolazione di informazioni rilevanti per il dibattito pubblico.

In questo modo, il valore informativo del contenuto dovrebbe diventare un criterio esplicito e documentabile della decisione di moderazione, non una variabile implicita affidata alla discrezionalità privata della piattaforma.

Dalla tutela della reputazione alla tutela dell’interesse pubblico

La prossima frontiera della regolazione digitale potrebbe quindi non riguardare soltanto la rimozione dei contenuti illegali, bensì la tutela dell’interesse pubblico nelle decisioni di moderazione.

Il Digital Services Act e l’European Media Freedom Act hanno introdotto importanti garanzie procedurali, ma il sistema continua a essere costruito attorno a diritti e interessi individuali. Una possibile evoluzione potrebbe consistere nell’integrare, almeno per i contenuti che riguardano temi di rilevanza pubblica, meccanismi di valutazione rafforzata dell’interesse informativo, maggiore coinvolgimento di organismi indipendenti e obblighi di trasparenza più stringenti sulle decisioni di rimozione.

Senza limitare il diritto alla tutela della reputazione, significherebbe riconoscere che, nell’ecosistema digitale contemporaneo, alcune decisioni producono effetti che vanno oltre le parti coinvolte. Dal momento che le piattaforme sono diventate infrastrutture essenziali dell’informazione, oltre a garantire che la rimozione rapida dei contenuti illeciti, dovranno assicurare che la valutazione dell’interesse pubblico non resti confinata all’interno di procedure private orientate principalmente alla gestione del rischio legale.

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