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Contratti online, quando il clic non basta per dire sì



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La Cassazione interviene sulla validità del consenso nei contratti digitali e chiarisce i limiti del semplice point and click per l’approvazione delle clausole vessatorie. La decisione incide su e-commerce, piattaforme online e processi di sottoscrizione elettronica

Pubblicato il 3 lug 2026

Carlo Cunto

QLT Law&Tax Studio legale e tributario associato

Mariagiusy Portogallo

QLT Law&Tax Studio legale e tributario associato



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La Cassazione interviene sulla validità del consenso nei contratti digitali e chiarisce i limiti del semplice point and click per l’approvazione delle clausole vessatorie. La decisione incide su e-commerce, piattaforme online e processi di sottoscrizione elettronica.

L’ordinanza della Cassazione

L’ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026 della Corte di Cassazione rappresenta uno degli interventi più significativi degli ultimi anni in materia di contrattazione elettronica.

La pronuncia si inserisce nel dibattito, ormai consolidato, relativo alla validità delle modalità attraverso cui viene acquisito il consenso dell’utente nelle piattaforme digitali e affronta una questione che interessa trasversalmente l’intero ecosistema dell’e-commerce, dei servizi online e delle applicazioni digitali: la sufficienza del semplice meccanismo del cosiddetto “point and click” ai fini dell’approvazione delle clausole vessatorie.

Clausole vessatorie online e consenso digitale

Per oltre due decenni l’economia digitale ha costruito gran parte dei propri processi contrattuali attorno a procedure estremamente semplificate. L’utente che desidera acquistare un bene, sottoscrivere un servizio o registrarsi a una piattaforma è normalmente chiamato a selezionare una casella contenente formule standardizzate quali “Ho letto e accetto i termini e le condizioni” oppure “Accetto l’informativa contrattuale”. Tale modalità operativa è stata considerata, nella prassi, sufficiente a perfezionare il consenso negoziale, consentendo una gestione rapida e scalabile dei rapporti contrattuali di massa.

La decisione della Suprema Corte interviene però su un aspetto più specifico e delicato: l’approvazione delle clausole che, ai sensi dell’articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, richiedono una particolare manifestazione di volontà da parte dell’aderente. Si tratta delle cosiddette clausole vessatorie, ossia quelle disposizioni contrattuali predisposte unilateralmente che determinano uno squilibrio significativo tra le parti attribuendo particolari vantaggi al predisponente o limitando diritti e tutele del contraente aderente.

Tra queste rientrano, a titolo esemplificativo, le clausole che escludono o limitano la responsabilità del professionista, quelle che prevedono decadenze, restrizioni alla facoltà di opporre eccezioni, limitazioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, proroghe o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, nonché altre previsioni che incidono in maniera significativa sulla posizione giuridica del contraente debole.

Perché il point and click non basta sempre

Il principio affermato dalla Cassazione si fonda sulla considerazione che la mera selezione di una casella informatica non possa essere automaticamente equiparata a quella “specifica approvazione per iscritto” richiesta dall’articolo 1341 c.c. per la validità delle clausole vessatorie. Secondo i giudici, l’atto materiale del clic costituisce certamente un comportamento informatico idoneo a manifestare una volontà negoziale generale, ma non garantisce necessariamente l’esistenza di un consenso qualificato e consapevole riferito alle singole clausole che l’ordinamento considera particolarmente gravose.

La pronuncia assume particolare rilievo poiché ribadisce un principio spesso trascurato nell’ambito della digitalizzazione dei rapporti contrattuali: la trasposizione del contratto dall’ambiente cartaceo a quello elettronico non determina l’abrogazione delle regole sostanziali previste dal diritto civile. La tecnologia modifica gli strumenti attraverso cui si manifesta la volontà negoziale, ma non elimina le garanzie che l’ordinamento collega a determinate categorie di clausole.

Da questo punto di vista, l’ordinanza si colloca nel solco di un orientamento che mira a preservare l’equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela dell’autonomia contrattuale. La Corte non introduce nuovi obblighi normativi né crea requisiti formali ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente. Al contrario, richiama l’attenzione sull’esigenza di applicare correttamente al contesto digitale principi giuridici da tempo consolidati.

Firma elettronica semplice e approvazione specifica

Particolarmente interessante è il passaggio relativo all’individuazione dello strumento tecnico necessario per soddisfare il requisito della specifica approvazione. Contrariamente a quanto sostenuto da alcune interpretazioni iniziali, la Cassazione non richiede l’utilizzo della firma elettronica qualificata né della firma digitale in senso stretto. La pronuncia riconosce infatti che, nei contratti per i quali la legge non prescrive particolari requisiti di forma ad substantiam, può risultare sufficiente anche una firma elettronica semplice, purché idonea a garantire la riconducibilità dell’atto al soggetto che lo compie e a dimostrare una manifestazione specifica del consenso.

Tale precisazione assume una rilevanza pratica considerevole. Nel quadro normativo attuale, la nozione di firma elettronica semplice comprende una pluralità di strumenti tecnologici caratterizzati da livelli differenti di sicurezza e affidabilità. Tra questi possono rientrare procedure basate su autenticazione mediante credenziali personali, conferme tramite posta elettronica certificata, sistemi di autenticazione a doppio fattore o codici OTP inviati attraverso dispositivi nella disponibilità esclusiva dell’utente.

L’elemento centrale non è dunque rappresentato dalla sofisticazione tecnologica dello strumento utilizzato, bensì dalla sua capacità di documentare una manifestazione di volontà distinta, specifica e riconducibile all’interessato. In altre parole, ciò che rileva è la possibilità di dimostrare che l’utente abbia espresso un consenso autonomo e consapevole rispetto alla clausola vessatoria, e non semplicemente aderito in modo generico all’intero regolamento contrattuale.

Effetti sulle piattaforme digitali

Le conseguenze operative della decisione sono destinate a incidere significativamente sulle piattaforme digitali. Molte imprese hanno infatti strutturato i propri processi di onboarding e di conclusione del contratto sulla base di procedure caratterizzate da un elevato grado di automazione e semplificazione. In numerosi casi, una singola casella di accettazione racchiude contemporaneamente il consenso alle condizioni generali, all’informativa privacy, alle clausole vessatorie e talvolta persino alle comunicazioni commerciali.

Alla luce dell’orientamento espresso dalla Cassazione, tali modelli potrebbero risultare insufficienti laddove non consentano di distinguere chiaramente l’approvazione delle clausole che richiedono una manifestazione specifica del consenso. Le aziende saranno pertanto chiamate a ripensare alcuni aspetti della progettazione giuridica e tecnica delle proprie interfacce contrattuali, introducendo meccanismi capaci di documentare in maniera più rigorosa il processo di formazione della volontà negoziale.

Non si tratta tuttavia di una prospettiva necessariamente incompatibile con le esigenze di efficienza tipiche dell’economia digitale. Le tecnologie attualmente disponibili consentono infatti di integrare procedure di sottoscrizione elettronica relativamente semplici e poco invasive, mantenendo elevati standard di usabilità. L’obiettivo non è quello di reintrodurre formalismi burocratici incompatibili con il commercio elettronico, ma piuttosto di assicurare che l’accettazione delle clausole più incisive sia effettivamente riconoscibile e documentabile.

Il rapporto tra esperienza utente e tutela giuridica

Sotto il profilo sistematico, la pronuncia offre inoltre uno spunto di riflessione più ampio sul rapporto tra esperienza utente e tutela giuridica. Negli ultimi anni il paradigma dominante nella progettazione dei servizi digitali è stato quello della riduzione progressiva delle frizioni operative. La velocità di completamento delle procedure è stata spesso considerata un valore prioritario, talvolta a scapito della piena comprensibilità delle informazioni contrattuali.

La Cassazione sembra invece richiamare l’attenzione sul rischio che l’estrema semplificazione possa tradursi in una sostanziale neutralizzazione delle garanzie predisposte dall’ordinamento. Se il consenso viene raccolto attraverso procedure eccessivamente rapide o standardizzate, il pericolo è che l’approvazione delle clausole contrattuali si trasformi in un gesto meramente meccanico, privo di reale consapevolezza.

Rimane tuttavia aperta una questione di carattere sostanziale. La mera introduzione di una firma elettronica, anche se tecnicamente conforme ai requisiti individuati dalla Corte, non garantisce automaticamente una maggiore comprensione del contenuto contrattuale. Un codice OTP digitato senza alcuna lettura preventiva delle condizioni potrebbe infatti replicare, sotto una veste tecnologicamente diversa, la stessa dinamica che caratterizza oggi il fenomeno delle accettazioni automatiche.

Trasparenza e centralità del consenso

Per questa ragione la decisione deve essere letta non soltanto come un intervento sulla forma del consenso, ma anche come un invito a ripensare le modalità attraverso cui l’informazione contrattuale viene resa disponibile agli utenti. La trasparenza non dipende esclusivamente dall’esistenza di una firma o di un sistema di autenticazione, ma anche dalla chiarezza del linguaggio utilizzato, dalla struttura grafica dei documenti e dalla capacità delle piattaforme di evidenziare le clausole che incidono maggiormente sui diritti dell’aderente.

In conclusione, l’ordinanza n. 20945/2026 non segna la fine del modello contrattuale basato sul commercio elettronico né introduce ostacoli insormontabili all’innovazione digitale. Essa rappresenta piuttosto un importante richiamo alla centralità del consenso quale fondamento dell’autonomia privata. La Corte riafferma che la digitalizzazione dei rapporti economici non può tradursi in un affievolimento delle garanzie giuridiche previste dall’ordinamento e che la semplificazione tecnologica, per quanto necessaria, non può sostituire la necessità di una manifestazione di volontà effettivamente riconoscibile, documentabile e riferibile al soggetto che la esprime.

La pronuncia contribuisce così a ridefinire l’equilibrio tra innovazione e tutela contrattuale, ricordando che il progresso tecnologico non modifica la funzione essenziale del consenso negoziale: assicurare che l’assunzione di obblighi giuridici derivi da una scelta libera, consapevole e adeguatamente verificabile.

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