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Un registro europeo delle opere per proteggerle dall’intelligenza artificiale



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Il registro opt-out TDM AI è al centro del confronto europeo sul rapporto tra copyright, opere protette e addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. La proposta della Commissione UE punta a rendere più chiara e verificabile la riserva dei diritti

Pubblicato il 17 lug 2026

Enzo Mazza

CEO F.I.M.I. (Federazione industria musicale italiana)



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La Commissione EU punta ad un registro delle opere per l’opt-out in materia di AI. Il registro non sostituirebbe gli strumenti e i meccanismi esistenti, ma contribuirebbe a rendere più chiara, verificabile e interoperabile l’espressione delle riserve al Text and Data Mining (TDM), migliorando la trasparenza e la certezza giuridica per tutti gli attori coinvolti.

Resta ora da vedere come l’implementazione di questa proposta possa essere portata avanti proprio nel citato ambiente frammentato della produzione di contenuti protetti da copyright.

Articolo 4 della Direttiva copyright e opt-out TDM

Nell’ambito del dibattito che ruota attorno all’utilizzo delle opere protette da copyright per l’addestramento delle piattaforme di AI generativa, un ruolo centrale ha l’articolo 4 (3) della Direttiva copyright 790/2019. Come noto la norma prevede che gli Stati membri dispongano un’eccezione o una limitazione ai diritti di cui all’articolo 5, lettera a), e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 15, paragrafo 1, per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso ai fini dell’estrazione di testo e di dati (text e data mining, TDM).

Allo stesso tempo la norma stabilisce che l’eccezione o la limitazione di cui al paragrafo 1 si applica a condizione che l’utilizzo delle opere e di altri materiali di cui a tale paragrafo non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti in modo appropriato, ad esempio attraverso strumenti che consentano lettura automatizzata in caso di contenuti resi pubblicamente disponibili online.

AI Act e riserva dei diritti sulle opere protette

La questione, come dicevamo, è divenuta essenziale dopo che l’AI Act, all’articolo 53 ha stabilito che i fornitori di modelli di AI per finalità generali, debbano attuare “una politica volta ad adempiere al diritto dell’Unione in materia di diritto d’autore e diritti ad esso collegati e, in particolare, a individuare e rispettare, anche attraverso tecnologie all’avanguardia, una riserva di diritti espressa a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/790”.

Tale riferimento rileva anche nel contesto della recente legge italiana sull’AI la 132/2025

La Commissione ha pertanto dato il via ad uno studio che ha esaminato l’opportunità politica e la fattibilità tecnica di istituire un registro a livello dell’Unione Europea per l’espressione delle riserve all’attività di Text and Data Mining (TDM) ai sensi dell’articolo 4(3) della Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale.

I limiti degli attuali meccanismi di opt-out

Basandosi su ricerca documentale, 58 interviste con stakeholder, un’indagine e un workshop multi-stakeholder, lo studio rileva che gli attuali meccanismi di opt-out sono frammentati, implementati in modo incoerente e spesso inefficaci. I segnali basati sulla fonte, come il file robots.txt, mancano di granularità e persistenza, mentre i metadati associati alle opere, come TDMRep o IPTC, vengono frequentemente rimossi o non sono elaborati in modo affidabile.

Di conseguenza, i titolari dei diritti incontrano difficoltà nell’esercitare o verificare le proprie riserve di diritti, mentre gli sviluppatori di sistemi di IA non dispongono di un punto di riferimento affidabile per dimostrare la conformità alle norme.

Registro opt-out TDM AI, il modello proposto

Lo studio valuta il valore aggiunto di un registro e propone un’architettura ibrida che combina un livello centrale autorevole di risoluzione con nodi distribuiti per l’adesione e la registrazione. Questo modello è tecnicamente realizzabile, operativamente scalabile e concepito per integrarsi con le infrastrutture di settore, gli identificatori e gli ecosistemi di licenza già esistenti.

Pur non essendo un sistema di gestione dei diritti o di concessione di licenze, un registro potrebbe fornire un meccanismo durevole, interoperabile e trasparente per segnalare le riserve al TDM e migliorare la tracciabilità nell’ambito più ampio del quadro europeo di governance del diritto d’autore e dell’intelligenza artificiale.

Sulla base delle evidenze raccolte e delle criticità identificate, lo studio conclude che un registro a livello dell’UE, basato su tecnologie di impronta digitale (digital fingerprinting), potrebbe rappresentare uno strumento opportuno e utile per supportare l’efficace esercizio dell’opt-out previsto dall’articolo 4(3) della Direttiva sul Mercato Unico Digitale (DSM).

Integrazione con settori, metadati e protocolli esistenti

Per garantire un’implementazione efficace, il registro dovrebbe tenere conto delle differenze tra i vari settori e seguire un percorso di integrazione fondato sui flussi di lavoro e sulle infrastrutture già esistenti, riconoscendo i limiti e le tecnologie specifiche di ciascun comparto. In queste condizioni, un registro potrebbe rafforzare l’efficacia dell’articolo 4(3) DSM, contribuendo al contempo a ridurre la frammentazione e le ambiguità tra i diversi settori, oltre ad aumentare la trasparenza sia per i titolari dei diritti sia per gli sviluppatori di sistemi di intelligenza artificiale.

Pur non essendo concepito come una soluzione unica e completa, il registro proposto, se attuato, potrebbe costituire uno strumento complementare utile, in grado di offrire un livello unificato di segnalazione basato sulle singole opere, senza precludere l’uso parallelo degli identificatori di metadati già adottati dai diversi settori e degli attuali protocolli di opt-out.

Lo studio esamina se un registro a livello dell’UE possa funzionare come uno strato di riferimento complementare ai meccanismi di opt-out esistenti. Piuttosto che sostituire gli strumenti specifici dei vari settori, un tale registro potrebbe migliorare la visibilità, la coerenza e la rilevabilità tecnica degli opt-out al TDM, fornendo un unico punto di riferimento leggibile dalle macchine, basato su tecnologie di identificazione mediante impronta digitale dei contenuti (content-based fingerprinting).

Inoltre, consentirebbe di consolidare segnali eterogenei all’interno di un unico punto di riferimento centralizzato. Questo approccio risponde direttamente alla frammentazione e alle ambiguità evidenziate dagli stakeholder coinvolti nello studio.

Consultazioni ex ante ed ex post nel registro

In termini operativi, il registro supporterebbe due modalità complementari di consultazione:

  • Verifiche basate sulla fonte (source-based checks), effettuate ex ante, su URL o domini prima dell’attività di crawling;
  • Verifiche basate sull’opera (work-based checks), effettuate ex post, utilizzando identificatori derivati dal contenuto dopo la raccolta o la redistribuzione del materiale.

In sintesi, il registro proposto fungerebbe da meccanismo di segnalazione e tracciabilità all’interno dell’attuale quadro normativo sul diritto d’autore. Esso fornirebbe:

  • segnali di opt-out unificati e leggibili automaticamente dalle macchine;
  • la possibilità di effettuare registrazioni/autenticazioni supportate da prove verificabili dell’avvenuta consultazione;
  • strumenti di tracciabilità a fini di audit e monitoraggio.

Inoltre, offrirebbe un punto di riferimento coerente e affidabile per gli sviluppatori di sistemi di intelligenza artificiale e per i soggetti che costruiscono dataset.

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