Posso effettuare delle foto all’evento? Posso ritrarre tutti i soggetti? Mi serve la liberatoria oppure posso lasciare stare? Posso pubblicare le foto sui social? All’evento ci sono anche minori, cosa faccio?
Queste, e molte altre, sono le domande che solitamente un cliente/società pone agli addetti ai lavori (tendenzialmente con un anticipo che oscilla dal giorno alle poche ore prima dell’evento) ma che hanno sempre una sola risposta: “dipende”.
Eh sì, l’uso del termine “dipende” non significa non voler fornire la risposta o la soluzione corretta alla questione ma esprime tutta l’attenzione che bisogna porre sul tema.
Infatti, quando parliamo di immagine o fotografia che ritrae una persona, dobbiamo ricordarci anche altri due termini collegati a queste parole: liberatoria e consenso. Poiché dietro a tutte queste parole, bisogna considerare il diritto all’immagine (e dunque la sua tutela), la pubblicazione e diffusione delle immagini, lo sfruttamento commerciale delle stesse, per non dimenticare il trattamento di dati personali.
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Uso delle immagini GDPR: le norme da tenere insieme
Se richiamiamo l’art. 10 del Codice Civile, la Legge n. 633/1941 (“Legge sul diritto d’autore”), il Regolamento UE n. 2016/679 (detto anche “GDPR”), il D. lgs 2003/196 e ss.mm. (anche il “Codice Privacy”), oppure le Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – 29 novembre 2018, non stiamo dando i numeri alla tombola.
Questo esemplificativo ma non esaustivo elenco racchiude gran parte delle normative di riferimento che le aziende devono tenere a mente nel momento in cui decidono di scattare una foto o fare un video, poiché disciplinano direttamente o indirettamente l’utilizzo dell’immagine delle persone.
L’art. 10 del codice civile “Abuso delle immagini altrui” dispone che “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
La ratio della norma, infatti, è di garantire all’interessato di poter richiedere all’autorità giudiziaria di far cessare l’abuso nel momento in cui l’esposizione o la pubblicazione dell’immagine siano avvenute fuori dai casi consentiti, ovvero abbiano causato pregiudizio al decoro o alla reputazione dell’interessato.
Tale norma deve essere letta e interpretata tenendo conto anche di quanto espressamente previsto dalla Legge sul diritto d’autore all’art. 96 che individua nel consenso la volontà della persona ad essere ritratta: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, […]” fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97 che, in deroga a quanto appena detto, prevede che “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.
Articolo 97 e contesto della raccolta
In base a questa disposizione, emerge che sostanzialmente sono (i) le caratteristiche del soggetto ripreso, (ii) la finalità perseguita e (iii) il contesto della raccolta a determinare la necessità o meno del consenso.
Inoltre, occorre ricordare – per chi ancora pensasse il contrario – che l’immagine di una persona (e dunque una foto che la ritrae) rientra nella nozione di dato personale.
Tale principio è stato cristallizzato dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito il “Garante”) già da lungo tempo e, con l’avvento del GDPR, il tema non ha subito variazioni significative poiché, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, del Reg. UE n. 2016/679 per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
Alla luce di quanto detto, come per qualsiasi trattamento di dati personali, il titolare del trattamento dovrà assicurare, in conformità all’art. 5, par. 2, e all’art. 24 del GDPR, di rispettare tutti i principi del trattamento e che il trattamento sia realizzato adottando le adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative.
Gli adempimenti includono, ad esempio, l’obbligo di fornire le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR agli interessati, di definire il ruolo privacy degli eventuali fornitori coinvolti (es. agenzie o fotografi freelance) e comprendere, ad esempio, se sia necessario nominarli o meno responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, oltreché individuare l’ubicazione dei sistemi ove le immagini vengono conservate ed elaborate, valutando le garanzie applicabili, ai sensi degli artt. 44 e ss nei casi di trasferimenti dei dati al di fuori dell’Unione Europea.
Inoltre, sempre a seconda del contesto, delle finalità e delle circostanze in cui si rende necessario la riproduzione dell’immagine, si dovranno prendere in considerazioni altri fattori. Un esempio può essere la raccolta, l’utilizzo e la diffusione a mezzo stampa di fotografie riferite all’interessato, cui si dovrà applicare la relativa normativa posta dalla legge e dal codice deontologico inerente al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica: si pensi ai casi di immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesivi della dignità della persona, di minori deceduti o di persone in stato di detenzione.
Liberatoria e consenso privacy nell’uso delle immagini
Per l’utilizzo di una foto di una persona, occorre verificare in primis che l’esposizione o la riproduzione dell’immagini avvenga in modo lecito, e dunque conformemente alla normativa sopra indicata.
In ambito civilistico puro, l’atto con cui l’interessato concede ad un altro soggetto il diritto di utilizzare la sua immagine per finalità di esposizione, riproduzione o messa in commercio è tipicamente la “liberatoria” per l’uso delle immagini. Questo atto atipico contiene quella formula di “consenso” richiesta dall’art. 96 della Legge sul diritto d’autore, in cui normalmente vengono specificati gli usi che si faranno dell’immagine ed i diritti che vengono concessi dall’interessato al soggetto che acquisisce le immagini.
In ambito privacy, invece, l’identificazione del fondamento giuridico che legittima il trattamento di dati personali è più complessa: a seconda del contesto, degli interessati coinvolti e della natura della riproduzione, infatti, la base giuridica potrebbe essere ricercata nell’art. 6 del GDPR per i dati comuni, nell’articolo 9 per le categorie particolari di dati, nell’articolo 10 per le condanne penali e reati del GDPR, o nell’art. 2-quinquies del Codice Privacy per i dati relativi ai minori in relazione ai servizi della società dell’informazione.
Per i nostri fini è importante avere una visione ampia, dove la ricerca della corretta base giuridica del GDPR venga fatta in sinergia con le altre disposizioni normative, interrogandosi su come esse interagiscano. Un caso tipico, in particolare, è quello in cui si fa firmare una liberatoria ad un interessato per l’utilizzo della sua immagine, contestualmente alla consegna di una informativa privacy. Sarebbe improprio, infatti, affermare che la liberatoria immagini equivalga al rilascio di un consenso privacy.
È la legge, in primis, che detta la “linea” da seguire, ossia il combinato disposto tra l’art. 10 del codice civile e l’art. 96 o 97 della Legge sul diritto d’autore, che consente anche di “vestire” la relativa informativa privacy con gli elementi obbligatori previsti dall’art. 13 del GDPR, ivi compresa la base giuridica del trattamento (art. 13, paragrafo 1), lett. c) del GDPR).
Anche in questo caso facciamo alcune premesse: il consenso contenuto nella liberatoria per l’uso delle immagini e il consenso al trattamento dei dati personali sono due dichiarazioni (e concetti) distinti, sebbene la terminologia usata sia la stessa. La liberatoria sull’utilizzo delle immagini, inoltre, non è sempre obbligatoria: come già detto laddove la riproduzione dell’immagine sia giustificata, ad esempio, da notorietà, da scopi didattici o culturali o sia collegata ad un evento di interesse pubblico o svoltosi in pubblico, richiedere un’autorizzazione alla persona ritratta sarebbe superfluo.
Quando il consenso privacy crea problemi pratici
Il consenso in ambito privacy, dall’altro lato, ha caratteristiche ben definite ai dal GDPR agli artt. 4, punto 11) e 7. Tra i vari requisiti, in particolare, il consenso deve essere libero, il che presuppone che l’interessato non subisca indebite pressioni materiali o psicologiche per fornirlo e, proprio sotto questo aspetto, si possono fare le prime riflessioni.
Devono essere tenuti in considerazione alcuni fattori, tra cui il luogo in cui avviene la raccolta delle immagini ed il numero di soggetti partecipanti all’evento. È chiaro che nel caso in cui le immagini siano raccolte ad un evento pubblico aperto a centinaia di persone, richiedere un consenso specifico a ciascun partecipante sarebbe impraticabile sotto tutti i punti di vista. Proprio per casistiche simili è stata introdotta l’eccezione dell’art. 97 della Legge sul diritto d’autore, che menziona “fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.
Diversamente, se il contesto in cui viene scattata la foto o in cui vengono effettuate le riprese video è un evento privato e la riproduzione riguardasse il ritratto di una persona (non nota) allora (salvo sia applicabile una delle altre esimenti previste dall’art. 97 citato – “necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali”), è difficile pensare che non si debba richiedere un “consenso” ex art. 96 della Legge sul diritto d’autore, raccolto mediante sottoscrizione di una liberatoria che, come detto prima, non corrisponde automaticamente ad un consenso privacy.
Dal punto di vista privacy, infatti, è necessario capire quale sia la corretta base giuridica del trattamento sotteso alla raccolta delle immagini. Sono configurabili, astrattamente, almeno tre casistiche (anche se altre potrebbero emergere in casi particolari) da tenere in considerazione.
Le basi giuridiche GDPR tra consenso, contratto e interesse
La prima casistica riguarda la richiesta di un ulteriore consenso, separato ed autonomo, rispetto a quello raccolto con la liberatoria, per la riproduzione delle immagini. Questo consenso privacy, per sua natura, porterebbe con sé alcuni problemi gestionali e pratici.
In primis il fatto che il consenso privacy, per definizione, deve essere revocabile. Questo aspetto, spesso sottovalutato, comporterebbe la necessità, a fronte di una revoca del consenso, di cancellare i dati (salvo sussistano altre finalità da perseguire che ne legittimino la conservazione) il ché, laddove questi siano stati pubblicati (ad esempio su social networks), potrebbe rivelarsi complesso o avere impatti di business rilevanti.
In secondo luogo, dato che l’accorpamento del consenso della liberatoria e quello privacy costituirebbe una violazione del requisito di specificità e granularità dei consensi privacy , le due dichiarazioni dovrebbero per forza essere separate. Da ciò ne deriva che si rischierebbe di trovarsi nel paradossale scenario di dichiarazioni confliggenti tra loro, in cui un soggetto ha rilasciato un consenso sulla liberatoria, ma non un consenso privacy.
La seconda casistica da considerare inquadra il trattamento all’interno della base giuridica dell’esecuzione del contratto (art. 6.1.b) del GDPR), basandosi sul fatto che la liberatoria avrebbe natura contrattuale. In tal senso, laddove la liberatoria prevedesse contrattualmente o ex lege una facoltà di recesso da parte dell’interessato, tale recesso avrebbe l’effetto di travolgere eventuali trattamenti ulteriori.
Un esempio riconducibile a questa casistica sarebbe il contratto firmato con un modello per la promozione di beni o prodotti, in cui l’immagine viene trattata da parte di un soggetto a fronte del pagamento verso l’interessato di un corrispettivo. Anche in tal caso, la richiesta di un consenso privacy separato dalla liberatoria sarebbe sostanzialmente incompatibile con l’aspettativa di sfruttamento economico delle immagini dell’interessato (con il limite inderogabile di non ledere l’onore o la reputazione di quest’ultimo).
L’ultima casistica da prendere in considerazione trova nel legittimo interesse del titolare (o di terzi) la valida base giuridica per la raccolta e la pubblicazione di immagini di una persona. In questa casistica possono rientrare le specifiche eccezioni di cui all’art. 97 della Legge sul diritto d’autore, con particolare riguardo per le pubblicazioni legate ad eventi svoltisi in pubblico, nonché i trattamenti svolti per la tutela di un diritto in sede giudiziaria.
Minori, dati particolari e immagini online
La faccenda, dal punto di vista privacy, potrebbe ulteriormente complicarsi: se, infatti, la riproduzione del ritratto comportasse anche un trattamento di categorie particolari di dati (ad esempio nel caso in cui dalle immagini si possa intuire uno stato di malattia di una persona, o il suo orientamento sessuale, o la sua appartenenza politica), allora sarebbe doveroso valutare quale tra le basi giuridiche ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, del GDPR sia applicabile al caso concreto (tra queste è previsto anche il consenso espresso della persona).
Oppure, un’altra complicazione potrebbe essere legata al caso in cui la riproduzione del ritratto riguardi un minore. In tal caso, si dovrebbe capire l’età dello stesso (se inferiore o meno ad anni 14) e lo scenario in cui la riproduzione avrà luogo. In tal senso occorrerà ricordare che, ai sensi dell’art. 2-quinquies del Codice Privacy, in relazione ai servizi della società dell’informazione “[…] il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che [il consenso] sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. […]”.
Utile in tal senso richiamare un recente provvedimento del Garante n. 314 del 29 aprile 2026 [doc. web n. 10251841] in cui è stato ricordato che la diffusione online delle immagini di minori infraquattordicenni richiede il consenso di entrambi i genitori “[…] la pubblicazione sui social network di dati personali (comprese le immagini) riguardanti persone minorenni è sottoposta a limiti particolari, a tutela del loro primario interesse, in ragione della capacità della rete internet, quale “piazza telematica” aperta a chiunque, di far circolare indiscriminatamente dati personali. In tal senso, consolidata giurisprudenza ha statuito che la pubblicazione di immagini di minori sui social network – consistendo in un atto che eccede l’ordinaria amministrazione – richiede il preventivo consenso di entrambi i genitori, anche laddove sia stato disposto il regime di affidamento condiviso del minore […]”.
Attività giornalistica e tutela del minore
Tale questione potrebbe diventare ancora più spinosa se l’immagine del minore venisse riprodotta nell’ambito nell’esercizio dell’attività giornalistica. In questo ulteriore scenario, il giornalista dovrebbe tenere in considerazione le “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” emesse dal Garante con particolare riferimento all’art. 7 “Tutela del minore” in cui viene previsto come “Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione” ma “qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell´interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta di Treviso”.”
Uso delle immagini in azienda: verifiche prima dell’evento
In conclusione, come appena indicato e al di là della scelta che ogni singola organizzazione farà sull’utilizzo delle immagini, si dovrà sempre, e con molta attenzione, comprendere lo scenario e il contesto in cui avviene l’esposizione o la riproduzione dell’immagine, ed effettuare le corrette valutazioni anche sull’autorizzazione che si vorrà richiedere.
Da ultimo, basti pensare all’utilizzo di immagini nel contesto lavorativo: sebbene di norma il consenso non sia una valida base giuridica per il trattamento di dati personali dei dipendenti, in quanto il rapporto di subordinazione con il datore (titolare) ne inficia proprio il requisito della libertà, la richiesta del consenso al lavoratore per l’effettuazione o la riproduzione di foto potrebbe rientrerebbe in una di quelle poche eccezioni in cui potrebbe essere ammesso.
Alla luce di quanto detto, ciascuna organizzazione deve tenere in considerazione tutti questi aspetti e dunque eseguire le più opportune considerazioni. In conclusione, a parere di chi scrive, è opportuno che le aziende, prima dell’inizio di una raccolta di fotografie o video che ritraggano persone, effettuino le dovute verifiche del caso, in quanto la materia non è di facile comprensione ed attuarla potrebbe richiedere più di un minuto dall’inizio dell’evento.











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