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SIU e Retail Investment Strategy: nuove regole per i mercati europei



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La Savings and Investments Union e la Retail Investment Strategy puntano a collegare il risparmio privato europeo ai mercati dei capitali, rafforzando vigilanza, tutela degli investitori retail, governance di prodotto, value for money e responsabilità degli intermediari finanziari

Pubblicato il 11 ago 2026

Chiara Frigerio

Segretario Generale di Cetif e Docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Martina Sgobio

Research Analyst CeTIF – Centro di Ricerca su Tecnologie



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L’Unione europea dispone di una massa di risparmio che non trova impiego produttivo. Secondo le stime della Commissione europea, circa 10.000 miliardi di euro di risparmio delle famiglie sono oggi detenuti in depositi bancari a basso rendimento, invece di essere canalizzati verso i mercati dei capitali dove potrebbero generare ritorni superiori e, soprattutto, finanziare l’economia reale. È un paradosso che il rapporto Draghi ha reso evidente: l’Europa avrà bisogno di 750-800 miliardi di euro aggiuntivi ogni anno entro il 2030 per sostenere transizione verde, autonomia tecnologica e nuove esigenze di difesa, ma gran parte di questa liquidità resta immobilizzata proprio mentre PMI e imprese innovative faticano ad accedere a capitale di rischio.

Su questo paradosso si innestano la Savings and Investments Union (SIU), presentata dalla Commissione nel marzo 2025 come iniziativa per collegare risparmio privato e investimenti produttivi, e la Retail Investment Strategy (RIS), il pacchetto normativo che interviene direttamente sulle regole di distribuzione dei prodotti finanziari e assicurativi ai risparmiatori retail. Le due iniziative non vanno lette separatamente: la SIU fornisce la cornice politica e macroeconomica, la RIS ne è lo strumento attuativo più immediato sul piano delle regole di distribuzione applicate da banche e assicurazioni.

SIU: la Commissione passa al controllo puntuale sugli Stati membri

Nel pacchetto di raccomandazioni del semestre europeo adottato il 3 giugno 2026, la Commissione ha rivolto 36 raccomandazioni specifiche a 23 Stati membri proprio sui progressi nella costruzione della SIU, un segnale che il tema è passato dalla fase di enunciazione strategica a quella di monitoraggio puntuale. Le priorità indicate sono tre: aumentare la partecipazione di investitori retail e istituzionali ai mercati dei capitali, rafforzare i sistemi pensionistici integrativi e sostenere venture capital e private equity per la crescita delle imprese. Non è un caso che tra i paesi richiamati a intensificare la partecipazione degli investitori retail figurino Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Croazia, Lussemburgo e Irlanda, mentre a Italia, Austria e Paesi Bassi viene chiesto di incentivare maggiormente il coinvolgimento degli investitori istituzionali nei mercati azionari.

Il secondo pilastro operativo della SIU è il pacchetto di integrazione e supervisione dei mercati, presentato a dicembre 2025 e attualmente in discussione in sede ECOFIN nell’ambito della roadmap “One Europe, One Market”, che ne prevede l’adozione finale entro fine 2026. Il testo punta a rafforzare i poteri dell’ESMA in materia di supervisione transfrontaliera, intervenendo sulla governance dell’Autorità e introducendo nuovi meccanismi di cooperazione tra supervisori nazionali. È un cambio di paradigma non marginale: la vigilanza sui mercati dei capitali, storicamente affidata alle autorità nazionali competenti con applicazioni non sempre omogenee del medesimo corpus normativo, si sposta verso un modello di supervisione più centralizzata a livello europeo. Per banche, assicurazioni e gestori patrimoniali, questo significa prepararsi a un interlocutore di vigilanza sempre più europeo, con standard di reporting e requisiti di governance armonizzati che ridurranno i margini di arbitraggio regolamentare tra giurisdizioni.

RIS: un percorso più lungo del previsto

La RIS nasce come proposta della Commissione nel maggio 2023, all’interno del Capital Markets Union Action Plan, con l’obiettivo di rafforzare la tutela degli investitori retail e la loro fiducia nei mercati dei capitali. Con l’accordo politico tra Parlamento e Consiglio, raggiunto il 18 dicembre 2025, il percorso verso il testo definitivo si è però rivelato più accidentato delle attese: cinque Stati membri, tra cui la Germania, sono intervenuti per chiedere una rinegoziazione di alcuni punti tecnici e una riduzione degli oneri amministrativi, in linea con la logica di semplificazione che ha già caratterizzato altri dossier europei attraverso le procedure “omnibus”.

Le stime più aggiornate collocano la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE non prima del quarto trimestre 2026, con le nuove regole destinate ad applicarsi 30 mesi dopo la pubblicazione, quindi intorno al secondo trimestre 2029, fatta eccezione per le modifiche al regolamento PRIIPs, che seguiranno una tempistica più stringente.

Nel merito, il compromesso raggiunto rappresenta un punto di equilibrio rispetto alla proposta originaria della Commissione. Il divieto totale di inducement per i servizi di collocamento senza consulenza, che molti operatori temevano, è stato accantonato a favore di un test di adeguatezza ex ante più stringente: gli intermediari dovranno dimostrare che l’inducement percepito corrisponde a un beneficio tangibile e quantificabile per il cliente, con obblighi di trasparenza e documentazione significativamente più onerosi rispetto al vecchio criterio del “miglioramento della qualità del servizio”. Resta comunque aperta, per gli Stati membri che lo desiderino, la possibilità di introdurre un divieto nazionale più stringente, e una revisione del regime a medio termine è già stata calendarizzata dal legislatore europeo.

A questo si affianca il principio di “value for money”, altro cardine della riforma: produttori e distributori di prodotti di investimento dovranno identificare e quantificare tutti i costi a carico dell’investitore e dimostrarne la proporzionalità rispetto a benchmark di settore elaborati da ESMA ed EIOPA, con un confronto tra prodotti comparabili per rischio, performance e strategia. Per chi progetta i prodotti, questo significa integrare fin dalla fase di ideazione parametri di costo-efficacia oggi spesso valutati ex post o solo in sede di revisione periodica.

Le implicazioni operative per banche, assicurazioni e asset management

Per banche e assicurazioni, l’effetto congiunto di SIU e RIS si traduce in tre ambiti di intervento concreti. Il primo riguarda la governance di prodotto: i processi di product oversight and governance dovranno incorporare, in modo strutturale, l’analisi comparativa dei costi rispetto ai benchmark ESMA, con conseguenze dirette su architetture di prodotto, PRIIPs KID aggiornati e cicli di revisione più frequenti. Il secondo riguarda la formazione e la responsabilizzazione della rete distributiva, chiamata a documentare in modo granulare il nesso tra inducement percepito e beneficio erogato al cliente, superando la logica dichiarativa che ha caratterizzato l’applicazione di MiFID II e IDD nell’ultimo decennio. Il terzo, meno discusso ma non meno rilevante, riguarda la vigilanza sui “finfluencer”: la RIS introduce per la prima volta un riferimento esplicito alla comunicazione finanziaria veicolata attraverso i social media, obbligando gli intermediari a un controllo più attento anche sulle collaborazioni di marketing indirette.

A questi tre ambiti si aggiunge un tema trasversale, quello della revisione dei processi di profilatura del cliente: la RIS introduce criteri più flessibili per l’opt-up verso lo status di cliente professionale, ampliando la platea di investitori retail che potranno accedere a un regime di tutele calibrato sulla loro effettiva competenza finanziaria, un’evoluzione che richiederà comunque presidi rafforzati da parte degli intermediari per evitare classificazioni improprie.

Prospettive: un ciclo regolatorio più lungo, un settore chiamato a muoversi in anticipo

Il tratto distintivo di questa nuova fase regolatoria europea non è solo il contenuto delle norme, ma la loro architettura temporale. I cicli di implementazione si allungano, 24 mesi di recepimento e 30 mesi di applicazione per la RIS, orizzonte pluriennale per il pacchetto di supervisione SIU, proprio mentre la supervisione si concentra a livello europeo. Per banche e assicurazioni, questo significa che la finestra di adeguamento, pur più ampia sulla carta, richiede una pianificazione anticipata: i requisiti di value for money e gli standard ESMA sui benchmark andranno infatti intercettati già nelle fasi di design prodotto attualmente in corso, non nell’imminenza del recepimento nazionale.

Il vero spartiacque, in altre parole, non sarà la data di entrata in vigore delle nuove regole, ma la capacità di anticiparne gli effetti sui prodotti e sui modelli distributivi già a partire da questo biennio.

SIU e RIS, del resto, non vanno lette come iniziative isolate, ma come tasselli di un disegno più ampio di modernizzazione dei mercati finanziari europei. Il passaggio al ciclo di regolamento T+1, previsto per l’ottobre 2027, punta nella stessa direzione: standardizzare l’infrastruttura di mercato e ridurre i tempi e i rischi operativi del post-trading. Allo stesso modo, il regolamento MiCAR, ormai pienamente operativo, ha esteso il perimetro della vigilanza ai mercati dei cripto-asset, portando anche l’universo digitale sotto uno standard regolatorio comune. Presi insieme, questi interventi disegnano un’infrastruttura dei mercati dei capitali più integrata, più efficiente e più uniforme tra Stati membri: la condizione, prima ancora che la conseguenza, per far sì che il risparmio europeo trovi finalmente la strada verso l’economia reale.

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