tutela dei minori online

EU Kids Act, verificare l’età è solo l’inizio: cosa cambia per le piattaforme


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L’EU Kids Act punta a ridisegnare la protezione dei minori online, introducendo limiti di età e nuovi obblighi per piattaforme e servizi digitali. La proposta interviene anche su algoritmi, privacy e verifica dell’età ma apre interrogativi sulla complessità delle regole e sulla loro concreta applicazione

Pubblicato il 23 set 2026



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Si chiama, o, meglio, si chiamerà quando entrerà in vigore, EU Kids Act ed è la più strutturata, sin qui, risposta regolamentare delle Istituzioni europee ai problemi della protezione dei bambini nella dimensione digitale.

In questo senso l’iniziativa riguarda direttamente circa ottanta milioni di minori – infradiciottenni secondo la definizione contenuta nella proposta di Regolamento – e, naturalmente, le loro famiglie.

EU Kids Act tra protezione dei minori e ritardi europei

Stiamo parlando, quindi, più o meno, della metà della popolazione europea.

Ed è per questo che è auspicabile che il suo iter legislativo – la proposta è stata presentata dalla Presidente della Commissione europea lo scorso 17 settembre – sia accompagnato da un dibattito ampio, diffuso e consapevole perché è difficile pensare a un tema più importante, rilevante e prezioso della salute e sicurezza dei bambini nella dimensione digitale, ormai divenuta quella in cui crescono e diventano adulti.

Vale, quindi, la pena provare a mettere in fila luci e ombre dell’iniziativa nel modo più obiettivo possibile, senza l’ambizione né di promuoverla, né di bocciarla, sia perché è troppo presto – il contenuto della proposta è destinato a cambiare nei mesi che verranno – sia perché governare la vita dei più piccoli in un ambiente che, semplicemente, non è stato disegnato per loro rappresenta una sfida straordinariamente complessa e dividersi, affrettatamente, tra tifoserie opposte, tra favorevoli e contrari sembra la cosa peggiore da fare nell’interesse superiore dei bambini.

Il ritardo europeo e il nodo delle iniziative nazionali

Uno stop giusto ma tardivo alle iniziative di regolamentazione nazionale che rischia di fare il gioco delle big tech

In questa prospettiva e con questo spirito non può, tuttavia, innanzitutto, tacersi che la proposta arriva tardi, troppo tardi.

Meglio tardi che mai, naturalmente.

Ma il tempo, in questo caso, è un problema serio.

Non solo perché a scorrere i considerando della proposta ci si rende conto che con essa si vorrebbe rispondere a problemi sul tavolo, nella più parte dei casi da almeno due decenni, nella quasi totalità da almeno un lustro, problemi che hanno esposto decine di milioni di bambini che vivono – e, in alcuni casi, purtroppo, vivevano – in Europa a rischi enormi, talvolta insostenibili.

Ma anche perché la proposta arriva – e lo si dichiara in modo trasparente nel suo testo – dopo che diversi Stati europei, anche davanti all’inerzia delle Istituzioni euro-unitarie, si sono determinati a intervenire autonomamente sulla materia.

Tra questi, anche se in maniera scomposta e disordinata, anche l’Italia.

Ora Bruxelles, però, chiede a tutti di fermarsi, tornare ai nastri di partenza, attendere regole comuni, evitando frammentazioni normative, a tutela del mercato interno.

Giusto, giustissimo, sacrosanto in principio.

E, però, questo significherà, inesorabilmente, continuare a immolare, per chissà quanto tempo, la salute e la sicurezza online dei più piccoli sull’altare dei mercati digitali perché questo è quanto accaduto sin qui.

È, purtroppo, esattamente, quello che vogliono da anni, da quando i primi Stati europei hanno iniziato a manifestare l’intenzione di intervenire dalla parte dei più piccoli, i giganti del digitale: un intervento europeo che impedisca le singole iniziative nazionali e rallenti i tempi di regolamentazione di una materia nella quale, sin qui, si son sentiti liberi di dettare legge, limitandosi, va detto senza tanti giri di parole, a iniziative di puro e semplice green washing, come i sistemi di parental control tanto pubblicizzati quanto poco utilizzati e utilizzabili da parte di una platea di genitori, per oltre la metà, digitalmente analfabeta o come l’imposizione di limiti di età tanto chiaramente fissati, quanto, poi, sistematicamente ignorati.

Per carità, naturalmente, la frammentazione regolamentare che si stava creando sarebbe stato un innegabile ostacolo al mercato interno e, tuttavia, almeno, avrebbe garantito ai bambini, anche se in maniera disomogenea, protezione e sicurezza maggiori di quelle delle quali hanno disposto sin qui.

Questo ritardo rappresenta, irrimediabilmente, un peccato originario dell’iniziativa europea.

Impossibile, purtroppo, recuperare il tempo perduto.

E, però, al tempo stesso è, a questo punto, fondamentale non lasciare che si accumulino ulteriori ritardi nel trasformare la proposta in legge.

In caso contrario, nonostante le migliori delle intenzioni, si starebbe, semplicemente, facendo il gioco delle bigtech: ritardare, ritardare, ritardare un intervento deciso dalla parte dei più piccoli.

Ma veniamo al merito delle nuove regole proposte dalla Commissione.

Le quattro fasce di età e la complessità delle regole

L’Europa chiude i social ai minori di tredici anni.

È stata la sintesi giornalistica dell’EU Kids Act all’indomani della sua presentazione.

Una sintesi corretta, ma appunto una sintesi.

In effetti la Commissione europea propone di introdurre ben quattro diversi limiti di età: diciotto, quindici, tredici e tre anni.

Sotto i tre anni niente digitale per i bambini a prescindere dalla natura dei servizi e delle piattaforme e a prescindere, persino, dalla volontà dei genitori.

Tra i tre e i tredici: bambini fuori da qualsiasi piattaforma o servizio non progettato, sviluppato e gestito specificamente per loro e, comunque, solo previo consenso dei genitori o di chi per loro e utilizzando account di questi ultimi.

Tra i tredici e quindici, bambini online, più o meno ovunque, ma solo con gli account di mamme e papà e, quindi, solo con il loro consenso e sotto la loro stretta sorveglianza.

Tra quindici e diciotto bambini, meglio dire ragazze e ragazzi per evitare che si offendano, online dappertutto o quasi, anche in autonomia, ma solo a condizione che i fornitori dei servizi e i gestori delle piattaforme riprogettino interfacce e dinamiche di funzionamento a misura di minore, garantendo a questi ultimi, salute, sicurezza e privacy.

Non un solo limite di età quindi.

Non un divieto e basta.

Non dentro o fuori.

In principio, ancora una volta, una scelta giusta, comprensibile, equilibrata e ponderata, forse la migliore di tutte quelle possibili.

L’universo digitale, il mondo dei social, le piattaforme di condivisione di contenuti e i nuovi servizi basati sull’intelligenza artificiale, infatti, non sono un monolite indivisibile che espone i minori di ogni età alla stessa tipologia di rischi e minacce e che produce su di loro lo stesso genere di conseguenze.

C’è servizio e servizio, piattaforma e piattaforma e nell’ambito degli uni e delle altre, ci sono funzionalità e funzionalità.

E, soprattutto, i minori, gli infradiciottenni, come li definisce la proposta dell’EU Kids Act, non sono tutti uguali.

Un bambino tra i tre e i nove anni ha poco in comune, davanti ai social o ai chatbot companion con un ragazzo di tredici, quattordici o quindici.

Impossibile non condividere l’idea che, di conseguenza, i divieti, le misure di protezione, le garanzie dovrebbero essere pensate e implementate sulla base delle diverse possibili combinazioni tra servizi, piattaforme, funzionalità e bambini e adolescenti di età diverse.

E, però, se ci si lasciano alle spalle i principi e si guarda alle stesse questioni in una dimensione più pratica, pragmatica, concreta non si può neppure negare che introdurre nel sistema quattro o cinque diversi limiti di età significa gravarlo di un livello di complessità significativo.

Non è detto che sia sostenibile.

Non è detto che il gioco – si fa per dire – valga sempre la candela.

Talvolta il meglio potrebbe essere nemico del bene.

Prendiamo, ad esempio, la fascia di età tra i tredici e i quindici anni.

Stiamo parlando di meno di dieci milioni di ragazzi.

Tanti, per carità, ma appena poco più del dieci per cento di tutti i minori che vivono in Europa.

Vale davvero la pena immaginare solo per loro delle regole particolari per l’accesso ai social, alle piattaforme di condivisione di contenuti, ai chatbot?

Siamo sicuri che almeno la maggior parte di loro sia davvero interessata a accedervi con l’account di un genitore e sotto il diretto e stringente controllo di quest’ultimo?

Sono entrato nei social da adulto e, quindi, è un’esperienza che mi manca ma ricordo perfettamente che, da bambino, quando volevo fare qualcosa di davvero divertente ma con un margine di rischio e i miei, dopo un estenuante confronto, si dichiaravano disponibili a accompagnarmi per abbattere i rischi e lasciarmi vivere la esperienza in maniera controllata e ponderata, rinunciavo immediatamente a viverla.

Non finirà così anche con i tredici-quindicenni?

Forse meglio niente che sui social accompagnati e marcati stretti dai genitori.

E, se fosse davvero così, forse, meglio evitare di creare le ulteriori complessità che prevedere questa eventualità comporta.

Perché non sarebbe facile consentire a tutti i gestori di piattaforme e fornitori di servizi digitali di esser certi che Tizio o Tizia che intendono aprire un account per Caio – tredici-quindicenne – abbiano al momento dell’attivazione e conservino durante tutta la vita dell’account la responsabilità genitoriale o equivalente sul minore e, soprattutto, non è facile farlo per davvero, in maniera sicura e garantendo la privacy di tutti i soggetti coinvolti.

Senza dire che esiste e, forse, andrebbe tenuta in maggiore considerazione anche una privacy del minore nei confronti dei loro genitori, una privacy difficile da veder rispettata, per quanti sforzi si possano fare, nel momento in cui un adolescente si ritrova su un social o su un servizio analogo ma dentro l’account della mamma o del papà.

Le intenzioni, insomma, sono indiscutibilmente buone, gli strumenti identificati nella proposta di Regolamento, in principio, egualmente validi ma, in pratica, varrebbe, forse, la pena fare una riflessione in più sull’opportunità di prevedere, effettivamente, questo segmento di età.

Meglio, forse, dire che sotto i quindici anni, i minori, social e dintorni non devono frequentarli.

O, se si ritiene, che chiedere a un minore di attendere i quindici anni per confrontarsi con l’universo digitale sia eccessivo, abbassare il divieto assoluto a tredici anni e prevedere che, oltre, i minori possano viver da soli le loro esperienze online sebbene con le garanzie – che, per la verità non sono poche – che la stessa proposta di Regolamento, prevede per loro che interagiscano sui social, condividano contenuti sulle piattaforme di videosharing, usino un chatbot o un altro servizio basato sull’intelligenza artificiale.

Semplificare, semplificare, semplificare, insomma.

Anche tenendo presente che gli obblighi che si vorrebbe introdurre dovranno esser rispettati, allo stesso modo, dalle bigtech e dalla più piccola delle startup digitali per la quale l’impresa potrebbe non valere la spesa.

Mai come in questo caso, c’è bisogno che le regole non siano scritte “a tavolino”, pensando solo ai principi, alla teoria, alla dimensione accademica ma alla loro concreta e effettiva applicazione, peraltro, il prima possibile, perché non c’è più tempo da perdere per scendere in campo per davvero dalla parte dei più piccoli.

Obblighi delle piattaforme, algoritmi e verifica dell’età

Anche se l’EU Kids Act, a poche ore dal suo annuncio, è diventato famoso prevalentemente per l’idea di chiudere i social ai minori di tredici anni, in realtà le previsioni che sembrano destinate a avere un impatto più significativo sul mondo digitale per come lo conosciamo oggi sono altre e riguardano gli obblighi ai quali i fornitori dei servizi e i gestori delle piattaforme che ricadranno nell’ambito di applicazione del Regolamento dovranno adempiere per garantire ai minori, ovvero a tutti gli infradiciottenni, una vita online sicura e adatta alla loro età.

Privacy e sicurezza devono diventare l’impostazione predefinita

In questo senso, il punto di partenza è il comma 1, dell’art. 8: “I fornitori di servizi di social network online, di piattaforme di condivisione video, di giochi online, di assistenti basati sull’intelligenza artificiale, di chatbot conversazionali generici e di negozi di applicazioni software, indipendentemente dal fatto che tali servizi o sistemi siano accessibili tramite un account, compresi i servizi e i sistemi accessibili tramite gli account specificati all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 6, paragrafo 3, garantiscono un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione dei minori. I fornitori di tali servizi o sistemi devono progettare tali servizi e sistemi in conformità ai requisiti stabiliti nel presente capitolo per impostazione predefinita e possono derogare a tali requisiti solo dopo aver accertato che il destinatario del servizio o l’utente del sistema sia un adulto, avvalendosi di un sistema di verifica dell’età conformemente al capo V.”.

In fondo l’impatto del divieto assoluto di accesso a piattaforme e servizi per gli infratredicenni è limitato: significa tenere fuori da quell’universo digitale 50 milioni di utenti e, per farlo – ma ci torno più avanti – sviluppare e utilizzare soluzioni che consentano di verificarne l’età, senza acquisirne anche l’identità.

Una piccola-grande rivoluzione anche questa, naturalmente, ma una rivoluzione che non è destinata a cambiare il volto di social, piattaforme, giochi online e chatbot come li conosciamo.

Completamente diverso il discorso per gli obblighi da implementare a tutela dei minori: rispettarli imporrà un ripensamento alle radici dell’universo digitale o, almeno, la creazione di un universo parallelo riservato esclusivamente ai minori.

Lo si capisce scorrendo la definizione degli obblighi in questione contenuta nella proposta dell’EU Kids Act.

Il primo comma dell’art. 9, ad esempio, secondo il quale “I fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforme di condivisione video non devono progettare, organizzare o gestire i propri servizi in modo tale da incoraggiare, o da poter ragionevolmente prevedere che incoraggino, un uso compulsivo o eccessivo dei servizi di social network online e dei servizi di piattaforme di condivisione video da parte dei minori.”

Vietato creare dipendenza nei minori insomma.

Esattamente l’opposto di quanto accaduto sin qui.

E per garantire il rispetto del divieto lo stesso art.9, detta una serie di previsioni stringenti, stabilendo che “si considerano tali a incoraggiare un uso compulsivo o eccessivo del servizio da parte dei minori le seguenti caratteristiche: (a) consentire la riproduzione automatica dei contenuti e il consumo ininterrotto degli stessi senza momenti di interruzione efficaci e regolari che consentano al minore di riflettere sulla propria volontà di consumare ulteriori contenuti; (b) ostacolare la decisione del minore di interrompere l’uso del servizio o la mancata offerta ai minori della possibilità di prendere tale decisione, come nel caso di notifiche non innescate dall’interazione o dall’attività del minore sul servizio o non direttamente correlate ad essa; (c) incentivare o premiare i minori affinché condividano contenuti o si dedichino alla trasmissione in tempo reale di contenuti a un numero indeterminato di destinatari del servizio; (d) incentivare la partecipazione a orari regolari o con maggiore frequenza, anche attraverso sanzioni o la perdita di benefici in caso di mancata partecipazione regolare o entro intervalli di tempo specificati.”.

Sono caratteristiche comuni alla più parte delle piattaforme e dei servizi rientranti nell’ambito di applicazione delle nuove regole anzi, a esser onesti, sono esattamente le caratteristiche che hanno consentito ai servizi in questione di conquistarsi il ruolo che si sono conquistati nella vita di centinaia di milioni di persone – bambini inclusi – in tutta Europa e miliardi nel mondo.

Difficile immaginarci i social come li conosciamo all’indomani dell’entrata in vigore del divieto in questione, salvo, appunto, ipotizzare – ma con uno sforzo di immaginazione comunque significativo – che piattaforme e servizi si presenteranno agli utenti in maniera completamente diversa a seconda della loro età.

Adulti da una parte, minori dall’altra.

E quelli dettati dall’articolo 9, forse, non sono neppure i più stringenti tra gli obblighi destinati a cambiare il volto dei social, delle piattaforme e dei servizi basati sull’intelligenza artificiale, come li conosciamo.

Basta leggere il primo paragrafo dell’articolo 10, per convincersene: “I fornitori di servizi di social network online e di piattaforme di condivisione video che utilizzano sistemi di raccomandazione devono progettare le informazioni suggerite e l’ottimizzazione dei propri sistemi di raccomandazione rivolti ai minori in modo da garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione dei minori.”

Lo stesso articolo, poi, al secondo paragrafo, aggiunge che per adempiere a tale obbligo “i fornitori di servizi di social network online e di piattaforme di condivisione video che utilizzano sistemi di raccomandazione devono garantire che l’ottimizzazione di tali sistemi non sfrutti la vulnerabilità o l’attenzione dei minori e che includa metriche di valutazione che tengano conto della qualità, della sicurezza e degli esiti in materia di salute mentale per i minori, adottando almeno le seguenti misure: (a) garantire che i sistemi di raccomandazione attribuiscano priorità e peso primario alle preferenze espresse esplicitamente dagli utenti nel suggerire informazioni; (b) disattivare per impostazione predefinita i suggerimenti di informazioni proposti dal sistema di raccomandazione sulla base di segnali impliciti legati al coinvolgimento derivanti dal comportamento online dei minori; (c) garantire che i sistemi di raccomandazione non si basino sulla raccolta di dati personali di minori provenienti da fonti esterne al servizio; (d) garantire che i minori non siano esposti a informazioni suggerite dai sistemi di raccomandazione che possano rappresentare un rischio per la loro privacy, incolumità e sicurezza, anche qualora tali informazioni vengano visualizzate ripetutamente.”.

E non basta perché il paragrafo tre, poi, aggiunge che “I fornitori di servizi di social network online e di piattaforme di condivisione video che utilizzano sistemi di raccomandazione devono fornire e mettere in evidenza strumenti che consentano ai minori di: (a) modificare o controllare i parametri del sistema di raccomandazione, anche cancellando facilmente tutte le preferenze precedentemente identificate; (b) scegliere almeno un’opzione dei sistemi di raccomandazione che non sia basata sulla profilazione, come definita all’articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679.”.

I social per i minori – infradiciottenni ma ultratredicenni -, insomma, avranno una faccia completamente diversa da quella che conosciamo.

E non è solo questione di apparenza, interfaccia, forma.

Anche “sotto il cofano” dovranno esser diversi.

Lo suggerisce il testo dell’articolo 10 secondo il quale “I fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforme di condivisione di video adottano misure per garantire che le impostazioni siano configurate di default a un livello elevato di privacy, sicurezza e tutela dei minori” e “per garantire il rispetto del presente paragrafo, tali fornitori disattivano di default almeno le seguenti impostazioni: (a) geolocalizzazione e altre funzioni di tracciamento; (b) accesso al microfono e alla fotocamera; (c) i suggerimenti relativi ad altri account e la sincronizzazione dei contatti; (d) notifiche push, che dovrebbero, in ogni caso, essere progettate in modo da tutelare le ore di sonno fondamentali dei minori e l’orario scolastico.”.

E non basta.

Le nuove regole, infatti, restringeranno anche e restringeranno significativamente le possibilità di interazione tra i minori e gli altri utenti giacché imporranno ai fornitori dei servizi social e ai gestori delle piattaforme di garantire che “(a) gli altri destinatari del servizio non possano avviare un contatto diretto con il minore, qualora quest’ultimo non abbia preventivamente approvato tale contatto; (b) i minori titolari di un account non siano inclusi nei suggerimenti di contatto o in funzionalità simili volte a consentire ad altri destinatari del servizio, compresi i minori, di ampliare la propria rete di contatti; (c) i minori possano essere aggiunti a un gruppo con un numero limitato o illimitato di destinatari del servizio solo previo loro esplicito consenso; (d) i minori possano facilmente bloccare qualsiasi altro utente del servizio senza che la loro identità venga rivelata agli utenti del servizio bloccati.”.

E la stessa previsione stabilisce anche che: “(a) per impostazione predefinita, gli altri destinatari del servizio non precedentemente accettati dal minore non possono accedere alle informazioni relative all’account del minore né ai contenuti caricati o condivisi dal minore sul servizio; (b) gli utenti del servizio sprovvisti di account non possono accedere alle informazioni relative all’account dei minori né ai contenuti da essi caricati o condivisi sul servizio; (c) i dati di contatto personali dei minori, quali nome, numero di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale, non devono essere divulgati né condivisi con altri utenti del servizio; (d) i minori potranno controllare facilmente la visibilità di qualsiasi contenuto condiviso, delle interazioni e delle relative metriche sul servizio; (e) gli altri utenti del servizio non potranno scaricare né effettuare screenshot delle informazioni di contatto, di localizzazione o relative all’account dei minori, né di qualsiasi contenuto caricato o condiviso dai minori sul servizio; (f) per impostazione predefinita, i minori non potranno ospitare la trasmissione in tempo reale di contenuti generati dagli utenti, anche tramite lo streaming in diretta di contenuti audiovisivi.”.

I social e le piattaforme di condivisione di contenuti, insomma, almeno per i minori saranno decisamente poco social.

Tutto giusto, per carità.

Le funzionalità e le caratteristiche che le nuove regole impongono ai fornitori di servizi e ai gestori delle piattaforme di tenere fuori dalla portata dei minori espongono, effettivamente, questi ultimi a rischi ormai accertati e conclamati.

Viene, tuttavia, da chiedersi se invece di esigere un tanto radicale mutamento quasi-genetico di piattaforme semplicemente mai disegnate a misura di minore non sarebbe più semplice, più coerente, più corretto vietare tout court ai minori di usare le attuali e, eventualmente, lasciare al mercato l’opportunità, ammesso che sia possibile, di progettarne, svilupparne e renderne disponibili di diverse, appunto, a misura di minore.

E un’analoga riflessione sorge a leggere la disposizione relativa all’utilizzo dei chatbot companion da parte dei minori.

L’articolo 14, infatti, impone ai fornitori di tali servizi, tra l’altro, di “garantire che i minori non siano esposti a design che creano dipendenza, evitando caratteristiche di progettazione e comportamenti del sistema che simulino relazioni interpersonali suscettibili di creare dipendenze emotive”.

Tutto giustissimo, ancora una volta, ma i chatbot companion, sfortunatamente, con poche eccezioni, sono progettati, sviluppati e gestiti esattamente con tali caratteristiche, quelli che le nuove regole mirano a mettere fuori legge almeno per i minori.

Come dovrebbe funzionare la verifica dell’età

Senza dubbio alcuno la più popolare e impopolare al tempo stesso delle disposizioni dell’EU Kids Act è quella che introduce per i fornitori di servizi e i gestori delle piattaforme rientranti nel suo ambito di applicazione un obbligo di verifica dell’età o, meglio, per quanto si è già detto a proposito delle diverse fasce di età previste dalle nuove regole, di verifica delle età.

La questione centrale riguarda le modalità della verifica.

L’articolo 28 della proposta, al paragrafo uno, prevede che “le soluzioni di verifica dell’età non devono consentire l’identificazione del destinatario né localizzare, tracciare, indirizzare, inviare pubblicità o profilare i destinatari per alcun scopo” e, al successivo paragrafo 2 che i soggetti tenuti alla verifica dell’età “non devono conservare, acquisire o trattare dati personali oltre a quelli strettamente necessari per valutare se il destinatario del servizio o l’utente del sistema abbia soddisfatto i limiti di età stabiliti nel presente regolamento, e non devono ulteriormente trattare, condividere o combinare tali informazioni con dati aggiuntivi…e non devono combinare i dati personali conservati o relativi all’uso del sistema con dati personali provenienti da altri servizi offerti dal fornitore o da servizi di terzi.”.

Il principio è chiaro – la verifica dell’età deve essere solo una verifica dell’età e non anche una scusa per raccogliere più dati personali del necessario o, peggio, per identificare gli utenti – e, in principio è anche tutto straordinariamente semplice.

Lo chiarisce anche il paragrafo 3: “Qualsiasi misura di verifica dell’età deve essere di tipo «zero knowledge proof»”.

E, per evitare ogni rischio che la moltiplicazione all’infinito delle soluzioni di verifica dell’età possa finire con il tradire questi principi, la proposta di Regolamento va oltre e prevede che i soggetti tenuti alla verifica dell’età “devono avvalersi esclusivamente di una soluzione di verifica dell’età dell’UE che utilizzi un attestato di prova dell’età dell’UE, fornito da una terza parte, certificato come conforme al sistema di verifica dell’età dell’UE e incluso negli elenchi dell’UE”.

Salve eccezioni, dunque, alla verifica dell’età si dovrà procedere con soluzioni europee certificate che, evidentemente, dovranno garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di certezza e solidità della verifica e quelle di privacy degli utenti.

I più critici verso la proposta e, più in generale, verso l’idea di implementare soluzioni di age gate di qualunque tipo al riguardo suggeriscono che principi a parte, nella pratica, sarà pressoché impossibile garantire una verifica dell’età a così ampio spettro garantendo, effettivamente, al tempo stesso, la privacy di centinaia di milioni di utenti europei.

Sarà, verosimilmente, questo uno dei terreni di maggiore conflittualità nel corso dell’iter di trasformazione della proposta in Regolamento e si tratterà di una conflittualità, peraltro, solo in parte autentica e spontanea perché, ampiamente, dopata artificialmente dalla lobby delle bigtech, da sempre contraria, per ragioni diverse, a qualsivoglia age gate.

Nessun dubbio, infatti, che la verifica dell’età – comunque effettuata – rappresenterà un elemento di frizione e rallentamento nell’accesso degli utenti a servizi e alle piattaforme, costerà quattrini e imporrà di escludere da servizi e piattaforme decine di milioni di utenti europei con il conseguente sacrificio economico.

E, tuttavia, qui più che altrove sarà importante che le Istituzioni europee tengano la barra dritta.

Nessun ripensamento, nessun arretramento, nessun passo indietro: il tecnologicamente impossibile oggi non esiste più.

Se si è convinti – e sembra essere uno dei punti di partenza della proposta di Regolamento- che sotto una certa età servizi e piattaforme online possano produrre conseguenze gravi e gravissime sulla salute e sicurezza dei bambini, si rimetta pure alle bigtech – e a chiunque altro voglia far business anche sulla pelle dei più piccoli – il compito di identificare soluzioni capaci di tenere i bambini fuori da certe piattaforme e servizi, rispettando al contempo la privacy.

È quello che accaduto con cinture di sicurezza e airbag: i dispositivi di sicurezza sono nati nelle fabbriche di automobili e non in Parlamento, poi, in Parlamento si è stabilito che dovessero esser obbligatori e rispondere a certi standard.

Ma al riguardo è importante anche che il dibattito sul tema che accompagnerà l’iter della proposta, sia un dibattito informato, consapevole e equilibrato: evitiamo gli eccessi, da una parte e dall’altra, evitiamo le petizioni di principio, evitiamo ogni strumentalizzazione.

Basta, ad esempio, dire che non c’è sistema di verifica dell’età al mondo che funzioni al 100% e che possa effettivamente escludere che un bambino aggiri il divieto.

Probabilmente è vero, probabilmente è così.

Ma per un bambino scavalca il cancello chiuso, ce ne sono decine che, magari parlandone con i genitori, ne capiscono il senso e non lo fanno o, semplicemente, per i quali scavalcarlo non sarà altrettanto facile.

Se si ritiene che scavalcando quel cancello il bambino si ritroverebbe a confrontarsi con rischi con i quali non è pronto a confrontarsi, ogni bambino tenuto fuori da quel cancello è motivo di successo.

Parliamone, insomma, discutiamone ma nella prospettiva dalla quale muove la proposta: il problema è evidente e ormai insostenibile, un’opzione zero – inerzia – non è praticabile, serve correre ai ripari, consapevoli che non c’è una misura da sola capace di risolverlo ma che, probabilmente, mettendo a sistema una pluralità di risolte si riuscirà a proteggere meglio e più efficacemente i più piccoli.

EU Kids Act tra vigilanza, risorse e attuazione concreta

Tra le novità, probabilmente, più interessanti del Regolamento c’è una tassa per l’attività di vigilanza sul rispetto delle nuove regole che la Commissione dovrà svolgere.

Chi finanzia i controlli e come distribuire le risorse

L’articolo 36 della proposta, al riguardo, dispone che “la Commissione riscuote una tassa di vigilanza annuale dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi designate ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065 che costituiscono, sono integrati in o integrano servizi di social network online, servizi di piattaforme di condivisione di video o negozi di applicazioni software, nonché dai fornitori di assistenti basati sull’intelligenza artificiale, chatbot conversazionali generici, e piattaforme di videogiochi, per i quali essa è competente a vigilare” e aggiunge che “il canone di vigilanza annuale per ciascuno dei fornitori di cui al paragrafo 1 non deve superare lo 0,03 % del proprio reddito netto annuo a livello mondiale nell’esercizio finanziario precedente”.

L’idea, in effetti non originale, sembra corretta: è giusto che chi facendo il proprio business rende necessaria un’attività di vigilanza su abusi, peraltro, sin qui diffusissimi si faccia carico di tutte le esternalità negative prodotte, inclusa l’esigenza di un’attività di vigilanza.

L’implementazione dell’idea, tuttavia, è meno buona.

Le nuove regole determineranno, a cascata, una serie rilevantissima di obblighi di diversa natura anche a livello nazionale, in termini di educazione, cultura, assistenza agli utenti dei servizi e delle piattaforme rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento e, naturalmente, vigilanza.

Probabilmente sarebbe giusto immaginare che la tassa, pure riscossa al centro dalla Commissione, sia poi distribuita anche a livello nazionale per consentire ai diversi soggetti coinvolti nell’applicazione delle nuove regole di disporre delle necessarie risorse.

Altrimenti sembra un po’ la storia delle famose nozze con i fichi secchi.

Uno straordinario impianto regolamentare che, tuttavia, per funzionare necessita di enormi sforzi attuativi anche a livello nazionale e che si disinteressa completamente di come i singoli Paesi riusciranno a compierli.

È un processo al quale assistiamo da un po’ ed è un processo preoccupante: la regolamentazione europea che fa aumentare gli oneri di attuazione e vigilanza anche a livello nazionale ma prevede coperture finanziarie solo per l’attività destinata a svolgersi a Bruxelles.

Si tratta di un profilo che merita di essere approfondito, ipotizzando che una percentuale degli importi incassati attraverso la tassa sulla vigilanza possano essere distribuiti a livello nazionale magari sulla base del numero di utenti che i servizi oggetto delle nuove regole hanno nei diversi Paesi membri.

La sfida decisiva sarà trasformare la proposta in regole effettive

Un EU Kids Act serviva da anni.

Che arrivi solo ora è un peccato e una sconfitta per l’Unione Europea che ha atteso davvero troppo a rendere il benessere dei bambini digitali una priorità della quale occuparsi con la necessaria determinazione.

Meglio tardi che mai, naturalmente, ma solo a condizione che, ora, non servano anni per portare a compimento l’iniziativa, trasformando la proposta in Regolamento e, soprattutto, a condizione che, per portarla a compimento, non si renda necessario smontarla, impoverirla, depotenziarla.

Niente lungo il percorso della proposta sarà facile.

Le bigtech, benché nei proclami ufficiali, probabilmente, dichiareranno di condividere finalità e obiettivi della proposta e di avere a cuore da sempre la salute, la sicurezza e la privacy dei più piccoli, negli incontri a porte chiuse con i decisori pubblici, metteranno in fila un elenco interminabile di ragioni per le quali, una serie di obblighi, a cominciare da quelli di verifica dell’età non sono implementabili o non sono implementabili senza dar luogo a insostenibili violazioni di altri diritti.

In realtà hanno e avranno un solo obiettivo: gettare la palla in tribuna, fare in modo che la proposta metta un freno alle iniziative nazionali ma, almeno nel breve periodo, non si trasformi in regolamento, restando uno stimolante libro di fiabe per bambini ai tempi del digitale e dell’intelligenza artificiale.

La questione, però, è troppo seria e dobbiamo fare in modo che non vada a finire così.

Discutiamone, confrontiamoci, a livello nazionale e europeo, cerchiamo soluzioni e compromessi ma senza rallentare più dello strettamente necessario il processo delle nuove regole.

Servono ai nostri figli, servono a ottanta milioni di bambini europei e alle loro famiglie, servono a tutti noi perché da come i più piccoli crescono e si sviluppano nella dimensione digitale dipende, in larghissima parte, il nostro futuro e la società che saremo e nella quale vivremo.

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