L’impatto del nuovo Regolamento Ue sull’identificazione elettronica

Emerge quadro normativo senza dubbio innovativo, che presenta diversi aspetti di rilievo. Ma che sotto il profilo generale del tema delle firme elettroniche non comporta modifiche sostanziali rispetto al panorama italiano. Vediamo il dettaglio

Pubblicato il 07 Ago 2014

AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti
L’impatto del nuovo Regolamento Ue sull’identificazione elettronica

Il settore in questi giorni si sta interrogando su quali impatti verranno dalla proposta di Regolamento UE in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari, approvata dal Parlamento Europeo il 3 aprile 2014[1]. Proviamo a rispondere, con un’analisi. Notiamo per prima cosa che non ci sono modifiche significative rispetto all’impianto del Codice dell’amministrazione digitale. Certo, tuttavia, che il Regolamento è un tassello fondamentale per l’instaurazione di una disciplina unitaria, precondizione per garantire l’interoperabilità in settori particolarmente rilevanti in ambito economico, contenente norme o anche mere precisazioni di principi impliciti nel nostro sistema che assumono un evidente peso giuridico.

Ma procediamo con ordine e si confrontino le definizioni di cui all’art. 3 del Regolamento con quelle di cui all’art. 1 del Codice dell’amministrazione digitale.

La firma elettronica è definita dall’art. 3, n. 10 del Regolamento quale insieme di dati elettronici utilizzati “per firmare”. Si tratta, pertanto, di una definizione maggiormente restrittiva rispetto alla definizione offerta dal Codice dell’amministrazione digitale, secondo cui la firma elettronica è l’insieme di dati elettronici utilizzati come metodo di identificazione informatica.

Non presentano connotati innovativi rispetto al dato normativo italiano, invece, le definizioni di firma elettronica avanzata e di firma elettronica qualificata.

In relazione alla definizione di firma elettronica avanzata è confermato il principio di neutralità tecnologica: la norma elenca una serie di condizioni, senza tuttavia imporre le modalità attraverso cui garantire il soddisfacimento di dette condizioni. Sempre con riguardo alla firma elettronica avanzata risulta, inoltre, confermata la necessità di garantire quattro requisiti e segnatamente che la firma sia connessa unicamente al firmatario, che sia idonea a identificare il firmatario, che sia creata con dati che il firmatario può con un elevato livello di sicurezza utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo e che sia collegata ai dati sottoscritti in modo da rilevare ogni successiva modifica dei medesimi dati.

In via generale trova espresso riconoscimento il principio, formulato nel Codice dell’amministrazione digitale all’art. 20, co. 1°, dell’irrilevanza della materia di cui è formato il documento. Si legge, infatti, nel considerando n. 63 e nell’art. 44 che ad un documento elettronico non devono essere negati gli effetti giuridici per il solo motivo della sua forma elettronica. Il principio della irrilevanza della materia risulta finalizzato ad “assicurare che una transazione elettronica non possa essere respinta per il solo motivo che il documento è in forma elettronica”. Allo stesso modo è affermato il principio secondo cui non può essere negata dignità e rilevanza giuridica ad una firma elettronica, solo in ragione della sua forma appunto elettronica. Secondo, infatti, l’art. 25, co. 1°: “alla firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova (…) per il solo motivo della sua forma elettronica”.

Sotto il profilo dell’efficacia probatoria, l’art. 25, co. 2° prevede un’automatica equiparazione, sotto gli effetti giuridici, della firma elettronica qualificata alla firma autografa. In relazione alla firma elettronica avanzata restano ferme le disposizione dei co. 2° e 2° bis dell’art. 21 del Codice dell’amministrazione digitale che, come è noto, attribuisce al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata l’efficacia probatoria della scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 del codice civile, nonché, salvo l’eccezione degli atti e contratti aventi ad oggetto beni immobili, l’idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta se richiesto a pena di nullità.

Ai fini dell’interoperabilità, particolare rilievo assume la disposizione di cui al successivo co. 3°, secondo cui una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato da uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri.

Viene, infine, introdotto il sigillo elettronico che è la firma della persona giuridica. Anche in relazione al sigillo è affermato il principio di irrilevanza della materia, con la conseguente impossibilità di negare ad un sigillo effetti giuridici e probatori per il solo motivo della sua forma elettronica (art. 34, co. 1°). Se qualificato, il sigillo gode della presunzione di integrità dei dati e di correttezza dell’origine dei dati a cui il sigillo è associato. I requisiti che devono soddisfare i certificati qualificati di sigillo elettronico sono oggetto di specifica elencazione nell’all. III del Regolamento.

Un quadro normativo, senza dubbio innovativo, che presenta diversi aspetti di rilievo ma che sotto il profilo generale del tema delle firme elettroniche non comporta modifiche sostanziali rispetto al panorama italiano.

[1] Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, del 4 giugno 2012, testo con emendamenti in http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0282&language=IT&ring=A7-2013-0365, consultato il 16 luglio 2014.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

People&Change

Tutti
AI IN AZIENDA
FORMAZIONE
CULTURA AZIENDALE
COMPETENZE
AI in azienda
Carriera
AI leadership
Leggi l'articolo Shadow AI, vietarla non basta: il problema sono i processi aziendali
scenari
Shadow AI, vietarla non basta: il problema sono i processi aziendali
Leggi l'articolo Longevità e lavoro: come riprogettare la propria carriera
scenari
Longevità e lavoro: come riprogettare la propria carriera
Leggi l'articolo People Pleaser sul lavoro: perché è difficile dire di no
lavoro e SOCIETÀ
People Pleaser sul lavoro: perché è difficile dire di no
Leggi l'articolo Master MIA a Cremona, il modello ibrido per portare l’AI in azienda
imprese e formazione
Master MIA a Cremona, il modello ibrido per portare l’AI in azienda
Leggi l'articolo Skills contro job title: le competenze trasformano i team nell’era dell’AI
competenze e lavoro
Skills contro job title: le competenze trasformano i team nell’era dell’AI
Leggi l'articolo Shadow AI in azienda: rischi, controlli e strumenti di governance
uso non approvato dell’AI
Shadow AI in azienda: rischi, controlli e strumenti di governance
Leggi l'articolo L’AI accelera la conoscenza, non l’esperienza: il nuovo compito delle HR
risorse umane
L’AI accelera la conoscenza, non l’esperienza: il nuovo compito delle HR
Leggi l'articolo Gestione del cambiamento nell’AI: strategie per un’adozione efficace
la guida
Gestione del cambiamento nell’AI: strategie per un’adozione efficace
Leggi l'articolo Team ibridi, le regole per coordinare persone e agenti IA
leader aumentato
Team ibridi, le regole per coordinare persone e agenti IA
Leggi l'articolo Dimissioni e carriera: quando e come decidere di lasciare un lavoro
scenari
Dimissioni e carriera: quando e come decidere di lasciare un lavoro
Leggi l'articolo AI leadership, come cambiare la governance delle organizzazioni
AI e organizzazioni
AI leadership, come cambiare la governance delle organizzazioni
Leggi l'articolo AI in azienda, l’adozione si blocca senza una nuova leadership
Oltre l'AI Fatigue
AI in azienda, l’adozione si blocca senza una nuova leadership
Leggi l'articolo Shadow AI, vietarla non basta: il problema sono i processi aziendali
scenari
Shadow AI, vietarla non basta: il problema sono i processi aziendali
Leggi l'articolo Longevità e lavoro: come riprogettare la propria carriera
scenari
Longevità e lavoro: come riprogettare la propria carriera
Leggi l'articolo People Pleaser sul lavoro: perché è difficile dire di no
lavoro e SOCIETÀ
People Pleaser sul lavoro: perché è difficile dire di no
Leggi l'articolo Master MIA a Cremona, il modello ibrido per portare l’AI in azienda
imprese e formazione
Master MIA a Cremona, il modello ibrido per portare l’AI in azienda
Leggi l'articolo Skills contro job title: le competenze trasformano i team nell’era dell’AI
competenze e lavoro
Skills contro job title: le competenze trasformano i team nell’era dell’AI
Leggi l'articolo Shadow AI in azienda: rischi, controlli e strumenti di governance
uso non approvato dell’AI
Shadow AI in azienda: rischi, controlli e strumenti di governance
Leggi l'articolo L’AI accelera la conoscenza, non l’esperienza: il nuovo compito delle HR
risorse umane
L’AI accelera la conoscenza, non l’esperienza: il nuovo compito delle HR
Leggi l'articolo Gestione del cambiamento nell’AI: strategie per un’adozione efficace
la guida
Gestione del cambiamento nell’AI: strategie per un’adozione efficace
Leggi l'articolo Team ibridi, le regole per coordinare persone e agenti IA
leader aumentato
Team ibridi, le regole per coordinare persone e agenti IA
Leggi l'articolo Dimissioni e carriera: quando e come decidere di lasciare un lavoro
scenari
Dimissioni e carriera: quando e come decidere di lasciare un lavoro
Leggi l'articolo AI leadership, come cambiare la governance delle organizzazioni
AI e organizzazioni
AI leadership, come cambiare la governance delle organizzazioni
Leggi l'articolo AI in azienda, l’adozione si blocca senza una nuova leadership
Oltre l'AI Fatigue
AI in azienda, l’adozione si blocca senza una nuova leadership

Articoli correlati

0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x