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AI negli ordini professionali: formazione, rischi e compensi



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L’AI Act entra negli studi italiani attraverso crediti formativi e consigli di disciplina: il decreto attuativo della legge 132/2025 chiede agli ordini di definire competenze tecniche, giuridiche e deontologiche, mentre la classe di rischio dei sistemi apre un nuovo capitolo sull’equo compenso

Pubblicato il 2 set 2026

Fabio Lalli

Imprenditore e advisor



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Lo schema di decreto attuativo della legge 132/2025 assegna agli ordini sei mesi per aggiornare i regolamenti sull’alfabetizzazione all’AI e dodici per rivedere i parametri dell’equo compenso secondo la classe di rischio. Il piano deontologico sposta la responsabilità, e il conto alla rovescia non è ancora partito.

Un commercialista che fa sintetizzare a un modello linguistico duecento pagine di documentazione contabile, un avvocato che se ne serve per una prima ricognizione giurisprudenziale, un ingegnere che gli affida un dimensionamento preliminare. Sono usi diventati ordinari negli studi italiani, e chi li pratica non ha oggi un riferimento di categoria che gli dica quale competenza è tenuto ad avere, cosa deve dichiarare al cliente e dove finisce il supporto tecnologico e comincia la prestazione professionale.

Il vuoto non nasce da un’assenza di regole. L’obbligo di alfabetizzazione è applicabile dal 2 febbraio 2025 e riguarda fornitori e deployer di sistemi di intelligenza artificiale, quindi anche uno studio professionale che usi un assistente generativo, però è formulato in termini generali e ciascuno lo interpreta come crede. C’è poi una data che cambia il quadro: dal 2 agosto 2026 le autorità nazionali competenti cominciano a vigilare sul rispetto di quell’articolo, e da lì in avanti l’inadempimento smette di essere teorico.

Alfabetizzazione AI negli ordini professionali: i regolamenti

L’Italia ha scelto di costruire il canale dentro l’ordinamento professionale. Lo schema di decreto attuativo della legge 132/2025 approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno assegna agli ordini sei mesi per adeguare i propri regolamenti all’alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale, e altri sei oltre quelli per integrare i parametri dell’equo compenso in funzione della classe di rischio del sistema impiegato. Il testo è in esame preliminare, quindi può ancora cambiare, e il conto alla rovescia comincerà soltanto con l’entrata in vigore.

Il regolamento sulla formazione continua di un ordine, però, è un documento che si aggiorna raramente e con lentezza, perché passa da consigli nazionali e, in diversi casi, dal vaglio dell’autorità vigilante. Sei mesi, per quella macchina, sono un tempo stretto. Ed è la ragione per cui conviene guardare adesso a cosa quel decreto chiede davvero: non soltanto corsi da erogare, ma una revisione di come la responsabilità professionale si distribuisce quando parte del lavoro passa da una macchina.

Fonte: elaborazione dell’autore su schema di decreto attuativo della legge 132/2025

AI Act e ordini professionali: il ruolo della disciplina

La fonte dell’obbligo resta europea. L’articolo 4 dell’AI Act impone a fornitori e deployer di adottare misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione del proprio personale e di chi opera con quei sistemi per loro conto, calibrato su conoscenze tecniche, esperienza e contesto d’uso. Nella formulazione non c’è nulla che indichi chi verifica sul singolo professionista, con quale periodicità e con quale conseguenza.

Agganciare quell’obbligo ai regolamenti degli ordini risolve il problema con strumenti che esistono già. Nell’ordinamento professionale la formazione è obbligatoria, si misura in crediti, viene verificata, e l’inadempimento apre un profilo disciplinare.

La differenza si vede sul piano pratico. Un professionista che ignori l’articolo 4 dell’AI Act oggi rischia in astratto; lo stesso professionista, quando l’alfabetizzazione sarà parte del proprio regolamento di categoria, avrà un obbligo formativo verificabile e un profilo deontologico su cui può essere chiamato a rispondere davanti al consiglio di disciplina. È lo stesso schema con cui negli anni sono entrate nelle professioni la privacy e l’antiriciclaggio, ed è probabilmente il motivo per cui il legislatore ha scelto questa strada invece di una norma sanzionatoria diretta.

Alfabetizzazione AI: formazione e responsabilità deontologica

Stabilito il meccanismo, resta da vedere cosa ci passa dentro. Il decreto articola la formazione su tre piani, e conviene leggerli nell’ordine in cui pesano invece che in quello in cui sono elencati.

I tre piani della formazione AI

Il piano tecnico riguarda funzionamento, potenzialità e limiti dei sistemi. È quello che tutti si aspettano e il più semplice da erogare, perché esistono già materiali e docenti.

Il piano giuridico copre il regolamento europeo e la normativa nazionale di recepimento. Più impegnativo, perché il quadro si sta ancora componendo e insegnare oggi qualcosa che a dicembre potrebbe essere diverso richiede di aggiornare i materiali in corsa.

Il piano deontologico è quello che il Governo indica come profilo di maggior rilievo, e la ragione sta nel suo contenuto: responsabilità del professionista nell’uso dello strumento, obblighi informativi verso il cliente, rispetto del principio antropocentrico. Qui non si trasferisce conoscenza, si ridefinisce cosa significa esercitare correttamente la professione.

Fonte: elaborazione dell’autore

Responsabilità e informativa al cliente

L’articolo 13 della legge 132/2025 aveva già fissato il perimetro, stabilendo che l’uso di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. Il decreto ne trae la conseguenza che interessa il cliente: la responsabilità resta in capo al professionista e non si trasferisce allo strumento tecnologico.

Sull’obbligo informativo verso il cliente si aprirà la discussione più concreta. Dire al cliente che si usa l’intelligenza artificiale, in che misura e per quali attività, tocca il rapporto fiduciario in modo che gli ordini dovranno disciplinare con qualche precisione, perché fra la comunicazione generica in calce al mandato e l’informativa puntuale per singola prestazione la distanza è considerevole.

Ordini professionali: equo compenso e rischio dei sistemi AI

Accanto alla formazione il decreto tocca una materia che con la competenza sembra non avere rapporto, e che invece è dove la scelta di campo diventa concreta. La disposizione, finora poco commentata, riguarda i parametri del compenso. I decreti prevedono che gli ordini abbiano dodici mesi per integrarli commisurandoli alla classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale impiegato.

Il collegamento fra automazione e compenso apre una questione che il diritto delle professioni non ha mai affrontato in questi termini. La lettura immediata sarebbe che l’uso di strumenti automatici riduce il tempo impiegato e quindi il compenso, però la classe di rischio misura tutt’altro: misura la delicatezza dell’impiego e, con essa, l’onere di supervisione che ricade sul professionista. Un sistema ad alto rischio richiede più controllo, non meno, e produce più documentazione da conservare.

Se la lettura corretta è questa, il parametro dovrebbe crescere con la classe di rischio invece di ridursi, e sarebbe coerente con il principio antropocentrico dell’intero impianto. Il testo attuale non lo dice in modo esplicito, e la scelta interpretativa che gli ordini adotteranno nei prossimi dodici mesi determinerà se l’automazione nelle professioni verrà remunerata come risparmio di tempo o come assunzione di responsabilità aggiuntiva.

Regolamenti degli ordini: cosa preparare prima del decreto

Tutto quanto precede descrive un lavoro che richiede mesi, e qui si presenta il problema di calendario che gli ordini farebbero bene a considerare adesso. Il decreto è in esame preliminare, deve passare per i pareri delle commissioni parlamentari, della Conferenza e delle autorità competenti, e tornare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva. La delega della legge 132/2025 va esercitata entro ottobre 2026.

I sei mesi partono dall’entrata in vigore del decreto, non da oggi, e questo produce un effetto che conviene anticipare: chi attende il testo definitivo per iniziare a lavorarci si troverà a comprimere in poche settimane un procedimento che ne richiede molte di più. Le parti che non dipendono dal testo finale si possono costruire subito, ed è la maggioranza del lavoro.

Una ricognizione di cosa già prevede il proprio regolamento in materia di formazione continua e di quali strumenti di intelligenza artificiale gli iscritti dichiarano di usare. Una prima mappatura dei crediti formativi, che dovrà distinguere i tre piani invece di trattarli come un corso unico. Un confronto con l’autorità vigilante, dove previsto, sui passaggi procedurali necessari. La costruzione dei materiali sul piano deontologico, che è l’unico dei tre a non poter essere acquistato da un fornitore esterno, perché richiede la conoscenza di quella specifica professione.

AI Act e ordini professionali: sanità e giustizia

Il decreto non tratta le professioni come un blocco unico, e conviene tenerne conto perché il coordinamento fra i diversi canali formativi ricadrà sulle amministrazioni.

In ambito sanitario l’intelligenza artificiale entra nel programma di educazione continua in medicina, con il coinvolgimento dei dirigenti sanitari e della piattaforma nazionale MIA. Chi presidia la formazione nelle aziende sanitarie si troverà quindi a gestire un obbligo che arriva contemporaneamente dal canale ECM e da quello ordinistico, con il rischio concreto di duplicazioni se i due percorsi non vengono raccordati.

Per l’amministrazione della giustizia la formazione è affidata alla Scuola Superiore della Magistratura e si articola su tre piani parzialmente diversi da quelli professionali: tecnico, che include tecniche di interrogazione dei sistemi e cybersicurezza, giuridico, e organizzativo e valoriale, orientato a valutare l’impatto sul lavoro degli uffici e sui diritti fondamentali. La sostituzione del terzo piano, dove il deontologico lascia il posto all’organizzativo, dice qualcosa sul modo in cui il legislatore vede i due contesti: nel primo la responsabilità è individuale, nel secondo è dell’ufficio.

Resta la constatazione che ordina tutto il resto. Gli ordini professionali stanno per diventare il canale attraverso cui l’AI Act raggiunge alcune centinaia di migliaia di professionisti italiani, e lo faranno con gli strumenti che conoscono da sempre, crediti formativi e responsabilità disciplinare. Sarà la qualità del piano deontologico, molto più di quella dei corsi tecnici, a determinare se questo passaggio produrrà professionisti che sanno cosa stanno usando oppure un adempimento in più da certificare a fine triennio.

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