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Social, notifiche e scroll infinito: il diritto comincia a intervenire



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Una causa a Los Angeles riapre il tema della dipendenza digitale. Il punto non è solo l’uso dei social, ma il modo in cui le piattaforme sono progettate per trattenere gli utenti e incidere sulle loro scelte

Pubblicato il 1 giu 2026

Michele Ciancimino

Ricercatore in Diritto dell’Economia, Università LUMSA, Palermo



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Diverse young people are holding up mobile phones, capturing content and interacting with technology, illustrating digital connection, social networking, and youth culture under a bright blue sky
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Kaley oggi ha vent’anni. A sei anni navigava già su YouTube, a nove aveva un profilo Instagram. Il 25 marzo scorso, una giuria di Los Angeles ha riconosciuto nei suoi confronti un risarcimento di 6 milioni di dollari, ritenendo Meta e Google responsabili anche per il modo in cui, secondo la giuria, le piattaforme erano state progettate e gestite.

Il dato interessante non è solo l’entità del risarcimento, ma il cambio di prospettiva che la decisione segnala: il diritto inizia a guardare non soltanto ai contenuti che circolano online, ma anche al modo in cui le piattaforme sono costruite. La questione della dipendenza digitale nasce proprio qui: nell’incontro tra l’uso che l’utente fa della piattaforma e il modo in cui la piattaforma organizza quell’esperienza, la prolunga e rende più difficile interromperla.

Dipendenze vecchie e nuove: perché il digitale è diverso

Il tema non è del tutto nuovo. Il diritto si è già confrontato con forme di dipendenza: basti pensare alla disciplina del tabacco e del gioco d’azzardo. In questi casi gli ordinamenti hanno reagito con restrizioni, obblighi informativi, limiti di accesso e regole di settore.

Con i servizi digitali, però, il problema assume una forma diversa.

Nel tabacco la dipendenza deriva da una sostanza; nel gioco d’azzardo da meccanismi psicologici potenti, ma inseriti in un’attività riconoscibile e separata, almeno idealmente, dalla vita ordinaria.

Nei social network, invece, la relazione problematica può nascere dalla stessa prestazione del servizio: scorrimento infinito, autoplay, notifiche, gratificazioni psicologiche e personalizzazione continua rendono l’uso sempre disponibile, senza una vera soglia di ingresso o un momento preciso in cui si decide di “consumare”.

Qui sta la specificità del digitale. Nel modello della cosiddetta “economia dell’attenzione”, più l’utente resta e interagisce, più valore produce. La piattaforma, quindi, mentre offre contenuti, osserva quali stimoli trattengono l’utente e adatta il servizio per aumentare la probabilità che l’utente resti connesso. Tutti sono esposti a questi meccanismi, ma non tutti nello stesso modo: età, condizioni personali, relazioni familiari e fragilità individuali possono rendere alcuni soggetti più vulnerabili di altri. I minori sono il caso più evidente, ma non l’unico.

È anche per questo che il paragone con le dipendenze storiche, pur utile, non basta. La dipendenza digitale non è semplicemente una vecchia dipendenza trasferita online; è un fenomeno che si intreccia con l’ambiente di vita stesso della persona.

Proprio perché il fenomeno si colloca in questa zona complessa, il quadro scientifico sul punto non è ancora del tutto nitido; il problema giuridico, tuttavia, non per questo viene meno. Anche senza forzare il lessico diagnostico, resta il fatto che certi usi compulsivi o disfunzionali dei social possono incidere sul benessere psichico e relazionale, soprattutto nei soggetti più vulnerabili. Per questo la dipendenza dal digitale non va ridotta né a una patologia di pochi, né a una condizione indistinta di tutti. Essa nasce da un’esposizione comune ai meccanismi del digitale, ma assume forme e intensità diverse nei singoli casi.

In Europa il problema ha già un nome: addictive design

Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 12 dicembre 2023, ha ricondotto la “progettazione di servizi online che crea dipendenza” – l’addictive design – alla tutela del consumatore e al corretto funzionamento del mercato digitale. È un passaggio importante, perché, in questo modo, il fenomeno esce dal mero dibattito educativo o sociologico e diventa un problema regolatorio in senso proprio.

Anche la Commissione europea si è già mossa. Si pensi, in particolare, al procedimento contro TikTok, nel quale le conclusioni preliminari del 6 febbraio 2026 hanno individuato nell’uso di tecniche idonee a catturare l’utente un possibile profilo di incompatibilità con gli obblighi del Digital Services Act (il Regolamento europeo su servizi digitali, o “DSA”). Pochi giorni dopo, il 17 febbraio, è stata avviata un’indagine formale nei confronti di Shein, a conferma del fatto che il problema non riguarda solo i social network in senso stretto.

Il DSA merita di essere letto con attenzione, soprattutto per un dettaglio che, talvolta, passa inosservato. Ai sensi dell’art. 34 e dei considerando 81 e 83, il DSA impone alle piattaforme “molto grandi” di valutare i rischi che derivano anche dalla progettazione dei loro servizi, compresi quelli che incidono sul benessere fisico e mentale degli utenti.

Il DSA chiarisce anche che tra questi rischi possono rientrare interfacce capaci, “intenzionalmente o involontariamente”, di stimolare dipendenze comportamentali o di sfruttare la debolezza e l’inesperienza dei minori. Nel modello europeo, quindi, conta che il rischio esista e non sia stato adeguatamente gestito.

Il nodo irrisolto

Resta però un problema. In California una giuria ha riconosciuto il pregiudizio subito da una persona concreta e ha disposto un risarcimento. In Europa, invece, il baricentro resta quello della regolazione, della vigilanza e delle sanzioni. È una risposta forse più incisiva sul piano generale, ma potrebbe lasciare il singolo danneggiato in una posizione incerta.

Su questo versante pesano, anzitutto, le difficoltà di prova del danno e del nesso causale. Quando il pregiudizio si forma gradualmente e si intreccia con fattori soggettivi e ambientali, può risultare arduo ricondurlo alle specifiche scelte di design della piattaforma. Il rischio, allora, è che l’ordinamento europeo diventi molto forte nel correggere il mercato, ma ancora debole nel riconoscere e riparare il pregiudizio individuale.

Intanto, alcuni Stati membri si stanno muovendo. In Francia è in discussione una proposta volta a limitare l’accesso ai social per i minori di quindici anni; in Spagna il governo ha annunciato restrizioni simili per gli under 16, rafforzando anche i sistemi di verifica dell’età.

Si può discutere molto sulla bontà di queste soluzioni, ma hanno il merito di mettere in luce un dato rilevante: in Europa la regolazione dell’ambiente digitale è ormai una questione pubblica di primo piano.

Il digitale tra persona e mercato

Se si guarda al problema esclusivamente come a una distorsione del mercato, se ne coglie soltanto una parte. Certo, c’è un tema di asimmetrie, di pratiche scorrette, di rapporti contrattuali squilibrati. Ma la questione delle dipendenze digitali va oltre. Tocca il modo in cui, online, la persona viene trattata.

Quando l’utente viene considerato soprattutto come una fonte di dati e di attenzione, quando le sue fragilità diventano uno strumento per trattenerlo più a lungo, il problema non è più soltanto di tutela del mercato. Riguarda la dignità della persona, in ragione del modo in cui la sua debolezza viene riconosciuta, usata e trasformata in valore.

Nel diritto europeo il consumatore, prima che una parte debole del mercato, è una persona. E se un servizio è costruito per rendere psicologicamente più difficile smettere che continuare ad usarlo, per erodere gradualmente la capacità di autodeterminazione dell’utente e per trarre valore economico dalla sua vulnerabilità, allora la posta in gioco non è più soltanto la correttezza del mercato. È il rispetto dovuto alla persona anche nello spazio digitale, che ormai è una dimensione ordinaria della vita quotidiana.

Orientare, non solo vietare

Per questo il diritto non deve limitarsi a vietare o punire. Deve anche orientare il modo in cui i servizi sono costruiti: design meno invasivi, pause reali, notifiche meno aggressive, protezioni effettive per i minori, impostazioni predefinite più rispettose dell’utente. Occorre, in questa prospettiva, distinguere tra obblighi di pura informazione e misure sulla progettazione dei servizi online: gli obblighi informativi avvertono l’utente del rischio; gli interventi sul design modificano l’ambiente entro cui il rischio nasce.

La trasparenza è un primo passo: non risolve tutto, ma cambia il contesto della scelta. Come mostra l’esperienza del tabacco, le avvertenze non eliminano il fenomeno, ma possono contribuire a modificare la percezione del rischio e ad aprire la strada a politiche di prevenzione e responsabilizzazione. Qualcosa di simile potrebbe avvenire con obblighi di trasparenza sull’addictive design, purché non si riducano a informative formali che nessuno legge davvero.

Il secondo passo è pretendere che certi servizi vengano progettati responsabilmente fin dall’inizio. Nelle sue conclusioni preliminari su TikTok, la Commissione ha già indicato possibili traiettorie di intervento proprio in questa direzione. Sul piano normativo, un ulteriore passaggio potrebbe maturare nel percorso avviato dalla Commissione nel luglio 2025 con la consultazione pubblica in vista di un “Digital Fairness Act”. Se il percorso legislativo andrà in questa direzione, quel nuovo intervento potrebbe affrontare in modo più organico il rapporto tra trasparenza, design e tutela dei soggetti vulnerabili. Il DSA offre già strumenti importanti, ma non risolve tutto.

Nessuna norma potrà sostituire la famiglia, la scuola, l’educazione, la responsabilità personale. Ma sarebbe altrettanto ingenuo pensare che tutto dipenda soltanto dalla volontà individuale, quando ci si trova di fronte a sistemi costruiti proprio per sfruttarne i limiti. La vulnerabilità, qui, non è una colpa del singolo. È un dato della condizione umana, che viene amplificato dalle peculiarità del digitale. E il diritto serve anche a questo: a riconoscere che esistono contesti nei quali la libertà concreta ha bisogno di protezione tanto contro la costrizione esplicita, quanto contro la manipolazione silenziosa.

Il caso di Los Angeles non indica una strada da importare meccanicamente in Europa. Ricorda, però, che la regolazione delle piattaforme non può fermarsi alla correzione del mercato in astratto: deve guardare anche ai danni concreti che certi modelli di progettazione possono produrre sulle persone. L’obiettivo non è frenare l’innovazione, ma orientarla: se il digitale è ormai parte della vita quotidiana, anche il modo in cui viene progettato deve poter essere discusso, regolato e, quando necessario, corretto.

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