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Autovalutazione del rischio di studio antiriciclaggio, come fare



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L’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio di studio antiriciclaggio riguarda i commercialisti alla luce delle Regole Tecniche CNDCEC 2025 e della nuova Analisi Nazionale dei Rischi. Il documento deve considerare rischio inerente, vulnerabilità, rischio residuo, presidi organizzativi e nuove scadenze operative

Pubblicato il 20 mag 2026

Letizia Papagni

Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie



e visibilità digitale; on premise ai; autovalutazione del rischio di studio antiriciclaggio
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La necessità di aggiornare l’autovalutazione del rischio di studio antiriciclaggio è un obbligo per i commercialisti, scaturito dalle recenti novità normative.

Infatti, il D. Lgs. 231/2007, attuativo delle direttive UE antiriciclaggio, impone agli articoli 15 e 16 che tutti i soggetti obbligati adottino presidi, attuino controlli e procedure in tema di mitigazione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo adeguati alla propria natura e dimensione.

Cosa dice la legge

Tali presidi e controlli devono essere omogenei, le procedure devono essere oggettive. Per questo, le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano e tengono aggiornati i criteri e le metodologie in modo che essi siano commisurati alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati stessi per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui essi sono esposti nell’esercizio della loro attività.

L’insieme delle procedure oggettive finalizzate all’analisi e alla valutazione dei rischi è chiamato “Autovalutazione del rischio di studio”. Essa deve essere documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità ispettive e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L’autovalutazione è il calcolo della probabilità che lo studio possa trovarsi coinvolto – anche suo malgrado – in operazioni di riciclaggio. Il suo calcolo è effettuato attraverso l’analisi di fattori oggettivi. Tanto maggiore risultasse il rischio, tanto più ci sarà l’esigenza di dotare lo studio di presidi ed organizzazione interna per abbassare tale rischio.

Autovalutazione rischio studio antiriciclaggio per commercialisti

Le modalità di svolgimento dell’autovalutazione per i commercialisti sono state normate dalla Regola Tecnica n. 1 del CNDCEC (la versione aggiornata è stata emanata con la delibera del 16 gennaio 2025).

Il commercialista deve effettuare la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale e deve adottare presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per gestire e mitigare i rischi rilevati. A tal fine devono essere valutati il rischio inerente all’attività svolta e la vulnerabilità (intesa come l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dello studio e dei presidi esistenti), per determinare il rischio residuo e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.

Come fare il calcolo

Schematicamente, ecco come si effettua il calcolo, step-by-step:

  1. Identificazione del rischio inerente
  2. Analisi della vulnerabilità
  3. Determinazione del rischio residuo
  4. Azioni per gestire e mitigare il rischio.

Per calcolare l’autovalutazione, il commercialista deve tenere conto dei seguenti elementi:

  1. tipologia della clientela dello studio
  2. area geografica di operatività
  3. canali distributivi, per esempio modalità di esplicazione della prestazione professionale tramite collaborazioni esterne
  4. servizi offerti dallo studio, intesi come ambiti di attività professionale, prestazioni eseguite
  5. completezza e frequenza della formazione in tema di antiriciclaggio svolta da tutti gli operatori di studio (dipendenti e collaboratori)
  6. organizzazione dello studio, intesa come sussistenza di procedure antiriciclaggio in tema di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dati e informazioni, nonché in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni relative alle norme sull’uso del contante.

Ogni quanto fare l’autovalutazione antiriciclaggio

Con le Regole Tecniche del 2025 il CNDCEC ha previsto che i commercialisti aggiornino l’autovalutazione ogni qualvolta lo ritengono opportuno in ragione di sopravvenuti rilevanti mutamenti dei parametri considerati nel calcolo della stessa e, in ogni caso, entro un anno dalla pubblicazione dell’aggiornamento periodico dell’Analisi Nazionale dei Rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (NRA) a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF).

Vediamo di seguito i risvolti pratici di questa previsione.

  1. Non esiste più l’obbligo di ripetere l’autovalutazione ogni 3 anni. Le precedenti Regole Tecniche CNDCEC prevedevano il rinnovo triennale, ma la nuova versione delle Regole Tecniche 2025 “supera” questa rigida cadenza.
  2. Per i commercialisti neoiscritti: la prima autovalutazione deve essere redatta entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’inizio attività.
  3. Per i commercialisti già iscritti da più di 1 anno: l’autovalutazione deve essere aggiornata quando nello studio professionale intervengono cambiamenti sostanziali che modificano l’assetto degli elementi che erano stati presi in considerazione per il calcolo dell’autovalutazione precedentemente svolta.

Ecco alcuni esempi di casi in cui è opportuno aggiornare l’autovalutazione:

  • cambia in modo significativo l’operatività dello studio, ad esempio lo studio si specializza in una materia (es. consulenza alle farmacie, al settore alberghiero, alle aziende agricole, altro) divenendo esperti di riferimento nel relativo panorama, di conseguenza lo studio inizia a promuovere e vendere i propri servizi di consulenza anche online, di fatto passando da una situazione in cui si gestivano principalmente clienti del territorio ad un profilo di respiro nazionale o internazionale che lo porta a gestire clienti dislocati ovunque, cosa che potrebbe tradursi in intraprendere operatività a distanza e a svolgere l’adeguata verifica con modalità rafforzate; altro caso potrebbe essere lo studio che si specializza in consulenza in materia di transfer pricing, divenendo punto di riferimento per aziende estere ed acquisendo clientela ad es. avente sede in aree geografiche ad alto rischio di riciclaggio/fdt; ulteriore caso è lo studio che si specializza in consulenze per l’accesso a crediti d’imposta, operatività individuata come a rischio alto dall’UIF (in tutti questi casi cambia il rischio da associare ai servizi offerti dallo studio)
  • lo studio acquisisce nuove expertise e passa da gestire per lo più piccole realtà a gestire realtà più strutturate, pertanto aumenta la complessità della struttura organizzativa del cliente “medio” gestito dallo studio; lo studio si specializza in consulenze a fondazioni e trust (in entrambi i casi cambia il rischio da associare alla tipologia della clientela dello studio)
  • se nello studio vengono implementate procedure e piani di formazione, prima non presenti, ciò incide in maniera migliorativa sul punteggio esito dell’autovalutazione
  • lo studio associato si amplia il numero di professionisti associati.
  1. entro un anno dalla pubblicazione dell’aggiornamento periodico della NRA a cura del CSF, lo studio deve aggiornare la propria autovalutazione in ogni caso, anche se non sono intervenute variazioni.

La novità del 2026

Il 27 maggio 2025 il CSF ha pubblicato l’aggiornamento della NRA, di conseguenza è “scattato” l’obbligo di revisione entro un anno.

L’omessa o incompleta autovalutazione del rischio non comporta per il commercialista una sanzione amministrativa diretta e immediata, ma ha conseguenze significative in sede di controlli e ispezioni della Guardia di Finanza. È importante considerare però i seguenti aspetti:

Graduazione delle Sanzioni: in caso di violazioni dell’obbligo di adeguata verifica o di SOS, la presenza di un’autovalutazione aggiornata e analitica funge da attenuante, dimostrando la diligenza del soggetto obbligato.

Proporzionalità delle Misure: senza un’autovalutazione corretta, è impossibile calibrare l’adeguata verifica (semplificata, ordinaria o rafforzata), portando a un’inevitabile gestione errata del cliente, questo viene tenuto in grande considerazione nel corso delle verifiche svolte dalle Autorità.

Verso una compliance proattiva

La NRA del 2025 evidenzia un panorama criminale in evoluzione, influenzato da crisi geopolitiche, digitalizzazione accelerata e nuove metodologie di occultamento dei proventi illeciti.

Mentre i reati “tradizionali” come l’evasione fiscale, la corruzione e la criminalità organizzata rimangono ai vertici delle minacce sistemiche, la NRA 2025 pone un’enfasi senza precedenti su Asset Virtuali, Frodi Informatiche, Cybercrime e Strumenti di Ingegneria Societaria.

L’analisi settoriale ha confermato un livello di rischio “molto significativo” per diverse categorie professionali. Per i commercialisti, ad esempio, la vulnerabilità è legata alla natura stessa delle prestazioni (costituzione di società, operazioni immobiliari, pianificazione fiscale), che possono essere involontariamente strumentalizzate per finalità illecite.

L’aggiornamento dell’autovalutazione a seguito della NRA 2025 non deve essere vissuto come un “esercizio di stile”, ma come un’opportunità di autodiagnosi organizzativa. La nuova analisi nazionale riflette un mondo in cui il riciclaggio non è più solo una questione di contante, ma un fenomeno fluido che attraversa canali digitali e strutture legali complesse.

Per i professionisti, l’obiettivo entro maggio 2026 è quello di documentare non solo che hanno valutato il rischio, ma come hanno recepito le nuove minacce nazionali all’interno della propria realtà quotidiana. Solo una compliance consapevole può trasformare un obbligo normativo in un reale scudo reputazionale e legale.

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