Il provvedimento 563301/2025 introduce un servizio web nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, dove il cessionario, il committente o un intermediario autorizzato possono inserire o modificare il Cup associandolo alle fatture elettroniche per incentivi pubblici.
L’articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 stabilisce, al comma 6, che a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il CUP di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo ovvero al momento della richiesta dello stesso.
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Integrazione Cup fatture elettroniche: quando nasce l’obbligo
All’atto dell’emissione della fattura elettronica, il fornitore dovrebbe indicare il Cup in uno dei blocchi informativi 2.1.2 (dati ordine acquisto), 2.1.3 (dati contratto), 2.1.4 (dati convenzione), 2.1.5 (dati ricezione) o 2.1.6 (dati fatture collegate), in corrispondenza dello specifico tag «CodiceCup» del tracciato della fattura elettronica.
Nella prassi operativa, tuttavia, non sono infrequenti i casi in cui il codice venga omesso o riportato in modo errato, con conseguenti criticità in sede di controllo e rendicontazione.
Infatti, se in fase di emissione la fattura, pur valida dal punto di vista fiscale, non riporta il Cup o questo è indicato erroneamente, la rettifica, pena la inammissibilità dei documenti ai fini del riconoscimento dell’incentivo, è stata sinora realizzata mediante l’emissione di una nota di credito da parte del fornitore con successiva riemissione di una nuova fattura contenente l’indicazione o la correzione del Cup.
Cup assente in fattura e possibilità di rifiuto per le PA
Si ricorda inoltre che la possibilità di rifiutare le fatture per assenza del CUP spetta esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni (PA), le quali possono notificare il rifiuto entro 15 giorni dalla ricezione della fattura, come previsto dall’articolo 1, comma 132, della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che disciplina la gestione delle fatture elettroniche e la procedura di rifiuto nei rapporti con la PA.
In alternativa alla procedura di emissione di una nota di credito e successiva riemissione della fattura, il cessionario o committente ha la facoltà di procedere personalmente all’integrazione del documento originario. Tale operazione si fonda sulla prassi delineata dalla Risoluzione n. 52/E del 2010, che ha fornito indicazioni operative in materia di integrazione di fatture elettroniche in presenza di errori o omissioni rilevanti ai fini fiscali. In concreto, il soggetto ricevente deve apporre sul documento un timbro digitale, che costituisse una prova inequivocabile dell’integrazione effettuata. Questo timbro elettronico, generato attraverso specifici software, viene allegato all’originale della fattura ricevuta, garantendo così la tracciabilità e la corrispondenza tra il documento originario e quello integrato.
Correzione Cup online per gli acquirenti di beni e servizi incentivati
La nuova modalità di integrazione e/o di correzione permetterà, invece, agli acquirenti di beni e servizi incentivati, di consultare nell’area web l’elenco dei Cup presenti nelle fatture elettroniche ricevute, già dal momento dell’emissione, e d’integrare quanto mancante o modificare quanto errato.
Il provvedimento 563301 del 10 dicembre 2025 e la nuova funzionalità AdE
Con il provvedimento in questione del Direttore dell’Agenzia, viene definita una modalità per integrare l’informazione del CUP non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato, mediante uno specifico servizio web reso disponibile al cessionario/committente, ovvero a un intermediario delegato, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’accesso avviene tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”, nell’area dedicata alla consultazione delle fatture elettroniche e degli altri dati Iva, utilizzando la funzione “Integrazione Cup” disponibile nella sezione “Comunicazioni”.
Le fatture elettroniche per le quali è possibile integrare il CUP, utilizzando il servizio web, sono quelle con data operazione successiva al 31 maggio 2023.
Servizio web Integrazione Cup: consultazione, modifica e tracciabilità
Tramite il suddetto servizio il cessionario o committente possono accedere in tempo reale all’elenco dei CUP associati alle fatture elettroniche ricevute, sia al momento dell’emissione sia in seguito a eventuali integrazioni effettuate attraverso lo stesso portale. In tal modo, è possibile verificare la corretta presenza del CUP, integrare quello mancante o correggere eventuali errori direttamente online, garantendo la conformità delle fatture ai requisiti normativi per il riconoscimento degli incentivi pubblici e semplificando la gestione documentale e la tracciabilità delle operazioni.
Il Cup da integrare deve essere composto da 15 caratteri alfanumerici e può essere associato all’intera fattura oppure a una singola linea di dettaglio. È possibile associare più Cup alla medesima fattura, in coerenza con la struttura dell’agevolazione o con la presenza di più progetti finanziati. I Cup inseriti tramite il servizio web possono essere successivamente eliminati in caso di errore.
Identificativo Sdi e accesso alla fattura da integrare
Durante la ricerca delle fatture per integrare il Cup, viene richiesto di compilare il campo “identificativo Sdi”. L’identificativo SDI (Sistema di Interscambio) è un codice univoco assegnato a ciascuna fattura elettronica dal sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate al momento della ricezione e della registrazione del documento. Questo codice serve a identificare in modo preciso e inequivocabile la singola fattura all’interno del flusso telematico, garantendo la tracciabilità e facilitando la gestione amministrativa e fiscale. L’identificativo SDI viene generato automaticamente dal sistema e riportato sia nelle ricevute di consegna sia nelle notifiche di scarto o accettazione, risultando indispensabile per ogni operazione di consultazione, integrazione o correzione dei dati della fattura. In pratica, inserire l’identificativo SDI consente di individuare rapidamente la fattura interessata, evitando errori e semplificando la procedura di integrazione del CUP o di altri elementi richiesti dalla normativa vigente.
Il servizio web può essere utilizzato anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 375356 del 2 ottobre 2024 e successive modificazioni.












