Il vademecum

Marca da bollo o imposta di bollo (virtuale o cartacea) nelle fatture, la guida per tutte le situazioni



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Tutte le regole per gestire la marca da bollo o imposta di bollo su fatture e ricevute, in base alla normativa: vediamo a cosa serve, come funziona, in che modo applicarla e quali sanzioni si rischiano in caso di sbagli, dopo la Circolare 22/2023 dell’Agenzia delle entrate e il DL Semplificazioni n.73/2022

Pubblicato il 30 ago 2023

Tiziano D'Angelo

Commercialista

Daniele Tumietto

Dottore commercialista



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Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2021 sono state ulteriormente modificate alcune delle regole relative, per questo è interessante approfondire lo stato dell’arte riguardante le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture cartacee, elettroniche e dei documenti rilevanti ai fini fiscali. In particolare, approfondiamo anche le modifiche contenute nel decreto Semplificazioni 73/2022 e la Circolare 22/2023 dell’Agenzia delle entrate.

Con l’avvio della fattura elettronica forfettari, anche questa categoria di contribuenti dovrà assolvere all’adempimento del bollo virtuale (bollo fattura elettronica forfettari).

Indice degli argomenti

L’imposta di bollo si può correggere con i nuovi servizi dell’Agenzia delle entrate: ecco cosa dice il Provvedimento del 54 febbraio

L’Agenzia delle entrate, per ogni trimestre dell’anno, metterà a disposizione degli operatori Iva due elenchi con tutte le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021. Questo permetterà a tutti i contribuenti di verificare se hanno dimenticato di procedere al corretto assolvimento dell’imposta di bollo nelle fatture elettroniche. Per procedere a questo controllo, e quindi confermare o meno le risultanze dei dati contenuti nei predetti elenchi.

Nel primo elenco saranno indicate le fatture che già riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, mentre nel secondo si troveranno le fatture che non riportano tale indicazioni ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

Grazie alla disponibilità dei dati contenuti negli elenchi, il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere:

  • se accettare i dati proposti (e procedere con il pagamento di quanto dovuto), oppure
  • selezionare le fatture per le quali ritiene che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo;
  • operatore potrà anche indicare altre fatture elettroniche non individuate dall’Agenzia delle entrate per le quali risulta dovuta l’imposta.

I due elenchi sopra citati, saranno messi a disposizioni nel portale Fatture e Corrispettivi delle Entrate entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.

I contribuenti e gli intermediari delegati avranno tempo per modificare gli elenchi fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento e, se l’operatore non effettua modifiche, vengono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia delle entrate. Dopo le eventuali modifiche apportate dei contribuenti, la nuova procedura calcolerà l’importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo per il trimestre di riferimento, che dovrà essere pagato entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento

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Marca da bollo o imposta di bollo su fatture elettroniche, i tempi di pagamento

Dal primo gennaio 2021 scadenze differenziate, infatti in base al D.M. 4 dicembre 2020, per le fatture emesse nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre il versamento andrà effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, e non più entro giorno 20 del mese successivo al trimestre.

Pertanto, si possono avere le seguenti casistiche relativamente alle fatture emesse:

  • nel primo trimestre: il versamento dell’imposta dovuta andrà eseguito entro il 31 maggio 2021,
  • nel secondo trimestre: il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021, cioè l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre,
  • nel primo trimestre se l’importo dell’imposta è inferiore a 250,00 euro è possibile procedere non con la predetta scadenza ordinaria, ma al 30 settembre 2021, cioè alla scadenza del versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre,
  • nel terzo trimestre: il versamento dell’imposta dovuta andrà eseguito entro il 30 novembre 2021, il versamento andrà effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre,

nel primo e secondo trimestre se l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri dell’anno, complessivamente considerato, non supera l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta può essere effettuato entro il 30 novembre, quindi nel termine previsto per il versamento dell’imposta del III° trimestre, nel quarto trimestre: il versamento dell’imposta dovuta andrà eseguito entro il 28 febbraio 2022.

Marca da bollo o imposta di bollo, le sanzioni

L’Agenzia delle entrate ha previsto, inoltre, che per le fatture elettroniche che non riportano l’assolvimento dell’imposta, ancorché dovuta, procederà alla loro integrazione ed entro il 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre, comunicherà al contribuente l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta utilizzando modalità telematiche.

Nel caso di fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel II° trimestre, è possibile effettuare la variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre.

Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta, comunica al contribuente:

  • l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con la riduzione ⅓,
  • gli interessi calcolati e dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione il competente ufficio dell’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione amministrativa e degli interessi,

In caso di definizione entro 30 giorni dalla ricezione comunicazione, la sanzione da applicare con una riduzione pari ad ⅓ e pari:

  • al 30%, se il versamento è eseguito oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • al 15%, se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento

Alternativamente, per il contribuente è possibile entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate, dopo i chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, procedere al pagamento della somma ricalcolata.

L’imposta di bollo, opzionalità dell’indicazione dell’importo

A partire dal 4 maggio 2020, ed obbligatoriamente dal primo ottobre 2020, si utilizzeranno le nuove fatture elettroniche previste dal nuovo allegato A del provvedimento 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020 e dal conseguente nuovo aggiornamento delle specifiche tecniche del file Xml della fattura elettronica oggi giunto alla versione 1.6.

Le novità introdotte riguardano il campo complesso Dati Bollo con introduzione opzionalità nella compilazione dell’elemento Importo Bollo con l’importo dell’imposta dovuta.

Pertanto la voce Bollo Virtuale del campo “Dati Bollo” sarà sempre essere valorizzato, nei casi in cui sia prevista l’imposta di bollo, e sarà opzionale l’elemento “Importo Bollo”, dove quindi si può riportare o meno l’importo dell’imposta di bollo dovuta.

Marca da bollo da 2 euro e 16 euro per le fatture

Le disposizioni erano state parzialmente modificate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che in data 28 dicembre 2018 ha aggiornato del regole relative all’assolvimento e pagamento dell’imposta di bollo sulla fatturazione elettronica.

A partire dal primo gennaio 2019 ecco cosa era cambiato:

– il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio;

il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare e’ effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate;

il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio, presente nell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate;

le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Decreto del 28 dicembre 2018.

Modalità di versamento

Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato mediante lo specifico servizio telematico reso disponibile nell’area riservata del soggetto passivo IVA.

In alternativa, si può procedere al pagamento tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), attraverso i seguenti codici tributo, identificati nelle istruzioni fornite con la Risoluzione 42/E del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle entrate.
I seguenti codici tributo dovranno essere inseriti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, specificando l’anno di riferimento:
– 2521 per il primo trimestre,
– 2522 per il secondo trimestre,
– 2523 per il terzo trimestre,
– 2524 per il quarto trimestre,
– 2525 per le sanzioni,
– 2526 per gli interessi.

Per quanto riguarda il modello F24 enti pubblici vanno indicati i dati vanno indicati analogamente in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “Importi a debito versati”.
Si evidenzia però che nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” bisogna riportare i seguenti dati:
– nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario),
– nel campo “codice tributo/causale”, vedi i suddetti codici tributo,
– nel campo “riferimento A”, nessun valore,
– nel campo “riferimento B”, l’anno cui si riferisce il versamento (con il consueto formato “AAAA”).

Cos’è l’imposta di bollo e quando si applica: la normativa

La normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.R. 642 del 1972, che all’articolo 13, n° 1 della Tariffa Allegato A) dispone quali sono le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, e più precisamente:

  1. con l’acquisto, l’applicazione e l’annullamento della marca, ossia, del contrassegno telematico comprato dal tabaccaio,
  2. in modo virtuale, nelle modalità specificate oltre, a seconda che si tratti di documenti cartacei o assimilati, oppure informatici a norma di legge.

Le novità del Codice degli Appalti, del decreto Semplificazioni 73/2022 e della circolare 22/2023 dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare numero 22/2023 ha emesso chiarimenti riguardanti le nuove modalità per il calcolo e il pagamento dell’imposta di bollo in seguito all’emanazione del recente Codice dei contratti pubblici, regolamentato dal Decreto Legislativo numero 36/2023, in conformità alle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio datate 26 febbraio 2014.

Secondo quanto stabilito nell’articolo 18 comma 10 del Decreto Legislativo numero 36/2023, l’ammontare dell’imposta di bollo che l’appaltatore deve versare in un’unica soluzione al momento della firma del contratto, proporzionalmente al valore dello stesso, è determinato mediante la tabella riportata nell’allegato I.4. Questa tabella sostituisce le precedenti modalità di calcolo e pagamento dell’imposta di bollo per i contratti pubblici regolamentati dal nuovo codice.

In particolare, è stato introdotto un sistema semplificato a scaglioni crescenti in proporzione al valore massimo previsto del contratto (si può consultare l’immagine in fondo al testo).

Per calcolare l’importo dell’imposta di bollo da versare al momento della firma del contratto, si deve considerare l’importo totale previsto nel contratto stesso al netto dell’IVA. Il pagamento di questa imposta sostituisce l’obbligo di pagare l’imposta di bollo per tutti gli atti e documenti relativi alla procedura di selezione e all’esecuzione dell’appalto, ad eccezione di fatture, note e documenti simili elencati nell’articolo 13 punto 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica numero 642/1972.

Il calcolo dell’imposta deve considerare anche l’imposta di bollo già pagata nella fase precedente alla firma del contratto, secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica numero 642/1972, fino a raggiungere l’importo dovuto. D’altro canto, per quanto riguarda il periodo successivo alla firma del contratto, non sono richiesti ulteriori pagamenti dell’imposta di bollo da parte dell’appaltatore aggiudicatario.

L’obbligo di pagare l’imposta spetta all’appaltatore aggiudicatario. Tuttavia, rimane valida l’applicazione del principio di responsabilità solidale nel pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni, come stabilito dall’articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 642/1972. L’Agenzia precisa che nel caso in cui le stazioni appaltanti siano enti pubblici, l’onere dell’imposta di bollo ricade sempre sugli appaltatori.

Mentre i commi 4 e 5 dell’articolo 3 del DL Semplificazioni n. 73/2022 hanno apportato alcune modifiche ai termini di versamento semplificati dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per ammontari ridotti. In particolare, sono stati elevati da 250 a 5.000 euro gli importi soglia che consentono di usufruire di modalità di pagamento agevolate dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con riferimento alle fatture emesse dal 1° gennaio 2023.

L’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, integra le fatture elettroniche inviate attraverso il SdI che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, comunica al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta, nonché degli interessi dovuti.

Quali documenti (fatture, ricevute, note, conti e simili) scontano l’imposta di bollo di 2 euro?

Generalmente scontano l’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, pari a € 2,00, tutte le operazioni fuori campo IVA, escluse o esenti dall’IVA, di importo superiore a € 77,47.

Nella seguente tabella un riassunto delle fattispecie a cui si applica la predetta norma:

Ambito IVAOperazioniFattispecieSoggetta a imposta di bollo di € 2,00 per importi oltre € 77,47
Operazioni in campo IVA D.P.R. 633/1972ImponibiliImponibile IVA (4%, 10%, 22%)No
Articolo 17: Inversione Contabile “nazionale” (rottami, subappalti edilizia, cessioni di CPU e cellulari)No
Articolo 17-ter: Split Payment (scissione dei pagamenti alla Pubblica Amministrazione)No
Articolo 74: IVA assolta all’origine (editoria, ricariche telefoniche)No
EsentiArticolo 10: prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, riscossione di tributi, esercizio di giochi e scommesse, prestazioni di mandato e mediazione, operazioni in oro, immobiliari, finanziarie
Non ImponibiliArticolo 8 a), 8 b), 9; articolo 66 comma 5 D.L. 331/1993: esportazioni di beni dirette ed indirette, servizi internazionali, cessioni di beni intracomunitarie, bollette e documenti doganaliNo
Articolo 8 c) e 8 bis: esportatori abituali e operazioni assimilate a esportazioni
EscluseArticolo 15: spese in nome e per conto, interessi di mora, etc…
Operazioni fuori campo IVA D.P.R. 633/1972Articolo 2,3,4,5,7: operazioni fuori campo IVA (ricevute per prestazioni occasionali, servizi intracomunitari resi, etc…)
Articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014 e s.m.: operazioni in franchigia da IVA (regime forfettario)
Articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011 : operazioni non soggette ad IVA (regime di vantaggio – minimi)

Come assolvere l’imposta di bollo su fatture cartacee e ricevute, note, conti e simili documenti?

Marca da bollo cartacea – contrassegno telematico

Come ha specificato la Risoluzione 444/E del 2008, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è “a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce” (cioè chi emette la fattura). L’emittente può effettuare la rivalsa dell’imposta, cioè addebitare l’importo al cliente/committente, a titolo di spese anticipate in nome e per conto escluse articolo 15 D.P.R. 633/1972.

Contrassegno telematico

Contrassegno elettronico imposta di bollo

Il contrassegno telematico (più comunemente chiamato marca da bollo) si acquista presso le rivendite di valori bollati (tabaccherie e simili), e per essere considerato regolare quando applicato sul documento, deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella del documento. Per questo è prassi consigliata di procurarsi per tempo un congruo quantitativo di contrassegni per far fronte all’obbligo, e se del caso, chiedendo alla rivendita la distinta di acquisto dei valori bollati timbrata.

La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore, sebbene per il pagamento dell’imposta e per eventuali sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali entrambi le parti, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo. Questo significa che se l’emittente non appone il contrassegno, per regolarizzare il documento sarà il cliente/committente a dover pagare l’imposta di bollo, presentando il documento presso l’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dal ricevimento. Solo in questo caso il cliente/committente sarà esente da qualsiasi responsabilità e la sanzione per omesso bollo verrà quindi applicata all’emittente.

Con l’introduzione del contrassegno telematico adesivo (predatato e impossibile da rimuovere senza danneggiarlo) non è più necessario annullare la marca da bollo con un timbro o sigla come avveniva per le vecchie marche da bollo.

Come verificare la validità del contrassegno telematico

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la procedura controllo valori bollati per verificare la validità del contrassegno telematico (con riferimento al numero identificativo e alla data di acquisto del contrassegno telematico).

Imposta di bollo su fatture o documenti cartacei assolta in modo virtuale: quando è possibile, e come fare

Attraverso il Provvedimento numero 240013/2023, l’Agenzia ha stabilito che il pagamento dell’imposta di bollo, effettuato dall’appaltatore al momento della sottoscrizione del contratto, richiede l’utilizzo del sistema F24 ELIDE. In parallelo, tramite la Risoluzione numero 37/2023, sono stati introdotti i codici tributo da utilizzare per eseguire il pagamento dell’imposta in questione.

Nel caso in cui il contratto sia stato formalizzato o autenticato da un pubblico ufficiale, come un notaio, e venga registrato attraverso procedura telematica (come indicato nell’articolo 3-bis del Decreto Legislativo numero 463/1997), l’imposta di bollo dovrà essere versata seguendo le modalità telematiche prescritte da quella procedura. Questo versamento dovrà avvenire insieme ad altri tributi dovuti, seguendo le nuove tariffe stabilite dal Codice dei contratti pubblici. Tuttavia, va notato che il pagamento virtuale non è ammesso.

Le nuove regole relative all’imposta di bollo sono entrate in vigore il 1° luglio 2023, conformemente all’articolato combinato degli articoli 226 comma 1 e 229 comma 2 del Decreto Legislativo numero 36/2023.

Conformemente al comma 2 dell’articolo 226, la normativa precedente contenuta nel decreto legislativo numero 50/2016 continuerà ad essere applicata solo ai procedimenti in corso. Questi includono, tra gli altri le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi di avvio della selezione del contraente sono stati pubblicati prima dell’entrata in vigore del nuovo codice (cioè prima del 1° luglio 2023).

Nei casi di contratti senza bandi o avvisi pubblicati, le procedure e i contratti per i quali, alla data del 1° luglio 2023, quando il nuovo codice diventa efficace, gli avvisi per presentare le offerte sono già stati inviati.

Di conseguenza, le disposizioni relative all’imposta di bollo, come descritte nell’articolo 18 comma 10 del Codice dei contratti pubblici e nell’allegato I.4 dello stesso Codice, si applicano esclusivamente ai procedimenti avviati a partire dal 1° luglio 2023.

Ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi (decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988 e 24 maggio 2012), per determinati documenti e atti, comprese le fatture, l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, mediante preventiva domanda di autorizzazione bollata presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza, indicando il numero stimato degli atti e/o documenti emessi/ricevuti nel corso dell’anno, per i quali si chiede l’autorizzazione all’assolvimento in modo virtuale.

A partire dal mese di gennaio del 2018 è stato istituito un nuovo modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, che è da presentare solo per via telematica. L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione con il Provvedimento n. 306346 del 29 dicembre 2017, corredato dalle istruzioni per la sua compilazione e dalle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il predetto modello va utilizzato per:

compilare la dichiarazione relativa all’imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa agli atti ed i documenti emessi nell’anno precedente e, nell’ipotesi di rinuncia all’autorizzazione, per il periodo compreso tra il primo gennaio e il giorno da cui ha effetto la rinuncia;

– esprimere la volontà di rinunciare all’autorizzazione;

effettuare l’opzione relativa al pagamento, con modalità virtuale, dell’imposta di bollo per gli assegni circolari.

Con riferimento all’opzione per il pagamento con modalità virtuale dell’imposta di bollo per gli assegni circolari si segnala che essa è valida a condizione che la dichiarazione dell’imposta di bollo relativa all’anno precedente sia stata presentata entro i termini, ed ha effetto per l’intero anno solare successivo a quello al quale fa riferimento la dichiarazione in esame.

Il suo rinnovo avviene tacitamente per gli anni solari successivi.

La revoca ha effetto dall’anno successivo a quello a cui fa riferimento la dichiarazione nella quale si effettua la revoca stessa, se la dichiarazione sia stata presentata tempestivamente.

Mentre se la dichiarazione è stata presentata tardivamente, la revoca esplica i suoi effetti dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa.

Il modello approvato va presentato per via telematica direttamente dai contribuenti che sono abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero per il tramite uno dei soggetti che sono incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Ove l’ufficio rilasci l’autorizzazione, sulla fattura (o analogo documento autorizzato) andrà riportata in modo chiaramente leggibile la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972“, oltre agli estremi della relativa autorizzazione.

Modalità di dichiarazione, liquidazione e versamento dell’imposta assolta in modo virtuale

L’Ufficio a seguito dell’autorizzazione liquiderà provvisoriamente l’imposta di bollo in base a quanto dichiarato, con suddivisione dell’importo totale in rate uguali da versare alla fine di ogni bimestre solare, dalla data di autorizzazione fino a fine anno. Ad esempio: richiesta di autorizzazione il 2 febbraio 2016, fatture da emettere nel 2016 stimate 1.250, imposta di bollo su fatture liquidata pari a 2.500 €, 6 rate bimestrali di 417 € a partire dal 29 febbraio 2016.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, andrà presentata la Dichiarazione annuale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale indicando il numero e la tipologia degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, e altri elementi utili. Ad esempio si indicherà nella Tabella A della dichiarazione il codice 25 per fatture, ricevute, note, conti e simili documenti.

La Dichiarazione è la base di calcolo per la liquidazione definitiva a consuntivo dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per l’anno di riferimento e per la liquidazione provvisoria dell’anno in corso. L’imposta definitiva a credito o a debito verrà inserita nel versamento della rata bimestrale di febbraio o di aprile.

Il versamento si effettua con modello F24 da aprile 2015 con i codici tributo 2505 per le rate bimestrali, 2506 per l’acconto, 2508 per eventuali interessi, approvati con Circolare 12/E del 2015. Eventuali eccedenze di imposta di bollo virtuale non sono compensabili come crediti.

Come chiarito dalla Circolare 16/E del 2015, questa modalità appena descritta, non si applica alle fatture elettroniche e più in generale ai documenti elettronici rilevanti ai fini fiscali (regolamentate dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 e di cui si parla più specificamente nella penultima sezione del presente articolo).

Come assolvere l’imposta di bollo su fatture in PDF inviate via mail

La semplice fattura in PDF, anche se elaborata tramite computer ed inviata via mail, quindi non conservata sostitutivamente, non possiede i requisiti stabiliti dal D.M. 17 giugno 2014 per essere considerato un documento informatico rilevante ai fini fiscali, pertanto essa va assimilata ad un documento cartaceo. Quindi devono essere seguite le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo in modalità:

  • tradizionale con contrassegno telematico cartaceo,
  • virtuale con autorizzazione preventiva.

Tralasciando la seconda modalità (di cui si è detto sopra), operativamente chi emette il documento soggetto ad imposta di bollo e lo trasmette elettronicamente, deve provvedere a:

  • indicare sulla copia inviata elettronicamente la dicitura “imposta di bollo – numero identificativo” (riportando il medesimo numero della marca da bollo che si andrà ad apporre sul proprio originale) oppure, in modo più esteso “imposta di bollo assolta sull’originale in possesso dell’emittente, con numero identificativo ….” (l’indicazione del numero identificativo non è un requisito essenziale, tuttavia rende facilmente verificabile l’assolvimento dell’imposta di bollo da parte del ricevente),
  • stampare il proprio originale,
  • apporre il contrassegno – marca da bollo cartacea sul proprio originale,
  • conservare in cartaceo l’originale.

Come assolvere l’imposta di bollo su fatture elettroniche e documenti informatici rilevanti ai fini fiscali

L’articolo 6 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha regolamentato la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche, documenti informatici, libri informatici, registri informatici rilevanti ai fini tributari. Tale decreto è stato integrato con le disposizioni indicate in premessa dal recente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018 che ha modificato le modalità di determinazione e pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Ma cosa si intende per documenti informatici rilevanti ai fini tributari? Gli articoli 2 e 3 del predetto decreto stabiliscono che, per documento informatico rilevante ai fini tributari, si intende il documento che ha caratteristiche di:

  • immodificabilità
  • integrità
  • autenticità
  • leggibilità
  • utilizza i formati previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale, e dai decreti attuativi, oppure utilizza i formati scelti dal responsabile della conservazione (che ne motiva la scelta nel manuale di conservazione), quali ad esempio: PDF, PDF/A, TIFF, JPG, OpenOffice XML, Open Document Format, XML, TXT, EML, atti a garantire al documento informatico integrità, possibilità di accesso e leggibilità nel tempo,

· inoltre esso viene conservato in modo tale che:

  • sia a norma di legge ai fini della corretta tenuta della contabilità,
  • siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione dagli archivi informatici almeno delle anagrafiche e delle informazioni obbligatorie da riportare sui documenti (es. elementi obbligatori della fattura stabiliti dall’articolo 21 del D.P.R. 633 del 1972),
  • il processo di conservazione termini con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) sul pacchetto di archiviazione,
  • il processo di conservazione sia chiuso entro il termine di 90 giorni dalla data di scadenza dell’invio della dichiarazione dei redditi.

Un tipico esempio di documento informatico rilevante ai fini tributari è la Fattura Elettronica verso la Pubblica Amministrazione.

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Imposta di bollo: come inserirlo nel tracciato telematico della fattura elettronica

L’inserimento dei dati relativi all’imposta di bollo nel tracciato della fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio, è previsto nei seguenti casi.

Ai fini fiscali va segnalato anche l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione relativo alla conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e relativo all’inserimento nella dichiarazione dei redditi delle informazioni riguardanti le modalità di conservazione elettronica della contabilità per i seguenti modelli:

Unico 2020 SC – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS104) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS104 va indicato il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica, almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, del d.m. 17 giugno 2014).

Unico 2020 SP – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS40) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS40 va indicato il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, del d.m. 17 giugno 2014).

Unico 2020 ENC – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS83) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS83 va indicato il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, del d.m. 17 giugno 2014).

Unico 2020 PF – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS140), necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS140 va indicato il codice 1, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari(art. 5, comma 1, D.M. 17 giugno 2014).

Si ribadisce che, se il documento non ha le caratteristiche appena esposte e non viene conservato a norma di legge, non può essere considerato documento informatico rilevante ai fini tributari, bensì sarà assimilato ad un documento cartaceo, con la conseguenza di non poter assolvere l’imposta di bollo come riportato nel paragrafo qui di seguito.

Come assolvere l’imposta di bollo su fatture elettroniche e documenti informatici rilevanti ai fini tributari. Novità per il 2020

Per i documenti informatici fiscalmente rilevanti (fatture, atti, documenti, registri) emessi o utilizzati durante l’anno l’imposta di bollo è assolta con il versamento diretto in un’unica soluzione, tramite Modello F24 in modalità esclusivamente telematica, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, come confermato anche dal recente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018.

Si ricorda che per i libri e sui registri (art. 16 della tariffa allegata D.P.R. 642 del 1972) informatici, l’imposta di bollo è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

Particolare importante è costituito dall’articolo 12-octies del D.L. 34/2019 che ha modificato l’articolo 7, comma 4-ter del D.L. 357/1994 chiarendo che l’imposta di bollo sulla tenuta del libro giornale e del libro inventari è dovuta anche se non è più prevista la stampa.

Infatti la predetta norma dispone che è considerata regolare la tenuta di qualsiasi registro contabile, anche se non riportata su supporti cartacei nei termini di legge (per i dati relativi all’esercizio i cui termini di presentazione delle dichiarazioni annuali non sono scaduti da oltre tre mesi), ancorché durante controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. Va osservato sul punto che l’Agenzia delle entrate non precisa le modalità di assolvimento dell’eventuale imposta di bollo dovuta.

La tenuta della contabilità e degli altri libri sociali con strumenti informatici, l’assolvimento dell’imposta di bollo

La tenuta dei libri contabili può essere effettuata con modalità cartacee o elettroniche. Le registrazioni effettuate con strumenti elettronici devono essere verificabili in ogni momento ed il soggetto obbligato alla loro tenuta deve rendere disponibili le informazioni primarie e originali da cui è responsabile della regolare tenuta, assicurando anche la possibilità di fare riproduzioni e copie, anche su supporti differenti. Si ricorda che la conservazione dei registri con modalità meccanografiche può essere sostituita con la conservazione a norma con supporti elettronici e che rendono necessaria la completa dematerializzazione della tenuta della contabilità.

Con l’introduzione nella vigente normativa italiana dell’articolo 12-octies del Decreto legge 34/2019 (convertito con modifiche dalla Legge 58/2019) viene estesa a tutti i tipi di registri contabili tenuti con modalità elettroniche su qualsiasi supporto, a partire dal 30 giugno 2019, in deroga all’obbligo di stampa periodica dei registri contabili che in origine concerneva i soli registri previsti ai fini IVA.

Per garantire il rispetto della normativa vigente che prevede l’obbligo di numerazione progressiva e quello di vidimazione è previsto che almeno una volta all’anno venga applicata la marcatura temporale e la firma digitale del soggetto passivo d’imposta o del soggetto che egli ha delegato.

L’imposta di bollo è dovuta per la tenuta del libro giornale, del libro inventari nonché per la tenuta dei libri sociali obbligatori ai sensi degli articoli 2214, comma 1, e 2421, comma 1, del Codice Civile, nonché di qualsiasi altro libro o registro prescritto da norme speciali. Si ricorda che non sono soggetti ad imposta di bollo i libri contabili la cui tenuta è obbligatoria dalle norme tributarie in materia di imposte dirette ed IVA. L’applicazione dell’imposta di bollo avviene con modalità differenziate in relazione al sistema di tenuta e conservazione della contabilità adottato (cartaceo o con strumenti informatici).

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I soggetti esteri e l’imposta di bollo

Per i soggetti economici esteri, con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 2 e 8 del DPR 642/72, si osserva che la responsabilità solidale non si applica in quanto tale imposta deve essere applicata solo quando il documento è formato in Italia. Quindi, nel caso in cui il soggetto che emette la fattura è non residente o stabilito o identificato in Italia e non ha una partita IVA italiana, la fattura non avrà indicata (e valorizzata) l’imposta di bollo ed il soggetto italiano che la riceve non è tenuto, ovviamente, a versarla. Decade, conseguentemente, il presupposto della solidarietà in capo al cessionario/committente non venendo valorizzato il bollo in fattura.

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