Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2021 erano state ulteriormente modificate alcune delle regole relative, per questo è interessante approfondire lo stato dell’arte riguardante le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture cartacee, elettroniche e sui documenti rilevanti ai fini fiscali. In particolare, approfondiamo anche le modifiche contenute nel decreto Semplificazioni 73/2022 e la Circolare 22/2023 dell’Agenzia delle entrate e gli aggiornamenti successivi introdotti dal legislatore e dall’Agenzia delle entrate nel 2024, 2025 e 2026.
Con l’avvio della fattura elettronica forfettari, anche questa categoria di contribuenti dovrà assolvere all’adempimento del bollo virtuale (bollo fattura elettronica forfettari).
Indice degli argomenti
Cos’è l’imposta di bollo e quando si applica: la normativa
La normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.R. 642 del 1972, che all’articolo 13, n° 1 della Tariffa Allegato A) dispone quali sono le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, e più precisamente:
- con l’acquisto, l’applicazione e l’annullamento della marca, ossia, del contrassegno telematico comprato dal tabaccaio,
- in modo virtuale, nelle modalità specificate oltre, a seconda che si tratti di documenti cartacei o assimilati, oppure informatici a norma di legge.
Inoltre, gli altri provvedimenti legislativi e regolamentari più importanti sono:
• Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 – art. 6 che definisce le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari;
• Decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 – art. 12-novies che regola le modalità di gestione dell’Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche;
• Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020 (riguardante le modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata;
• Decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019 – art 17 che disciplina l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche a seguito dell’emanazione dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 73/2022;
• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021 che indica le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Inoltre, disciplina anche le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta;
• Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 42/E del 9 aprile 2019 con la quale sono istituiti i codici tributo per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”, dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
L’imposta di bollo si può correggere con i nuovi servizi dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate, per ogni trimestre dell’anno, metterà a disposizione degli operatori Iva due elenchi con tutte le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio per le operazioni effettuate. Questo permetterà a tutti i contribuenti di verificare se hanno dimenticato di procedere al corretto assolvimento dell’imposta di bollo nelle fatture elettroniche e, quindi, di confermare o meno le risultanze dei dati contenuti nei predetti elenchi.
Nel primo elenco saranno indicate le fatture che già riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, mentre nel secondo si troveranno le fatture che non riportano tali indicazioni ma per le quali l’imposta risulta dovuta.
Grazie alla disponibilità dei dati contenuti negli elenchi, il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere:
• se accettare i dati proposti (e procedere con il pagamento di quanto dovuto), oppure
• selezionare le fatture per le quali ritiene che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo;
• operatore potrà anche indicare altre fatture elettroniche non individuate dall’Agenzia delle entrate per le quali risulta dovuta l’imposta.
I due elenchi sopra citati, saranno messi a disposizione nel portale Fatture e Corrispettivi delle Entrate entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.
I contribuenti e gli intermediari delegati avranno tempo per modificare gli elenchi fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento e, se l’operatore non effettua modifiche, vengono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia delle entrate. Dopo le eventuali modifiche apportate dei contribuenti, la nuova procedura calcolerà l’importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo per il trimestre di riferimento, che dovrà essere pagato entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento
Marca da bollo o imposta di bollo su fatture elettroniche, i tempi di pagamento
A partire dal primo gennaio 2021 sono state previste scadenze differenziate, infatti, in base al D.M. 4 dicembre 2020, per le fatture emesse nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre il versamento andrà effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, e non più entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre.
Pertanto, con riferimento all’avvio delle scadenze differenziate, si hanno le seguenti casistiche relativamente alle fatture emesse:
• nel primo trimestre: il versamento dell’imposta dovuta andrà eseguito entro il 31 maggio 2021,
• nel secondo trimestre: il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021, cioè l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre,
• nel primo trimestre se l’importo dell’imposta è inferiore a 250,00 euro è possibile procedere non con la predetta scadenza ordinaria, ma al 30 settembre 2021, cioè alla scadenza del versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre,
• nel terzo trimestre: il versamento dell’imposta dovuta andrà eseguito entro il 30 novembre 2021, il versamento andrà effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre,
Nel primo e nel secondo trimestre, se l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri dell’anno, complessivamente considerato, non supera l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta può essere effettuato entro il 30 novembre; quindi, nel termine previsto per il versamento dell’imposta del III trimestre, nel quarto trimestre: il versamento dell’imposta dovuta andrà eseguito entro il 28 febbraio 2022.
Regole attuali sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
A decorrere dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023, le modalità di assolvimento e di versamento dell’imposta di bollo sono disciplinate dalle disposizioni introdotte dall’articolo 3, commi 4 e 5, del D.L. 73/2022, come chiarite dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate e tuttora vigenti nel periodo 2024–2026.
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è dovuta nella misura di 2 euro per ciascuna fattura di importo superiore a 77,47 euro che documenti operazioni non soggette all’IVA (fuori campo, esenti, escluse), incluse le fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario. L’obbligo di assolvimento dell’imposta grava sempre sul cedente o prestatore che emette la fattura, indipendentemente dall’eventuale riaddebito al cliente.
Il versamento dell’imposta di bollo avviene con cadenza trimestrale, sulla base dei dati delle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI). L’Agenzia delle Entrate rende disponibili, all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, gli elenchi trimestrali delle fatture per le quali il bollo risulta dovuto, che il contribuente può confermare o modificare entro i termini previsti.
Le scadenze ordinarie di pagamento sono fissate all’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Tuttavia, a partire dal 2023, è prevista una significativa semplificazione: se l’importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro la scadenza prevista per il secondo trimestre; analogamente, se l’importo complessivo dovuto per il primo e secondo trimestre, considerati congiuntamente, non supera 5.000 euro, il pagamento può essere rinviato alla scadenza prevista per il terzo trimestre.
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato:
• mediante il servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul portale “Fatture e Corrispettivi”, con addebito diretto su conto corrente;
• oppure tramite modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
In caso di omessa, insufficiente o tardiva indicazione dell’imposta di bollo nelle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate procede all’integrazione automatica dei dati e comunica al contribuente l’ammontare dell’imposta dovuta, delle sanzioni ridotte e degli interessi. Nel periodo 2024–2026 tali controlli risultano integralmente automatizzati e sistematici, rendendo essenziale una corretta e tempestiva valorizzazione del campo “Dati Bollo” nel tracciato XML della fattura elettronica.
Marca da bollo o imposta di bollo, le sanzioni
L’Agenzia delle entrate ha previsto, inoltre, che per le fatture elettroniche che non riportano l’assolvimento dell’imposta, ancorché dovuta, procederà alla loro integrazione ed entro il 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre, comunicherà al contribuente l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta utilizzando modalità telematiche.
Nel caso di fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel II° trimestre, è possibile effettuare la variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre.
Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta, comunica al contribuente:
• l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con la riduzione ⅓,
• gli interessi calcolati e dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione il competente ufficio dell’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione amministrativa e degli interessi,
In caso di definizione entro 30 giorni dalla ricezione comunicazione, la sanzione da applicare con una riduzione pari ad ⅓ e pari:
• al 30%, se il versamento è eseguito oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
• al 15%, se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
• ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento
Alternativamente, per il contribuente è possibile, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate, procedere al pagamento della somma ricalcolata, previo fornimento dei chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti.
L’imposta di bollo, opzionalità dell’indicazione dell’importo
A partire dal 4 maggio 2020, ed obbligatoriamente dal primo ottobre 2020, si utilizzeranno le nuove fatture elettroniche previste dal nuovo allegato A del provvedimento 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020 e dal conseguente nuovo aggiornamento delle specifiche tecniche del file Xml della fattura elettronica oggi giunto alla versione 1.6.
Le novità introdotte riguardano il campo complesso Dati Bollo, con l’introduzione di opzionalità nella compilazione dell’elemento Importo Bollo, relativo all’importo dell’imposta dovuta.
Pertanto, la voce Bollo Virtuale del campo “Dati Bollo” sarà sempre valorizzata nei casi in cui sia prevista l’imposta di bollo, e l’elemento “Importo Bollo” sarà opzionale, in cui si può riportare o meno l’importo dell’imposta di bollo dovuta.
Marca da bollo da 2 euro e 16 euro per le fatture
Le disposizioni erano state parzialmente modificate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che in data 28 dicembre 2018 ha aggiornato le regole relative all’assolvimento e al pagamento dell’imposta di bollo sulla fatturazione elettronica.
A partire dal primo gennaio 2019 ecco cosa era cambiato:
– il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio;
– il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate;
– il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio, presente nell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate;
– le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Decreto del 28 dicembre 2018.
Modalità di versamento
Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato tramite il servizio telematico specifico reso disponibile nell’area riservata del soggetto passivo IVA.
In alternativa, si può procedere al pagamento tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), attraverso i seguenti codici tributo, identificati nelle istruzioni fornite con la Risoluzione 42/E del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle entrate.
I seguenti codici tributo dovranno essere inseriti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, specificando l’anno di riferimento:
– 2521 per il primo trimestre,
– 2522 per il secondo trimestre,
– 2523 per il terzo trimestre,
– 2524 per il quarto trimestre,
– 2525 per le sanzioni,
– 2526 per gli interessi.
Per quanto riguarda il modello F24 enti pubblici vanno indicati i dati vanno indicati analogamente in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “Importi a debito versati”.
Si evidenzia però che nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” bisogna riportare i seguenti dati:
– nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario),
– nel campo “codice tributo/causale”, vedi i suddetti codici tributo,
– nel campo “riferimento A”, nessun valore,
– nel campo “riferimento B”, l’anno cui si riferisce il versamento (con il consueto formato “AAAA”).
Professionista in regime forfettario e riaddebito dell’imposta di bollo
Come è noto l’imposta di bollo, pari a 2 euro, è dovuta per tutte le fatture di importo superiore a € 77,47, emesse dai contribuenti in regime forfettario (fuori campo IVA), iscritti a cassa di previdenza.
L’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo grava sempre sul soggetto emittente la fattura, anche nel regime forfettario, indipendentemente dal fatto che l’importo venga o meno riaddebitato al cliente. Nel caso in cui l’emittente non evidenzi l’imposta di bollo dovuta il sistema dei controlli automatizzati dell’Agenzia delle entrate rileva tale omissione e procede all’integrazione della fattura e alla richiesta di pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi dovuti.
Nel caso in cui l’emittente non evidenzi l’imposta di bollo dovuta, il sistema dei controlli automatizzati dell’Agenzia delle entrate rileva tale omissione e procede all’integrazione della fattura e alla richiesta di pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi dovuti.
Nel periodo 2024–2026 l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente rafforzato i controlli automatizzati sull’imposta di bollo delle fatture elettroniche emesse dai forfettari, attraverso:
• l’analisi della natura IVA indicata nel tracciato XML,
• il confronto con l’importo del documento,
• l’incrocio dei dati presenti nel Sistema di Interscambio (SdI) con gli elenchi trimestrali messi a disposizione nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
Ne consegue che l’omessa indicazione del bollo nelle fatture elettroniche dei forfettari è oggi sistematicamente intercettata, anche in assenza di controlli ispettivi.
Dal punto di vista economico e previdenziale, il riaddebito dell’imposta di bollo al cliente:
• non assume natura di spesa anticipata,
• costituisce parte integrante del compenso professionale,
• concorre alla base di calcolo del contributo integrativo dovuto alla cassa di previdenza di appartenenza (ad esempio Cassa Forense, CNPADC, Inarcassa, ecc.).
Per gli studi professionali che assistono contribuenti forfettari, è quindi essenziale verificare sistematicamente la corretta valorizzazione del campo “Dati Bollo” nelle fatture elettroniche, al fine di prevenire:
• comunicazioni di irregolarità,
• addebiti automatici di sanzioni,
• disallineamenti tra fatturazione e versamenti trimestrali del bollo.
I soggetti esteri e l’imposta di bollo
Per i soggetti economici esteri, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 642/1972, l’imposta di bollo è dovuta solo se il documento è formato in Italia. Il presupposto territoriale rappresenta quindi l’elemento decisivo per l’applicazione dell’imposta. Nel caso in cui il soggetto che emette la fattura sia non residente, non stabilito e non identificato ai fini IVA in Italia, la fattura non sconta l’imposta di bollo e il soggetto italiano che la riceve non è tenuto ad alcun versamento, né in via diretta né in via solidale.
Di conseguenza:
• non opera il principio di responsabilità solidale di cui all’articolo 22 del D.P.R. 642/1972,
• non deve essere applicato il bollo “in integrazione” da parte del cessionario o committente italiano,
• la ricezione della fattura estera non genera obblighi di regolarizzazione ai fini del bollo.
Tale impostazione resta valida anche nel caso di fatture elettroniche transfrontaliere, incluse:
• fatture ricevute tramite sistemi di e-invoicing esteri,
• fatture XML extra-SdI,
• documenti trasmessi tramite piattaforme private di scambio elettronico.
Nel contesto delle operazioni cross-border B2B, la mera ricezione di una fattura estera (anche elettronica) non costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta di bollo in Italia, in assenza del requisito territoriale di formazione del documento.
Resta fermo che, qualora:
• il soggetto estero sia identificato o stabilito in Italia, oppure
• il documento sia formato in Italia (ad esempio tramite stabile organizzazione),
l’imposta di bollo torna applicabile secondo le regole ordinarie, inclusa la responsabilità solidale delle parti.
Le novità del Codice degli Appalti, del decreto Semplificazioni 73/2022 e della circolare 22/2023 dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare numero 22/2023, ha fornito chiarimenti sulle nuove modalità di calcolo e di pagamento dell’imposta di bollo, in seguito all’emanazione del Codice dei contratti pubblici, regolamentato dal Decreto Legislativo numero 36/2023, in conformità alle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
Successivamente, tali indicazioni sono state confermate e coordinate con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nel corso del 2024 e del 2025, anche in risposta a quesiti operativi delle stazioni appaltanti e degli operatori economici.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 18, comma 10, del Decreto Legislativo numero 36/2023, l’ammontare dell’imposta di bollo che l’appaltatore deve versare in un’unica soluzione al momento della firma del contratto, proporzionalmente al valore dello stesso, è determinato mediante la tabella riportata nell’allegato I.4. Questa tabella sostituisce le precedenti modalità di calcolo e pagamento dell’imposta di bollo per i contratti pubblici regolamentati dal nuovo codice.
In particolare, è stato introdotto un sistema semplificato a scaglioni crescenti in proporzione al valore massimo previsto per il contratto (si può consultare l’immagine in fondo al testo).
Per calcolare l’importo dell’imposta di bollo da versare al momento della firma del contratto, si deve considerare l’importo totale previsto nel contratto stesso, al netto dell’IVA. Il pagamento di questa imposta sostituisce l’obbligo di versare l’imposta di bollo per tutti gli atti e documenti relativi alla procedura di selezione e all’esecuzione dell’appalto, ad eccezione di fatture, note e documenti simili elencati nell’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica numero 642/1972.
Il calcolo dell’imposta deve considerare anche l’imposta di bollo già pagata nella fase precedente alla firma del contratto, secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica numero 642/1972, fino a raggiungere l’importo dovuto. D’altro canto, per il periodo successivo alla firma del contratto, non sono richiesti ulteriori pagamenti dell’imposta di bollo da parte dell’appaltatore aggiudicatario.
L’obbligo di pagare l’imposta spetta all’appaltatore aggiudicatario. Tuttavia, rimane valida l’applicazione del principio di responsabilità solidale nel pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni, come stabilito dall’articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 642/1972. L’Agenzia precisa che nel caso in cui le stazioni appaltanti siano enti pubblici, l’onere dell’imposta di bollo ricade sempre sugli appaltatori.
Mentre i commi 4 e 5 dell’articolo 3 del DL Semplificazioni n. 73/2022 ha apportato alcune modifiche ai termini di versamento semplificati dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per ammontari ridotti. In particolare, sono stati elevati da 250 a 5.000 euro gli importi soglia dell’imposta dovuta che consentono di usufruire delle modalità di pagamento agevolate dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con riferimento alle fatture emesse dal 1° gennaio 2023.
Tali soglie risultano confermate anche per il 2024, 2025 e 2026, in assenza di ulteriori interventi normativi modificativi nella Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 213/2024) e nella Legge di Bilancio 2026.
L’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, integra le fatture elettroniche inviate attraverso il SdI che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, comunica al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta, nonché degli interessi dovuti.
Merita attenzione l’importante deroga all’obbligo di stampa (previsto dall’art, 7, co.4-quater del D.L. 357/1994) introdotta dall’art. 1, co. 2-bis, D.L. 73/2022, che dispone, in deroga a quanto previsto dall’art. 7, c. 4-ter, che la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale (D. Lgs. 82/2005), se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui sistemi elettronici in uso e stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
Attenzione: senza un richiamo normativo alle disposizioni del Codice civile, tale novità ha natura prettamente fiscale, anche se ciò è disarmonico rispetto alla volontà di semplificazione esplicitata dalla norma; pertanto, è auspicabile che nel prossimo futuro intervenga un’iniziativa legislativa volta a modificare le disposizioni civilistiche in coerenza con quanto già fatto in ambito fiscale.
Quali documenti scontano l’imposta di bollo di 2 euro
Di seguito una tabella riepilogativa riorganizzata in chiavi decisionali, pensata per studi professionali, imprese e Pubbliche Amministrazioni, utile per individuare rapidamente se una fattura o un documento è soggetto o meno all’imposta di bollo.
Regola generale (art. 13, Tariffa Parte I, allegata al D.P.R. 642/1972): l’imposta di bollo di € 2,00 si applica ai documenti fiscalmente rilevanti non soggetti all’IVA (fuori campo, esenti o esclusi) di importo superiore a € 77,47, salvo le specifiche esclusioni previste dalla norma.
| Ambito IVA | Tipologia di operazione | Riferimento normativo | Imposta di bollo € 2,00 |
|---|---|---|---|
| Operazioni imponibili IVA | Cessioni di beni e prestazioni di servizi con IVA esposta (4%, 10%, 22%) | D.P.R. 633/1972 | No |
| Reverse charge “nazionale” | Rottami, subappalti edilizia, cessioni di CPU e cellulari | Art. 17 D.P.R. 633/1972 | No |
| Split payment | Operazioni verso PA con scissione dei pagamenti | Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 | No |
| IVA assolta all’origine | Editoria, ricariche telefoniche, documenti equiparati | Art. 74 D.P.R. 633/1972 | No |
| Operazioni esenti IVA | Sanitarie, educative, finanziarie, assicurative, immobiliari | Art. 10 D.P.R. 633/1972 | Sì |
| Operazioni non imponibili | Esportazioni, servizi internazionali, cessioni intra-UE | Artt. 8, 9 D.P.R. 633/1972 | No |
| Operazioni assimilate alle esportazioni | Operazioni con esportatori abituali | Art. 8, lett. c) e art. 8-bis D.P.R. 633/1972 | Sì |
| Operazioni escluse IVA | Spese anticipate in nome e per conto, interessi di mora | Art. 15 D.P.R. 633/1972 | Sì |
| Operazioni fuori campo IVA | Prestazioni occasionali, servizi UE ex art. 7-ter | Artt. 2–7 D.P.R. 633/1972 | Sì |
| Regime forfettario | Operazioni in franchigia IVA | L. 190/2014, commi 54–89 | Sì |
| Regime di vantaggio (minimi) | Operazioni non soggette a IVA | Art. 27, commi 1–2, D.L. 98/2011 | Sì |
Per le Pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltanti, resta fermo che l’imposta di bollo sulle fatture segue le regole ordinarie sopra indicate e non è assorbita dall’imposta forfettaria prevista per i contratti pubblici ai sensi dell’art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023.
Come assolvere l’imposta di bollo su fatture cartacee e ricevute, note, conti e simili documenti?
Marca da bollo cartacea – contrassegno telematico
Come ha specificato la Risoluzione 444/E del 2008, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è “a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce” (cioè chi emette la fattura). L’emittente può effettuare la rivalsa dell’imposta, cioè addebitare l’importo al cliente/committente, a titolo di spese anticipate, in nome e per conto, esclusi l’articolo 15 del D.P.R. 633/1972.
Contrassegno telematico

Il contrassegno telematico (più comunemente chiamato marca da bollo) si acquista presso le rivendite di valori bollati (tabaccherie e simili), e per essere considerato regolare quando applicato sul documento, deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella del documento. Per questo è prassi consigliata di procurarsi per tempo un quantitativo congruo di contrassegni per far fronte all’obbligo e, se del caso, chiedere alla rivendita la distinta di acquisto dei valori bollati timbrata.
La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore, sebbene, per il pagamento dell’imposta e per eventuali sanzioni amministrative, siano obbligatamente solidali entrambe le parti, cioè sia chi emette la fattura sia chi la riceve, senza la corretta applicazione della marca da bollo. Questo significa che se l’emittente non appone il contrassegno, per regolarizzare il documento sarà il cliente/committente a dover pagare l’imposta di bollo, presentando il documento presso l’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dal ricevimento, secondo la prassi storica. Solo in questo caso il cliente/committente sarà esente da qualsiasi responsabilità e la sanzione per omesso bollo verrà quindi applicata all’emittente.
Con l’introduzione del contrassegno telematico adesivo (predatato e impossibile da rimuovere senza danneggiarlo), non è più necessario annullare la marca da bollo con un timbro o una sigla, come avveniva con le vecchie marche da bollo.
Come verificare la validità del contrassegno telematico
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la procedura di controllo valori bollati per verificare la validità del contrassegno telematico (con riferimento al numero identificativo e alla data di acquisto del contrassegno telematico).
Imposta di bollo su fatture o documenti cartacei assolta in modo virtuale
Attraverso il Provvedimento numero 240013/2023, l’Agenzia ha stabilito che il pagamento dell’imposta di bollo, effettuato dall’appaltatore al momento della sottoscrizione del contratto, richiede l’utilizzo del sistema F24 ELIDE. In parallelo, tramite la Risoluzione numero 37/2023, sono stati introdotti i codici tributo da utilizzare per eseguire il pagamento dell’imposta in questione.
Nel caso in cui il contratto sia stato formalizzato o autenticato da un pubblico ufficiale, come un notaio, e venga registrato attraverso procedura telematica (come indicato nell’articolo 3-bis del Decreto Legislativo numero 463/1997), l’imposta di bollo dovrà essere versata seguendo le modalità telematiche prescritte da quella procedura. Questo versamento dovrà avvenire insieme ad altri tributi dovuti, seguendo le nuove tariffe stabilite dal Codice dei contratti pubblici. Tuttavia, va notato che il pagamento virtuale non è ammesso.
Le nuove regole relative all’imposta di bollo sono entrate in vigore il 1° luglio 2023, conformemente all’articolato combinato degli articoli 226 comma 1 e 229 comma 2 del Decreto Legislativo numero 36/2023.
I procedimenti in corso
Conformemente al comma 2 dell’articolo 226, la normativa precedente contenuta nel decreto legislativo numero 50/2016 continuerà ad essere applicata solo ai procedimenti in corso. Questi includono, tra gli altri le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi di avvio della selezione del contraente sono stati pubblicati prima dell’entrata in vigore del nuovo codice (cioè prima del 1° luglio 2023).
Nei casi di contratti senza bandi o avvisi pubblicati, le procedure e i contratti per i quali, alla data del 1° luglio 2023, quando il nuovo codice diventa efficace, gli avvisi per presentare le offerte sono già stati inviati.
Di conseguenza, le disposizioni relative all’imposta di bollo, come descritte nell’articolo 18 comma 10 del Codice dei contratti pubblici e nell’allegato I.4 dello stesso Codice, si applicano esclusivamente ai procedimenti avviati a partire dal 1° luglio 2023.
Ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi (decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988 e 24 maggio 2012), per determinati documenti e atti, comprese le fatture, l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, mediante preventiva domanda di autorizzazione bollata presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza, indicando il numero stimato degli atti e/o documenti emessi/ricevuti nel corso dell’anno, per i quali si chiede l’autorizzazione all’assolvimento in modo virtuale.
Quando usare il modello
A partire dal mese di gennaio del 2018 è stato istituito un nuovo modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, da presentare esclusivamente per via telematica. L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione con il Provvedimento n. 306346 del 29 dicembre 2017, corredato dalle istruzioni per la sua compilazione e dalle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Il predetto modello va utilizzato per:
– compilare la dichiarazione relativa all’imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa agli atti ed i documenti emessi nell’anno precedente e, nell’ipotesi di rinuncia all’autorizzazione, per il periodo compreso tra il primo gennaio e il giorno da cui ha effetto la rinuncia;
– esprimere la volontà di rinunciare all’autorizzazione;
– effettuare l’opzione relativa al pagamento, con modalità virtuale, dell’imposta di bollo per gli assegni circolari.
Con riferimento all’opzione di pagamento virtuale dell’imposta di bollo per gli assegni circolari, si segnala che essa è valida a condizione che la dichiarazione dell’imposta di bollo relativa all’anno precedente sia stata presentata entro i termini e abbia effetto per l’intero anno solare successivo a quello cui fa riferimento la dichiarazione in esame.
Il suo rinnovo avviene tacitamente per gli anni solari successivi.
La revoca ha effetto dall’anno successivo a quello cui fa riferimento la dichiarazione in cui viene effettuata, se la dichiarazione sia stata presentata tempestivamente.
Mentre se la dichiarazione è stata presentata tardivamente, la revoca esplica i suoi effetti dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa.
Il modello approvato va presentato per via telematica direttamente dai contribuenti che sono abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero per il tramite uno dei soggetti che sono incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Ove l’ufficio rilasci l’autorizzazione, sulla fattura (o analogo documento autorizzato) andrà riportata in modo chiaramente leggibile la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972“, oltre agli estremi della relativa autorizzazione.
Modalità di dichiarazione, liquidazione e versamento dell’imposta assolta in modo virtuale
L’Ufficio, a seguito dell’autorizzazione, liquiderà provvisoriamente l’imposta di bollo in base a quanto dichiarato, suddividendo l’importo totale in rate uguali da versare alla fine di ogni bimestre solare, dalla data di autorizzazione fino a fine anno. Ad esempio: richiesta di autorizzazione il 2 febbraio 2016; fatture da emettere nel 2016 stimate in 1.250; imposta di bollo su fatture liquidata pari a 2.500 €; 6 rate bimestrali di 417 € a partire dal 29 febbraio 2016.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, andrà presentata la Dichiarazione annuale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale indicando il numero e la tipologia degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, e altri elementi utili. Ad esempio, nella Tabella A della dichiarazione si indicherà il codice 25 per fatture, ricevute, note, conti e simili documenti.
La Dichiarazione è la base di calcolo per la liquidazione definitiva a consuntivo dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per l’anno di riferimento e per la liquidazione provvisoria dell’anno in corso. L’imposta definitiva a credito o a debito verrà inserita nel versamento della rata bimestrale di febbraio o di aprile.
Il versamento si effettua con il modello F24 da aprile 2015, con i codici tributo 2505 per le rate bimestrali, 2506 per l’acconto e 2508 per eventuali interessi, approvati con la Circolare 12/E del 2015. Eventuali eccedenze di imposta di bollo virtuale non sono compensabili come crediti.
Come chiarito dalla Circolare 16/E del 2015, questa modalità appena descritta, non si applica alle fatture elettroniche e più in generale ai documenti elettronici rilevanti ai fini fiscali (regolamentati dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 e di cui si parla più specificamente nella penultima sezione del presente articolo).
Come assolvere l’imposta di bollo su fatture in PDF inviate via mail
La semplice fattura in PDF, anche se elaborata tramite computer ed inviata via mail, quindi non conservata sostitutivamente, non possiede i requisiti stabiliti dal D.M. 17 giugno 2014 per essere considerata un documento informatico rilevante ai fini fiscali, pertanto essa va assimilata ad un documento cartaceo. Quindi devono essere seguite le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo in modalità:
• tradizionale con contrassegno telematico cartaceo,
• virtuale con autorizzazione preventiva.
Tralasciando la seconda modalità (di cui si è detto sopra), operativamente chi emette il documento soggetto ad imposta di bollo e lo trasmette elettronicamente, deve provvedere a:
• indicare sulla copia inviata elettronicamente la dicitura “imposta di bollo – numero identificativo” (riportando il medesimo numero della marca da bollo che si andrà ad apporre sul proprio originale) oppure, in modo più esteso, “imposta di bollo assolta sull’originale in possesso dell’emittente, con numero identificativo….” (l’indicazione del numero identificativo non è un requisito essenziale, tuttavia rende facilmente verificabile l’assolvimento dell’imposta di bollo da parte del ricevente),
• stampare il proprio originale,
• apporre il contrassegno – marca da bollo cartacea sul proprio originale,
• conservare in cartaceo l’originale.
L’Agenzia delle entrate attualmente tende a guardare alla sostanza del documento, non solo al mezzo. Partendo dal concetto che non è sempre vero che un PDF è un documento cartaceo “tout court”, specifico che si tratta di un’interpretazione prudenziale, non di divieto assoluto.
Come assolvere l’imposta di bollo su fatture elettroniche e documenti informatici rilevanti ai fini fiscali
L’articolo 6 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha regolamentato la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche, documenti informatici, libri informatici, registri informatici rilevanti ai fini tributari. Tale decreto è stato integrato con le disposizioni indicate in premessa dal recente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018 che ha modificato le modalità di determinazione e pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Ma cosa si intende per documenti informatici rilevanti ai fini tributari? Gli articoli 2 e 3 del già menzionato decreto stabiliscono che, per documento informatico rilevante ai fini tributari, si intende il documento che ha caratteristiche di:
• immodificabilità
• integrità
• autenticità
• leggibilità
• utilizza i formati previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale, e dai decreti attuativi, oppure utilizza i formati scelti dal responsabile della conservazione (che ne motiva la scelta nel manuale di conservazione), quali ad esempio: PDF, PDF/A, TIFF, JPG, OpenOffice XML, Open Document Format, XML, TXT, EML, atti a garantire al documento informatico integrità, possibilità di accesso e leggibilità nel tempo,
· inoltre, esso viene conservato in modo tale che:
• sia a norma di legge ai fini della corretta tenuta della contabilità,
• siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione dagli archivi informatici, almeno, delle anagrafiche e delle informazioni obbligatorie da riportare sui documenti (es. elementi obbligatori della fattura stabiliti dall’articolo 21 del D.P.R. 633 del 1972),
• il processo di conservazione termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) sul pacchetto di archiviazione,
• il processo di conservazione sia chiuso entro il termine di 90 giorni dalla data di scadenza dell’invio della dichiarazione dei redditi.
Un tipico esempio di documento informatico rilevante ai fini tributari è la Fattura Elettronica verso la Pubblica Amministrazione.
Come assolvere l’imposta di bollo su fatture elettroniche e documenti informatici rilevanti ai fini tributari
Per i documenti informatici fiscalmente rilevanti (fatture, atti, documenti, registri) emessi o utilizzati durante l’anno, l’imposta di bollo è assolta con il versamento diretto in un’unica soluzione, tramite Modello F24 in modalità esclusivamente telematica, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, come confermato anche dal recente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018.
Si ricorda che per i libri e sui registri (art. 16 della tariffa allegata D.P.R. 642 del 1972) informatici, l’imposta di bollo è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
Particolare importante è costituito dall’articolo 12-octies del D.L. 34/2019 che ha modificato l’articolo 7, comma 4-ter del D.L. 357/1994 chiarendo che l’imposta di bollo sulla tenuta del libro giornale e del libro inventari è dovuta anche se non è più prevista la stampa.
Infatti la predetta norma dispone che è considerata regolare la tenuta di qualsiasi registro contabile, anche se non riportata su supporti cartacei nei termini di legge (per i dati relativi all’esercizio i cui termini di presentazione delle dichiarazioni annuali non sono scaduti da oltre tre mesi), ancorché durante controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. Va osservato sul punto che l’Agenzia delle entrate non precisa le modalità di assolvimento dell’eventuale imposta di bollo dovuta.
La tenuta della contabilità e degli altri libri sociali con strumenti informatici
La tenuta dei libri contabili può essere effettuata con modalità cartacee o elettroniche. Le registrazioni effettuate con strumenti elettronici devono essere verificabili in ogni momento ed il soggetto obbligato alla loro tenuta deve rendere disponibili le informazioni primarie e originali da cui è responsabile della regolare tenuta, assicurando anche la possibilità di fare riproduzioni e copie, anche su supporti differenti. Si ricorda che la conservazione dei registri con modalità meccanografiche può essere sostituita con la conservazione a norma con supporti elettronici e che rendono necessaria la completa dematerializzazione della tenuta della contabilità.
Con l’introduzione nella vigente normativa italiana dell’articolo 12-octies del Decreto legge 34/2019 (convertito con modifiche dalla Legge 58/2019) viene estesa a tutti i tipi di registri contabili tenuti con modalità elettroniche su qualsiasi supporto, a partire dal 30 giugno 2019, in deroga all’obbligo di stampa periodica dei registri contabili che in origine concerneva i soli registri previsti ai fini IVA.
Per garantire il rispetto della normativa vigente che prevede l’obbligo di numerazione progressiva e quello di vidimazione, è previsto che almeno una volta all’anno vengano applicate la marcatura temporale e la firma digitale del soggetto passivo d’imposta o del soggetto che egli ha delegato.
Resta ferma, anche nel periodo 2025–2026, la distinzione tra obblighi civilistici e obblighi fiscali in materia di tenuta e conservazione digitale, con particolare riferimento all’applicazione dell’imposta di bollo sui libri e registri informatici, come interpretata dall’Agenzia delle entrate alla luce del D.L. 34/2019 e delle successive norme di semplificazione.
Mini-checklist operativa: gli errori da evitare nel 2026 su marca da bollo e fatture
L’imposta di bollo è dovuta per la tenuta del libro giornale, del libro inventari nonché per la tenuta dei libri sociali obbligatori…
Alla luce delle regole vigenti e delle prassi applicative consolidate nel periodo 2024–2026, di seguito una mini-checklist operativa rivolta agli studi professionali, alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni per prevenire gli errori più frequenti in materia di imposta di bollo sulle fatture.
Errori ricorrenti
• Non indicare l’imposta di bollo nelle fatture elettroniche fuori campo IVA, esenti o escluse IVA, le omissioni sono intercettate automaticamente dal SdI e confluiscono negli elenchi trimestrali dell’Agenzia delle entrate.
• Ritenere che il bollo non sia dovuto dai contribuenti in regime forfettario, perché l’obbligo è pienamente operativo anche nel 2026 e riguarda tutte le fatture > € 77,47.
• Confondere l’imposta di bollo sulle fatture con l’imposta forfettaria sui contratti pubblici, si tratta di presupposti diversi: l’imposta forfettaria ex art. 18, comma 10, D.Lgs. 36/2023 non assorbe il bollo sulle fatture.
• Trascurare il riaddebito del bollo ai fini previdenziali, perché il riaddebito concorre alla base di calcolo del contributo integrativo della cassa di appartenenza.
• Applicare il bollo su fatture estere prive del presupposto territoriale, poiché, in assenza della formazione del documento in Italia, il bollo non è dovuto.
• Confondere una fattura in PDF inviata via e-mail con un documento informatico fiscalmente rilevante, le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono differenti.
Buone pratiche consigliate
• Verificare sempre tre elementi chiave:
natura IVA dell’operazione,
importo del documento (> € 77,47),
formato del documento (cartaceo, PDF, elettronico via SdI).
• Effettuare un controllo trimestrale degli elenchi dell’imposta di bollo nel portale “Fatture e Corrispettivi”, soprattutto per:
studi che assistono contribuenti forfettari,
soggetti con elevato numero di operazioni fuori campo o esenti IVA,
Pubbliche Amministrazioni e stazioni appaltanti.
Formalizzare procedure interne di verifica e responsabilità, in modo da ridurre il rischio di sanzioni, ravvedimenti e iscrizioni a ruolo.
Articolo inizialmente pubblicato il 19 giugno 2024 e successivamente aggiornato.















abbiamo ricevuto la dichiarazione d’intento da un nostro cliente, al quale fatturiamo in base all’art. 8 c.1 lett c la destinazione finale dei prodotti (ortaggi) fatturati è in germania. quello che non è chiaro se sulla fattura dobbiamo apporre marca da bollo da 2.00 euro.? grazie per l’aiuto che volete fornirci.cordiali saluti
Giusy, secondo me quello che le chiedono (immagino uffici pubblici) non è tanto l’assolvimento dell’obbligo del bollo di 2 euro di cui parla il dott. Tumietto, ma il bollo dovuto per la stipula di qualsiasi contratto con la PA, che è altra cosa (e che meriterebbe un approfondimento a sè).
Buonasera,
innanzitutto la ringrazio per la risposta del 31/10 credevo non arrivasse.
Per quanto riguarda le fatture in generale se non sono ivate sono al corrente di quando applicare l’imposta di bollo. Il mio problema è sulle fatture elettroniche verso le PA, cosa si intende su questo articolo al “Come assolvere l’imposta di bollo su fatture elettroniche e documenti informatici rilevanti ai fini tributari”?
Ieri mi è stata chiesta la dich.assolv.imp.di bollo….sono veramente in crisi
Grazie, cordiali saluti
Buonasera Giusy,
L’imposta di bollo, se dovuta, è pari a € 2,00 per ogni fattura o nota di credito emessa. Nel paragrafo “Quali documenti (fatture, ricevute, note, conti e simili) scontano l’imposta di bollo di 2 euro?” può individuare sulla tabella se l’operazione che effettua è soggetta o meno a imposta di bollo. In generale, in presenza di operazioni ivate, l’imposta di bollo NON è dovuta.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni.
Buongiorno,
l’imposta di bollo da assolvere è di € 16,00 per ogni fattura e nota di credito emessa verso le PA?
Questo versamento è in più rispetto agli ordini su MEPA o l’imposta sulla fattura è relativa anche all’ordine MEPA?
Io ho scoperto solo ora l’obbligo dell’imposta di bollo, c’è qualche problema visto che non abbiamo mai indicato nulla come riferimento sulle fatture elettroniche?
Nella speranza di un riscontro, porgo cordiali saluti