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Acquisti intracomunitari, quando è obbligatorio l’esterometro



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Acquisti di beni e servizi intracomunitari da segnalare a SDI con TD17/TD18 senza soglia minima: ecco come funziona

Pubblicato il 16 dic 2025

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista



archiviazione digitale, documenti, scrittura, dati Modello Oais; font; digitalizzazione contratti; obblighi fiscali professionisti; eidas atti esecuzione terzo lotto; valore probatorio pec; Genesis; low code; portafoglio europeo di identità digitale

DOMANDA
Acquisto intracomunitario di beni (arredi di piccolo importo per un B&B ) pari ad 2.500 euro inferiori quindi a 5.000 euro, l’esterometro “invio allo SDI (TD18) dell’integrazione della fattura” non è obbligatorio giusto? Posso procedere semplicemente all’integrazione sul documento cartaceo e alle registrazioni contabili (registro acquisti/vendite)? Acquisti di servizi intracomunitari “ commissioni Booking” relative alle prenotazioni on line di un B&B, di cui riceviamo mensilmente una fattura di importo inferiore a 5000 anche per questa sono esonerata dall’esterometro? Oppure non è più considerata un’operazione singola. Di fatto l’esistenza della fattura è subordinata alle singole prenotazioni effettuate dai clienti, mensilmente l’importo è inferiore a 5000 euro ma nel totale nell’arco di un anno potrebbe non esserlo più. Mi chiedo quindi se in questo caso scatto l’obbligo.

RISPOSTA
L’esonero per la trasmissione dei dati esterometro/TD17-18 riguarda gli acquisti di beni e servizi “purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione” non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto IVA), come indicato al comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 127/2015, dopo le modifiche apportate dall’articolo 12 del Dl:l. 73/2022. Nel primo caso da lei rappresentato “il cedente residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente mentre è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.” Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate prevedono che “il cessionario, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 per le operazioni effettuate a partire dal primo luglio 2022, il cessionario deve predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest’ultimo ad essere tenuto ad integrare l’IVA in fattura). La trasmissione di un tipo documento TD18 consente anche di adempiere all’obbligo d’integrazione ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993”. (vedi qui). Idem per acquisto di servizi, con la variante che il documento deve essere TD17. La trasmissione dei documenti TD17/TD18 sostituisce l’esterometro e l’obbligo di integrazione ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.euhttp://mailto:esperto@agendadigitale.eu Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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