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Fisco e giustizia tributaria, così la digitalizzazione diventa infrastruttura della compliance



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Il fisco digitale accelera servizi, controlli e giustizia tributaria, ma senza un progetto coerente rischia di moltiplicare errori, falsi positivi e nuove rigidità

Pubblicato il 31 mar 2026

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista



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Punti chiave

  • La digitalizzazione è riprogettazione dei processi: dati affidabili (fatture, corrispettivi, pagamenti) abilitano precompilazione e digital reporting, riducendo errori e centrando il fisco sul dato.
  • Il cassetto fiscale deve diventare hub operativo per monitorare rimborsi, atti e deleghe; l’accoppiamento tra registratori, POS e il transato elettronico migliora tracciabilità e riconciliazioni.
  • Occorrono regole per l’intelligenza artificiale, un processo tributario telematico maturo e una banca dati delle sentenze interrogabile, con governance del dato, privacy e compliance-by-design.
Riassunto generato con AI

Nel dibattito fiscale, “digitalizzazione” rischia di diventare una parola-ombrello: la si usa per parlare di precompilate, di banche dati, di pagamenti elettronici, di controlli automatizzati, perfino di udienze da remoto. L’Atto di indirizzo del MEF per il triennio 2026-2028 (appresso chiamato anche: “Atto”) prova invece a tenere insieme questi tasselli in un disegno coerente: la digitalizzazione non come mera informatizzazione degli adempimenti, ma come riprogettazione dei processi – e quindi dei rapporti tra contribuenti, intermediari e Amministrazione.

Ma c’è anche il rischio che diventi una parola-muro, dietro la quale si nasconde la presunzione che ogni interazione tra cittadino e Agenzie Fiscali debba o possa avvenire esclusivamente in maniera telematica, bypassando qualsiasi rapporto “umano”, anche se alla base della interazione c’è solo documentazione generata telematicamente ed in maniera standardizzata.

Il punto di svolta è semplice: quando il dato diventa affidabile, tempestivo e interoperabile, il “momento dichiarativo” perde centralità. Si passa da un fisco che chiede documenti a un fisco che abilita servizi (precompilazione, assistenza, rimborsi più rapidi) e indirizza i controlli dove il rischio è maggiore, riducendo errori e “falsi positivi”. In questa prospettiva, anche la giustizia tributaria è chiamata ad allineare strumenti e regole, con un processo telematico più maturo e una banca dati della giurisprudenza consultabile e – progressivamente – “interrogabile”.

Dall’adempimento al dato: precompilazione e digital reporting

Nella parte dedicata alla semplificazione e al rapporto con il contribuente, il documento è esplicito: ai “processi di digitalizzazione degli adempimenti fiscali” viene attribuito un ruolo centrale, perché consentono precompilazione e documenti/dichiarativi IVA (bozze di registri, LIPE e dichiarazione annuale), con risparmi di costi e minori errori materiali.

Il concetto-chiave è che la catena informativa – fatture elettroniche, corrispettivi telematici, dati di pagamento, banche dati – diventa la materia prima della compliance e delle dichiarazioni. Non è un caso che l’Atto richiami il “digital reporting” e indichi nella fatturazione elettronica l’esempio più importante di questa trasformazione: è lì che si misura la capacità di un sistema di produrre dati standardizzati, utilizzabili sia per i servizi al contribuente sia per l’analisi del rischio.

Un passaggio spesso sottovalutato riguarda i rimborsi: se l’Amministrazione riesce a “leggere” rapidamente grandi moli di informazioni, può accelerare la lavorazione delle richieste – soprattutto IVA – senza abbassare la guardia sulle frodi. È un equilibrio delicato: velocità e affidabilità richiedono dati solidi, controlli selettivi e presidi di qualità.

Il cassetto fiscale diventa “hub” di processo

La digitalizzazione, però, non è solo precompilazione: è anche “messa a sistema” delle informazioni. In questo senso, l’ampliamento dei servizi digitali e dei contenuti del cassetto fiscale è la scelta più strategica: un punto unico in cui contribuente e professionista delegato possono consultare dati fiscali, monitorare lo stato dei rimborsi e reperire gli atti notificati emessi digitalmente. Se il cassetto evolve da archivio a report, cambiano le routine operative: non si tratta più di “cercare l’atto” o di ricostruire lo storico a posteriori, ma di intercettare in tempo utile informazioni che incidono su liquidità (rimborsi), rischio (segnalazioni/anomalie) e gestione del contenzioso (atti e scadenze).

In pratica: tre cambiamenti nello studio e in azienda:

  • monitoraggio “proattivo” di rimborsi e atti nel cassetto fiscale (anche via deleghe);
  • archiviazione documentale orientata al dato (tracciabilità, versioni, audit trail);
  • processi interni pensati per ridurre errori di input, perché l’errore oggi si propaga a catena lungo tutta la filiera con un effetto domino.

Pagamenti e corrispettivi: quando si chiude il cerchio

Il versante pagamenti è quello in cui la digitalizzazione “fa sistema” con l’esigenza di recupero dell’evasione e con l’operatività quotidiana delle imprese. L’Atto richiama l’obbligo di collegamento tra informazioni dei pagamenti elettronici e registrazione dei corrispettivi (il cosiddetto “transato elettronico”), con entrata in vigore dal 1 gennaio 2026. Non è un dettaglio tecnico: significa agganciare l’incasso al documento fiscale, rendendo più coerenti i controlli e più semplice la ricostruzione dei flussi.

Coerentemente, si punta a consolidare l’utilizzo di canali digitali o remoti rispetto allo sportello fisico – in particolare per rateizzazioni e pagamenti – e a promuovere strumenti come PagoPA e pagamenti elettronici anche presso le sedi aperte al pubblico.

Per molte realtà, la sfida non sarà “aderire” formalmente, ma ripensare le integrazioni tra POS, registratore telematico, software di contabilità e riconciliazioni bancarie. È in quel punto che si giocano sia l’efficienza interna (meno lavorazioni manuali, meno quadrature) sia la robustezza del dato verso l’esterno.

Intelligenza artificiale: controlli più mirati, ma con regole chiare

L’intelligenza artificiale entra nel lessico della politica fiscale come strumento operativo: analisi del rischio, supporto ai processi decisionali, capacità di trattare grandi volumi informativi. Ma il documento inserisce una cautela che merita di essere letta come garanzia di sistema: la presenza umana lungo tutto il ciclo – dall’ideazione all’addestramento degli algoritmi fino alla validazione dei risultati – è indicata come elemento imprescindibile, “in linea con il principio di non esclusività della decisione algoritmica”[1].

Questo principio dialoga con due cornici normative richiamate dall’Atto: da un lato, la tutela dei dati personali secondo il GDPR e il Codice Privacy; dall’altro, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act), richiamato tra i “visti” iniziali del provvedimento. Tradotto in pratica: l’innovazione tecnologica è incentivata, ma deve essere progettata con tracciabilità, minimizzazione dei dati, misure di sicurezza e possibilità di verifica.

Per professionisti e imprese, la conseguenza è immediata: la qualità del dato diventa anche una tutela. In un contesto di selezione risk-based, dati incoerenti, incompleti o “sporcati” da processi manuali aumentano la probabilità di finire in una lista di attenzione. L’investimento che rende di più, spesso, non è un nuovo software: è un processo interno che riduce le eccezioni e documenta le scelte.

Processo tributario telematico e banca dati delle sentenze: il precedente diventa accessibile

La digitalizzazione non riguarda solo l’accertamento: tocca anche il “dopo”, cioè la tutela giurisdizionale. Nel capitolo dedicato alla riforma del processo tributario, l’Atto segnala il completamento dell’informatizzazione con regole telematiche più pervasive, il potenziamento delle udienze a distanza e l’obiettivo di emanare ulteriori norme tecniche per il processo tributario telematico, includendo modelli digitali per atti, verbali e provvedimenti.

Il secondo tassello è la banca dati delle sentenze tributarie di merito: consultazione di pronunce native digitali pseudonimizzate (depositate dal 2021) e finalità dichiarate molto concrete: ridurre l’incertezza interpretativa, scoraggiare contenziosi fondati su orientamenti minoritari superati, favorire formazione e qualità del dibattito tecnico.

Non solo: lo sviluppo della banca dati è previsto anche – in via sperimentale – con strumenti di intelligenza artificiale finalizzati alla ricerca del precedente giurisprudenziale. Se questa promessa verrà mantenuta, cambierà il modo in cui imprese e professionisti saranno messi nella condizione di valutare preventivamente il rischio di lite: la ricerca del precedente potrà diventare più rapida e comparabile, con evidenti effetti sul counseling e sulla selezione delle controversie da intraprendere e quali non coltivare. Non solo. La volontaria ed immotivata “ignoranza” degli esiti del processi tributari potrebbe costituire un utile elemento per il Giudice nel determinare la soccombenza alle spese del giudizio e anche la eventuale gradazione.

Cybersecurity e fiducia: il lato “invisibile” della transizione

Più servizi digitali significa più esposizione: accessi, deleghe, domicili digitali, notifiche, banche dati, sistemi di pagamento. L’Atto collega espressamente la transizione digitale all’ampliamento delle minacce informatiche e richiama il recepimento della direttiva NIS2, collocando la sicurezza come precondizione per l’affidabilità dell’intero impianto.

Per chi opera sul campo, la cybersecurity non è solo un tema “da informatici”. È governance: gestione credenziali e deleghe, procedure di conservazione e backup, continuità operativa, formazione del personale, verifiche periodiche. Senza questi presidi, la digitalizzazione produce velocità, ma si espone anche ad evidenti fragilità. Le misure di sicurezza devono essere tuttavia gestite in maniera naturale, senza generare adempimenti, la cui disattenzione è passibile di sanzioni, e devono generare “procedure” che potrebbero essere ben tracciate dalla pubblica amministrazione e a cui dovrebbe esser semplice potersi attenere.

Lo scenario

Se la traiettoria 2026-2028 è quella descritta dall’Atto di indirizzo, vale la pena attrezzarsi subito. Non servono “progetti faraonici”: servono scelte mirate che rendano i dati più puliti, i flussi più integrati e le responsabilità più chiare.

  • Governance del dato: mappare le fonti (fatture, corrispettivi, pagamenti), definire regole di riconciliazione e controlli di coerenza, ridurre lavorazioni manuali.
  • Gestione digitale del rapporto con il Fisco: presidiare cassetto fiscale, notifiche e rimborsi; razionalizzare le deleghe; costruire un archivio documentale con tracciabilità e ricerca.
  • Compliance-by-design e sicurezza: adeguare processi a privacy e AI governance (validazione umana, audit) e rafforzare i presidi cyber (credenziali, backup, formazione).

La digitalizzazione, in definitiva, non è un “capitolo” della politica fiscale: è l’infrastruttura su cui si ridisegna l’equilibrio tra servizi, controlli e tutela. Chi la interpreta come semplice adempimento informatico rischia di rincorrere; chi la governa come processo può guadagnare efficienza e ridurre rischio.

Tuttavia, il documento programmatico non affronta un passaggio che potrebbe essere decisivo nei rapporti tra fisco e contribuente: l’attribuzione di un valore dichiarativo alle “precompilate”, rilevante ad ogni effetto di legge. La nuova logica del sistema fiscale dal “dato” al “digital reporting”, dovrebbe diventare “dal dato all’adempimento dichiarativo implicito”. Invece, il sistema fiscale e sanzionatorio è ancora legato alla cultura (e, ahimè, alla ricerca) dell’inadempimento, che in alcuni casi ha conseguenze tanto gravi quanto ingiustificate, derivanti da norme che dovrebbero essere considerate “tacitamente abrogate”. E’ il caso – per esempio – del reato di omessa dichiarazione in tutte le ipotesi in cui il dato sia presente nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate[2]. Infatti essendo l’ADE in possesso delle fatture elettroniche, delle Liquidazioni Periodiche trimestrali, dei contratti di locazione, delle CU, e di tanta altra documentazione obbligatoria, è evidente come manchi alla radice qualsiasi possibilità che la omessa dichiarazione dipenda dalla finalità “di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”.

La necessità di un progetto

C’è anche da considerare che l’utilizzo di una crescente mole di informazioni, raccolte con l’obiettivo di aggregare per i successivi controlli, dovrebbe essere “instradato” in maniera “binaria”, altrimenti si corre il rischio di aprire il vaso di Pandora delle “non conformità”, che potrebbero trasformarsi in situazioni drammatiche qualora l’Agenzia delle entrate non si dotasse delle necessarie infrastrutture tecniche e umane per gestire tutto in maniera efficace ed efficiente[3].

L’attuale obbligo di accoppiamento tra registratori telematici e POS rappresenta un fulgido esempio di “rivoluzione a metà”, che non vuol dire risolvere a metà il problema. Creando infatti l’accoppiamento tra POS e Registratore telematico – errori a parte – si è scelta una strada complessa, perché non solo non vi è corrispondenza biunivoca tra movimenti POS e movimenti RT, ma potrebbe anche non esservi alcuna correlazione, per esempio perché il corrispettivo di una cessione di un commerciante al minuto potrebbe essere incassata a mezzo POS ma certificata da fattura elettronica, oppure perché si potrebbe incassare col POS un corrispettivo dell’anno precedente. La prima cosa quindi che dovrebbe fare quindi ad un soggetto dotato di media razionalità è chiedersi perché non si sia implementata la possibilità che il movimento POS potesse integrare la generazione del documento commerciale (o viceversa), come tra l’altro era sembrato possibile a seguito della emanazione dell’articolo 24 del decreto legislativo n.1 del 2024[4].

In definitiva, non bastano le belle idee e la digitalizzazione: occorre un progetto che coniughi la efficienza con l’efficacia, che deve essere “tarata” al fine di evitare al contribuente inutili vie crucis per poter “convalidare” posizioni segnalate come “falsi positivi”.

Note


[1] Una recente delibera del Consiglio di Giustizia Tributaria ha fornito le raccomandazioni per l’ingresso della AI nel processo Tributario. Premesso che il contenzioso fiscale per la “elevata serialità e razionalizzazione dei flussi informativi” si presta ad un opportuno sfruttamento di sistemi di AI, occorre utilizzare tutte le precauzioni possibili affinché ciò sia un supporto alla attività del Giudice Tributario, con la esclusione di “qualsiasi forma di surrogazione decisionale automatizzata”. Tra l’altro, come anche commentato in un altro mio articolo (https://www.agendadigitale.eu/documenti/agenzia-delle-entrate-i-pericoli-della-banca-dati-con-ai/) è molto importante elevare la qualità dei Giudici Tributari, considerato che – purtroppo – in alcuni casi è documentato che l’AI potrebbe fare prima e meglio.

[2] L’articolo 5 del decreto legislativo 74/2000 recita che “È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila”.

[3] Ai superpoteri ad oggi concessi dal legislatore all’Agenzia delle Entrate deve corrispondere una super efficienza nella gestione dei rapporti col contribuente, requisito essenziale ad oggi non realizzato.

[4] vedi https://www.agendadigitale.eu/documenti/corrispettivi-addio-ai-registratori-telematici-arriva-il-nuovo-software-ecco-come-usarlo/

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