Gli articoli 18-22 del secondo dei due schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 132/2025 approvati dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026 intervengono a disciplinare la responsabilità civile per danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di IA, ponendosi soprattutto l’obiettivo di consentire ai soggetti danneggiati di superare le difficoltà probatorie che potrebbero incontrare nel far valere le proprie ragioni in giudizio.
A questo scopo, vengono in particolare introdotti due strumenti. Il primo è la facoltà di chiedere al giudice l’ordine di esibizione di elementi di prova relativi al funzionamento del sistema di IA rivelatosi dannoso. Il secondo è la presunzione relativa del nesso di causalità in caso di violazione di obblighi previsti dall’AI Act, accompagnata dalla regola secondo la quale la conformità del sistema di IA agli obblighi suddetti non è di per sé idonea ad escludere la sussistenza della responsabilità del convenuto.
L’articolato normativo prevede, inoltre, la facoltà del danneggiato di promuovere un’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del convenuto, qualora quest’ultimo disponga di una copertura assicurativa per la riparazione dei danni di cui si discute.
Indice degli argomenti
Perché occorre agevolare l’onere della prova dei soggetti danneggiati dall’IA
Tra gli studiosi della materia è consolidata l’opinione che riconosce come le caratteristiche di autonomia, imprevedibilità e opacità dell’IA potrebbero rendere notevolmente difficile per chi subisca danni cagionati utilizzando macchine intelligenti dimostrare in giudizio gli elementi costitutivi della responsabilità del convenuto, vale a dire la colpevolezza della condotta e il nesso causale tra quest’ultima e il danno sofferto. Secondo i più non appare anzi azzardato prevedere che, in non poche occasioni, tali difficoltà si possano presentare come insormontabili, lasciando sfornita di tutela la vittima del danno riconducibile all’utilizzo di sistemi di IA.
Si pensi, per esempio, al paradigmatico settore della responsabilità sanitaria, nel quale è plausibile immaginare che possa non di rado risultare sostanzialmente impossibile stabilire ex post se il danno subito dal paziente debba essere ricondotto ad un difetto di funzionamento della macchina, allo scorretto utilizzo del dispositivo intelligente, a un errore del medico indipendente dall’impiego dell’IA oppure ancora al naturale peggioramento delle condizioni di salute del malato.
Di questi aspetti è ben consapevole il legislatore europeo, che ha già introdotto disposizioni finalizzate ad agevolare l’onere probatorio incombente sul danneggiato nelle vicende in esame con la Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, come noto applicabile anche agli smart products, la quale viene, infatti, espressamente richiamata e fatta salva, insieme alla disciplina sulla responsabilità civile per illecito trattamento di dati personali contenuta nell’art. 82 del Regolamento (UE) 2016/679, dall’art. 18, comma 3, dello schema di decreto legislativo in esame.
Analoghe disposizioni erano contenute, inoltre, in una proposta di direttiva sulla responsabilità extracontrattuale per danni cagionati dall’IA presentata dalle istituzioni europee in data 28 settembre 2022, nota come AI Liability Directive (d’ora in avanti AILD), successivamente abbandonata nel corso del 2025 per una serie di ragioni sulle quali non è possibile soffermarsi in questa sede.
Il collegamento con AI Act e disciplina europea
A quest’ultimo provvedimento normativo, oltre che alla summenzionata Direttiva (UE) 2024/2853, appaiono essere senz’altro ispirate, allora, le disposizioni approvate dal CdM il 10 giugno scorso, che i primi due commi dell’art. 18 del testo normativo dichiarano peraltro applicabili all’ambito della responsabilità tanto contrattuale quanto extracontrattuale tutte le volte in cui il danno lamentato dall’attore deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act di cui al Regolamento (UE) 2024/1689.
Per espressa previsione dell’art. 21, inoltre, la conformità di un sistema di IA agli obblighi suddetti, anche qualora sia stata certificata ai sensi del Capo III, sez. 5, dell’AI Act, non è di per sé idonea ad escludere la sussistenza della responsabilità del convenuto: alla luce di questa previsione, quindi, il rispetto degli obblighi in discorso dovrebbe assumere il ruolo di parametro rilevante ma non decisivo nel giudizio circa la responsabilità civile per danni derivanti dall’IA, dovendosi escludere ogni automatica coincidenza tra l’inosservanza di tali obblighi e la sussistenza della responsabilità in discorso così come tra il rispetto degli obblighi di cui sopra e l’esclusione del risarcimento.
Ambito soggettivo di applicazione
Un ultimo rilievo preliminare riguarda, infine, l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in esame. Dall’art. 18, comma 4, dello schema di decreto legislativo, che introduce la competenza del giudice del luogo di residenza o di domicilio del danneggiato persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, si deduce che la legittimazione attiva ad invocare la disciplina in commento spetta tanto ai consumatori quanto a coloro che non rivestono tale qualifica.
In termini analoghi sembrerebbe dovere essere intesa la legittimazione passiva, l’articolato normativo facendo genericamente riferimento alle azioni di risarcimento del danno «cagionato nell’utilizzo» di un sistema di IA senza ulteriori qualificazioni; adottando tale interpretazione, però, si determinerebbe un’evidente discrasia rispetto all’AI Act, il quale notoriamente riserva la qualifica di deployer di sistemi di IA alle persone fisiche o giuridiche che impiegano l’IA nell’ambito di un’attività di natura professionale.
L’ordine giudiziale di esibizione di elementi di prova
Come primo strumento di facilitazione probatoria, l’art. 19 dello schema di decreto legislativo in esame attribuisce all’attore la facoltà di domandare al giudice un ordine di esibizione, avente per oggetto gli elementi di prova specificamente pertinenti al funzionamento del sistema di IA dall’utilizzo del quale egli allega di avere subito un pregiudizio, rivolto nei confronti del convenuto o anche di un terzo, il quale dovrebbe potere essere identificato innanzitutto nel soggetto che riveste la qualifica di fornitore ai sensi dell’AI Act. Al fine di ottenere l’ordine, l’istante deve presentare fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda risarcitoria, anche con riferimento al collegamento causale tra l’output prodotto dal sistema di IA e il danno lamentato.
Gli elementi di prova sul funzionamento del sistema di IA
Lo schema del decreto stabilisce, con elencazione che sembra doversi considerare senz’altro non tassativa, che tra gli elementi di prova di cui può essere ordinata l’esibizione rientrano: la documentazione relativa al sistema di gestione dei rischi di cui all’art. 9 AI Act; le informazioni pertinenti contenute nella documentazione tecnica disciplinata dall’art. 11 AI Act; i registri degli eventi (o log) del sistema da implementare e conservare ai sensi dell’art. 12 AI Act; le informazioni relative ai parametri e alle modalità di supervisione umana di cui all’art. 14 AI Act. È appena il caso di evidenziare che tali disposizioni in realtà non si riferiscono a tutti i sistemi di IA, ma soltanto a quelli classificabili come ad alto rischio ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 AI Act.
Necessità, proporzionalità e tutela della riservatezza
Sul piano dei contenuti, l’ordine di esibizione deve essere limitato a quanto necessario e proporzionato rispetto alla domanda, tenuto conto degli interessi di tutte le parti, con particolare riguardo alla tutela di segreti commerciali e informazioni riservate. Qualora l’ordine comporti il rischio di divulgazione degli uni o delle altre, il giudice è chiamato ad adottare misure idonee a garantirne la tutela, anche tramite l’applicazione dell’art. 121-ter del Codice della proprietà industriale di cui al d.lgs. n. 30/2025, ai sensi del quale l’autorità giudicante può, su istanza di parte:
- vietare ai soggetti dalla stessa nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio, l’utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati;
- adottare ulteriori provvedimenti idonei a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa, in particolare limitando a un numero ristretto di soggetti l’accesso alle udienze, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio e disponendo l’oscuramento o l’omissione delle parti contenenti i segreti commerciali nei provvedimenti che definiscono il giudizio resi disponibili a soggetti terzi.
Opportunità e limiti del meccanismo di disclosure
Il meccanismo di disclosure che si è appena finito di descrivere, nei suoi tratti essenziali piuttosto simile a quelli previsti dalla Direttiva (UE) 2024/2853 e dalla AILD, appare senza dubbio innovativo per un sistema di civil law come il nostro e può essere salutato con favore, oltre che per la sua attitudine a disincentivare pretese risarcitorie temerarie, per la sua capacità tanto di favorire una chiusura transattiva della controversia quanto di contrastare la riluttanza con la quale gli utilizzatori di sistemi di IA sono soliti divulgare informazioni concernenti gli strumenti in loro possesso. Meritano attenzione anche le cautele che circoscrivono questo potere del giudice, quali la necessità che il danneggiato presenti fatti ed elementi idonei a suffragare la verosimiglianza della domanda risarcitoria e l’esigenza di informare l’ordine di esibizione ai principi di necessità e di proporzionalità nonché di rispettare i segreti commerciali e le informazioni riservate.
Tuttavia, in un quadro normativo rivolto ad alleggerire gli ostacoli all’accesso alla giustizia da parte dei danneggiati, sorprende in negativo il silenzio del legislatore sul problema dell’anticipazione dei costi della perizia, notoriamente elevati, da parte dell’attore, che potrebbe essere affrontato con una norma analoga a quella attualmente contenuta nell’art. 120, comma 3, cod. cons.
Non si può, inoltre, disconoscere che il concetto di «verosimiglianza» della domanda è notevolmente indeterminato e destinato ad essere con ogni probabilità interpretato in maniera differente dalle autorità giurisdizionali sparse nel territorio nazionale, così ingenerando un’incertezza che potrebbe giocare a vantaggio del convenuto, facilitandolo nella contestazione della plausibilità della pretesa risarcitoria di controparte.
Il dato comparatistico mette, poi, in evidenza alcuni rischi concernenti il funzionamento concreto del meccanismo di disclosure in esame che pure non vanno sottovalutati. Il primo concerne l’eventualità che il giudice, non potendo conoscere preventivamente le informazioni in possesso del convenuto né la rilevanza delle stesse ai fini della domanda risarcitoria, ordini genericamente all’utilizzatore del sistema di IA, ricalcando fedelmente il dettato normativo, di esibire i pertinenti elementi di prova a sua disposizione, con l’effetto di scatenare un contenzioso tra le parti circa l’oggetto, l’entità e la rilevanza delle informazioni fornite, che per il loro elevato tecnicismo in ogni caso potranno essere comprese dall’attore solamente avvalendosi della consulenza di un esperto a proprie spese. Da un secondo punto di vista, inoltre, si prospetta il rischio che il convenuto, al fine di confondere la controparte, fornisca una quantità spropositata di informazioni, anche irrilevanti ai fini della controversia, senza apparentemente subire conseguenze negative.
Le conseguenze probatorie dell’inosservanza dell’ordine
Qualora il convenuto non adempia, anche solo in parte, all’ordine di esibizione senza un giustificato motivo, si possono innescare taluni meccanismi probatori in favore dell’attore danneggiato (che invece non operano quando a non adempiere l’ordine è un terzo, comunque passibile di essere condannato a una pecuniaria di ammontare compreso tra i 250 e i 2500 euro).
Dall’inosservanza dell’ordine da parte del convenuto, difatti, il giudice può sempre desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. civ., vale a dire elementi aggiuntivi ed integrativi di convincimento di cui egli può avvalersi, nel prudente apprezzamento di tutte le risultanze istruttorie acquisite, per corroborare le risultanze di altri mezzi di prova ovvero per rafforzarne e per migliorarne la valutazione. Se poi l’inosservanza dell’ordine riguarda la mancata esibizione della documentazione di cui agli artt. 9, 11, 12 o 14 AI Act, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, ritiene come ammessi i fatti allegati dall’istante a fondamento della propria domanda risarcitoria.
La presunzione del nesso causale nei danni da IA
Ad alleggerire ulteriormente lo sforzo probatorio richiesto all’attore contribuisce, infine, la regola dell’art. 20 che, in palese discostamento dai principi generali sulla ripartizione dell’onere della prova nella responsabilità civile, ricollega alla derivazione del danno dalla violazione di uno o più degli obblighi previsti dall’AI Act l’operatività di una presunzione di sussistenza del nesso causale tra la violazione medesima e il danno lamentato in giudizio, vincibile dal convenuto offrendo una prova contraria sulla quale non vengono fornite ulteriori e più precise indicazioni.
Occorre sottolineare che questo aspetto dello schema di decreto legislativo si differenzia notevolmente da quanto prevedeva la AILD: quest’ultima consentiva infatti di presumere, tra l’altro non in termini generali ma solo sulla base di un’ampia ed articolata serie di presupposti applicativi, il nesso causale tra la colpa del convenuto e l’output prodotto dal sistema intelligente o la mancata generazione di un output da parte del sistema, ma non il nesso eziologico tra il (mal)funzionamento della macchina e il danno cagionato, che doveva pertanto essere provato dall’attore secondo i principi generali.
Ad ogni modo, i meccanismi probatori da ultimo descritti sono alquanto familiari all’ordinamento giuridico italiano, nel quale la giurisprudenza è già fortemente incline ad alleggerire l’onere probatorio incombente sull’attore in via ermeneutica facendo ricorso a strumenti quali il fatto notorio, le massime di esperienza, il principio di vicinanza della prova, il meccanismo della res ipsa loquitur, e simili. Rispetto all’elaborazione giurisprudenziale, la previsione normativa di regulae iuris concernenti l’onus probandi dovrebbe peraltro agevolare il compito del giudice, ridurre i margini di discrezionalità della sua decisione e garantire maggiore certezza del diritto.
Il rischio dei primi contenziosi in materia di IA
Non sarebbe, del resto, una decisione saggia attendere che l’IA produca danni e faccia scaturire vicende giudiziarie che diano occasione alla magistratura, ad oggi non ancora intervenuta in materia, di pronunciarsi nel senso sopra indicato. Diverse indagini hanno infatti messo in evidenza che nella collettività è già diffuso un atteggiamento di diffidenza verso questo tipo di tecnologia, che potrebbe facilmente esacerbarsi se i primi casi di responsabilità civile per danni cagionati dall’IA si dovessero concludere con un esito negativo per le vittime in ragione delle difficoltà probatorie di cui si è già parlato all’inizio del discorso.
Per evitare che ciò avvenga, ostacolando lo sviluppo e l’espansione dell’IA con tutti i suoi benefici, è pertanto opportuno sforzarsi di elaborare, prima che gli incidenti accadano, una regolamentazione della materia in grado di rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di tutela dei danneggiati, anche allo scopo di rispettare il fondamentale principio che impone di garantire ai soggetti danneggiati da un’attività umana svolta con l’ausilio dell’IA lo stesso livello di tutela di cui godono coloro che riportano pregiudizi in seguito allo svolgimento della medesima attività eseguita senza l’ausilio del fattore tecnologico.
Il quadro normativo già esistente
Per comprendere appieno quale possa essere la portata innovativa delle norme dello schema di decreto legislativo fin qui esaminate, occorre da ultimo evidenziare che le stesse si inserirebbero in un quadro normativo che già prevede agevolazioni dell’onere probatorio incombente sul danneggiato.
Responsabilità contrattuale e art. 1218 cod. civ.
Nella responsabilità contrattuale, difatti, l’art. 1218 cod. civ. solleva il creditore dall’onere di fornire la prova della riconducibilità dell’inadempimento alla condotta del debitore, richiedendo a quest’ultimo di dimostrare che la mancata o inesatta realizzazione del rapporto obbligatorio è dovuta a impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Siffatto regime probatorio è senz’altro destinato a trovare applicazione anche nelle vicende riguardanti prestazioni eseguite tramite l’ausilio dell’IA, il ruolo della quale nella causazione del danno lamentato dall’attore dovrà, pertanto, essere di principio ricostruito dal debitore che desideri sottrarsi all’obbligo risarcitorio.
Responsabilità indiretta e fatto degli ausiliari
Un’ulteriore soluzione, anche più favorevole per il creditore danneggiato, viene da taluno individuata nell’istituto della responsabilità indiretta e oggettiva del debitore per il fatto degli ausiliari contemplata dall’art. 1228 cod. civ., ritenuto applicabile alle vicende che vedono coinvolti l’essere umano obbligato all’esecuzione della prestazione e lo strumento di adempimento costituito dal sistema di IA in via di interpretazione analogica.
A favore di questa tesi si osserva che, diversamente opinando, i dispositivi di IA potrebbero essere strumentalmente impiegati dal debitore al solo e deplorevole scopo di sottrarsi alla responsabilità vicaria alla quale egli andrebbe incontro impiegando esseri umani per svolgere le stesse mansioni, con il risultato di indebolire la fiducia della collettività nei confronti dell’IA e disincentivare lo sviluppo e la diffusione di questa tecnologia.
La responsabilità extracontrattuale per danni da IA
Nella responsabilità extracontrattuale, poi, l’alleggerimento dell’onere probatorio incombente sul danneggiato potrebbe essere guadagnato tramite l’applicazione, da più parti invocata in dottrina, delle discipline delle forme speciali di responsabilità aquiliana contemplate negli artt. 2047 ss. cod. civ.
Una prima soluzione in tal senso è nuovamente individuata nell’istituto della responsabilità vicaria. Secondo questa impostazione, chi si avvale di un sistema di IA dovrebbe rispondere delle azioni dannose dello stesso in quanto l’uno e l’altro sarebbero assimilabili, in via di interpretazione analogica, a: genitore/precettore e minore/allievo ai sensi dell’art. 2048 cod. civ., con conseguente applicazione della prova liberatoria di «non aver potuto impedire il fatto» dell’IA; proprietario ed animale ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., con conseguente applicazione della prova liberatoria del caso fortuito; preponente e preposto ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., con conseguente esclusione della facoltà per l’utilizzatore di liberarsi dalla responsabilità (oggettiva) per i danni cagionati dall’IA.
Attività pericolose e sistemi di IA
Un’altra corrente di pensiero ritiene potersi ricondurre l’utilizzo di sistemi di IA nel novero delle attività pericolose (se non per loro natura, quantomeno per la natura dei mezzi adoperati) disciplinate dall’art. 2050 cod. civ., anche alla luce dell’approccio incentrato sulla valorizzazione del profilo del rischio caratterizzante questo tipo di tecnologia adottato dal legislatore europeo nell’AI Act. Così sollevato il danneggiato dall’onere di provare la colpevolezza del convenuto, la prova liberatoria prevista dalla norma de qua in capo a quest’ultimo verrebbe allora identificata, alla luce della rapidità dell’evoluzione tecnologica in materia, nell’adozione non solo delle prescrizioni tecniche previste dal summenzionato AI Act, ma pure delle misure di sicurezza ritenute idonee secondo il progresso scientifico del momento storico, anche se non ancora recepite dalla normativa di settore.
Danno da cose in custodia e macchine intelligenti
In alternativa o in concorso con l’art. 2050 cod. civ., un ultimo orientamento ritiene potersi, infine, applicare all’ambito in esame la disciplina dell’art. 2051 cod. civ. in tema di danno da cose in custodia, interpretata in senso evolutivo e in collegamento sistematico con l’art. 2052 cod. civ., il quale invero assoggetta alla medesima prova liberatoria del caso fortuito la responsabilità per danni cagionati da animali, cose «animate» e dinamiche proprio come le macchine intelligenti.
La portata innovativa dello schema di decreto legislativo
Nella misura in cui soluzioni siffatte – che allo stato attuale sono, comunque, ancora oggetto di intenso dibattito – dovessero farsi strada nelle aule giudiziarie, la portata innovativa dello schema normativo recentemente approvato dal CdM verrebbe inevitabilmente ridimensionata, pur potendo sempre svolgere un importante ruolo di rafforzamento delle esigenze di tutela della vittima dell’illecito consumato tramite l’utilizzo dell’IA con riguardo a tutti gli aspetti della responsabilità civile che non vengono influenzati dall’applicazione delle previsioni codicistiche da ultimo menzionate.
Il riferimento va, in particolare, all’onere della prova del nesso causale, che nessuna delle disposizioni codicistiche testé riferite prevede di presumere fino a prova contraria alla stregua di quanto invece dispone l’art. 20 dello schema di decreto legislativo in precedenza esaminato.









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